IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che il 22 febbraio 2008, alle ore 19,55, in localita'
Rogolo (SO), la Polizia Locale del Comune di Morbegno (SO) accertava
a carico di Gianola Mario il reato di cui all'art. 186, secondo comma
del C.d.S. per essersi posto alla guida della sua autovettura targata
BK 418 KZ, in stato di ebbrezza;
Rilevato che in data 4 marzo 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma del C.d.S. per la durata di anni uno a
decorrere dal giorno del ritiro 3 febbraio 2008;
Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di
accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Gianola Mario si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che
pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di
legittimita' costituzionale;
Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
O s s e r v a
Come e' noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500 a 10000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi
sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche' il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo
d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si
sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere
liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della
patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono
all'alcol test e coloro, che magari sono considerati per
sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.