IL TRIBUNALE
Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 335/07 tra Memoli Raffaele,
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli, domicilio eletto
presso lo studio in Trieste, Foro Ulpiano 2, appellante, contro,
Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica pro
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato,
appellato, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981;
C o n c l u s i o n i
Per l'appellante: «La nullita' della sentenza impugnata con
conseguente invio degli atti al giudice di primo grado. In subordine,
applicare la sanzione amministrativa piu' favorevole o ritenere non
manifestamente infondata e rilevante la succitata questione di
legittimita' costituzionale con rimessione degli atti alla Corte e
sospensione del presente procedimento».
Per l'appellato: «Ogni domanda, deduzione, eccezione avversaria
disattesa, voglia l'ill.mo Tribunale di Trieste rigettare il ricorso
in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e
confermare la sentenza del G.d.P. di Trieste n. 1288 del 7 novembre
2006. Con vittoria di spese diritti e onorari».
P r e m e s s o
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2006, il sig. Memoli
Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli del Foro di
Trieste, proponeva appello avverso la sentenza del Gudice di pace di
Trieste dd. 7 novembre 2006 n. 288/2006, con la quale il giudice di
prime cure, confermando la sanzione, aveva respinto il ricorso
presentato in opposizione ex legge n. 689/1981 dallo stesso in
riferimento al verbale di violazione del c.d.s. per la violazione
dell'art. 170, commi 2 e 6, c.d.s.
Esponeva l'appellante che il giudice di pace aveva rilevato che,
alla prima ed unica udienza, il ricorrente o il suo procuratore non
si erano presentati, senza addurre alcun giustificato impedimento,
mentre il procuratore aveva depositato in precedenza in cancelleria
giustificazione dell'impedimento (nella specie: assistenza ad una
detenuta dinanzi al Tribunale della liberta). Chiedeva il ricorrente
la pronuncia della nullita' della sentenza di primo grado impugnata e
la trasmissione degli atti al giudice di pace.
In subordine, pur ritenendo insussistente della violazione,
perche' il quadriciclo era tecnicamente inidoneo al trasporto di due
persone, il ricorrente chiedeva l'applicazione della sanzione piu'
favorevole al trasgressore, poiche' la modifica dell'art. 170 c.d.s.
ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo del mezzo e il
pagamento di una sanzione pecuniaria. Nel caso si propendesse per la
non retroattivita' della sanzione piu' favorevole, il ricorrente
sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213
c.d.s., comma 2-sexies, nella parte in cui dispone la confisca in
tutti i casi in cui un ciclomotore o motociclo sia stato adoperato
per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt.
169, commi 2 e 7, 170 e 171 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost,
rispettivamente per irragionevolezza e sproporzione della misura di
sicurezza amministrativa di carattere patrimoniale della confisca
obbligatoria del veicolo e per l'ingiustificata compressione del
diritto di proprieta' privata.
Con atto depositato in data 4 maggio 2007, si costituiva il
Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, contestando sotto ogni profilo meritale e probatorio il
contenuto dell'atto di appello. Esponeva il Ministero, in fatto, che,
per essere stato sorpreso alla guida di un quadriciclo con a bordo un
passeggero, al sig. Memoli era stata comminata una sanzione
pecuniaria di euro 74,00 e disposta quale sanzione accessoria la
confisca del mezzo, previo sequestro amministrativo del mezzo ai
sensi dell'art. 213 c.d.s., cosi' come modificato dal nuovo dettato
normativo (legge n. 168 del 17 ottobre 2005) e che in data 6 marzo
2007 la Prefettura, Ufficio territoriale di Trieste, sospendeva
l'esecuzione dell'ordinanza prefettizia. In diritto, l'Avvocatura
dello Stato osservava che e' sempre disposta la confisca
amministrativa in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motorino
sia stato utilizzato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, e 170 e 171 c.d.s.
o per commettere un reato.
Osservava, inoltre, il Ministero che il secondo comma dell'art. 1,
legge n. 689/1981 specifica che le leggi che prevedono sanzioni
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati, per cui, anche in presenza della nuova normativa meno
severa che prevede il fermo e non la confisca, per le infrazioni
compiute prima della riforma si applicherebbe la confisca, vigendo il
principio del tempus regit actum.
All'udienza del 12 giugno 2007, la parti insistevano per le
istanze cosi' come formulate. Il giudice fissava per la precisazione
delle conclusioni l'udienza del 10 ottobre 2007, in cui il ricorrente
precisava come in ricorso, insistendo sul legittimo impedimento e
conseguente nullita' della sentenza, e sull'inapplicabilita' della
sanzione della confisca; il resistente precisava come da memoria
difensiva, insistendo per la non retroattivita' della norma. Le parti
concordemente rinunciavano al deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica, e il giudice si riservava la decisione.
Il giudice, tanto premesso, letti gli atti ed esaminata la
documentazione, ritenuto di non poter decidere nella presente causa
senza prima sollevare la questione di illegittimita' costituzionale
della norma applicabile nel caso di specie;
Letti gli artt. 170 e 213 del c.d.s., letto l'art. 1, secondo
comma della legge n. 689/1981, letto l'art. 1 della legge cost.
n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Ritenuta la rilevanza della questione, non potendo essere definito
il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma
2-sexies, c.d.s., in quanto ritiene questo tribunale che il principio
di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 689/1981 imponga
necessariamente, nell'ambito delle sanzioni amministrative, di
applicare la sanzione - nel caso di specie la confisca - che era
prevista dalla disciplina vigente al momento della commissione del
fatto illecito;
Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale, in quanto, a giudizio di questo
tribunale, vi e' certamente un fumus di irragionevolezza e
sproporzione tra la condotta e la sanzione accessoria, anche alla
luce dei successivi interventi del legislatore che e' parso prendere
atto delle incongruenze della norma, per cui, nell'attuale
riformulazione, non applicabile alla vicenda sottoposta a questo
tribunale, l'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s., stabilisce che «e'
sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un
reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;
Ricordato che l'orientamento maggioritario della suprema Corte di
cassazione e' nel senso che in materia di illeciti amministrativi,
l'adozione dei principi di legalita', di irretroattivita', e di
divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dall'art. 1 della
legge n. 689/1981, comporta l'assoggettamento del comportamento
considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente
inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole, sia che
si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione,
sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi
in contrario la circostanza che la piu' favorevole disciplina
posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in
vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il
pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare
applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle
situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2,
commi secondo e terzo del c.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 29 gennaio
1994, n. 890);
Ricordato inoltre che i suddetti principi, recando deroga alla
regola generale dell'irretroattivita' della legge, possono, al di
fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in
cui siano espressamente richiamati dal legislatore (cfr. Cass. civ.,
6 febbraio 1997, n. 1127);
Ricordato infine che, come statuito dalla stessa Corte
costituzionale (ordd. 140/2002 e 502/2002) non sussistono dubbi di
legittimita' costituzionale sulla disciplina in oggetto, dal momento
che, in caso di successione di leggi nel tempo, non e' dato rinvenire
un vincolo per il legislatore nel senso della applicazione della
legge piu' favorevole, rientrando nella discrezionalita' del
legislatore, nel rispetto del limite di ragionevolezza, modulare le
proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore,
ferma la possibilita' di una disciplina diversificata per le condotte
poste in essere da una medesima categoria di soggetti in tempi
diversi (Cass. civ., 6 aprile 2004, n. 6769);
Ricordato, per completezza, che la recente pronuncia della Corte
costituzionale con cui ha dichiarato infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
sollevata con riferimento all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s., comma
introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l.
30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di
conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui dispone la
confisca di ciclomotori o di motocicli nei casi in cui siano
adoperati per commettere un reato (Corte cost., 19 ottobre 2007,
n. 345), non fa venir meno, non solo ratione temporis ma anche
ratione materiae, ammissibilita', rilevanza, non manifesta
infondatezza della questione;
Solleva incidente di costituzionalita' per i seguenti
M o t i v i
La norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, del c.d.s. e' in
palese contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., nella versione vigente
al tempo dei fatti, nella parte in cui disponeva la confisca in tutti
i casi in cui un ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169,
commi 2 e 7, 170 e 171:
a) in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza e la
sproporzione della misura amministrativa di carattere patrimoniale
della confisca obbligatoria del veicolo; incostituzionale pare la
previsione della medesima sanzione accessoria, con ingiustificata ed
incoerente equiparazione fra posizioni giuridiche differenziate,
ossia con riferimento all'uso di ciclomotore/motociclo per commettere
violazioni amministrative (artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.,
cit., oggetto di tale sanzione secondo il testo vigente al momento
dei fatti) e all'uso degli stessi per commettere invece un reato, id
est fattispecie penalmente rilevante;
b) in relazione all'art. 42 Cost., sotto il profilo
dell'ingiustificata compressione del diritto costituzionalmente
protetto della proprieta' privata come conseguenza di una violazione
amministrativa;