LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
A scioglimento della riserva formulata il 4 aprile 2008;
Visti gli atti di causa n. 846/2007 Reg. G. R. e lette le memorie
difensive;
Osserva quanto segue in
F a t t o
Con atto depositato il 14 novembre 2007 Porrello Sebastiano, in
qualita' di legale rappresentante di Citra Soc. Cooperativa con sede
in Ortona, proponeva ricorso avverso il rigetto dell'istanza di
rimborso ICI per gli anni 2004-2005-2006-2007 adottato con
determinazione n. 456 del 2 ottobre 2007 dal comune di Ortona.
A sostegno del ricorso deduceva che gli immobili appartenenti al
Consorzio Citra, costituito da nove Cantine Sociali, tutte
cooperative agricole a mutualita' prevalente operanti nel settore
vitivinicolo ed enologico, siccome svolgente attivita' di
vinificazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il
conferimento dei soci in fabbricati strumentali all'attivita'
agricola e non destinati a fini abitativi, andavano esenti da ICI non
potendosi disconoscere il carattere della ruralita', di qui la
fondatezza della richiesta di rimborso delle somme pagate
indebitamente negli anni pregressi.
Resisteva in giudizio il comune di Ortona con richiesta di rigetto
del ricorso al rilievo che la diversa titolarita' dei fabbricati
inquadrati nella categoria D7 del Catasto Urbano ed intestati alla
Cooperativa rispetto ai soci coltivatori diretti e soprattutto la
natura del reddito ricavato, d'impresa e non agrario, non
consentivano raccoglimento della domanda.
La discussione della controversia s'incentrava sull'operativita'
dell'art. 43, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29
novembre 2007, n. 222 che ha posto fine alle incertezze
interpretative sulla ruralita' delle costruzioni strumentali
necessarie alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi e dell'art. 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) secondo cui non e' ammessa
la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta
comunale sugli immobili ai Comuni per periodi precedenti al 2008.
Proprio con riferimento a tale ultima normativa la parte
ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per
la violazione degli artt. 3, 24, 53 della Costituzione.
D i r i t t o
L'art. 42-bis, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 ha posto fine al
contrasto giurisprudenziale insorto sulla natura dei fabbricati delle
cooperative agricole riconoscendone il carattere della ruralita' e
quindi l'esenzione dall'ICI, e conferendo fondatezza ai motivi del
ricorso del Consorzio Citra.
Ritiene la Commissione che, al riguardo, non rilevi la questione
sulla natura innovativa o interpretativa di tale norma che si
riverbera su quella piu' ampia della retroattivita' o meno della
normativa tributaria anche perche' questa stessa Commissione ha avuto
modo di dar ragione ai ricorrenti che avevano impugnato l'avviso
d'accertamento per mancato pagamento dell'ICI sui fabbricati delle
Cooperative agricole proprio su base interpretativa (V. al riguardo
le decisioni della giurisprudenza di legittimita' e di merito sul
punto), quanto piuttosto la legittimita' dell'art. 2, comma 4 della
Finanziaria 2008 che ha negato il diritto al rimborso ICI alle
cooperative per gli anni antecedenti al 2008.
In buona sostanza la problematica in esame puo' essere
sintetizzata nei seguenti brevi termini: le cooperative agricole non
sono tenute a pagare l'ICI sui propri fabbricati per dettato
normativo, ma se l'hanno fatto non spetta il rimborso se non dal
2008.
Ognuno comprende la discrasia logica e giuridica di tale
proposizione, ma ancor piu' evidente e' la irragionevolezza sul piano
processuale.
In altri termini le cooperative che hanno omesso di pagare l'ICI
sui fabbricati di proprieta' giovandosi di una giurisprudenza di
favore od anche della novella legislativa (art. 42-bis, d.l. 1°
ottobre 2007, n. 159) vedono riconosciuto il loro diritto
all'esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate
ad un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge
sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate.
E' di tutta evidenza la disparita' di trattamento di due identici
soggetti rispetto alla debenza della medesima imposta nient'affatto
giustificata per il solo fatto che alcuni sono stati piu' ligi ad
accollarsi un'imposta non dovuta rispetto ad altri che l'hanno
contestata in sede giurisprudenziale.
D'altronde il diritto al rimborso e' un istituto di carattere
generale che e' stato recepito specificamente nella normativa
sull'ICI, sub art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Palese e' la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24
Cost.) una volta verificato che il consorzio Citra ha inoltrato il
ricorso tributario in data 26 settembre 2007, cioe' anteriormente
alla emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha
illegittimamente vanificato un diritto al rimborso sub iudice, ma
gia' riconosciuto in sede legislativa, e della disparita' di
trattamento tributario a parita' di capacita' contributiva dei
medesimi soggetti passivi (art. 53 Cost).
La questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4,
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' poi rilevante nella presente
controversia poiche' il diritto al rimborso dell'ICI indebitamente
pagata - petitum sostanziale del ricorso tributario - puo' essere
riconosciuto, a prescindere dalla fondatezza dei motivi addotti
(causa pretendi), soltanto a seguito dell'espunzione di detta norma
dall'Ordinamento tributario, il che e' rimesso appunto alla Corte
adita.