IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge
11  marzo  1953,  n. 87,  nell'ambito  del procedimento penale contro
Benabbou  Abdelouahed  nato  in  Marocco  il 30 giugno 1986, Elfilali
Othman, nato in Marocco il 27 febbraio 1975, Laghzaoui Kalid, nato in
Marocco  il 28 dicembre 1984: «imputati del delitto di cui agli artt.
110,  61  n. 11-bis  e 614 commi 1 e 4 c.p., perche', in concorso tra
loro si introducevano all'interno della villa sita in Sabaudia strada
Lungomare  senza  numero  civico  di  proprieta' di Del Pennino Paolo
Antonio,  dopo  avere  forzato  il  cancello  di ingresso e una delle
finestre  dell'immobile.  Con  l'aggravante di aver commesso il fatto
con  violenza  sulle  cose  e  da  parte  di  soggetti che si trovano
illegalmente  sul territorio nazionale. In Sabaudia in data 16 giugno
2008.
   Il  16 giugno del 2008 i tre imputati sono stati tratti in arresto
dai Carabinieri di Sabaudia nella flagranza del delitto di violazione
di domicilio aggravato.
   Nel   corso  dell'udienza  di  convalida,  celebratasi  il  giorno
successivo, il verbalizzante ha dichiarato che, Tomei Enrico, custode
dell'abitazione  di  proprieta'  di  Del  Pennino  Paolo,  posta  sul
Lungomare  di Sabaudia, aveva notato che la catena e il lucchetto che
chiudevano  l'ingresso della villa erano stati rotti e sostituiti con
altri senza che il proprietario - debitamente contattato - ne sapesse
nulla, cosicche' aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.
   Giunti   sul  posto  gli  operanti  avevano  rilevato  sia  quanto
segnalato  dal  Tomei  sia  il danneggiamento della finestra-persiana
della  camera  da  letto  della villa ed evidenti segni di effrazione
cosicche',  dopo  avere  rotto la nuova chiusura, erano entrati nello
stabile  dove  avevano trovato disordine in tutte le stanze, utilizzo
della   rete   elettrica   nonostante   il   generatore  fosse  stato
precedentemente staccato dal custode e i tre imputati nascosti.
   Nell'interrogatorio   Benabbou   Abdelouahed,  Elfilali  Othman  e
Laghzaoui  Kalid,  tutti  sprovvisti  di  documenti  e di permesso di
soggiorno,  hanno  ammesso  il  fatto  sostenendo  pero'  di  essersi
introdotti nell'abitazione di Del Pennino senza alcuna violenza sulle
cose  in  quanto  avevano  trovato  la  stessa accessibile a chiunque
stante   la   precedente   rottura,   da   parte   di   terzi,  della
porta-finestra.
   Il  Tribunale  di  Latina, in composizione monocratica, sentite le
parti,  con  ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida, ha
ritenuto    che    sussistessero    i    presupposti    dell'arresto,
indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art.
61  n. 11-bis  c.p.  e,  come  richiesto  dal  p.m.,  ha applicato al
Benabbou,  pregiudicato, sedicente, senza fissa dimora e gravato gia'
da  decreto  di  espulsione,  la  misura  cautelare della custodia in
carcere,  mentre  ha  disposto  la rimessione in liberta' di Elfilali
Othman  e  Laghzaoui  Kalid perche' incensurati rinviando all'udienza
odierna per definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato,
come richiesto personalmente dagli imputati.
   All'esito  della discussione delle parti, il tribunale ritiene che
debba  essere  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  61  n. 11-bis  c.p., introdotto con l'art. 1, lett. f) del
d.l.  23 maggio 2008, n. 92, per violazione degli artt. 3, 13, 25/2 e
27/1 e 3 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente
infondata.
   Va  premesso  che oggetto della presente questione di legittimita'
costituzionale  e'  una norma contenuta in un decreto-legge del quale
allo  stato, pur se approvato al Senato nello stesso testo, si ignora
se  verra'  o  meno  convertito,  con o senza modificazioni, ai sensi
dell'art. 77 Cost.
   Malgrado  tale  incertezza  oggettiva  questo  giudice  ritiene di
dovere comunque sollevare la questione di legittimita' costituzionale
e  di  non  potere  attendere l'eventuale stabilizzazione, modifica o
perdita,  degli  effetti  giuridici  del  decreto  legge, proprio per
evitare  di emettere una pronuncia nel merito che possa condurre alla
formazione del giudicato in forza di una norma della cui legittimita'
costituzionale si dubita.
   Ne',  d'altra  parte, la condizione di restrizione cui e' soggetto
1'imputato Benabbou Abdelouahed consentirebbe di rinviare il processo
nell'attesa  della  definitiva  stabilizzazione  della  disciplina in
materia  riservando  solo  allora  una  eventuale  impugnazione della
norma.
1) Rilevanza della questione proposta.
   Quanto  alla  rilevanza  si  osserva  che  gli  elementi emergenti
richiedono,  ai  fini  dell'affermazione  di  responsabilita' e della
configurazione   delle   aggravanti,   l'accertamento   anche   della
ricorrenza   dell'aggravante   di  cui  all'art.  61  n. 11-bis  c.p.
contestata   agli  imputati,  sprovvisti  di  regolari  documenti  di
permanenza  in Italia e uno dei tre, Benabbou Abdelouahed, attinto da
ordine  di  espulsione  il  1 febbraio 2008 come emerso pacificamente
dagli atti e non contestato dall'imputato.
   Ne',  ai  fini  della  esclusione  della rilevanza della questione
sollevata,   potrebbe   assumere   valenza  l'eventuale  giudizio  di
bilanciamento,  ai  sensi  dell'art.  69  c.p.,  da operare all'esito
(della  possibile  affermazione  di responsabilita' e) dell'eventuale
concessione  di  attenuanti  (in  particolare,  quelle ex art. 62-bis
c.p.).  E'  evidente, infatti, che proprio per compiere correttamente
tale  eventuale giudizio occorre valutare, da un lato, le attenuanti,
dall'altro,  le aggravanti ritenute esistenti, sicche' la presenza di
una  o  piu' aggravanti inciderebbe proprio sull'esito del giudizio e
sull'entita' della pena da applicare.
   In  definitiva, nell'ipotesi eventuale di condanna, la sanzione da
irrogare  andrebbe definita nell'ambito della cornice edittale di cui
al  nuovo  testo dell'art. 61 n. 11-bis c.p. del citato decreto legge
n. 92/2008,  nella  cui  vigenza  e'  stato  posto in essere il fatto
delittuoso oggetto del giudizio.
2) Non manifesta infondatezza della questione.
   Con riferimento alla non manifesta infondatezza, questo giudice la
ritiene sussistente in base alle considerazioni che seguono.
2.1)  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione e dei principi di
ragionevolezza,  uguaglianza e proporzionalita' cosi' come desumibili
dalla   giurisprudenza   costituzionale   in   relazione  al  sistema
penalistico dell'istituto delle aggravanti.
   Per  affrontare il tema oggetto del dubbio di costituzionalita' e'
preliminare   accertare  sinteticamente  la  natura  giuridica  della
circostanza  aggravante  di  cui  all'art.  61 n. 11-bis c.p. («se il
fatto   e'  commesso  da  soggetto  che  si  trovi  illegalmente  sul
territorio nazionale»).
   Com'e'  noto  la  ratio  essendi  delle  circostanze  del reato e'
costituita  dall'aspirazione  del  legislatore di adeguare la pena al
reale   disvalore   dei   fatti   concreti,   nella   prospettiva  di
individualizzazione   dell'illecito   penale   e,   con  esso,  della
responsabilita'  dell'agente. Si tratta cioe' di uno strumento con il
quale  si  adegua  la sanzione al reato e all'agente in un'ottica non
solo di prevenzione generale ma anche rieducativa della pena.
   Il  nostro  ordinamento  penalistico prevede varie classificazioni
delle circostanze ma quelle che in questa sede ci interessano sono le
seguenti:
    a) circostanze oggettive e circostanze soggettive (art. 70 c.p);
    b) circostanze comuni e speciali.
   La  circostanza  in esame poiche' attiene allo status personale di
straniero  presente  illegalmente sul territorio dello Stato non puo'
che essere qualificata come circostanza aggravante di tipo soggettivo
connessa  alle  «qualita'  personali  del  colpevole»  e  poiche'  e'
applicabile  indistintamente  a  qualsiasi  fattispecie  di  reato, a
prescindere   dal   tipo   e   dalle  circostanze  di  fatto  che  lo
caratterizzano - con un aumento di pena generale e costante fino a un
terzo  ex  artt.  64  e  65 c.p. -, deve considerarsi una circostanza
aggravante  comune,  e  cio'  anche in ragione della sua collocazione
entro  l'art.  61  c.p.  E' proprio sotto i profili di generalita' ed
automaticita'  tipici delle aggravanti comuni, collegati pero' ad una
«qualita'  personale  del colpevole», che si evidenziano i piu' gravi
dubbi di legittimita' costituzionale.
   Lo  sforzo  di  tipizzazione della fattispecie penale, grazie alla
previsione   di   elementi   accessori   del   fatto  che  consentono
l'adeguamento  della  pena  al  caso  concreto,  si materializza solo
attraverso  1'operazione  accertativa  del  giudice che, come per gli
elementi  essenziali  del  reato,  deve  verificare la presenza delle
condizioni di fatto costitutive dell'aggravante.
   Ad  esempio nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p.
(«l'avere  commesso  il  fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
ovvero  alla  qualita'  di  ministro  di un culto»), qualificata come
aggravante  comune  soggettiva perche' concerne la qualita' personale
del  colpevole  (Cass. pen. 8 maggio 1981 su Rep. foro It. 1981, 391)
non basta che il soggetto possieda la qualifica di pubblico ufficiale
o  di  incaricato  di  pubblico  servizio  o di ministro di culto, ma
occorre  che  il  giudice accerti anche «1'abuso» e 1'intenzionalita'
dell'agente  di  usare  il  potere  oltre  i  limiti legali. La ratio
dell'aggravante   risiede   nell'esigenza   di  tutela  del  corretto
svolgimento  dell'attivita',  a  rilevanza pubblica, svolta da alcuni
soggetti.
   E  ancora, nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p.
(«l'avere  commesso  il  fatto  con abuso di autorita' o di relazioni
domestiche,  ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione
d'opera,  di  coabitazione,  o di ospitalita»), anch'essa qualificata
come  aggravante  comune  soggettiva,  invece, si intende tutelare il
dovere  di lealta' nei rapporti di lavoro, di convivenza, di famiglia
e  di  ospitalita',  cioe'  in  relazioni interpersonali di reciproco
affidamento, cosicche' al giudice spetta di accertare in concreto non
solo  la qualita' personale dell'agente ma anche l'abuso della stessa
e i rapporti tra colpevole e offeso.
   Nelle    ipotesi    esemplificativamente    richiamate,    quindi,
l'applicazione   dell'aggravante   comune   soggettiva  non  discende
automaticamente dalla condizione o qualita' personale dell'agente, ma
dalla verifica in concreto che quella condizione abbia effettivamente
aggravato  la  condotta.  Solo  dopo  la  valutazione del giudice sul
maggiore   disvalore   del  fatto  per  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti dell'aggravante si perviene all'applicazione dell'aumento
di pena.
   L'unico caso assimilabile a quello dell'art. 61 n. 11-bis c.p., in
cui  invece l'applicazione della circostanza discende automaticamente
dalla  condizione  dell'agente,  e'  quello  della  recidiva prevista
dall'art. 70 ultimo comma c.p.
   Questo   istituto  pero',  non  e'  logicamente  e  giuridicamente
equiparabile   alla   fattispecie  de  qua,  in  quanto  la  recidiva
presuppone  la  condanna  dell'agente per una condotta di per se', ed
autonomamente, illecita sul piano penalistico. Cio' che ne giustifica
l'automatica  applicazione  (sul  punto  vedi  infra  in relazione al
potere  discrezionale  del  giudice  e  al  problema dell'automatismo
applicativo),  indipendentemente  dalla relazione della stessa con la
fattispecie  astratta  di  reato  cui  e'  connessa, si giustifica in
ragione  del  particolare disvalore attribuito dall'ordinamento a chi
abbia  gia'  commesso  altri  illeciti  penali, percio' accertati dal
giudice.
   Ripugnerebbe  alla  coscienza giuridica e sarebbe in contrasto con
il  nostro  sistema un'ipotesi in cui si stabilisse un'aggravante per
la  commissione  di un mero illecito amministrativo (vedi sent. della
Corte cost. 354/2002).
   Nel  caso  dell'aggravante  di  cui  all'art.61  n. 11-bis c.p. ci
troviamo  di fronte ad una fattispecie totalmente eccentrica rispetto
al  sistema  e,  dunque,  irragionevole  ai  sensi  dell'art. 3 della
Costituzione,  perche'  non  solo  non  consente  al  giudice  alcuna
valutazione   in  concreto  della  connessione  tra  la  qualita'  di
straniero   illegittimamente  presente  nello  Stato  e  la  condotta
criminale  per  la  quale viene giudicato (come invece avviene per le
altre  aggravanti  comuni  soggettive), ma riconnette alla condizione
personale    dell'inottemperanza   alla   disciplina   amministrativa
dell'immigrazione una valenza penale, con obbligatorio riflesso sulla
pena. Cio' avviene in termini del tutto differenti rispetto al regime
previsto nel caso della recidiva - come modificata dalla legge n. 251
del  2005  -  che,  come  si vedra' oltre, ha indotto il giudice elle
leggi  (vedi  sent.  n. 192  del  2007)  e il giudice di legittimita'
(Cass.   pen.   ,   sent.   n. 2606   del  2008)  a  prospettare  una
interpretazione   che,  per  essere  rispondente  alla  Costituzione,
esclude  qualsiasi  automatismo  ed  impone  sempre  una  valutazione
discrezionale  del  caso e della persona in esame con possibilita' di
evitare  l'applicazione  dell'aggravamento sanzionatorio allorche' la
maggiore pericolosita' non sia ravvisata in concreto.
   D'altra  parte,  qualora  si  ritenesse  ammissibile un'aggravante
derivante  dalla  commissione  di  un  mero  illecito  amministrativo
l'ordinamento,   irragionevolmente,   sanzionerebbe  in  modo  uguale
situazioni  ontologicamente  diverse  non  graduando  la pena tra chi
commette  un  illecito amministrativo (art. 61 n. 11-bis c.p.), anche
non  formalmente  accertato o contestato - si pensi al caso di specie
in  cui  per Elfilali Othman e Laghzaoui Kalid manca un provvedimento
di  espulsione  -, e chi ha commesso un illecito penale accertato con
sentenza passata in giudicato (recidivo).
   Il  necessario  intervento  della valutazione del giudice, tale da
garantire   il   rispetto  della  norma  costituzionale  invocata  e'
ulteriormente  confermato  dalla  previsione  di  talune  aggravanti,
comuni  e  speciali,  fondate  unicamente sulla condizione o qualita'
personale   del   colpevole,   purche'   sia   pero'  preventivamente
intervenuto  un  provvedimento  del  giudice  che  abbia accertato la
pericolosita'  del  soggetto  in forza di specifici provvedimenti che
attestino tale qualita'.
   Ad  esempio nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 6 c.p.
(«l'avere  il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si
e'  sottratto  volontariamente  alla esecuzione di un mandato o di un
ordine  di  arresto  o  di  cattura o di carcerazione, spedito per un
precedente  reato»),  comunemente  ritenuta  di  tipo  soggettivo, la
maggiore  gravita'  del  fatto  e' determinata appunto dalla maggiore
pericolosita'  del soggetto che, «non piegandosi al potere coercitivo
dello   Stato»   (Cass.   29   gennaio   1994   De  Feo)  si  sottrae
volontariamente  a provvedimenti restrittivi della liberta' personale
emessi  dall'Autorita' giudiziaria e, contemporaneamente, commette un
altro reato.
   Lo  stesso  avviene nel caso delle circostanze aggravanti previste
da  specifiche  fattispecie  di  reato  o  da  leggi speciali come ad
esempio:
     per l'omicidio (576 c.p.) e per le lesioni personali (585 c.p.),
le  aggravanti  di  cui agli artt. 576 comma 1 nn. 3 («dal latitante,
per  sottrarsi  all'arresto,  alla cattura o alla carcerazione ovvero
per  procurarsi  i mezzi di sussistenza durante la latitanza») e n. 4
(«dall'associato  per  delinquere,  per  sottrarsi  all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione»);
     per  la  rapina  1'aggravante  di cui all'art. 628 comma 3 n. 3)
c.p. («se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa
parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis»);
     per  l'estorsione le aggravanti di cui all'art. 629 comma 2 c.p.
(«La  pena  e'  della reclusione da sei a venti anni e della multa da
euro  1.032  a  euro  3.098,  se  concorre  taluna  delle circostanze
indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente»);
     per  la  persona  sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione, 1'aggravante di cui all'art. 7 della legge del
1965  («Le  pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,
338,  353,  378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610,
611,  612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis,
648-bis,  648-ter  del  codice penale sono aumentate da un terzo alla
meta'  e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli
695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate
nella  misura  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale   se   il   fatto   e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento  definitivo  ad  una  misura  di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata»).
   In   dette   circostanze   viene   in   rilievo   il  profilo  di'
ragionevolezza  sotteso  alle  aggravanti, consistente nella maggiore
offensivita'  della  condotta derivante dalla commissione di un reato
da  parte  di  soggetto  nei  cui  confronti  e' stato gia' emesso un
provvedimento  giudiziario  che  ne  ha  accertato la pericolosita' -
anche  specifica  per  l'associato per delinquere o per l'associato a
sodalizio  criminale di cui all'art. 416-bis c.p. - (Cass. 29 gennaio
1994, cit.)
   Inoltre  e'  utile  aggiungere che il legislatore, al solo fine di
garantire le funzioni amministrative preordinate all'espulsione degli
immigrati  irregolari  e  di  disciplinare  in modo rigoroso i flussi
migratori,  stabilisce  che  la  medesima condizione soggettiva possa
simultaneamente  essere  da un lato elemento costitutivo del reato di
cui  all'art.  14  comma  5-ter  del  Testo Unico dell'immigrazione -
fattispecie  anch'essa  che  prescinde  da  una  accertata o presunta
pericolosita'  dei  soggetti  responsabili - e dall'altro circostanza
aggravante,  cosi'  da duplicare, anche in termini di pena, la stessa
condizione soggettiva allorche' l'agente si sia reso responsabile sia
del  reato  di  in  osservanza  all'ordine di allontanamento dato dal
questore,  sia  di  altro  reato  aggravato dalla presenza irregolare
nello Stato.
   In  conclusione,  la  disposizione  impugnata sembra ulteriormente
confermare  le  considerazioni  piu'  volte  prospettate  dalla Corte
costituzionale in relazione alla sproporzione e alla irragionevolezza
della   legislazione   interna   sulla   condizione  dello  straniero
clandestino  e  si  scontra  frontalmente  con  il  monito di recente
nuovamente  espresso  dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22
del  2007,  sentenza  nella  quale,  dopo  essersi  premesso  che  il
controllo  dei flussi migratori e la disciplina dell'ingresso e della
permanenza  degli  stranieri  nel  territorio  nazionale e' «un grave
problema  sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di
politica  legislativa  non  riconducibili a mere esigenze generali di
ordine  e  sicurezza  pubblica  ne'  sovrapponibili  o assimilabili a
problematiche diverse, legate alla pericolosita' di alcuni soggetti e
di  alcuni  comportamenti  che nulla hanno a che fare con il fenomeno
dell'immigrazione»,  da  atto  che  le questioni di costituzionalita'
sollevate   con   riferimento   alla   disciplina   del  Testo  Unico
sull'immigrazione,  per  come modificato dalla legge n. 271 del 2004,
in comparazione con altre norme penali «puo' servire eventualmente al
legislatore  per una considerazione sistematica di tutte le norme che
prevedono   sanzioni   penali   per   violazioni   di   provvedimenti
amministrativi  in  materia  di sicurezza pubblica, senza dimenticare
peraltro  che  il  reato  di  indebito  trattenimento  nel territorio
nazionale  dello  straniero  espulso riguarda la semplice condotta di
inOsservanza dell'ordine di allontanamento dato dal questore, con una
fattispecie  che  prescinde da una accertata o presunta pericolosita'
dei  soggetti  responsabili»  e conclude con un significativo monito,
proprio  in  relazione  al profilo sanzionatorio, in forza del quale:
«Occorre  tuttavia  riconoscere che il quadro normativo in materia di
sanzioni  penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri
nel  territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono
succedute   negli  ultimi  anni,  anche  per  interventi  legislativi
successivi   a   pronunce   di   questa  Corte,  presenta  squilibri,
sproporzioni  e  disarmonie, tali da rendere problematica la verifica
di  compatibilita'  con i principi costituzionali di uguaglianza e di
proporzionalita'  della  pena  e  con  la finalita' rieducativa della
stessa».
2.2)  Violazione  del  principio di ragionevolezza anche in relazione
all'art   .   13   della   Costituzione  ed  alla  valutazione  della
pericolosita' sociale.
   Il  decreto-legge  n. 92 del 2008, con la previsione impugnata, ha
ulteriormente   aggravato  la  disciplina  sanzionatoria,  nonostante
1'indicazione  contenuta  nella  sopra  citata  sentenza  della Corte
costituzionale,  che  aveva  richiamato  il  legislatore ad avvedersi
degli  squilibri  denunciati  dai giudici remittenti per invitarlo ad
«un  intervento  legislativo  che  ben  piu'  efficacemente  potrebbe
ripristinare un sistema sanzionatorio dagli equilibri compatibili coi
valori  costituzionali  -  evocati.  In  estrema sintesi, la rigorosa
osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale non esime
questa  Corte  dal rilevare l'opportunita' di un sollecito intervento
del  legislatore, volto ad eliminare gli squilibri, le sproporzioni e
le  disarmonie  prima  evidenziate».  Infatti l'aggravante contestata
sancisce   sostanzialmente  un'ipotesi  di  presunzione  ex  lege  di
pericolosita'  del  soggetto, tale da imporre un aumento di pena fino
ad  un  terzo rispetto alla pena del reato cui accede e a prescindere
da  una  qualsiasi  valutazione  in  concreto  da  parte del giudice,
cosicche'  deve  essere  sottoposta  ad  uno  scrutinio  rigoroso  di
compatibilita'  anche  rispetto  all'art.  13  della Costituzione che
sancisce  un diritto inviolabile dell'uomo, cittadino o straniero che
sia  (cosi' la sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, al
punto 3 del Considerato in diritto, e la sentenza n. 62 del 1994 che,
con  riferimnto alla liberta' personale, stabilisce che «il principio
costituzionale di uguaglianza in generale non tollera discriminazioni
tra la posizione del cittadino e quella dello straniero»).
   La  norma  penale,  nella  specie  1'aggravante di cui all'art. 61
n. 11-bis c.p., potra' sacrificare o comprimere detto diritto purche'
sia  sostenuta  dal  perseguimento  o  dalla  realizzazione  di altri
interessi   di   pari  rango  costituzionale  (sentenze  della  Corte
costituzionale 63/1994, 81/1993, 368/1992, 366/91), dei quali, pero',
nella specie, non si riesce ad intravedere il fondamento.
   Il controllo del fenomeno migratorio illegittimo, infatti, ammesso
che  rientri  tra gli interessi di rango costituzionale e non di mera
politica del diritto, non sembra comunque equiparabile a quello della
tutela  della liberta' personale in relazione a categorie di soggetti
la cui pericolosita' sociale non e' in alcun modo dimostrata.
   Che  la  pericolosita'  sociale  dello  straniero illegittimamente
presente nello Stato non possa essere presunta e' altresi' dimostrato
dalla  giurisprudenza  della Corte costituzionale che, nella sentenza
n. 58   del   1995  in  cui  il  giudice  remittente  dubitava  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  86, primo comma, del decreto
del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («nella parte
in  cui obbliga il giudice a emettere, contestualmente alla condanna,
l'ordine  di  espulsione  dallo Stato, eseguibile a pena espiata, nei
confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
articoli  73,  74,  79  e  82,  commi 2 e 3, precludendogli, in forza
dell'art.  164,  secondo  comma,  n. 2,  c.p.,  la  concessione della
sospensione   condizionale   della   pena   inflitta»),  ha  ritenuto
irragionevole   l'applicazione   della   misura  di  sicurezza  della
espulsione dello straniero «senza l'accertamento della sussistenza in
concreto  della  pericolosita' sociale contestualmente alla condanna»
(cosi' nel dispositivo della menzionata pronunzia).
   Se,  dunque,  e'  stata ritenuta costituzionalmente illegittima la
disposizione  sopra  menzionata  perche' fondata sul solo presupposto
legale   della   condizione   di  straniero  del  condannato  per  la
determinazione  presuntiva  della  pericolosita' sociale di questi, a
maggior  ragione  cio'  deve  valere  con  riferimento all'ipotesi di
specie  in  cui  non  viene  in  rilievo,  sulla  base  del  medesimo
presupposto,  l'applicazione  di una misura di sicurezza personale ma
la quantificazione stessa della pena.
   Sotto  il  profilo  della  ragionevolezza  va ancora osservato che
secondo  la Corte costituzionale «la regolamentazione dell'ingresso e
del  soggiorno  dello straniero nel territorio nazionale e' collegata
alla  ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio,
la  sicurezza  e la sanita' pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di
carattere   internazionale   e  la  politica  nazionale  in  tema  di
immigrazione   e   tale   ponderazione  spetta  in  via  primaria  al
legislatore   ordinario,   il  quale  possiede  in  materia  un'ampia
discrezionalita»;  ma  tale discrezionalita' incontra un insuperabile
limite   «costituito   appunto   dalla  conformita'  a  Costituzione,
ovverosia   dalla   non   manifesta   irragionevolezza  delle  scelte
legislative  operate»  (si  vedano,  per tutte, la sentenza n.148 del
2008, la sentenza n. 206 del 2006 e l'ordinanza n. 361 del 2007).
   La  motivazione  della  richiamata  sentenza  n. 58 del 1995 della
Corte  costituzionale  consente  appunto  di  affermare  che  la  non
ragionevolezza  dell'aggravante in esame discende proprio dal profilo
aprioristico di pericolosita' che introduce, senza alcun accertamento
della  sua sussistenza in concreto, ragion per cui appare inidoneo il
richiamo,  a  sua  giustificazione,  di altri «interessi pubblici» da
tutelare,   quali   il  presidio  della  sicurezza  dei  cittadini  o
dell'ordine pubblico.
2.3) Violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione.
   Se  le circostanze aggravanti comuni costituiscono una variante di
intensita'  dell'offesa  al bene giuridico tutelato dalla fattispecie
di  reato  cui  accedono,  ne  consegue che anche rispetto ad esse va
accertato  se  rispondono  al principio di offensivita' (si vedano le
sentenze della Corte costituzionale nn. 265 del 2005 e 519 del 2000),
di  necessarieta'  e di sussidiarieta' del diritto penale intesi come
corollari  del  principio  di  legalita'  sancito  dall'art. 25 della
Costituzione.
   A  questo  riguardo  e'  utile  richiamare la sentenza della Corte
costituzionale  n. 409  del  1989 li dove afferma che «il legislatore
non  e' sostanzialmente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici ma
deve,  oltre  che  ancorare  ogni  previsione  di  reato ad una reale
dannosita' sociale, circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto
del  rango  costituzionale  della  (con la pena sacrificata) liberta'
personale l'ambito del penalmente rilevante».
   Proprio  il  legame indissolubile che deve sussistere tra sanzione
penale  e  commissione  di  un fatto offensivo, anche alla luce della
«individualizzazione»  della  pena (vedi infra), impone al giudice la
valutazione  in  concreto  della  incidenza  della qualita' personale
dell'agente  sulle  specifiche  esigenze  dei singoli casi al fine di
evitare  la  punizione  di una pericolosita' presunta e l'adesione ad
una  ormai  definitivamente  tramontata  concezione etico-sociale del
«tipo   normativo   d'autore»   volta   a   cogliere   la   tipologia
etico-politica degli autori del fatto-reato rispondendo alle esigenze
sentite e rappresentate dalla coscienza sociale.
   Se,  come  nella specie, l'aumento di pena e' applicato all'agente
in  forza  della  sola  condizione di straniero presente illegalmente
nello  Stato,  quindi  automaticamente  in  forza  di  un mero status
personale,  viene  meno  il  principio verso cui e' diretto il nostro
sistema  penalistico  che  fonda  anche  la  politica criminale della
difesa  sociale  sulla  responsabilita'  individuale  e  non su un «a
priori» elevato a presunzione di pericolosita' sociale.
   E'  evidente,  infatti,  che  in  concreto  il giudice, sulla base
dell'art.  61  n. 11-bis  c.p.,  e'  oggi tenuto ad accertare solo se
esista il fatto costitutivo dell'aggravante - il dato oggettivo della
presenza  irregolare  dello straniero nel territorio dello Stato - ma
non  anche  se  e  come questo incida sulla fattispecie base tanto da
aggravarne concretamente l'offesa.
   Ad  esempio,  per  i  reati  contro l'inviolabilita' del domicilio
(come  quello contestato agli imputati del presente processo penale),
contro  il  patrimonio  o  contro  la  persona  commessi da stranieri
clandestini  oggi  dovrebbe  automaticamente ritenersi sussistente la
circostanza pur se concretamente l'offesa non risulti aggravata dallo
status  dell'agente o percepita dalla stessa vittima come piu' grave,
mentre basterebbe tenerne conto in sede di quantificazione della pena
ai  sensi  degli  artt.  133 (in particolare il secondo comma n. 4) e
133-bis c.p., allorche' la clandestinita' sia concretamente incidente
sulla gravita' del reato e sulla capacita' a delinquere dell'agente.
   Al  riguardo  si  richiama  la sentenza della Corte costituzionale
n. 354  del  2002  che  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 688, secondo comma, del codice penale (art. 688 c.p.
   «l.  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto
in   stato  di  manifesta  ubriachezza  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena e' aumentata
se  l'ubriachezza e' abituale. 2 La pena e' dell'arresto da tre a sei
mesi  se  il  fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna
per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale».)
proprio  stigmatizzando  in  detta  disposizione  «una sorta di reato
d'autore,  in  aperta  violazione  del  principio di offensivita' del
reato  che,  nella sua accezione astratta, costituisce un limite alla
discrezionalita'   legislativa  in  materia  penale  posto  sotto  il
presidio  di  questa  Corte  (sentenze  n. 263  del 2000 e n. 360 del
1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della
Costituzione,  nel  suo  legame  sistematico con l'insieme dei valori
connessi  alla  dignita'  umana,  opera  in  questo caso nel senso di
impedire  che la qualita' di condannato per determinati delitti possa
trasformare  in  reato  fatti che per la generalita' dei soggetti non
costituiscono illecito penale».
   Mutatis  mutandis  cio' deve valere anche nel caso in esame in cui
costituisce  aggravante,  tale  da  determinare l'aumento di pena, la
condizione  di clandestinita' dello straniero del tutto sconnessa dal
concreto  contenuto offensivo del reato base e che finisce col punire
non tanto la clandestinita' in se', quanto una qualita' personale del
soggetto.
   Se  si  volesse  ritenere  che  la  condizione  di  clandestinita'
dell'autore  del  reato  sia di per se' sufficiente a determinare una
maggiore  dannosita'  del  fatto si ricadrebbe, come sopra sostenuto,
nell'accoglimento  della concezione etico-sociale del «tipo normativo
d'autore» rifiutata dal nostro ordinamento costituzionale e penale.
2.4)  Violazione  dell'art.  27  cost. sotto il profilo del principio
della  personalita'  della  responsabilita'  penale, dal principio di
proporzionalita' della pena, del principio rieducativo della pena.
   L'art. 61 n. 11-bis c.p. conduce anche a punire diversamente fatti
tra  loro  oggettivamente identici e che si differenziano solo per lo
status  personale  di  chi  li  abbia  commessi,  cioe'  solo  per la
circostanza  che  l'autore  sia,  oppure  no,  uno straniero presente
irregolarmente  nel territorio italiano. Questo dato contrasta con il
principio  della  personalita'  della  responsabilita'  penale, della
proporzionalita' della pena e della sua funzione rieducativi.
   Contrasta  con il principio della responsabilita' penale personale
sancito  dall'art. 27 Cost. primo comma in quanto con 1'aggravante in
esame  all'agente  si  rimprovera non un'attitudine delinquenziale ma
una qualita' personale, punendo piu' gravemente un tipo di autore: il
clandestino.
   Se  per  i  motivi  sopra  esposti  si  esclude una valutazione in
concreto  da  parte  del  giudice  non puo' neanche essere sondato il
grado  di  partecipazione  psichica  del  soggetto  rispetto alla sua
condizione  di  irregolare presenza in Italia, nonostante la clausola
di apertura del «giustificato motivo» contenuta nella disposizione di
cui  all'art.  14 comma 5-ter TU immigrazione e riempita di contenuto
dalla giurisprudenza costituzionale.
   Omettendosi  qualsiasi  accertamento  in concreto viene meno anche
«l'uguaglianza  di  fronte alla pena» intesa come «proporzione» della
pena  rispetto  alle  «personali» responsabilita' ed alle esigenze di
risposta  che  ne  conseguano,  in  violazione  dell'esigenza  di una
articolazione  legale del sistema sanzionatorio che individualizzi le
pene  inflitte (vedi sent. n. 50 del 1980); al fine di evitare che la
funzione  aggravatrice  della  pena  possa  soddisfare  solo esigenze
generali  di  prevenzione  e  di difesa sociale che prescindono dalla
valutazione della personalita' del condannato.
   Contrasta   con   il  principio  rieducativo  della  pena  sancito
dall'art.  27, terzo comma della Costituzione nella prospettiva della
finalizzazione  della  sanzione  al recupero sociale dell'agente e al
suo reinserimento nel circuito della legalita'.
   Sul  punto  non  vi  e'  dubbio  che  vi  sia  un  ampio ambito di
discrezionalita'  del  legislatore,  ma allorche', come nella specie,
non  sia  stato  rispettato  il  limite  della  ragionevolezza per le
ragioni  sopra  prospettate,  la  sanzione  diventera'  per cio' solo
irrazionale  ed  arbitraria  (cfr.,  tra  le numerose decisioni della
Corte  costituzionale,  la sent. n. 72 del 1980 e la sent. n. 103 del
1982).
   Prevedere  un aumento di pena fino ad un terzo per essere l'autore
del  fatto  uno  straniero  illegalmente  sul territorio dello Stato,
senza  che  cio'  determini alcuna maggiore offensivita' concreta del
fatto  reato  (il cui accertamento e' peraltro precluso al giudice) e
senza  che  cio'  costituisca  un  indice  concreto  di pericolosita'
dell'agente,  frustra la finalita' rieducativa della pena perche' non
vi  e'  un  ragionevole rapporto tra maggiore severita' della pena ed
effettiva entita' del reato.
   In  conclusione  l'aggravante  in esame da un lato non realizza la
finalita'  retributiva  e  general preventiva perche' non consente di
adeguare  la pena alla specificita' del caso concreto e,anzi, impone,
un   trattamento  sanzionatorio  sproporzionato  ed  inadeguato  alla
gravita'   del  caso;  dall'altro  lato  non  realizza  la  finalita'
specialpreventiva  e  rieducativa  della  pena  poiche'  una sanzione
siffatta  non  agevola  il  reinserimento  sociale dell'agente ne' lo
riconduce nell'ambito della legalita', anche amministrativa.
   Cio'  vale  a  maggior  ragione  nel  caso  in  esame  in  cui, in
violazione anche del principio di uguaglianza di fronte alla pena, il
trattamento  sanzionatorio astrattamente previsto per Elfilali Othman
e  Laghzaoui Kalid, illegalmente presenti in Italia ma non attinti da
provvedimento  espulsivo,  e' identico a quello previsto per Benabbou
Abdelouahed  che  e'  anch'egli  irregolarmente  in  Italia ma non ha
ottemperato all'ordine di espulsione (reato quello di cui all'art. 14
comma 5-ter T.U. immigrazione non contestato dal p.m.).
   Ne   deriva   un'irragionevole  ed  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  penale  per  effetto  della  quale,  in dipendenza della
condizione di clandestino in cui versa l'autore, fatti oggettivamente
identici  o  analoghi  sono sottoposti a pene sensibilmente diverse e
fatti oggettivamente diversi sono sottoposti alla medesima pena. Solo
l'adeguamento  del  trattamento  punitivo  alla specificita' del caso
concreto  consente  di  assicurare un'effettiva eguaglianza di fronte
alle  pene,  contribuisce  a  rendere  «personale» la responsabilita'
penale e a finalizzare la pena alla rieducazione del condannato.
   In questa logica e' utile ricordare che il Giudice delle leggi con
la   sentenza   192   del   2007,  in  relazione  al  problema  della
obbligatorieta'  o meno della recidiva reiterata e del divieto per il
giudice  di procedere al giudizio di bilanciamento con le circostanze
attenuanti,  ha  escluso l'automatismo oggetto di censura, fondato su
una  presunzione  assoluta  di  pericolosita' sociale, stabilendo che
«conformemente  ai  criteri  di corrente adozione in tema di recidiva
facoltativa»,  il  giudice deve applicare «1'aumento di pena previsto
per  la  recidiva  reiterata  solo  qualora ritenga il nuovo episodio
delittuoso  concretamente  significativo - in rapporto alla natura ed
al  tempo  di  commissione  dei  precedenti,  ed  avuto  riguardo  ai
parametri  indicati  dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della piu'
accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo».
   Se   tali   sono   i  caratteri  che  deve  avere  il  trattamento
sanzionatorio  delineato  dalla  Costituzione,  l'attuale  disciplina
dell'art.  61  comma 11-bis cp non appare conforme ad essi ed anzi li
viola.