IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che il 5 aprile 2008, alle ore 19,40 in via Valeriana
Comune di Ardenno (Sondrio), all'altezza dell'incrocio con via
Visconti, gli agenti di Polizia Municipale, Servizio Associato Bassa
Valtellina del Comune di Morbegno, accertavano a carico di Perregrini
Leopoldo nato a Morbegno (Sondrio) il 20 maggio 1954, residente in
Buglio in Monte (Sondrio), via Don Lino Giana n. 2, il reato di cui
all'art. 186 secondo comma, c.d.s. per essersi posto alla guida della
autovettura, targata BZ 342 KX, in stato di ebbrezza;
Rilevato che in data 17 aprile 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere
dal giorno del ritiro 5 aprile 2008;
Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di
accertamento con alcol test a cui il ricorrente Perregrini Leopoldo
si e' regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra
coloro che si sottopongono all'alcol test risultando positivi e tra
coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia
e che pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il
principio di uguaglianza;
Ritenuta manifestamente fondata la sollevata questione di
legittimita' costituzionale;
Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola;
O s s e r v a
Come e' noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500 a 10000 € , la sospensione della patente di giuda per mesi
sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche' il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo
d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si
sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere
liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della
patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono
all'alcol test e coloro che magari sono considerati per
sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.