IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 323 del 2007, proposto dalla Fri-El S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla Fri-El Anzi
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentate e difese dagli avv. Germana Cassar, Francesco Sciaudone
e Flavio Iacovone, come da mandato a margine del ricorso, con
domicilio eletto in Potenza, via Rosica n. 18, presso lo studio
legale dell'avv. Gerardo Donnoli;
Contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di
Giacomo, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo del giudizio ed in virtu' della delibera G.R. n. 1343
del 9 ottobre 2007, con domicilio eletto in Potenza, viale della
Regione Basilicata presso l'Ufficio legale dell'Ente, per
l'accertamento del silenzio assenso, formatosi sull'istanza ex art.
12, d.lgs. n. 387/2003, presentata il 21 settembre 2006, per
l'annullamento della del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007, con la quale
la Regione Basilicata ha negato alla societa' ricorrente il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e del presupposto
parere tecnico, emanato dal dirigente dell'Ufficio energia della
Regione Basilicata, previa disapplicazione e subordinatamente previa
remissione alla Corte costituzionale degli artt. 3 e 6, l.r.
n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 e 117 della
Costituzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott.
Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
F a t t o
In data 16 febbraio 2001 la societa' ricorrente stipulava con il
Comune di Anzi (PZ) una convenzione, con la quale il Comune di Anzi
concedeva alla ricorrente per un periodo di 30 anni (rinnovabili per
altri 30 anni) l'uso di terreni di sua proprieta', affinche' vi
fossero installati aerogeneratori per la produzione di energia
elettrica, per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo di energia
elettrica fatturato (inoltre la ricorrente si impegnava a fornire
energia elettrica «con il 12% di sconto rispetto al prezzo di
mercato» e ad effettuare la manutenzione delle strade di servizio);
A seguito di apposita domanda presentata dalla societa' ricorrente
il 29 novembre 2002 per la costruzione di un Parco eolico nel
territorio del Comune di Anzi, lungo il tratto di strada comunale che
collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila a ridosso del
confine con il Comune di Trivigno, che prevedeva l'installazione di 8
aerogeneratori Vestas V52, alti 50 metri ed aventi ciascuno una
potenza nominale di 850 KW per una potenza complessiva di 6,80 MW,
con determinazione dirigente ufficio compatibilita' ambientale del
Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 798
del 17 luglio 2003 otteneva per tale progetto ai sensi dell'art.
15, comma 1, l.r. n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni)
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, «fatti
salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta degli altri Enti
competenti», in quanto:
1) la distanza del predetto Parco Eolico dai centri abitati di
Anzi, Laurenzana ed Albano era tale «da rendere la percezione
dell'impianto poco invasiva ed a basso impatto»;
2) l'area non era soggetta a vincoli urbanistici o
paesaggistico, ne' a limitazione di tipo ambientale o di carattere
geologico-geotecnico;
3) non superava gli standards di qualita' ambientale previsti
dalla normativa europea (densita' demografica, interferenze con
paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o culturale) e non
interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;
4) il progetto risultava conforme ai vigenti strumenti
urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze
di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;
All'epoca era vigente l'atto di indirizzo teso al corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del.
G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva
che:
1)
doveva essere prodotta la seguente documentazione: progetto
definitivo, certificazione di conformita' ed idoneita' degli
areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta
paesaggistico (in caso di vincolo paesistico), nulla osta Forze
Armate (in caso di servitu' militare), progetto di dismissione
dell'impianto eolico munito di idonee garanzie e Studio di impatto
ambientale con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al
rumore, al rischio di incidenti, all'impatto percettivo ed al
patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;
2)
gli impianti eolici non potevano essere realizzati presso i seguenti
siti:
a) aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di
altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
b) aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di
chirotteri;
c) aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da
flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come
valichi, gole montane, estuari e zone umide;
d) aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;
e) zone A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco
nazionale del Pollino;
f) zone classificate dai piani paesistici di valore percettivo
naturalistico eccezionale ed elevato;
f) aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di
una fascia di rispetto di 1 Km;
g) fasce costiere ionica e tirrenica;
h) ambito urbano;
i) aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della
Soprintendenza;
l) oasi del WWF e riserve statali e regionali;
m) le seguenti aree del paesaggio agrario antico: Daunia
interna (caratterizzata da testimonianze archeologiche tra il
Neolitico e l'eta' Romana), Murgia Materana (caratterizzata da
insediamenti rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale
e Collina Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di
eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea
della costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle
del Sauro (ricadente nei territori comunali di Guardia Perticara e
Armento), Grumentina (caratterizzata da forme di centurizzazione di
eta' repubblicana) e Tirrenica (caratterizzata da ritrovamenti e
testimonianze archeologiche di notevole entita);
In data 7 novembre 2003 la societa' ricorrente trasmetteva
all'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata un
nuovo progetto, il quale prevedeva l'installazione di 8
aerogeneratori piu' potenti, tipo Vestas V80 con potenza nominale di
2,00 MW per una potenza complessiva dell'intero Parco eolico di 16,00
MW: tale nuovo progetto veniva giudicato conforme ai vigenti
strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con
le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia
dell'ambiente e percio' veniva approvato con determinazione dirigente
Ufficio compatibilita' ambientale Regione Basilicata n. 37 del 27
gennaio 2004, con la prescrizione (prevista dall'Atto di indirizzo
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici,
approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002) che «prima
dell'inizio dei lavori»la ricorrente doveva presentare «idonee
garanzie», con le quali si assicurava «la dismissione dell'impianto a
fine utilizzo di importo pari ai costi di smantellamento»,
determinati con il progetto di dismissione dell'impianto, approvato
dall'ufficio compatibilita' ambientale;
Con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 (pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale del 22 dicembre 2004) la Regione
Basilicata approvava un nuovo atto di indirizzo per il corretto
inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in
sostituzione del precedente atto di indirizzo, approvato con del.
G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; quest'ultimo atto di indirizzo
prevedeva:
1)
l'obbligo di allegare, oltre alla documentazione gia' indicata dalla
precedente del G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno studio
anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle
interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne
dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e
l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei
venti dominanti;
2)
con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati gli
impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:
a) veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che
nelle pareti rocciose, anche nelle zone umide delle aree di
nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli
rari ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso
anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;
b) il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso
ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate
da popolazioni di chirotteri e ad una fascia di 2 km. dalle aree di
corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti
di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole
montane, estuari e zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve
statali e regionali;
c) oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto
fusto, l'incompatibilita' assoluta con gli impianti eolici veniva
sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;
d) veniva statuito il divieto di installazione di impianti
eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici Regionali e nei
Parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo,
approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva
soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del Pollino e nelle zone classificate dai Piani paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
e) veniva aumentata la fascia di rispetto delle aree
archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
f) veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere
installati, oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a
vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza, anche per una
fascia di rispetto di 2 km dalle aree soggette a vincolo
paesaggistico e dal centro abitato e/o dalle aree edificabili dei
vigenti strumenti urbanistici ed anche di 500 m. da ogni singola
abitazione;
g) veniva pure stabilito che gli impianti eolici non potevano
essere realizzati, oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica,
anche per una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5
km dalla costa tirrenica, che aumentava a 10 km per tutte le aree
visibili;
h) venivano confermati i divieti di installazioni di impianti
eolici nelle aree del paesaggio agrario antico, gia' indicate nella
precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedendo una piu'
precisa delimitazione di tali aree e l'aumento della fascia di
rispetto da 10 km a 15 km dalla linea della costa con riferimento
alla fascia ionica coincidente con le colonie greche;
3) venivano previsti i seguenti nuovi siti di divieto di
installazione degli impianti eolici:
a) corridoi di transito per grossi mammiferi (lupo);
b) siti di Importanza Comunitaria, comprensivi di una ascia di
rispetto di 5 km;
c) zone di protezione speciale, comprensive di una fascia di
rispetto di 10 km;
d) aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe artificiali,
comprensive di una fascia di rispetto di 2 Km. dalle sponde;
e) aree per una profondita' di 2 km per ciascun lato e
ricadenti in aree visibili dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa tra 2 km e 5 km dalla rete viaria principale (cioe'
Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Raccordo autostradale
Potenza-Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Strada Statale n. 106
Jonica, Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica, Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera, Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e dalla linea
ferroviaria e le aree per una profondita' di 300 m per ciascun lato
con riferimento a tutte le altre Strade Statali e Provinciali;
f) il divieto di realizzare elettrodotti aerei per il
collegamento dell'impianto eolico alla rete di energia elettrica e di
realizzare impianti eolici nel caso di mancanza di un'idonea
viabilita' esistente di accesso al sito;
g) luoghi di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, Cattedrali e
Castelli, comprensivi di una fascia di rispetto di 2 km;
h) aree calanchive, comprensive di una fascia di rispetto di 5
km;
i) aree, indicate a rischio «Medio», «Elevato» e «Molto
Elevato» nei Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico, redatti
dalle competenti Autorita' di Bacino;
l) aree con pendenza superiore al 45%;
4) venivano disciplinate in dettaglio le fasi della
progettazione, della realizzazione (la quale risultava subordinata
all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio
compatibilita' ambientale della Regione), dell'esercizio e della
dismissione degli impianti eolici;
5) veniva puntualizzato che le norme di tale atto di indirizzo
in commento, relative alla disciplina della documentazione da
allegare, dei siti di incompatibilita' assoluta e della fase di
progettazione, si applicavano anche ai progetti di impianti eolici,
per i quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004 non si era ancora conclusa la procedura di screening o
nel caso di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex l.r.
n. 47/1998 non era stato ancora emanato il parere dal Comitato
tecnico regionale per l'ambiente; mentre le norme, relative alla
disciplina delle fasi della realizzazione, dell'esercizio e della
dismissione, si applicavano ai progetti di impianti eolici, per i
quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004 non era ancora stato approvato da parte dell'Ufficio
compatibilita' ambientale il progetto esecutivo;
In data 11 marzo 2005 il Comune di Anzi rilasciava alla societa'
ricorrente il permesso di costruire, per la realizzazione del
suddetto Parco eolico;
In data 1° aprile 2005 la societa' ricorrente trasmetteva
all'Ufficio compatibilita' ambientale della regione il progetto
esecutivo per la costruzione del suddetto impianto eolico,
comprensivo dei ripristini vegetazionali e geomorfologici (relativi
alla sistemazione finale di strade, piazzole e sottostazione), degli
elaborati relativi alla sottostazione elettrica, dello studio
geologico di dettaglio, della certificazione delle macchine e del
progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio comprensivo
della determinazione dei costi di dismissione;
In data 31 maggio 2005 la societa' ricorrente trasmetteva
all'Ufficio compatibilita' ambientale della regione il Piano di
monitoraggio vegetazionale ed avifaunistico, previsto dall'Atto di
indirizzo per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti
eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002;
Con determinazione dirigente ufficio compatibilita' ambientale
Regione Basilicata n. 667 del 24 giugno 2005 venivano approvati sia
il predetto progetto esecutivo che il citato Piano di Monitoraggio
vegetazionale ed avifaunistico, con le seguenti prescrizioni:
1)
doveva essere installata una centralina per la misurazione del
rumore, dei campi elettromagnetici e dei fattori meteoclimatici;
2) prima dell'inizio dei lavori doveva essere presentata, a
garanzia della dismissione dell'impianto a fine utilizzo, una
fideiussione bancaria in favore della regione di importo pari a
290.000,00 € , cioe' pari al costo di smantellamento
dell'impianto eolico in esame, come determinato dal progetto di
dismissione dell'impianto (con tale determinazione veniva anche
affidato all'ARPAB il compito di vigilare sulla puntuale
realizzazione del progetto esecutivo);
In data 29 giugno 2005 ed in data 18 luglio 2005 rispettivamente
l'Esercito ed il Dipartimento militare marittimo esprimevano parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
In data 5 luglio 2005 l'Ufficio geologico ed attivita' estrattive
della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole;
Con nota prot. n. 3543 del 30 agosto 2005 l'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia meridionale
del Ministero delle attivita' produttive rilasciava il nulla osta per
la realizzazione di un cavidotto interrato di collegamento tra il
Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e la stazione
dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna, in quanto il
tracciato di tale elettrodotto non interferiva con il titolo
minerario dell'ENI S.p.A.;
In data 7 ottobre 2005 l'Aeronautica Militare esprimeva parere
favorevole sul progetto di Parco eolico in esame;
Su tale progetto anche il Soprintendente per i beni archeologici
della Basilicata esprimeva parere favorevole con la nota prot.
n. 17694 del 24 ottobre 2005;
Con nota prot. n. 229392 del 14 novembre 2005 il dirigente
dell'Ufficio risorse naturali in agricoltura della Regione
Basilicata, dopo aver acquisito il parere del Consorzio di bonifica
Alta Val D'Agri, esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un
cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico, da costruire
nel Comune di Anzi, e la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di
Brindisi di Montagna;
In data 16 dicembre 2005 la societa' ricorrente stipulava con il
Comune di Brindisi di Montagna (PZ) una convenzione, con la quale
tale Comune, previa conforme del. C.C. n. 50 del 21 novembre 2005,
autorizzava la ricorrente per un periodo di 29 anni (rinnovabili) ad
attraversare il proprio territorio con cavidotto sotterraneo di
collegamento tra il Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e
la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna, per
un importo di 6.000,00 € una tantum e di 2,50 € per ogni
metro di tracciato dell'elettrodotto;
Con Determinazione dirigente Ufficio urbanistica e tutela del
paesaggio n. 1582 del 19 dicembre 2005, previo parere favorevole
espresso dalla Commissione regionale per i beni ambientali nella
seduta del 6 dicembre 2005, veniva rilasciata (con validita' di 5
anni) l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del
predetto cavidotto totalmente interrato;
Con determinazione dirigente Ufficio foreste e tutela del
territorio Regione Basilicata n. 397 del 22 marzo 2006 la ricorrente
otteneva l'autorizzazione ex art. 7, r.d. n. 3267/1923 relativa al
vincolo idrogeologico;
In pari data 22 marzo 2006 l'Ente nazionale per l'aviazione civile
rilasciava il nulla osta alla realizzazione del suddetto Parco
eolico;
In data 3 maggio 2006 l'Ispettorato territoriale della Puglia e
della Basilicata del Ministero delle comunicazioni rilasciava il
benestare definitivo, per la costruzione del citato Parco eolico;
In data 15 maggio 2006 il responsabile dell'Ufficio tecnico del
Comune di Brindisi di Montagna rilasciava il nulla osta per la
costruzione del predetto cavidotto sotterraneo;
Con determinazione n. 315 del 19 giugno 2006 il dirigente
dell'Ufficio infrastrutture della Regione Basilicata autorizzava la
ricorrente a costruire il predetto cavidotto sotterraneo di
collegamento tra il Parco eolico e la stazione dell'ENEL, sita nel
Comune di Brindisi di Montagna;
Con istanza del 21 settembre 2006 la societa' ricorrente ha
chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell'autorizzazione unica
regionale ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione del
suddetto Parco eolico;
Con ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, depositato il 17
novembre 2006, la societa' ricorrente ha chiesto in via principale
l'accertamento della fondatezza dell'istanza, finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, ed in via subordinata la declaratoria dell'obbligo di
provvedere su tale istanza, ma questo tribunale con sentenza n. 221
del 27 marzo 2007 dichiarava inammissibile tale ricorso
giurisdizionale, in quanto non era ancora decorso il termine di 180
giorni, previsto dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003,
decorrente dal 21 settembre 2006, cioe' dalla data della
presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di
autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003;
Dopo il decorso del predetto termine di 180 giorni di cui all'art.
12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, la societa' ricorrente in data 23
aprile 2007 notificava alla Regione Basilicata un altro Ricorso ex
art. 21-bis, legge n. 1034/1971;
Successivamente, pero', la Regione Basilicata emanava la l.r. n. 9
del 26 aprile 2007 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del
27 aprile 2007 ed entrata in vigore ai sensi dell'art. 7 di tale
legge regionale il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale regionale) con la finalita' di disciplinare («nell'ambito
dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi
internazionali ed in applicazione dell'art. 117, commi 3 e 4, della
Costituzione») le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di
impianti per la produzione di energia nelle more dell'approvazione
del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale (cfr. art. 1),
la quale statuiva che:
1)
doveva essere approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (PIEAR), il quale doveva essere sottoposto a Valutazione
Ambientale Strategica (cfr. art. 2);
2)
eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19
febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con
potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per
un numero di massimo di 5 aerogeneratori»e la sostituzione e/o la
conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»), fino all'approvazione del predetto PIEAR non potevano
essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e
non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001» (cfr. art. 3);
3)
la Giunta regionale poteva subordinare il rilascio
dell'autorizzazione a fini energetici «a un accordo relativo
all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilita'
ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del
progetto» (art. 4);
4)
dovevano essere sottoposti alla fase di verifica (screening) o, se
ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto
Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o
con potenza nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in
aree naturali protette (cfr. art. 5), mentre il testo precedente
prevedeva la soggezione alla fase di verifica (screening) per tutti i
progetti di impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (il comma 2 dell'art. 5 l.r. n. 9/2007 ha
anche aggiunto la lett. l) al punto 2 dell'Allegato B della l.r.
n. 47/1998, stabilendo che dovevano essere sottoposti alla fase di
verifica (screening) o, se ricadenti in aree naturali protette, a
Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di
produzione di energia mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici
(esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, di illuminazione
ed integrati in altri manufatti anche preesistenti, che occupino
un'area inferiore a 2.000 mq. o un'area inferiore a 1.000 mq se
ricadenti in aree naturali protette);
5)
«le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il
procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte
alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo
quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920
del 13 dicembre 2004», la quale aveva sostituito il precedente atto
di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio regionale, approvato con la del. G.R. n. 1138 del 24
giugno 2002 (cfr. art. 6);
Pertanto, con del. n. 605 del 4 maggio 2007 (trasmessa alla
societa' ricorrente con nota del 25 maggio 2007, ricevuta dalla
ricorrente il 31 maggio 2007) la Giunta regionale, dopo aver
richiamato la del. G.R. n. 11/1998 (di individuazione degli atti di
competenza della Giunta regionale), l'art. 12, primo comma 10, d.lgs.
n. 387/2003 (che prevede l'emanazione di specifiche linee guida), il
Piano Energetico regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001 (il quale prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di
crescita, delle potenze degli impianti eolici), l'art. 4 e la lett.
g) del punto 2 dell'Allegato B della l.r. n. 47/1998 (cosi' come
modificata, dall'art. 5 della l.r. n. 47/1998) ed il parere tecnico,
reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata,
con il quale veniva attestato che l'insieme degli impianti eolici in
funzione e di quelli autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW (per
cui risultava superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito
dal Piano Energetico regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001), esprimeva il diniego al rilascio dell'autorizzazione ex
art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio del
suddetto Parco eolico nel territorio del Comune di Anzi, in quanto:
1)
ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 9/2007, eccetto gli «impianti di
minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore
a 100 KW e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori» e la
sostituzione e/o la conversione degli impianti gia' realizzati alla
data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti
della potenza gia' autorizzata»), fino all'approvazione del PIEAR non
potevano essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei
limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui
al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con del.
C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»;
2) ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 9/2007 «le procedure
autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004»;
Tale del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007 ed il presupposto parere
tecnico (reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione
Basilicata) sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato
il 27 luglio 2007 (con ricorso in esame la ricorrente ha impugnato
anche la del. G.R. 11/1998, nella parte in cui possa essere ritenuta
idonea ad attribuire alla giunta regionale la potesta' di rilasciare
l'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003), chiedendo nel
seguente ordine:
1)
l'accertamento che sull'istanza del 21 settembre 2006, volta ad
ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui
all'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il silenzio assenso ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 (nel testo
modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge n. 80/2005) e 21, legge n. 241/1990 e 12, d.lgs. n. 387/2003,
con conseguente deduzione della violazione degli artt. 21-quinquies e
21-nonies legge n. 241/1990;
2)
la declaratoria ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990
della nullita' degli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007, previa
disapplicazione, per incompatibilita' con l'art. 6 della direttiva CE
n. 77/2001, recepita con il d.lgs. n. 387/2003, gli artt. 30 e 81 e
ss. del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, il Protocollo di
Kioto dell'11 dicembre 1997, ratificato dall'Italia con la legge
n. 120/2002, e la direttiva CE n. 96/1992, recepita con il d.lgs.
n. 79/1999), con conseguente declaratoria del silenzio inadempimento
da parte della regione;
3)
l'incostituzionalita' di tali articoli per contrasto con gli artt. 2,
3, 23, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione);
4)
la deduzione del vizio di incompetenza per violazione dell'art. 4,
d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 4 l.r. n. 12/1996;
5)
l'illegittimita' del provvedimento impugnato, in quanto l'istanza di
cui e' causa doveva essere valutata secondo le norme vigenti alla
data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del termine di 180 giorni
stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003;
6)
la deduzione della violazione degli artt. 12, comma 4, d.lgs.
n. 387/2003 e 6 l.r. n. 9/2007, in quanto la Regione Basilicata,
anzicche' emanare il provvedimento di diniego al rilascio
dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto
convocare la Conferenza di servizi, per acquisire il nuovo giudizio
di compatibilita' ambientale; si e' costituita in giudizio la Regione
Basilicata, la quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso;
Con ordinanza n. 244 del 13 settembre 2007 questo tribunale ha
respinto l'istanza di provvedimento cautelare; tale ordinanza
cautelare e' stata riformata dalla V Sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 6656 del 18 dicembre 2007;
Con sentenza n. 644 del 22 ottobre 2007 questo tribunale
dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il
secondo ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, notificato il 23
aprile 2007.
All'udienza pubblica del 3 aprile 2008 il ricorso in epigrafe
passava in decisione.
D i r i t t o
Con separata sentenza parziale n. 219/08 del 21 maggio 2008 il
Collegio ha respinto il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il
sesto dei motivi di impugnazione del ricorso.
Al riguardo brevemente si riassume che:
1) con il primo motivo le societa' ricorrenti hanno chiesto la
declaratoria dell'accertamento che sull'istanza del 21 settembre
2006, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica
regionale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il
silenzio assenso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20
(nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv.
nella legge n. 80/2005) e 21, legge n. 241/1990 e 12, d.lgs.
n. 387/2003, con conseguente deduzione della violazione degli artt.
21-quinquies e 21-nonies, legge n. 241/1990; in via preliminare va
evidenziato che e' stata disattesa l'eccezione di inammissibilita'
e/o l'applicazione del principio del ne bis in eadem, proposta
dall'Amministrazione resistente, in quanto questo Tribunale
amministrativo regionalecon le suddette sentenze n. 221 del 27 marzo
2007 e n. 644 del 22 ottobre 2007 si e' limitato rispettivamente a
dichiarare inammissibile ed improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse i due ricorsi ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, proposti
dalle ricorrenti; nel merito tale censura con la predetta sentenza
parziale e' stata respinta, in quanto:
a) la fattispecie in esame, poiche' implica anche valutazioni,
attinenti all'ambiente ed al patrimonio paesaggistico, rientra
nell'ambito delle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso art. 20
legge n. 241/1990;
b) pur tenendo conto di quanto statuito da codesta Corte
costituzionale con la sentenza n. 364 del 9 novembre 2006, la
fattispecie della costruzione e dell'esercizio degli impianti di
energia elettrica, alimentati dalla fonte rinnovabile del vento, non
puo' essere inquadrata in modo assorbente e/o esaustivo (cioe' senza
ulteriori specificazioni) nella materia di competenza legislativa
concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», attesocche' la realizzazione
degli impianti di energia eolica, come prescritto dall'art. 12, comma
3, d.lgs. n 387/2003, deve rispettare la normativa vigente in materia
di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico: infatti, nell'ambito della Conferenza di Servizi
di cui all'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 vanno valutati
anche gli interessi pubblici della tutela dell'ambiente e della
tutela del paesaggio;
c) percio', il termine massimo di 180 giorni per la conclusione
del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, d.lgs.
n. 387/2003, sebbene costituisce un principio fondamentale, attinente
alla predetta materia ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», non puo'
determinare la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art.
20, comma 1, legge n. 241/1990 (nel testo modificato dall'art. 3,
comma 6-ter, d.l.
n. 35/2005 conv. nella legge n. 80/2005), in quanto il
successivo comma 4 dello stesso art. 20, legge n. 241/1990 precisa
che il silenzio assenso non si forma con riferimento agli atti ed ai
procedimenti, riguardanti l'ambiente ed il paesaggio;
d) e' stata disattesa anche la tesi delle ricorrenti, secondo
cui il progetto di Parco eolico di cui e' causa aveva gia' ottenuto
il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, attesocche':
d1)
nella specie il procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non si
era ancora concluso con l'emanazione di un provvedimento espresso di
autorizzazione prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007;
d2)
dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003
l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili va
obbligatoriamente rilasciata «a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate» (tenuto conto
che il rilascio di tale autorizzazione incide su una pluralita' di
interessi pubblici, alla cui tutela risultano preposte diverse
amministrazioni, come per es. quello urbanistico, quello
paesaggistico-ambientale, quello del risparmio energetico, ecc.), per
cui dopo tale data tutti i provvedimenti amministrativi, necessari
per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili (come per es. il
permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico, la valutazione di
impatto ambientale, ecc.), devono necessariamente essere acquisiti
nell'ambito di un'apposita Conferenza di servizi, dove la decisione
del rilascio dell'autorizzazione unica deve scaturire dall'esame
contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
d3)
conseguentemente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs.
n. 387/2003 non puo' piu' essere consentito il rilascio autonomo da
parte delle relative amministrazioni dei singoli provvedimenti,
necessari per la costruzione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile, in quanto risulta evidente che una cosa e' che
ogni amministrazione rilascia singolarmente e separatamente il
proprio provvedimento di competenza ed una cosa e' che tutte le
amministrazioni interessate esaminano contestualmente l'istanza,
finalizzata alla costruzione di un impianto di produzione di energia
da fonte rinnovabile, ascoltando le valutazioni delle altre
amministrazioni interessate, poiche' si evince chiaramente che le
diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del
rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
mediante apposita Conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni
interessate potrebbero condurre ad un esito diverso;
d4)
comunque, l'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 prescrive
l'obbligatorieta' del rilascio dell'autorizzazione unica tramite
Conferenza di Servizi, obbligatorieta' peraltro che risulta piu'
coerente con il principio costituzionale del buon andamento della
Pubblica Amministrazione, poiche la decisione viene assunta in
seguito ad un'istruttoria piu' completa ed approfondita e percio' in
modo piu' consapevole;
d5)
pertanto, e' stato ritenuto che nella fattispecie in esame non
potessero avere alcun rilievo giuridico tutti i provvedimenti e/o gli
atti autorizzatori, gia' conseguiti prima del 21 settembre 2006,
cioe' prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e comunque al di fuori della Conferenza
di servizi, prescritta dall'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003;
2) con il secondo motivo di impugnazione le societa' ricorrenti
hanno chiesto la declaratoria ai sensi dell'art. 21-septies legge
n. 241/1990 della nullita' degli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007,
previa disapplicazione, per incompatibilita' con l'art. 6 della
direttiva CE n. 77/2001 (recepita con il d.lgs. n. 387/2003), gli
artt. 30 e 81 e ss: del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
del Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997 (ratificato dall'Italia
con la legge n. 120/2002) e della direttiva CE n. 96/1992 (recepita
con il d.lgs. n. 79/1999); anche tale censura non e' stata ritenuta
accoglibile con la suddetta sentenza parziale, attesocche' e' stato
ritenuto che gli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007 non violano:
a) l'art. 6 della Direttiva CE n. 77/2001, in quanto:
a1)
non costituiscono un ostacolo discriminatorio all'aumento della
produzione di elettricita', derivante dallo sfruttamento del vento,
ma al contrario tengono pienamente conto delle particolarita' di tale
tipo di impianti, i quali risultano caratterizzati da un evidente
impatto visivo e da una consistente rumorosita';
a2)
parimenti e' stato ritenuto compatibile con il citato art. 6,
direttiva CE n. 77/2001 l'art. 6, l.r. n. 9/2007, ai sensi della
quale «le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso
il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere
«sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e
paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui
alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004», la quale aveva
sostituito il precedente atto di indirizzo per il corretto
insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato
con la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, in quanto, tenuto conto
che la predetta del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 era stata
emanata circa 2 anni e mezzo prima, il Legislatore regionale con una
valutazione non irrazionale e/o discriminatoria ha ritenuto piu'
opportuno valutare i progetti di impianti eolici, redatti all'epoca
in cui era in vigore la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, alla
luce delle vigenti disposizioni contenute nell'aggiornato atto di
indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio regionale approvato con la del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004;
b) gli artt. 30 e 81 e ss. del Trattato istitutivo della
Comunita' Europea, in quanto:
b1)
gli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 non costituiscono una discriminazione
arbitraria e/o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri degli impianti eolici con potenza nominale complessiva
superiore a 100 KW, composto da piu' di 5 aerogeneratori, in quanto
tale misura risulta di carattere temporaneo («fino all'approvazione
del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) e limitata
soltanto al territorio della Regione Basilicata ed ha evidenti
finalita' di: carattere programmatorio, tenuto conto della
circostanza che il Piano Energetico Regionale, approvato con del.
C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i
limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici, mentre
l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati
ammontava in totale a 193,53 MW (cfr. parere tecnico, reso dal
responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata,
richiamato dalla del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007); di tutela del
paesaggio (per es. aree naturali protette o vincolate
paesaggisticamente, distanza dalle coste tirrenica e ionica), del
patrimonio artistico-storico-archeologico (per es. luoghi di
pellegrinaggio, aree archeologiche e di importanza turistica) e
dell'ambiente (per es. ecosistema, fauna e boschi con alberi di alto
fusto), tenuto conto dell'incontestabile impatto visivo e rumorosita'
degli impianti eolici, composti da piu' di 5 aerogeneratori con
potenza nominale complessiva superiore a 100 KW;
b2)
la diversa disciplina, determinata dalla Regione Basilicata con
riferimento agli impianti eolici, non viola i principi della libera
concorrenza nel settore della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, tenuto conto delle suddette caratteristiche
(impatto visivo e rumorosita) degli impianti eolici, composti da piu'
di 5 aerogeneratori con potenza nominale complessiva superiore a 100
KW: al riguardo va evidenziato che l'art. 3, l.r. n. 9/2007 ha
esentato dal divieto di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
regionale soltanto le istanze presentate dal 27 aprile 2007 (cioe'
dall'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007), relative ad impianti
fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la
cui produzione e' finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, ad
«impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva
non superiore a 100 KW e per un numero di massimo di 5
aerogeneratori» ed alla sostituzione e/o conversione degli impianti
gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»);
c) il Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997, ratificato
dall'Italia con la legge n. 120/2002, e la Direttiva CE n. 96/1992,
recepita con il d.lgs. n. 79/1999, in quanto:
c1) tali disposizioni normative, al fine di ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra, prevedono l'impegno degli Stati di
produrre una maggiore quantita' di energia elettrica, derivante da
una molteplicita' di fonti energetiche rinnovabili, tra cui, oltre a
quella eolica, quella solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas, centrali idriche;
c2)
gli obiettivi di aumento del consumo di elettricita' prodotta dalle
predette fonti energetiche rinnovabili, fissati per ogni singolo
Stato dalla direttiva CE n. 77/2001, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
d.lgs. n. 387/2003 sono ripartiti tra le singole Regioni dello Stato
italiano dalla Conferenza unificata, la quale tiene conto «delle
risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun
contesto territoriale»;
c3)
con l'emanazione della l.r. n. 9/2007 la Regione Basilicata, non e'
venuta meno al rispetto dei predetti impegni di produzione di una
maggiore quantita' di energia elettrica, derivante da fonti
energetiche rinnovabili, stabiliti dalla direttiva CE n. 77/2001 e
dalla Conferenza Unificata, aumento che puo' essere perseguito non
solo con la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento
del vento, ma anche mediante lo sfruttamento delle altre citate fonti
energetiche rinnovabili;
3) con il quarto motivo di impugnazione le societa' ricorrenti
hanno dedotto il vizio di incompetenza e la violazione dell'art. 4
d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 4 l.r. n. 12/1996 (con tale
doglianza la ricorrente ha anche impugnato la del. G.R. n. 11/1998,
nella parte in cui possa essere ritenuta idonea ad attribuire alla
giunta regionale la potesta' di rilasciare l'autorizzazione ex art.
12, d.lgs. n. 387/2003); anche tale censura e' stata respinta con la
suddetta sentenza parziale, in quanto:
a) la giunta regionale ha sostanzialmente utilizzato il potere
di avocazione, previsto dall'art. 4, comma 3, seconda frase, l.r.
n. 12/1996, cioe' un atto non di gestione amministrativa, ma di
indirizzo politico, nella specie giustificato dall'urgenza di dare
immediata attuazione alle disposizioni contenute nella recente l.r.
n. 9/2007;
b) poiche' ai sensi dell'art. 5, l.r. n. 9/2007 devono essere
sottoposti alla fase di verifica (screening), la quale puo' sfociare
in una decisione di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto
Ambientale, o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione
di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o
con potenza nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in
aree naturali protette, va rilevato che ai sensi dell'art. 6, l.r.
n. 47/1998 l'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale spetta all'organo politico giunta regionale, in quanto
trattasi di una scelta, che non puo' essere ritenuta di mera gestione
amministrativa, poiche' di natura strategica e connotata da ampia
discrezionalita' (sul punto cfr. per es. C.d.S., sez. VI, sent.
n. 127 del 24 gennaio 2005; Tribunale amministrativo
regionaleMilano, sez. II, sent. n. 1139 del 5 maggio 2006);
c) pertanto, deve ritenersi che l'art. 4, comma 3, l.r.
n. 9/2007, nel prevedere che «la giunta regionale puo' subordinare il
rilascio dell'autorizzazione di sua competenza» a «misure di
compensazione», abbia statuito la competenza della giunta regionale
per l'adozione dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003 per la realizzazione degli impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza non inferiore
a 100 kw (o nelle aree naturali protette con potenza superiore a 50
kw), come quello per cui e' causa, per i quali va acquisita la
Valutazione di Impatto Ambientale;
4) con il quinto motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto
l'illegittimita' dell'impugnata del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007,
in quanto l'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
presentata il 21 settembre 2006, doveva essere valutata secondo le
norme vigenti alla data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del
termine di 180 giorni stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs.
n. 387/2003; anche tale censura con la citata sentenza parziale e'
stata disattesa, in quanto, sebbene nella specie era decorso il
termine di 180 giorni ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003,
l'amministrazione resistente, prima della notifica di una sentenza di
annullamento del relativo atto amministrativo di diniego o di
accoglimento del silenzio rifiuto o di un'ordinanza cautelare del
giudice amministrativo (cfr. C.d.S., Ad. Plen., sent. n. 1 dell'8
gennaio 1986), non poteva non tener conto delle nuove norme
giuridiche, nel frattempo entrate in vigore;
5) con il sesto motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto la
violazione degli artt. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 e 6, l.r.
n. 9/2007, in quanto la Regione Basilicata, anzicche' emanare il
provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12,
d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi
prevista dallo stesso art. 12, d.lgs. n. 387/2003, per acquisire il
nuovo giudizio di compatibilita' ambientale; anche tale censura con
la suddetta sentenza parziale non e' stata condivisa, in quanto, pur
tenendo conto che le societa' ricorrenti non hanno dedotto che il
luogo prescelto per la costruzione del Parco eolico di cui e' causa
rientra in uno di quei siti, che il predetto atto di indirizzo ex
del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 Ritiene assolutamente
incompatibili per l'insediamento di impianti eolici, la Conferenza di
Servizi ex art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 non poteva essere
convocata, in quanto ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 9/2007 e dell'atto
di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio regionale approvato con la del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004 la Fri-El S.p.A. doveva integrare lo Studio di Impatto
Ambientale, gia' presentato secondo le disposizioni previste
dall'atto di indirizzo approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno
2002, con lo studio anemologico di durata «non meno di un anno», la
carta delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e
notturne dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e
l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei
venti dominanti.
Pertanto, al Collegio era rimasto da esaminare il terzo motivo di
ricorso, con il quale le societa' ricorrenti hanno chiesto che fosse
rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007, perche'
contrastanti con gli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 97 e 117 della
Costituzione.
Questo tribunale ritiene con la presente ordinanza di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007
per contrasto con gli artt. 3, 41, primo comma, 117, terzo comma, e
97, primo comma, della Costituzione.
Comunque, pur tenendo conto che nell'impugnata del. G.R. n. 605
del 4 maggio 2007 viene fatto esplicito riferimento anche all'art. 6
, l.r. n. 9/2007, poiche' le societa' ricorrenti, come sopra detto,
non hanno dedotto che il luogo prescelto per la costruzione del Parco
eolico di cui e' causa (sito nel Comune di Anzi, lungo il tratto di
strada comunale che collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila
a ridosso del confine con il Comune di Trivigno) rientra in uno di
quei siti, che l'atto di indirizzo ex del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004 ritiene assolutamente incompatibili per l'insediamento
di impianti eolici, ne' dall'intera documentazione acquisita in
giudizio si evince che il predetto sito prescelto per la costruzione
del Parco eolico rientra tra quelli, ritenuti dalla citata del. G.R.
n. 2920 del 13 dicembre 2004 assolutamente incompatibili per
l'insediamento di impianti eolici, non e' possibile sollevare la
questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 6,
l.r. n. 9/2007.
Al riguardo va chiarito che questo tribunale in sede cautelare
(cioe' nella Camera di consiglio del 13 settembre 2007) aveva
interpretato il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 nel
senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 cioe' prima
dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007 (l'art. 7, comma 1, della
l.r. n. 9/2007 ha statuito che tale legge regionale «entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione» e la l.r. n. 9/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R. del 27
aprile 2007), si applicavano soltanto l'atto di indirizzo per il
corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, anche se prima
del 13 dicembre 2004 avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla
Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Impatto
Ambientale, ma non erano ancora stati realizzati; mentre l'art. 3,
l.r. n. 9/2007, nella parte in cui stabiliva che fino
all'approvazione del futuro Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (PIEAR) non potevano essere autorizzati «gli impianti che
non rientrino nei limiti ... di cui al Piano Energetico Regionale
della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»,
avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle istanze di autorizzazione ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentate dopo l'entrata in vigore
della l.r. n. 9/2007, tenendo conto della circostanza che al momento
dell'emanazione della predetta legge Regionale era gia' stato
abbondantemente superato il limite di 128 MW a tutto il 2010,
stabilito dal Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R.
n. 220 del 26 giugno 2001, come si evinceva anche dal parere del
responsabile dell'Ufficio energia, richiamato dall'impugnata del.
G.R. n. 607 del 4 maggio 2007. Ma nella Camera di consiglio,
successiva all'udienza pubblica del 3 aprile 2008, il Collegio,
tenuto conto anche del contenuto dell'impugnata del. G.R. n. 607 del
4 maggio 2007, nella quale l'unico espresso motivo specificato,
ostativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, e' il superamento del limite stabilito dal Piano
Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, ha rilevato:
1) il tassativo tenore letterale dell'art. 3, comma 1, l.r.
n. 9/2007, il quale statuisce che «non e' consentita l'autorizzazione
di tutti gli impianti» (e percio' anche di quelli, per i quali era
gia' stata presentata la domanda di autorizzazione prima del 27
aprile 2007, anche se prima del 13 dicembre 2004 avevano gia'
ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la
Valutazione di Impatto Ambientale) «che non rientrino nei limiti ...
di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con
legge C.R. n. 220 del 26 giugno 2001» per cui nella specie non poteva
essere applicato il costante insegnamento della Corte costituzionale,
secondo cui il giudice a quo deve scegliere tra le varie
interpretazioni di una norma quella piu' aderente alla Costituzione e
rimettere la questione alla Corte costituzionale solo in assenza di
una chiave di lettura conforme al dettato costituzionale;
2) l'art. 6, 1.r. n. 9/2007 si limita a statuire «che procedure
autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004». Pertanto, questo Tribunale amministrativo regionaleha ritenuto
che il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 dovesse
essere, in aderenza al fondamentale canone ermeneutico
dell'interpretazione letterale, piu' correttamente interpretato nel
senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 (cioe' prima
dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007), anche se prima del 13
dicembre 2004 (cioe' prima dell'adozione del vigente atto di
indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004) avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto
Ambientale e/o la Valutazione di Impatto Ambientale, andavano
applicati sia il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal
Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001, sia tutte le disposizioni contenute nelle vigenti Linee
Guida, approvate con la citata del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004.
La suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
l.r. n. 9/2007 risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento
che, essendo stati giudicati infondati gli altri cinque motivi di
impugnazione, e tenuto conto della circostanza che, come sopra detto,
l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 ha reso vincolanti le suddette
previsioni di carattere programmatico, contenute nel Piano Energetico
Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001, e' rimasto da esaminare la censura che ritiene
incostituzionale l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007.
Tale questione di legittimita' costituzionale non risulta nemmeno
manifestamente infondata, in quanto l'art. 3, l.r. n. 9/2007
statuisce che, eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio
2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con
potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per
un numero di massimo di 5 aerogeneratori e la sostituzione e/o la
conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»), fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PEIAR) non possono essere
autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non
siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001»: al riguardo va evidenziato che il vigente Piano
Energetico Regionale, approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle
potenze degli impianti eolici, mentre attualmente l'insieme degli
impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammonta in totale
a 193,53 MW, per cui, essendo stata superata la suddetta soglia di
128 MW, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 nella Regione Basilicata
non possono piu' essere rilasciate autorizzazioni ex art. 12 d.lgs.
n. 387/2003 fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PEIAR), previsto e disciplinato
dall'art. 2, l.r. n. 9/2007.
Secondo il Collegio tale art. 3, l.r. n. 9/1997 contrasta con gli
artt. 3, 41, comma 1, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione.
Al riguardo si evidenzia che con riferimento ad una norma
regionale di contenuto analogo (art. 1, comma 1, l.r. Puglia
n. 9/2005) codesta Corte costituzionale ha statuito che:
1) la normativa che disciplina il procedimento di autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di produzione di energia,
alimentati da fonti rinnovabili, come quella ricavata dalla
sfruttamento del vento, attiene alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», rientrante ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione nella competenza legislativa
concorrente dello Stato e delle regioni, per cui spetta alla legge
statale stabilire i principi fondamentali di tale materia;
2) tra i principi fondamentali di tale materia risulta compreso
quello fissato dall'art. 12, comma 4, ultimo periodo, d.lgs.
n. 387/2003, secondo cui «il termine massimo per la conclusione del
procedimento non puo' comunque essere superiore a 180 giorni», in
quanto «tale disposizione risulta ispirata alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo»in commento;
3) pertanto, nonostante la Regione Puglia aveva nelle more gia'
adottato un regolamento che determinava i criteri di valutazione
ambientale per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di
impianti eolici, codesta Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, l.r. Puglia
n. 9/2005, nella parte in cui sospendeva fino all'approvazione del
Piano Energetico Ambientale Regionale e comunque fino al 30 giugno
2006 le istanze di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli
di «piccola taglia») presentate dopo il 31 maggio 2005, in quanto
tale norma regionale si poneva in contrasto con il predetto art. 12,
comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 387/2003, poiche' la suddetta
sospensione risultava superiore al termine fissato dal Legislatore
nazionale di 180 giorni. A maggior ragione risulta incostituzionale
l'art. 3, l.r. Basilicata n. 9/2007, il quale non prevede nemmeno un
termine entro il quale sara' emanato il nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale.
Tale illegittima sospensione delle autorizzazioni alla
realizzazione di impianti eolici nella Regione Basilicata viola anche
il principio costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica
privata, sancito dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, in
quanto blocca per un tempo indeterminato il rilascio di nuove
autorizzazioni uniche ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per
l'insediamento di nuovi impianti eolici e pertanto inibisce lo
svolgimento dell'attivita' economica alle imprese, operanti nel
settore dell'energia eolica.
A parere del Collegio il predetto art. 3, l.r. n. 9/2007 in
commento contrasta anche con il principio di ragionevolezza delle
Leggi, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (c.d. eccesso di
potere legislativo), ed il principio del buon andamento
dell'amministrazione ex art. 97, primo comma, della Costituzione,
attesocche' la Regione Basilicata ha istituito un blocco
generalizzato del rilascio di altre e nuove autorizzazioni uniche ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di impianti eolici,
senza prevedere alcuna misura di salvaguardia per quelle istanze,
come quella in esame, gia' presentate da molto tempo e che si
trovavano in uno stato di avanzata istruttoria, e senza aver
effettuato un'adeguata comparazione tra gli interessi pubblici,
sottesi al maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti
rinnovabili (previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tesa a
promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti
rinnovabili), meno inquinante ed i contrapposti interessi pubblici
della salvaguardia del paesaggio e della tutela dall'inquinamento
acustico.
Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale, in attesa della soluzione da parte della medesima
Corte costituzionale delle suddette sollevate questioni di
legittimita' costituzionale.