IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che il 25 aprile 2008, alle ore 03,20 al Km 0+300, della
statale 38 dello Stelvo del Comune di Piantedo (Sondrio), gli agenti
del NORM Compagnia Carabinieri di Chiavenna, accertavano a carico di
Moustine Abderrahim nato in Marocco il 10 aprile 1960, residente in
Colico (Lecco), via Case Nuove n. 1, il reato di cui all'art. 186
secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura,
targata CO/B67303, in stato di ebbrezza;
Rilevato che in data 6 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi sei a decorrere
dal giorno del ritiro 25 aprile 2008;
Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di
accertamento con alcol test a cui il ricorrente Moustine Abderrahim
si e' regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra
coloro che si sottopongono all'alcol test risultando positivi e tra
coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia
e che pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il
principio di uguaglianza;
Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di
legittimita' costituzionale:
Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola;
O s s e r v a
Come e' noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500 a 10000 € , la sospensione della patente di giuda per mesi
sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche' il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
dei trasgressore.
La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo
d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si
sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere
liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della
patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono
all'alcol test e coloro che magari sono considerati per
sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.