Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1465 del 6
giugno 2008 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura
speciale del 12 giugno 2008 (rep. n. 26939) rogata dall'Ufficiale
rogante della Provincia dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) - dall'avv.
prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli
dell'Avvocatura della Provincia e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con
domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via
Confalonieri n. 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Ministro delle
infrastrutture adottare nei confronti della Provincia di Trento le
disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3; 6; 7; 8, comma 1; 9 e 10
del decreto dei Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio
2008, nonche' per il conseguente annullamento parziale del predetto
decreto, in quanto esso si rivolge alla Provincia autonoma di Trento,
per violazione: degli artt. 8, nn. 5), 10), 25); 16; 80; 81, comma 2,
e del Titolo VI dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670/1972;
delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 28 marzo
1975, n. 469, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e all'art. 8 d.P.R. 19
novembre 1987, n. 526; degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 266/1992;
dell'art. 5, commi 2 e 3, legge n. 386/1989 e degli artt. 12 e 17
d.lgs. n. 268/1992, per i profili e nei modi di seguito illustrati.
F a t t o
La Provincia autonoma di Trento e' titolare della potesta'
legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori
(art. 8, n. 5, dello statuto speciale), di edilizia comunque
sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di
case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che
enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con
finanziamenti pubblici (art. 8, n. 10), nonche' in materia di
assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25). Nelle medesime
materie, alla provincia spetta la corrispondente potesta'
amministrativa ai sensi dell'art. 16 dello statuto.
Tali norme statutarie sono state attuate con il d.P.R. 28 marzo
1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica)
e con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica e di opere pubbliche).
In particolare, l'art. 1 del d.P.R. n. 381/1974 stabilisce che «le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di
urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, ... esercitate sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per
il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o
sovraprovinciali e quelle gia' spettanti alla Regione Trentino-Alto
Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo
territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei
limiti di cui agli artt 8, 9 e 16 dei d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
e con l'osservanza delle norme del presente decreto».
La Provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze,
ha dettato in piu riprese una complessa ed esaustiva disciplina della
materia dell'edilizia agevolata.
In primo luogo e' da menzionare la legge provinciale 13 novembre
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di
edilizia abitativa), il cui art. 1, comma 1, stabilisce che «La
Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli
interventi' in materia di edilizia abirativa»; a tal fine, «la Giunta
provinciale predispone ... piani pluriennali con eventuali
aggiornamenti annuali di interventi: a) nel settore dell'edilizia
abitativa pubblica; b) nel settore del l'edilizia abitativa
agevolata; c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree»
(art. 1, comma 2). Il comma 6 dispone poi che', «al fine di
consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di
cui al presente articolo, i comuni e i comprensori inviano alla
Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia
abitativa pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessita'
abitative rilevate sul rispettivo territorio». L'art. 2, comma 1,
legge provinciale n. 21/1992 statuisce che «all'attuazione dei piani
pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono: a) la
Provincia e, per delega, i comprensori e i Comuni di Trento e
Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia
abitativa agevolata; b) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa
(ITEA), per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia
abitativa pubblica; c) i comuni e l'ITEA, a seconda della rispettiva
competenza, per quanto attiene agli interventi diretti
all'acquisizione ed urbanizzazione di aree». La legge disciplina poi
i soggetti beneficiari, le funzioni delegate ai Comuni di Trento e
Rovereto e ai comprensori, le commissioni per la formazione delle
graduatorie, i contributi a favore dei privati per la costruzione o
l'acquisto di abitazioni in materia di edilizia agevolata, i
contruibuti per il risanamento del patrimonio edilizio esistente e
molti altri profili.
Alla legge provinciale n. 21/1992 e' seguita la legge provinciale
7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di polilica
provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21), il cui art. 1, comma 1, dispone che «la
politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con
condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare,
risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione
...e' attuata attraverso l'intervento pubblico dei Comuni di Trento e
di Rovereto, nonche' dei comprensori». Il comma 2 definisce le
funzioni della provincia ed il comma 3 individua le tipologie di
intenrento. Fra le altre disposizioni, si possono segnalare lart. 7,
che trasforma l'istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) in
Istituto trentino per l'edilizia abitativa - societa' per azioni
(ITEA S.p.a.), e l'art. 8, che istituisce il Fondo provinciale casa,
alimentato - fra l'altro - con «i fondi statali spettanti alla
provincia e ai comuni ai sensi delle leggi vigenti e dell'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386» (comma 2, lett. b). L'art. 11
della legge prevede un regolamento di esecuzione, che e' stato
emanato con il d.p.p. 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg. e che,
contenendo 47 articoli e diversi allegati, detta un'ampia disciplina
della materia.
Infine, e' da segnalare che in materia di edilizia agevolata sono
intervenute anche la legge provinciale n. 16/2005 (che ha aggiunto
l'art. l8-quinquies nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
Ordinamento urbanistico e tutela del territorio: v. il comma 4) e
alcune leggi finanziarie della Provincia di Trento: v. l'art. 58,
legge provinciale n. 20/2005 e l'art. 53, legge provinciale
n. 23/2007, che prevedono piani straordinari di interventi per
l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2006, 2007 e 2008, in
deroga alle previsioni della legge provinciale n. 21/1992.
Con riguardo ai finanziamenti speciali che vengano destinati
all'edilizia pubblica dalle leggi statali, valgono le regole generali
stabilite dall'art. 5 della legge n. 386/1989 e dall'art. 12 del
d.lgs. n. 268/1992.
L'art. 5 della legge n. 386/1989 disciplina in primo luogo (comma
1) la partecipazione delle province autonome «alla ripartizione di
fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale», stabilendo che
esse vi partecipano «secondo i criteri e le modalita' per gli stessi
previsti».
Il comma 2 regola invece la loro partecipazione ai «finanziamenti
recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia
previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni» (come
vedremo, questo e' il caso della presente controversia), stabilendo
che essi, per la quota spettante alle province autonome, «affluiscono
al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro
nei conti consuntivi delle rispettive province». Ed il comma 3
precisa che «per l'assegnazione e l'erogazione dei finanzianienti di
cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle
stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei
parametri o delle quote di riparto».
A sua volta, l'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992 dispone, per quanto
qui interessa, che «le disposizioni in ordine alle procedure e alla
destinazione dei fondi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30
novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi
statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono
espressamente richiamate».
Nella materia e' ora intervenuto il decreto del Ministro delle
infrastrutture 26 marzo 2008, recante Programma di riqualficazione
urbana per alloggi a canone sostenibile, che qui viene impugnato.
Esso dispone all'art. 2 un programma finalizzato ad aumentare la
«disponibilita' di alloggi da offrire in locazione a canone
sostenibile nonche' a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale
dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo»,
e per tale ragione sembra ricollegabile (pur se non rende esplicito
alcun preciso fondamento giuridico) alla legge n. 21/2001 (la quale
all'art. 4, comma 1, a sua volta prevedeva un «programma innovativo
in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la
partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale
dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio
abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo misure ed
interventi per incrementare l'occupazione, per favorire
l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa»).
I1 decreto 26 marzo 2008 utilizza le risorse che erano destinate
al completamento del programma «contratti di quartiere II», dopo che
il Tribunale amministrativo regionale- nel 2007 - ha annullato il
d.m. del 2006 contenente l'avviso relativo a tale completamento.
Tali risorse vengono ripartite tra le regioni sulla base dei
coefficienti gia' utilizzati con d.m. 30 dicembre 2002, relativo al
programma «contratti di quartiere II» (art. 3).
Tuttavia, il d.m. 26 marzo 2008 stabilisce ora (art. 4, commi 1 e
3), sia per le regioni e le province autonome che per i comuni, una
quota di cofinanziamento necessaria per accedere al riparto delle
risorse statali.
L'art. 6 (Contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) dispone al
comma 2 che i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile «prevedono il recupero o la realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate
sia da operatori pubblici (comuni ed ex Iacp comunque denominati) che
da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da
destinare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per
l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a
categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di
disagio abitativo destinando, a tal fine, una quota non inferiore al
50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta».
Inoltre, secondo il comma 3 i programmi «contribuiscono
all'incremento della dotazione infiastrutturale dei quartieri
degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a
servizio delle unita' abitative da realizzare o recuperare».
Il comma 4 regola la misura del canone agevolato.
L'art. 7 individua le caratteristiche dei programmi di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Esse
riguardano la conformita' agli struntenti urbanistici, il limite
massimo di cofinanziamento pubblico, il costo minimo del programma ed
il rendimento energetico degli alloggi.
L'art. 8 regola i bandi regionali, stabilendo che «entro sessanta
giorni dalla data pubblicazione del presente decreto le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano predispongono - fermo restando
i contenuti e le caratteristiche delle proposte indicate agli art. 4,
6 e 7 del presente decreto da considerare irrinunciabili - appositi
bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalita' di
partecipazione dei comuni e forme di monitoraggio di utilizzo dei
finanziamenti analoghe a quelle adottate per l'utilizzo dei fondi
strutturali europei».
L'art. 9 stabilisce che «con successivo provvedimento e' nominata
la Commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni
da ammettere a finanziamento», precisando che «ciascuna commissione
e' formata da rappresentanti designati regionali, ministeriali e
dell'Anci». Infine, l'art. 10 regola i poteri sostitutivi, disponendo
che, «in caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi,
con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative
fissate nei singoli bandi regionali, il Ministero delle
infrastrutture esercita poteri sostitutivi con le modalita' che
saranno definite con apposito decreto ministeriale».
La Provincia di Trento non censura il d.m. 26 marzo 2008 nella
parte in cui attiva il programma (art. 2), ripartisce le risorse fra
le regioni (art. 3) ed individua la quota di cofinanziarnento
regionale (art. 4, comma 1).
Essa tuttavia ritiene che tale decreto sia illegittimo ed invasivo
delle sue prerogative costituzionali nella parte in cui - anche in
relazione alla Provincia autonoma di Trento - pretende di individuare
la quota di cofinanziamento comunale (art. 4, comma 3), nonche' i
contenuti e le caratteristiche dei programmi di riqualificazione
(art. 6 e 7) e nella parte in cui pretende di regolare i bandi, le
commissioni ed il potere sostitutivo (artt. 8, 9 e 10), e cio' per le
seguenti ragioni di
D i r i t t o
1. - Violazione delle norme statutarie e di attuazione che
attribuiscono alla Provincia di Trento competenza primaria nella
materia in questione.
L'art. 4 della legge n. 21/2001, dedicato al Programma innovativo
in ambito urbano non menziona le Province autonome.
Cio' tuttavia non significa affatto che la provincia non partecipi
dei relativi finanziamenti, essendo pacifica la sua partecipazione ai
riparti previsti in favore delle regioni, come stabilito dai sopra
citati articoli 5 della legge n. 386/1989 e 12 del d.lgs.
n. 268/1992.
Ed infatti la loro particolare posizione era espressamente
riconosciuta dal primo decreto attuativo, il quale conteneva una
apposita clausola. Precisamente, l'art. 6, d.m. 27 dicembre 2001
stabiliva che «le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme
di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti»,
e precisava che «a tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386».
Invece, a differenza del decreto del 2001, il d.m. qui impugnato
si rivolge anche alle province autonome, come risulta dal gia'
ricordato art. 8, comma 1, e anche dall'art. 6, comma 4 (le province
sono menzionate anche dall'art. 4, comma 2, non impugnato).
In particolare, l'art. 8, comma 1, stabilendo che i bandi
predisposti dalle regioni e dalle province devono tener conto dei
«contenuti» e delle «caratteristiche delle proposte indicate agli
art. 4, 6 e 7 del presente decreto da considerare irrinunciabili»,
deteminano l'applicazione alle Province anche di queste disposizioni
e, logicamente, anche degli artt. 9 e 10.
Dunque, il decreto pretende di definire, anche in relazione alla
Provincia di Trento, la quota di cofinanziarnento comunale ed i
contenuti e le caratteristiche dei programmi di riqualiticazione,
individua gli enti competenti a presentare i programmi, ad emanare i
bandi e a nominare la commissione, regola la composizione di questa e
conferisce al Ministero un potere sostitutivo, rinviando ad un
successivo decreto ministeriale.
In tal modo, tuttavia, le disposizioni indicate in epigrafe ledono
le competenze legislative della provincia nelle materie
dell'urbanistica, dell'edilizia agevolata e delle politiche sociali,
violando l'art. 8, nn. 5), l0 e 25), dello statuto speciale e le
norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 469 e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Infatti, il decreto regola materie di competenza provinciale,
sovrapponendosi alla completa disciplina gia' da anni vigente nella
Provincia di Trento e pretendendo di definire, anche per le province
autonome, gli enti attuatori della programmazione di livello
regionale, le relative procedure e le modalita' e i limiti per
l'attribuzione delle risorse ripartite a livello regionale, in
violazione del riparto di competenze stabilito a livello statutario.
La concreta lesivita' della normativa ministeriale qui impugnata
risulta pienamente confermata dalla circolare di cui alla nota 8
luglio 2008 (doc. 3) del direttore generale alle politiche abitative
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si
descrivono le «modalita' attuative» del d.m. 26 marzo 2008 con le
quali il Ministero intende dare applicazione alla normativa. Anche la
circolare si rivolge espressamente, oltre che in genere alle regioni,
alle province autonome, per enunciare una serie di regole assai
dettagliate «al fine di raggiungere una sufficiente omogeneita'
neicontenuti dei singoli bandi», integrando - peraltro in totale
assenza di fondamento normativo - la disciplina posta dal decreto qui
impugnato, e talora persino modificandola (come nel caso della nomina
della commissione, che la nota 8 luglio 2008 affida al Ministero
mentre l'art. 9, d.m. 26 marzo 2008 sembrerebbe rimetterla alle
regioni).
Il decreto 26 marzo 2008 lede anche le competenze amministrative
della provincia, la' dove condiziona lo svolgimento della sua
potesta' amministrativa (artt. 8 e 9) e la' dove attribuisce al
Ministero il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali (art.
10): di qui la violazione dell'art. 16 dello statuto, del d.P.R.
n. 469/1975 e dell'art. 1, d.P.R. n. 381/1974.
L'art. 10 del d.m. 26 marzo 2008 viola anche l'art. 4, comma 1,
d.lgs. n. 266/1992 (in base al quale «nelle materie di competenza
propria della regione o delle province autonome la legge non puo'
attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese
quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo stato
secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi
gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto
medesimo») e l'art. 8 d.P.R. n. 526/1987, che limita a casi ben
determinati il potere sostitutivo statale (attribuendolo, fra
l'altro, al Consiglio dei ministri e prevedendo un «giusto
procedimento»).
2. - Violazione delle norme statutarie e di attuazione che
attribuiscono alla Provincia di Trento autonomia finanziaria e
potesta' legislativa in materia di finanza locale.
Come sopra esposto, il decreto impugnato, nel prevedere il
meccanismo del cofinanziamento, determina esso la quota comunale e
pone, attraverso gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, una serie di regole e
vincoli per l'utilizzo delle risorse.
In questo modo, esso lede l'autonomia finanziaria della provincia,
quale risulta dal Titolo VI dello statuto speciale e, in particolare,
dall'art. 5, legge n. 386/1989, in base al quale le risorse statali
ripartite fra le regioni - che non siano afferenti ai fondi istituiti
per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale di cui all'art. 5, comma 1 - «affluiscono al
bilancio delle stesse [Provincie] per essere utilizzati, secondo
normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province» (comma 2).
Ed il comma 3 precisa che «per l'assegnazione e l'erogazione dei
finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque
adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli
relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».
Che tale meccanismo debba applicarsi nel caso in questione non e'
dubbio, dal momento che l'art. 12, d.lgs. n. 268/1992 dispone
chiaramente, ad evitare ogni discussione, che «le disposizioni in
ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art.
5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano
con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche
se le stesse non sono espressamente richiamate».
E dunque evidente la violazione delle disposizioni sopra citate.
Del resto, come ricordato nel punto 1), il decreto del 2001
corrispondente a quello qui impugnato (d.m. 27 dicembre 2001)
all'art. 6 rinviava espressamente - per le province autonome - alla
disposizione di cui all'art. 5, legge n. 386/1989, cioe' esattamente
a quella violata in questa occasione.
Inoltre, il decreto impugnato lede la potesta' legislativa
concorrente della provincia in materia di finanza locale (v. gli
artt. 80 e 81, comma 2, dello statuto, e l'art. 17, d.lgs.
n. 268/1992): infatti, l'art. 4, comma 3, individua una quota, di
cofinanziamento comunale, compiendo una scelta (sia sull'an che sul
quantum) che spetta alla Provincia.
3. - Violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 266/1992.
Come sopra esposto, le norme del decreto 26 marzo 2008 sono
illegittirne e lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e
finanziaria della provincia, in relazione alle regole statutarie e di
attuazione sul riparto di competenza tra Stato e provincia: da questo
punto di vista, le norme impugnate sarebbero illegittime anche se
fossero contenute in una legge.
E' pero' da sottolineare un ulteriore duplice profilo di
illegittimita'.
In primo luogo, la disciplina censurata e' contenuta in un
semplice decreto ministeriale e non in una legge, il che rappresenta
violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, che, come noto, consente
solo alle leggi statali di porre limiti alle competenze delle
province nelle materie provinciali. Se anche si ritenesse che qualche
norma del decreto si possa giustificare in virtu' di limiti statutari
alla potesta' primaria, essa avrebbe comunque dovuto essere contenuta
in un atto legislativo.
Se poi si volesse considerare il decreto un atto di indirizzo e
coordinamento, esso sarebbe comunque illegittimo in quanto adottato
in violazione delle norme sostanziali e procedurali di cui all'art.
3, d.lgs. n. 266/1992: in particolare sarebbero violati il principio
del vincolo ai soli risultati, la competenza del Governo
all'emanazione e la regola del previo parere obbligatorio della
provincia.
In secondo luogo, il decreto (a differenza del d.m. 27 dicembre
2001) non contiene alcuna clausola di salvaguardia e pretende di
avere diretta applicabilita' nella Provincia di Trento (come risulta
chiaramente dagli artt. 8 e 9, che impongono precisi adempimenti alle
province): e anche per questo esso si pone in contrasto con il regime
di separazione tra fonti statali e fonti provinciali delineato
dall'art. 2, d.lgs. n. 266/1992.