LA CORTE DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto da n. B. elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma
2, presso lo studio dell'avvocato Assennato Giuseppe Sante,
rappresentato e difeso dall'avvocato Garlatti Alessandro, giusta
delega in atti, ricorrente;
Contro UMS Generali Marine S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'avvocato Guancioli Giuseppe,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bozzo Rodolfo,
giusta delega in atti, controricorrente; nonche' contro Fallimento
Strument S.p.A., intimata; avverso la sentenza n. 1414/2004 della
Corte d'appello di Roma, depositata il 22 marzo 2004 R.G.N. 859/02.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12 febbraio 2008 dal consigliere dott. Aldo De Matteis;
Uditi gli avvocati Garlatti Alessandro e Assennato G. Sante;
Udito l'avvocato Guancioli Giuseppe;
Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ordinanza
Il sig. B. N., dipendente della S.p.A. Strumet, ha subito in data
17 novembre 1995 un infortunio sul lavoro, dal quale e' rimasto
paraplegico.
Ha proposto domanda di risarcimento del danno differenziale nei
confronti della societa', che veniva dichiarata fallita nel corso del
processo.
La domanda di ammissione al passivo del fallimento per L.
1.672.693.929 veniva respinta dal G.D. per carenza di prova sul
credito, ma accolta in sede di opposizione. Costituitosi il
fallimento, e chiamata in causa la UMS Generali Marine, assicuratrice
per gli infortuni della Strumet, il tribunale adito, con sentenza 11
ottobre 2001, n. 33220, cosi' decideva:
1) ammetteva al passivo fallimentare il credito del n. per la
somma di L. 1.328.000.000, oltre interessi e rivalutazione, con
collocazione in privilegio generale ex art. 2751-bis del codice
civile, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo, nel merito,
provata la colpa di altro dipendente della Strumet, mentre nessuna
prova sussisteva sul concorso colposo del n. ;
2) dichiarava inammissibili le domande di condanna proposte nei
confronti del fallimento (perche' improponibile ex art. 52 legge
fall.) e della compagnia assicuratrice, non essendo il n. titolare di
azione diretta nei suoi confronti;
3) accoglieva la domanda del fallimento nei confronti della UMS
Generali Marine, dichiarando quest'ultima tenuta, entro il limite del
massimale contemplato nel contratto assicurativo, a rifondere al
fallimento le somme che esso dovesse erogare al ricorrente creditore
in esecuzione di riparti parziali o finale dell'attivo;
4) compensava, infine, le spese del giudizio tra tutte le parti
in causa.
Con sentenza 3/22 marzo 2004 n. 1414 la Corte d'appello di Roma ha
respinto 1'appello principale della UMS Marine; ha respinto altresi'
l'appello incidentale con cui il n. si doleva della mancata condanna
diretta dell'assicuraziorie nei suoi confronti e della compensazione
totale delle spese dei due gradi del giudizio.
Quanto all'appello incidentale del N., confermava la motivazione
del primo giudice, che aveva ritenuto inammissibile quella di
condanna diretta del danneggiato, in quanto mai il fallimento ha
domandato, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma c.c.,
all'assicurazione di pagare direttamente al danneggiato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N.,
con due motivi, il primo attinente all'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore del fallito, il secondo alla compensazione delle
spese processuali.
Si e' costituita con controricorso la UMS Generali Marine,
resistendo alle domande del N.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 1917, secondo comma, 2900 cod.civ., 112
c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
a punto decisivo della controversia, si duole del mancato
riconoscimento di azione diretta, anche in via surrogatoria, del
lavoratore danneggiato nei confronti dell'assicuratore del datore di
lavoro fallito.
La questione e' stata gia' esaminata da questa Corte in relazione
ad analoga pretesa, avente ad oggetto crediti commerciali, non di
lavoro.
La Corte ha preso le mosse dal principio consolidato (ex plurimis,
Cass. 3 ottobre 1996, n. 8650), secondo cui l'obbligazione
dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo
all'assicurato, e' distinta ed autonoma dall'obbligazione di
risarcimento dell'assicurato responsabile nei confronti del
danneggiato. La previsione della facolta' dell'assicuratore di pagare
direttamente al danneggiato, o dell'obbligo dell'assicuratore di
provvedere a tale diretto pagamento ove sia l'assicurato a
richiederlo, non attiene alla individuazione dei soggetti del
rapporto assicurativo, bensi' alle modalita' di esecuzione della
prestazione dell'assicuratore (Cass. 8 gennaio 1999, n. 103), e
pertanto non incide sulla autonomia e distinzione sopra delineata.
Ne consegue che, effettuando il pagamento diretto al danneggiato,
l'assicuratore, che non e' direttamente obbligato nei confronti del
danneggiato, estingue la sua obbligazione nei confronti
dell'assicurato. Proprio questa considerazione consente di escludere
che la facolta' dell'assicuratore di pagare ed il diritto
dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto nelle mani del
terzo sopravvivano alla dichiarazione di fallimento dell'assicurato.
Con il fallimento, infatti, su tutti i beni dell'assicurato, ivi
compreso il suo credito nei confronti dell'assicuratore, si apre il
concorso dei creditori con il rispetto delle legittime cause di
prelazione. Proprio in relazione alla ipotesi del concorso di altri
creditori la legge attribuisce, del resto, al danneggiato un
privilegio. Orbene, apertosi il concorso sui beni del fallito ed
acquisito all'attivo fallimentare il credito dell'assicurato verso
l'assicuratore, non e' compatibile con l'apertura del concorso la
facolta' dell'assicuratore di pagare direttamente il danneggiato.
Con il fallimento dell'assicurato viene pertanto meno la facolta'
di pagamento diretto, non potendosi ipotizzare una alterazione,
rimessa alla decisione dell'assicuratore, delle regole del concorso
che il legislatore ha presupposto, dettando l'art. 2767 c.c.
Il Collegio dubita che l'assetto di tutela del credito del
lavoratore per danno differenziale, che deriva dal sistema sopra
cennato, sia compatibile con i canoni degli artt. 3 e 35 Cost., in
comparazione con altre categorie di soggetti che godono invece di
azione diretta verso 1'assicuratore o verso altri terzi, e solleva
pertanto d'ufficio la relativa questione di illegittimita'
costituzionale, sotto illustrata.
Tale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1917,
commi primo e secondo, del codice civile, nella parte in cui non
consente al dipendente danneggiato da un infortunio sul lavoro per
violazione del dovere di sicurezza azione diretta contro la compagnia
assicuratrice del datore di lavoro, e' stata gia' proposta alla Corte
costituzionale, la quale, con ord. 13 dicembre 2006 n. 457, l'ha
dichiarata manifestamente inammissibile sotto due profili: perche'
sollevata nel corso di un giudizio che ha quale unico, possibile
oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101
della legge fallimentare ed il suo rango, nel quale non e' in alcun
modo rilevante una questione di azionabilita' diretta, da parte del
danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti
dell'assicuratore, ne' una questione di assimilabilita' del credito
da infortunio del fallito verso l'assicuratore (sottratto, perche'
«personale», alla massa attiva) al suo debito verso il danneggiato
(che dovrebbe essere sottratto, viceversa, alla massa passiva);
perche' la questione e' stata prospettata dal giudice remittente in
termini commisti ad una modifica dell'ordine legale dei privilegi,
come tale estranea all'oggetto del giudizio a quo, promosso
dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza
che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente
nei confronti dell'assicuratore.
Il Collegio Ritiene di dovere riproporre la questione nel merito,
depurata dai profili di inammissibilita'.
Quanto al secondo, nella causa odierna non viene prospettata
alcuna questione di ordine di privilegi.
Anzi, la presente ordinanza prende le mosse dalla sentenza della
Corte costituzionale 28 novembre 1983, n. 326, la quale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ., nella parte in cui non munisce del
privilegio generale istituito dall'art. 2, della legge 29 luglio
1975, n. 426, il credito del lavoratore subordinato per danni
conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il
datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia
soddisfatto dalla percezione delle indennita' previdenziali e
assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in
dipendenza dello stesso infortunio. Tale statuizione ha due
implicazioni:
a) 1'avvenuta copertura previdenziale dell'evento infortunistico
non esclude l'esigenza di particolare tutela della distinta pretesa
per danno differenziale derivante dal medesimo evento; b) l'esigenza
di attribuire trattamenti satisfattori equipollenti a tutti i
crediti, retributivi e risarcitori, nascenti dal rapporto di lavoro.
Quanto al primo profilo di inammissibilita', ritiene il Collegio
che il principio di concentrazione delle tutele derivante dall'art.
111, secondo comma , Cost., inserito dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2. Cost. sul giusto processo e sulla sua
ragionevole durata (ex plurimis, Cass., sez. un. 15 novembre 2007,
n. 23726, idem 28 febbraio 2007, n. 4636, Cass. 24 gennaio 2007,
n. 1540), consenta, e in un certo senso imponga, nell'alternativita'
tra azione diretta verso l'assicuratore e ammissione al passivo
fallimentare dell'assicurato (eventualmente per il residuo non
coperto dall'assicuratore), una risposta giudiziaria contestuale e
coordinata alla domanda di giustizia del danneggiato. Tale esigenza
di concentrazione e' a fondamento delle modifiche apportate alla
legge fallimentare dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in particolare
dell'art. 24, con l'eliminazione delle precedenti limitazioni alla
cognizione del tibunale fallimentare, e della giurisprudenza di
questa Corte, che, nell'affermare la mera specialita' del rito, con
esclusione di qualsiasi profilo di competenza, ammette la trattazione
contestuale avanti al tribunale fallimentare di tutte le questioni,
anche nei confronti di terzi, incidenti sulla formazione dello stato
passivo (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499, Cass., sez. I,
3 maggio 1970, n. 9170). E non vi e' dubbio che 1'eventuale azione
diretta nei confronti del n. del terzo assicuratore ha incidenza sia
sulla formazione dello stato passivo, sia della massa attiva.
Nel merito la rilevanza costituzionale del danno del lavoratore
infortunato, evidenziata dalla sentenza della Corte cost. n. 326/1983
cit., si arricchisce ora di nuovi termini di comparazione, al di
fuori della tematica dell'ordine dei privilegi.
In primo luogo vi e' l'azione diretta, riconosciuta dall'art. 1676
cod. civ., dei dipendenti dell'appaltatore sul debito del committente
nei confronti dell'appaltatore.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita', da
considerarsi diritto vivente, l'apertura del procedimento
fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta
improcedibilita' dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti
nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., per
il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro,
atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde
proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti
retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra
parte, si tratta di un'azione «diretta», incidente, in quanto tale,
direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo
indirettamente su un credito del debitore fallito, si' da doversi
escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del
patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni
degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per
l'esecuzione dell'opera appaltata; ne' tale situazione suscita
sospetti di incostituzionalita', con riferimento all'art. 3
Costituzione (letto in corrispondenza del principio della par
condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accorda
uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad
altri, in relazione all'attivita' lavorativa dai medesimi espletata e
dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un
particolare vantaggio (Cass., 10 luglio 1984, n. 4051, Cass., 10
marzo 2001, n. 3559, Cass., 23 agosto 2004, n. 16577, Cass., 24
ottobre 2007, n. 22304).
E benche' il committente sia figura certamente diversa
dall'assicuratore, la struttura del rapporto e la effettivita' di
tutela e' la stessa: la possibilita' del lavoratore di aggredire il
patrimonio di un terzo, debitore nei confronti del suo datore di
lavoro, nei limiti di tale debito, nonche' sottrazione, in tal modo,
del credito del lavoratore alla par condicio creditorum.
A questo modello effettuale puo' essere ricondotta la disciplina
degli artt. 23, comma 3, per il contratto di somministrazione di
manodopera, e 29, comma 2, per il contratto di appalto, del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276, i quali, nel prevedere la responsabilita'
solidale rispettivamente dell'utilizzatore e del committente,
consente 1'azione diretta del lavoratore nei confronti del debitore
del suo datore di lavoro, ed anche qui la sottrazione del credito del
lavoratore alla par condicio creditorum del fallimento
dell'utilizzatore o del committente.
Altra categoria che viene in considerazione e' quella dei
danneggiati da sinistro stradale, i quali hanno azione diretta nei
confronti dell'assicuratore del danneggiante, nei limiti delle somme
per le quali e' stata stipulata l'assicurazione per la
responsabilita' civile (art. 18, legge 24 dicembre 1969, n. 990) . In
tal caso, ovviamente, le somme dovute dall'assicuratore al
danneggiato sono sottratte alla par condicio creditorum del
danneggiante dichiarato fallito.
In questo caso, la violazione degli artt. 3 e 35 Cost. appare piu'
evidente, per la diversita' di trattamento del credito risarcitorio
riservato al lavoratore infortunato sul lavoro rispetto agli
infortunati vittime di incidenti stradali.
Vi sono ulteriori profili di irrazionalita', rilevanti ai sensi
dell'art. 3 Cost., secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale, della attuale disciplina dell'art. 1917, secondo
comma, cod. civ.: a) in relazione al credito risarcitorio del
lavoratore infortunato, in quanto affida il soddisfacimento o meno di
tale bene primario al libito dell'assicuratore o dell'assicurato che,
in ragione del tempo in cui avviene, puo' essere sottratto alla par
condicio creditorum; b) in relazione al credito risarcitorio del
lavoratore infortunto in infortunio in itinere, il quale gode di
azione diretta in quanto vittima della strada, diversamente dal
lavoratore infortunato sul luogo di lavoro.
E poiche' l'art. 3 Cost. impone di considerare anche gli ostacoli
di fatto, non e' fuor di luogo rilevare che a distanza di 12 anni
dall'evento infortunistico, non vi e' stato ancora a favore del
n. alcun riparto di attivo da parte del fallimento; in tal modo
emerge anche una lesione degli artt. 24 e 111 Cost., perche'
un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore consentirebbe tempi
processuali piu' rapidi e minori costi per spese di giustizia.
L'art. 1917, secondo comma, cod. civ., appare percio' viziato,
sotto i cennati parametri di costituzionalita', nella parte in cui
rimette il risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore
al libito dell'assicuratore o del danneggiante, e non prevede invece
azione diretta del lavoratore danneggiato nei confronti
dell'assicuratore.