IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei
confronti di: 1) Valentino Giuseppe, nato a Reggio Calabria 19
dicembre 1945 [Senatore della Repubblica]; 2) Sinibaldi Michele, nato
a Roma 19 dicembre 1949; indagati per il reato di cui all'art. 378
c.p. (favoreggiamento personale) in particolare per avere aiutato
Giampiero Fiorani ad eludere le indagini sul medesimo condotte,
riferendogli l'esistenza di operazioni di intercettazione telefonica
a suo carico, per il tramite di Ricucci Stefano.
Premesso che in data 13 novembre 2006, con duplice ordinanza
adottata ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140
questo giudice ha:
a) dichiarato necessaria l'utilizzazione dei tabulati telefonici
riferiti all'utenza 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella parte
relativa ai contatti intercorsi con l'utenza n. 3356893834 in uso al
sen. Giuseppe Valentino;
b) richiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione alla
utilizzazione dei predetti tabulati;
Atteso che con nota del 21 dicembre 2007 il Presidente del Senato
della Repubblica ha comunicato al Procuratore della Repubblica di
Roma «il diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 13 novembre
2006 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, in relazione
ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei
fatti contestati».
O s s e r v a
Con richiesta del 22 luglio 2007, il p.m. presso il Tribunale di
Roma ha chiesto a questo giudice, ai sensi degli artt. 268 c.p.p. e 6
legge n. 140/023, di voler richiedere al Senato della Repubblica
l'autorizzazione alla utilizzazione dei tabulati delle comunicazioni
riferiti all'utenza n. 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella
parte relativa ai contatti con l'utenza n. 3356893834 in uso al sen.
Giuseppe Valentino.
All'esito di Camera di consiglio all'uopo fissata, con ordinanza
del 13 novembre 2007 lo scrivente giudice ha dichiarato necessaria
l'utilizzazione dei predetti tabulati sulla base delle seguenti
considerazioni.
«La legge n. 140/2003 ha inteso, tra le altre, introdurre
un'ulteriore immunita' per i membri del Parlamento nel caso in cui,
nel contesto di operazioni di intercettazione telefonica
legittimamente eseguite nell'ambito di un procedimento penale a
carico di terzi, emergano comunicazioni o conversazioni in cui gli
stessi siano stati parte.
In tal caso, come testualmente recita l'art. 6 della legge, a
tutela della loro riservatezza, sentite le parti (tra cui i
parlamentari interessati), il giudice per le indagini preliminari
dispone la distruzione integrale o parziale dei verbali e delle
registrazioni delle comunicazioni o comunicazioni intercettate in
qualsiasi forma, qualora le ritenga irrilevanti; la stessa disciplina
la legge stabilisce, inoltre, per i tabulati delle comunicazioni
acquisiti nel corso del procedimento.
Tuttavia, mentre nel caso delle comunicazioni o delle
conversazioni il relativo significato emerge immediatamente dai
verbali che ne cristallizzano il contenuto, non altrettanto puo'
dirsi dei tabulati, i quali dimostrano unicamente che sono intercorsi
contatti tra una o piu' utenze telefoniche e quella o quelle dei
parlamentari interessati.
Ne consegue che necessariamente differenziata deve essere la
valutazione in ordine alla rilevanza che la legge demanda al giudice:
nel caso delle conversazioni o comunicazioni si tratta di stabilire
l'esistenza di un collegamento, diretto o indiretto ma comunque non
equivoco, con i fatti oggetto del procedimento; nel caso dei
tabulati, la rilevanza non puo' che attenere, invece, alla mera
pertinenza dei medesimi alle risultanze delle indagini in corso,
posto che una diversa interpretazione si porrebbe in immediato
contrasto con il principio costituzionale di obbligatorieta'
dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.
Tanto premesso, non si vede il motivo per cui si debba definire
irrilevante l'acquisizione dei tabulati in questione, posto che il il
p.m. sta sviluppando un'ipotesi investigativa che vuole il sen.
Valentino essere l'autore della divulgazione di notizie riservate in
favore di Giampiero Fiorani, per il tramite di Sinibaldi Michele e
Ricucci Stefano e che trova, allo stato, riscontro (peraltro non
univoco, v. difformi dichiarazioni rese da Ricucci) nelle
dichiarazioni gia' rese in altro procedimento dal citato Fiorani (ff.
da 012770 a 012782 dell'interrogatorio reso al G.i.p. di Milano in
data 17 dicembre 2005)».
Con separato atto del 13 gennaio 2006, ha conseguentemente
disposto inoltrarsi richiesta di autorizzazione al Senato alla
utilizzazione dei predetti tabulati ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 140/2003, precisando di avere «con separata ordinanza, (...) gia'
ritenuto necessaria l'utilizzazione dei tabulati delle comunicazioni
riferite all'utenza 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella parte
relativa ai contatti con l'utenza n. 3356893834 in uso al sen.
Valentino» ed allegando copia dei medesimi e della richiesta del p.m.
Con delibera del 21 dicembre 2007, il Senato della Repubblica ha
deciso di approvare la proposta formulata dalla giunta delle elezioni
e delle immunita' parlamentari di denegare l'autorizzazione richiesta
per le seguenti ragioni.
«La giunta ritiene di dover muovere dal disposto dell'articolo 6
della citata legge n. 140 per sottolineare che da tale previsione
normativa risulta evidente come le richieste di autorizzazione
all'utilizzazione di tabulati telefonici (non diversamente dalle
richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni)
debbano indicare la "necessita'" di utilizzare i tabulati cui nelle
stesse si fa riferimento. In particolare, il concetto di necessita'
e' espressamente richiamato nel comma 2 del citato articolo 6 e trova
riscontro sia nel successivo comma 3 sia, soprattutto, nella nozione
di utilizzazione richiamata sia nel comma 2 che nel comma 6. In altri
termini, la lettura del complesso delle disposizioni contenute nel
citato articolo 6 induce a ritenere conclusivamente che la
concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di tabulati
telefonici (e analogamente deve ritenersi per le intercettazioni)
presuppone la necessita' di utilizzare il tabulato telefonico in
relazione "al fatto per il quale e' in corso il procedimento" come
individuato nella richiesta di autorizzazione.
Le considerazioni che precedono vanno completate evidenziando che
la nozione di "utilizzazione" alla quale deve farsi riferimento non
puo' che essere quella tecnica - e cioe' quella di utilizzazione dei
tabulati o delle intercettazioni ai fini della ricostruzione dei
fatti oggetto di prova - potendosi a tale proposito rinviare alle
considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale
n. 366 del 1991, in occasione della quale la Corte ebbe modo di
precisare che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova
delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente
disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle
informazioni strettamente rilevanti del processo stesso.
Alla luce dei rilievi sopra esposti la giunta ha dovuto constatare
che nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma, nel testo cosi' formulato,
non veniva dato conto di nessuna "necessita' di utilizzazione" dei
tabulati telefonici in questione, affermandosi, invece, la loro
pertinenza (elemento indispensabile certo ma non sufficiente)
rispetto al fatto oggetto del procedimento.
La predetta "necessita'", peraltro, poteva, al contrario
positivamente escludersi in quanto la notorieta' e la frequenza dei
rapporti tra l'avvocato Sinibaldi e il senatore Valentino rendono
evidente che gli eventuali contatti telefonici tra gli stessi - i
quali risultano dai tabulati telefonici relativi all'utenza intestata
all'avvocato Michele Sinibaldi - non possono rivestire alcuna
specifica valenza ai fini della ricostruzione dell'ipotesi
accusatoria, potendo gli stessi trovare la loro naturale collocazione
nel contesto di un rapporto di frequentazione assidua quale e' quello
che caratterizza i rapporti fra le predette persone, come lo stesso
senatore Valentino ha pacificamente riconosciuto nella memoria
depositata presso la giunta.
Il giudice per le indagini preliminari, in altri termini, ha
argomentato, circa il punto della "necessita' di utilizzazione",
calibrando la motivazione su di un parametro (la mera "pertinenza"
alle risultanze delle indagini in corso) inconferente rispetto alla
"necessita'" della stessa, atteso che esso non consente di
individuare un collegamento inequivoco con i fatti oggetto del
procedimento, ben potendo detta deduzione, tra l'altro, essere
agevolmente superata dalla allegata molteplicita' e frequenza dei
contatti, anche quotidiani, tra i soggetti coinvolti (...)».
Tanto premesso, si rileva che, esprimendo le valutazioni ora
riportate, il Senato si e' arrogato in maniera palese attribuzioni
che appartengono in via esclusiva al giudice penale.
L'art. 6, comma 2 della legge n. 140 e' chiaro nell'attribuire
esclusivamente al giudice per le indagini preliminari la valutazione
inerente la necessita' di utilizzare le intercettazioni o i tabulati
di cui al comma 1 e lo scrivente vi ha all'uopo provveduto, dandone
succintamente conto nella richiesta di autorizzazione presentata al
Senato (v. supra).
All'organo parlamentare spettava, invece, unicamente stabilire se
la richiesta denotasse la sussistenza di una manifesta persecuzione
nei confronti del sen. Valentino o di un'indebita (in quanto
immotivata) ingerenza nella sua sfera privata o ancora se il
procedimento rappresentasse il mero pretesto per svolgere un
indiretto, quanto del pari indebito, condizionamento sulle
determinazioni connesse al mandato parlamentare, mediante invasione
della sua sfera riservata.
Che questo sia l'ambito della garanzia prevista dall'art. 68,
comma 3 della Costituzione e' stato del resto ribadito dalla recente
sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 19 novembre 2007 la
quale ha affermato che «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il
parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio
del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioe', dal rischio
che strumenti investigativi di particolare invasivita' o atti
coercitivi delle sue liberta' fondamentali possano essere impiegati
con scopi persecutori, di condizionamento o comunque estranei alle
effettive esigenze della giurisdizione» e ancora che «il bene
protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il
corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei
membri del Parlamento e non gli interessi sostanziali di questi
ultimi (riservatezza, onore, liberta' personale), in ipotesi
pregiudicati del compimento dell'atto; tali interessi trovano
salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la
generalita' dei consociati».
Con l'adozione della citata delibera, il Senato ha, dunque,
espresso valutazioni inerenti la necessita' dell'acquisizione
probatoria, rappresentata dai tabulati gia' presenti agli atti, in
rapporto allo sviluppo attuale del procedimento ed alle sue
prospettive future (ha, cioe', deciso della gestione processuale di
una prova gia' formata), invadendo palesemente le attribuzioni
conferite dalla legge e dalla Costituzione al giudice penale, cosi'
interferendo illegittimamente sull'andamento del procedimento.
Ne', infine, la portata invasiva dell'atto parlamentare e'
attenuata dalla pronunzia di illegittimita' costituzionale, dovuta
alla stessa sentenza n. 390/2007, dell'art. 6, comma 2, 5 e 6 della
legge n. 140/2003 nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi
prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano
essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del
Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state
intercettate, perche' anche ove si ritenga (come ritiene questo
giudice) che la citata pronunzia comprenda anche i tabulati,
l'utilizzazione di cui e' stata chiesta l'autorizzazione all'organo
parlamentare e' di tipo bilaterale, riguardando cioe' sia il terzo
che ha interloquito con lui, sia il parlamentare in prima persona.
Con recentissima decisione, dettata per risolvere un conflitto di
attribuzione tra p.m. e Commissione parlamentare d'inchiesta
(sentenza n. 26 dell'11 febbraio 2008), la stessa Corte ha, infine,
ribadito il principio gia' affermato in altra pronunzia (sentenza
n. 13 del 1975) secondo cui «il normale corso della giustizia ... non
puo' essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari,
potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui
l'esercizio di questa varrebbe illegittimamente ad incidere su fatti
soggettivamente e oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai
quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari».
Visti gli artt. 68, 101, 104 Cost.