LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da  n. B. elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma
2,   presso   lo   studio  dell'avvocato  Assennato  Giuseppe  Sante,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Garlatti  Alessandro, giusta
delega in atti, ricorrente;
   Contro   UMS   Generali  Marine  S.p.A.,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliata in Roma, via
Bertoloni  n. 41,  presso lo studio dell'avvocato Guancioli Giuseppe,
che  la  rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bozzo Rodolfo,
giusta  delega  in  atti, controricorrente; nonche' contro Fallimento
Strument  S.p.A.,  intimata;  avverso  la sentenza n. 1414/2004 della
Corte d'appello di Roma, depositata il 22 marzo 2004 R.G.N. 859/02.
   Udita  la  relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12 febbraio 2008 dal consigliere dott. Aldo De Matteis;
   Uditi gli avvocati Garlatti Alessandro e Assennato G. Sante;
   Udito l'avvocato Guancioli Giuseppe;
   Udito  il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                              Ordinanza
   Il  sig. B. N., dipendente della S.p.A. Strumet, ha subito in data
17  novembre  1995  un  infortunio  sul  lavoro, dal quale e' rimasto
paraplegico.
   Ha  proposto  domanda  di risarcimento del danno differenziale nei
confronti della societa', che veniva dichiarata fallita nel corso del
processo.
   La  domanda  di  ammissione  al  passivo  del  fallimento  per  L.
1.672.693.929  veniva  respinta  dal  G.D.  per  carenza di prova sul
credito,   ma   accolta  in  sede  di  opposizione.  Costituitosi  il
fallimento, e chiamata in causa la UMS Generali Marine, assicuratrice
per  gli infortuni della Strumet, il tribunale adito, con sentenza 11
ottobre 2001, n. 33220, cosi' decideva:
     1)  ammetteva  al  passivo fallimentare il credito del n. per la
somma  di  L.  1.328.000.000,  oltre  interessi  e rivalutazione, con
collocazione  in  privilegio  generale  ex  art.  2751-bis del codice
civile,  oltre  interessi  e  rivalutazione,  ritenendo,  nel merito,
provata  la  colpa  di altro dipendente della Strumet, mentre nessuna
prova sussisteva sul concorso colposo del n. ;
     2)  dichiarava inammissibili le domande di condanna proposte nei
confronti  del  fallimento  (perche'  improponibile  ex art. 52 legge
fall.) e della compagnia assicuratrice, non essendo il n. titolare di
azione diretta nei suoi confronti;
     3)  accoglieva la domanda del fallimento nei confronti della UMS
Generali Marine, dichiarando quest'ultima tenuta, entro il limite del
massimale  contemplato  nel  contratto  assicurativo,  a rifondere al
fallimento  le somme che esso dovesse erogare al ricorrente creditore
in esecuzione di riparti parziali o finale dell'attivo;
     4)  compensava, infine, le spese del giudizio tra tutte le parti
in causa.
   Con sentenza 3/22 marzo 2004 n. 1414 la Corte d'appello di Roma ha
respinto  1'appello principale della UMS Marine; ha respinto altresi'
l'appello  incidentale con cui il n. si doleva della mancata condanna
diretta  dell'assicuraziorie nei suoi confronti e della compensazione
totale delle spese dei due gradi del giudizio.
   Quanto  all'appello  incidentale del N., confermava la motivazione
del  primo  giudice,  che  aveva  ritenuto  inammissibile  quella  di
condanna  diretta  del  danneggiato,  in  quanto mai il fallimento ha
domandato,   ai   sensi   dell'art.   1917,   secondo   comma   c.c.,
all'assicurazione di pagare direttamente al danneggiato.
   Avverso  tale  sentenza  ha proposto ricorso per Cassazione il N.,
con  due  motivi, il primo attinente all'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore  del  fallito,  il secondo alla compensazione delle
spese processuali.
   Si  e'  costituita  con  controricorso  la  UMS  Generali  Marine,
resistendo alle domande del N.
   Con  il  primo  motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione  degli  articoli 1917, secondo comma, 2900 cod.civ., 112
c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
a   punto   decisivo   della   controversia,  si  duole  del  mancato
riconoscimento  di  azione  diretta,  anche  in via surrogatoria, del
lavoratore  danneggiato nei confronti dell'assicuratore del datore di
lavoro fallito.
   La  questione e' stata gia' esaminata da questa Corte in relazione
ad  analoga  pretesa,  avente  ad oggetto crediti commerciali, non di
lavoro.
   La Corte ha preso le mosse dal principio consolidato (ex plurimis,
Cass.   3   ottobre   1996,   n. 8650),  secondo  cui  l'obbligazione
dell'assicuratore,  avente  ad  oggetto  il pagamento dell'indennizzo
all'assicurato,   e'   distinta   ed  autonoma  dall'obbligazione  di
risarcimento   dell'assicurato   responsabile   nei   confronti   del
danneggiato. La previsione della facolta' dell'assicuratore di pagare
direttamente  al  danneggiato,  o  dell'obbligo  dell'assicuratore di
provvedere   a   tale   diretto  pagamento  ove  sia  l'assicurato  a
richiederlo,   non  attiene  alla  individuazione  dei  soggetti  del
rapporto  assicurativo,  bensi'  alle  modalita'  di esecuzione della
prestazione  dell'assicuratore  (Cass.  8  gennaio  1999,  n. 103), e
pertanto non incide sulla autonomia e distinzione sopra delineata.
   Ne  consegue che, effettuando il pagamento diretto al danneggiato,
l'assicuratore,  che  non e' direttamente obbligato nei confronti del
danneggiato,    estingue    la   sua   obbligazione   nei   confronti
dell'assicurato.  Proprio questa considerazione consente di escludere
che   la   facolta'   dell'assicuratore   di  pagare  ed  il  diritto
dell'assicurato  di  richiedere  il  pagamento diretto nelle mani del
terzo  sopravvivano alla dichiarazione di fallimento dell'assicurato.
Con  il  fallimento,  infatti,  su  tutti i beni dell'assicurato, ivi
compreso  il  suo credito nei confronti dell'assicuratore, si apre il
concorso  dei  creditori  con  il  rispetto  delle legittime cause di
prelazione.  Proprio  in relazione alla ipotesi del concorso di altri
creditori   la  legge  attribuisce,  del  resto,  al  danneggiato  un
privilegio.  Orbene,  apertosi  il  concorso  sui beni del fallito ed
acquisito  all'attivo  fallimentare  il credito dell'assicurato verso
l'assicuratore,  non  e'  compatibile  con l'apertura del concorso la
facolta' dell'assicuratore di pagare direttamente il danneggiato.
   Con  il fallimento dell'assicurato viene pertanto meno la facolta'
di  pagamento  diretto,  non  potendosi  ipotizzare  una alterazione,
rimessa  alla  decisione dell'assicuratore, delle regole del concorso
che il legislatore ha presupposto, dettando l'art. 2767 c.c.
   Il  Collegio  dubita  che  l'assetto  di  tutela  del  credito del
lavoratore  per  danno  differenziale,  che  deriva dal sistema sopra
cennato,  sia  compatibile  con i canoni degli artt. 3 e 35 Cost., in
comparazione  con  altre  categorie  di soggetti che godono invece di
azione  diretta  verso  1'assicuratore o verso altri terzi, e solleva
pertanto   d'ufficio   la   relativa   questione   di  illegittimita'
costituzionale, sotto illustrata.
   Tale  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1917,
commi  primo  e  secondo,  del  codice civile, nella parte in cui non
consente  al  dipendente  danneggiato da un infortunio sul lavoro per
violazione del dovere di sicurezza azione diretta contro la compagnia
assicuratrice del datore di lavoro, e' stata gia' proposta alla Corte
costituzionale,  la  quale,  con  ord.  13 dicembre 2006 n. 457, l'ha
dichiarata  manifestamente  inammissibile  sotto due profili: perche'
sollevata  nel  corso  di  un  giudizio che ha quale unico, possibile
oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101
della  legge  fallimentare ed il suo rango, nel quale non e' in alcun
modo  rilevante  una questione di azionabilita' diretta, da parte del
danneggiato,    del    suo   credito   risarcitorio   nei   confronti
dell'assicuratore,  ne'  una questione di assimilabilita' del credito
da  infortunio  del  fallito verso l'assicuratore (sottratto, perche'
«personale»,  alla  massa  attiva) al suo debito verso il danneggiato
(che  dovrebbe  essere  sottratto,  viceversa,  alla  massa passiva);
perche'  la  questione e' stata prospettata dal giudice remittente in
termini  commisti  ad  una modifica dell'ordine legale dei privilegi,
come   tale   estranea  all'oggetto  del  giudizio  a  quo,  promosso
dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza
che  aveva  rigettato  la pretesa di azionare il credito direttamente
nei confronti dell'assicuratore.
   Il  Collegio Ritiene di dovere riproporre la questione nel merito,
depurata dai profili di inammissibilita'.
   Quanto  al  secondo,  nella  causa  odierna  non viene prospettata
alcuna questione di ordine di privilegi.
   Anzi,  la  presente ordinanza prende le mosse dalla sentenza della
Corte costituzionale 28 novembre 1983, n. 326, la quale ha dichiarato
costituzionalmente  illegittimo,  per  contrasto  con l'art. 3 Cost.,
l'art.  2751-bis,  n. 1 cod. civ., nella parte in cui non munisce del
privilegio  generale  istituito  dall'art.  2,  della legge 29 luglio
1975,  n. 426,  il  credito  del  lavoratore  subordinato  per  danni
conseguenti  ad  infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il
datore  di  lavoro,  se  e  nei  limiti  in  cui il creditore non sia
soddisfatto   dalla   percezione  delle  indennita'  previdenziali  e
assistenziali   obbligatorie  dovute  al  lavoratore  subordinato  in
dipendenza   dello   stesso   infortunio.  Tale  statuizione  ha  due
implicazioni:
   a)  1'avvenuta  copertura previdenziale dell'evento infortunistico
non  esclude  l'esigenza di particolare tutela della distinta pretesa
per  danno differenziale derivante dal medesimo evento; b) l'esigenza
di   attribuire  trattamenti  satisfattori  equipollenti  a  tutti  i
crediti, retributivi e risarcitori, nascenti dal rapporto di lavoro.
   Quanto  al  primo profilo di inammissibilita', ritiene il Collegio
che  il  principio di concentrazione delle tutele derivante dall'art.
111,  secondo  comma  , Cost., inserito dalla legge costituzionale 23
novembre   1999,   n. 2.  Cost.  sul  giusto  processo  e  sulla  sua
ragionevole  durata  (ex  plurimis, Cass., sez. un. 15 novembre 2007,
n. 23726,  idem  28  febbraio  2007,  n. 4636, Cass. 24 gennaio 2007,
n. 1540),  consenta, e in un certo senso imponga, nell'alternativita'
tra  azione  diretta  verso  l'assicuratore  e  ammissione al passivo
fallimentare   dell'assicurato  (eventualmente  per  il  residuo  non
coperto  dall'assicuratore),  una  risposta giudiziaria contestuale e
coordinata  alla  domanda di giustizia del danneggiato. Tale esigenza
di  concentrazione  e'  a  fondamento  delle modifiche apportate alla
legge  fallimentare  dal  d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in particolare
dell'art.  24,  con  l'eliminazione delle precedenti limitazioni alla
cognizione  del  tibunale  fallimentare,  e  della  giurisprudenza di
questa  Corte,  che, nell'affermare la mera specialita' del rito, con
esclusione di qualsiasi profilo di competenza, ammette la trattazione
contestuale  avanti  al tribunale fallimentare di tutte le questioni,
anche  nei confronti di terzi, incidenti sulla formazione dello stato
passivo  (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499, Cass., sez. I,
3  maggio  1970,  n. 9170). E non vi e' dubbio che 1'eventuale azione
diretta  nei confronti del n. del terzo assicuratore ha incidenza sia
sulla formazione dello stato passivo, sia della massa attiva.
   Nel  merito  la  rilevanza costituzionale del danno del lavoratore
infortunato, evidenziata dalla sentenza della Corte cost. n. 326/1983
cit.,  si  arricchisce  ora  di  nuovi termini di comparazione, al di
fuori della tematica dell'ordine dei privilegi.
   In primo luogo vi e' l'azione diretta, riconosciuta dall'art. 1676
cod. civ., dei dipendenti dell'appaltatore sul debito del committente
nei confronti dell'appaltatore.
   Secondo   la   consolidata   giurisprudenza  di  legittimita',  da
considerarsi    diritto    vivente,   l'apertura   del   procedimento
fallimentare    nei    confronti    dell'appaltatore   non   comporta
improcedibilita'  dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti
nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., per
il  recupero  dei  loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro,
atteso  che  la  previsione  normativa  di  una  tale azione risponde
proprio  all'esigenza  di  sottrarre  il  soddisfacimento dei crediti
retributivi  al  rischio  dell'insolvenza del debitore e che, d'altra
parte,  si  tratta di un'azione «diretta», incidente, in quanto tale,
direttamente  sul  patrimonio  di  un  terzo  (il committente) e solo
indirettamente  su  un  credito  del debitore fallito, si' da doversi
escludere  che  il  conseguimento  di una somma, che non fa parte del
patrimonio  del  fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni
degli  altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme   dovute  (ma  non  ancora  corrisposte)  dal  committente  per
l'esecuzione   dell'opera  appaltata;  ne'  tale  situazione  suscita
sospetti   di   incostituzionalita',   con   riferimento  all'art.  3
Costituzione   (letto  in  corrispondenza  del  principio  della  par
condicio  creditorum),  non essendo irrazionale una norma che accorda
uno  specifico  beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad
altri, in relazione all'attivita' lavorativa dai medesimi espletata e
dalla  quale  un  altro  soggetto  (il  committente)  ha  ricavato un
particolare  vantaggio  (Cass.,  10  luglio  1984, n. 4051, Cass., 10
marzo  2001,  n. 3559,  Cass.,  23  agosto  2004, n. 16577, Cass., 24
ottobre 2007, n. 22304).
   E   benche'   il   committente   sia   figura  certamente  diversa
dall'assicuratore,  la  struttura  del  rapporto e la effettivita' di
tutela  e'  la stessa: la possibilita' del lavoratore di aggredire il
patrimonio  di  un  terzo,  debitore  nei confronti del suo datore di
lavoro,  nei limiti di tale debito, nonche' sottrazione, in tal modo,
del credito del lavoratore alla par condicio creditorum.
   A  questo  modello effettuale puo' essere ricondotta la disciplina
degli  artt.  23,  comma  3,  per il contratto di somministrazione di
manodopera, e 29, comma 2, per il contratto di appalto, del d.lgs. 10
settembre  2003,  n. 276,  i  quali, nel prevedere la responsabilita'
solidale   rispettivamente   dell'utilizzatore   e  del  committente,
consente  1'azione  diretta del lavoratore nei confronti del debitore
del suo datore di lavoro, ed anche qui la sottrazione del credito del
lavoratore    alla    par    condicio   creditorum   del   fallimento
dell'utilizzatore o del committente.
   Altra   categoria  che  viene  in  considerazione  e'  quella  dei
danneggiati  da  sinistro  stradale, i quali hanno azione diretta nei
confronti  dell'assicuratore del danneggiante, nei limiti delle somme
per   le   quali   e'   stata   stipulata   l'assicurazione   per  la
responsabilita' civile (art. 18, legge 24 dicembre 1969, n. 990) . In
tal   caso,   ovviamente,   le   somme  dovute  dall'assicuratore  al
danneggiato   sono   sottratte   alla  par  condicio  creditorum  del
danneggiante dichiarato fallito.
   In questo caso, la violazione degli artt. 3 e 35 Cost. appare piu'
evidente,  per  la diversita' di trattamento del credito risarcitorio
riservato   al   lavoratore  infortunato  sul  lavoro  rispetto  agli
infortunati vittime di incidenti stradali.
   Vi  sono  ulteriori  profili di irrazionalita', rilevanti ai sensi
dell'art.    3   Cost.,   secondo   la   consolidata   giurisprudenza
costituzionale,  della  attuale  disciplina  dell'art.  1917, secondo
comma,  cod.  civ.:  a)  in  relazione  al  credito  risarcitorio del
lavoratore infortunato, in quanto affida il soddisfacimento o meno di
tale bene primario al libito dell'assicuratore o dell'assicurato che,
in  ragione  del tempo in cui avviene, puo' essere sottratto alla par
condicio  creditorum;  b)  in  relazione  al credito risarcitorio del
lavoratore  infortunto  in  infortunio  in  itinere, il quale gode di
azione  diretta  in  quanto  vittima  della  strada, diversamente dal
lavoratore infortunato sul luogo di lavoro.
   E  poiche' l'art. 3 Cost. impone di considerare anche gli ostacoli
di  fatto,  non  e'  fuor di luogo rilevare che a distanza di 12 anni
dall'evento  infortunistico,  non  vi  e'  stato  ancora a favore del
n. alcun  riparto  di  attivo  da  parte  del fallimento; in tal modo
emerge  anche  una  lesione  degli  artt.  24  e  111  Cost., perche'
un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore consentirebbe tempi
processuali piu' rapidi e minori costi per spese di giustizia.
   L'art.  1917,  secondo  comma,  cod. civ., appare percio' viziato,
sotto  i  cennati  parametri di costituzionalita', nella parte in cui
rimette il risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore
al  libito dell'assicuratore o del danneggiante, e non prevede invece
azione    diretta    del   lavoratore   danneggiato   nei   confronti
dell'assicuratore.