IL GIUDICE DI PACE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2008;
esaminati gli atti; sentite le parti;
O s s e r v a
1. - In fatto.
Per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un
recente sinistro stradale, Randello Melo ha attivato la procedura
prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, convenendo in
giudizio la propria compagnia assicurativa (l'Aurora Assicurazioni
S.p.A.) ed il responsabile civile (il proprietario dell'altro veicolo
coinvolto nel sinistro, tale Randello Rosa Carmela).
Costituendosi in giudizio, la convenuta Randello Rosa Carmela ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 149, d.lgs.
n. 209/2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.
2. - In diritto. Non manifesta infondatezza della questione.
La questione non appare manifestamente infondata, sotto diversi
profili.
Testualmente, il sesto comma dell'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni prevede che, qualora non si raggiunga un accordo, il
danneggiato possa proporre «l'azione diretta di cui all'articolo 145,
comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».
A) Gli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni offrono seri
spunti di incostituzionalita', sotto il profilo dell'eccesso di
delega e del contrasto con la normativa comunitaria.
Si deduce, in relazione al superamento dei limiti che legittimano
il processo formativo della delega, la violazione dell'art. 76 della
Costituzione (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957 n. 3, Corte cost. 10
febbraio 1981 n. 12, Corte cost. 1964 n. 57, in tema di T.U. sulla
circolazione stradale, nonche' Corte cost. 8 febbraio 1001 n. 68, in
tema di necessaria puntualizzazione di principi e criteri direttivi
da parte della legge delega).
Come correttamente evidenziato dal procuratore della convenuta
Randello Rosa Carmela, il combinato disposto degli artt. 20 legge
n. 59/1997 e 4, legge n. 229/2003 (la legge delega) avrebbe imposto
che venisse acquisito il parere preventivo del Consiglio di Stato. Di
fatto, l'organo di consulenza si e', invece, espresso unicamente in
data 14 febbraio 2005 su di uno schema di codice parzialmente
diverso, che conteneva soltanto la disciplina regolata dall'art. 144,
primo e secondo comma del T.U. (che prevede l'esercizio dell'azione
diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile), mentre non
figuravano gli articoli 149 e 150 sul risarcimento diretto, ne il
terzo comma dell'art. 141 del C.d.A. sul «risarcimento trasportato»,
introdotti dal Governo due mesi e mezzo dopo, in assenza di delega e
senza interpellare il Consiglio di Stato.
In secondo luogo, il potere normativo delegato era stato conferito
all'unico fine di riordinare ed annonizzare le disposizioni vigenti
in tema di r.c.a., non per apportare delle innovazioni cosi' profonde
come le procedure di risarcimento diretto e la nuova disciplina
processuale, tali da stravolgere i piu' consolidati principi generali
del settore.
Ancora, le norme che introducono una procedura speciale a
contraddittorio non integro violano due principi della delega, quelli
enunciati nell'art. 4 lettere a) e b) della legge n. 229 del 29
luglio 2003.
Risulta in particolare violato il principio indicato nella lettera
a) del citato art. 4, in quanto le norme in deroga ai principi
dell'azione diretta a litisconsorzio integro sono in evidente
contrasto con il principio generale di adeguamento alle disposizioni
comunitarie, con espresso riferimento alle cinque vigenti direttive
europee in materia di RCA. Si tratta della prima direttiva, la
n. 72/166 CE, che gia' prevedeva il riavvicinamento delle
legislazioni degli stati membri con la previsione di assicurazione
obbligatoria della RCA e dell'azione diretta verso l'assicuratore del
responsabile civile; della seconda direttiva, la n. 84/5 CE; della
terza direttiva, la n. 90/232 CE; della quarta direttiva, la
n. 2000/26 CE; della quinta direttiva, la n. 2005/14 CE, che modifica
tutte le precedenti ed e' in vigore dal 16 giugno 2005 con termine
per l'attuazione all'11 giugno 2007.
Orbene, l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede una
procedura speciale a litisconsorzio limitato, che intende escludere
una delle due imprese interessate e comunque il responsabile civile
ed il conducente antagonista. Il principio generale desumibile dalle
direttive citate, di cui le prime quattro vigenti al tempo della
codificazione e dal ventunesimo considerando della quinta direttiva,
che espressamente richiama la quarta (vigente al tempo della
codificazione), e' che l'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile e' a litisconsorzio integro, nel senso che
prendono parte al giudizio tutti i soggetti interessati: il
danneggiato, il conducente responsabile o i conducenti coinvolti
nello scontro, nonche' le rispettive assicurazioni, in relazione al
fatto illecito della circolazione da accertarsi in comunanza di
causa.
In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza della questione consiste nel fatto che l'insieme
delle direttive europee impongono che il contraddittorio sia integro;
sul punto, e' particolarmente esplicita la quinta direttiva. Questo
principio non e' stato preso in considerazione neppure dal decreto
legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, emanato in «attuazione della
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CE, 84 maggio
CE, 88/357/CE, 90/232/CE e 2000/26/CE, sull'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli».
La previsione dell'art. 149 sesto comma del Codice delle
Assicurazioni non puo' che determinare, quindi, la violazione del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e la conseguente condanna dello
Stato italiano. Il contrasto appare evidente, con conseguente
violazione dell'art. 76 Cost. (per eccesso di delega) e dell'art. 11
Cost. (per il venir meno agli impegni internazionali). Le cinque
direttive comunitarie in materia r.c.a. sono, infatti, norme di fonte
sopranazionale.
Da ultimo, non appare ultroneo porre in evidenza come
l'auspicabile accoglimento dell'eccezione avrebbe delle inevitabili
ricadute strutturali sul giudizio in corso, giacche' permetterebbe la
partecipazione del responsabile civile e/o della propria impresa di
assicurazione, garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e
determinando, verosimilmente, un esito diverso e piu' corretto della
controversia.
Risulta, altresi', violato il principio di cui alla lettera b)
dell'art. 4, con riferimento alla tutela dei consumatori (e tale e',
per il legislatore delegante, l'assicurato quale persona fisica nei
confronti dell'imprenditore assicuratore) ed alla tutela dei
contraenti deboli (e tale e', sempre per il legislatore delegante, il
danneggiato in generale), con particolare riferimento al processo di
liquidazione dei sinistri, ivi compresi gli aspetti strutturali del
servizio.
La violazione del principio si prospetta come un vero e proprio
indebolimento della tutela:
a) del danneggiato, quale parte debole, che si trova escluso dal
beneficio della solidarieta' tra condebitori, ed ha per
contraddittore una parte forte, anomala, ovverosia il proprio
assicuratore, che potrebbe avere interesse a non risarcirlo;
b) dell'assicurato responsabile civile, che vede escluso dal
contraddittorio se stesso e la propria impresa di assicurazione,
mentre ha interesse non solo a divenire parte del giudizio
risarcitorio, ma anche a coinvolgervi il proprio assicuratore.
In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza ai fini del decidere deriva dal fatto che la
disciplina del Codice delle Assicurazioni conteneva gia' un rimedio
compatibile con i principi ed i criteri dettati dalla legge delega.
La decisione si sarebbe basata su un altro corso procedurale regolato
dall'art. 144, primo e terzo comma, del Codice delle Assicurazioni,
oppure si sarebbe fondata sull'azione prevista dall'art. 2054 c.c.
Anche sotto questo profilo, l'auspicabile accoglimento
dell'eccezione avrebbe delle inevitabili ricadute strutturali sul
giudizio in corso, giacche' permetterebbe la partecipazione del
responsabile civile c/o della propria impresa di assicurazione,
garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e determinando,
verosimilmente, un esito diverso e piu' corretto della controversia.
B) La procedura speciale in deroga, nella norma richiamata, e' una
procedura semplificata per il contraddittorio, con effetti lesivi
delle posizioni soggettive del danneggiato e del responsabile civile.
Il secondo profilo di illegittimita' della procedura, contenuta
nell'art. 149 sesto comma del Codice delle Assicurazioni, attiene al
contrasto con le regole del giusto processo civile, di cui al primo
ed al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione: il giusto
processo civile si svolge nel contraddittorio tra le parti in
condizioni di parita', davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Un
processo a contraddittorio non integro e' sicuramente un ingiusto
processo, ed indubbiamente non in condizioni di parita' tra le parti,
posto che la parte pretermessa non e' garantita, a fronte della
prevedibile formazione di un giudicato con riflessi esterni. Le
diverse limitazioni alle quali dovrebbe sottostare il danneggiato
violano l'art. 111 Cost., che costituisce la norma quadro del giusto
processo, sia in considerazione della palese disparita' di
trattamento rispetto alle situazioni processuali analoghe, sia per
l'impossibilita' di qualificare come «giusto» un processo dove una
delle parti e' costretta a sopportare forti limitazioni nella
possibilita' di provare le proprie ragioni.
Consideriamo la posizione della vittima costretta, dalla chiara
lettera della norma (ma il problema e' identico per l'applicazione
dell'art 141, terzo comma, del t.u.) ad azionare le proprie pretese
solo convenendo il proprio assicuratore: la procedura speciale
sopprime l'azionabilita' di un diritto di credito ex delicto, in
contrasto con l'art. 24 Cost. (che prevede un rimedio pieno per la
lesione di ogni diritto) e con l'art. 111 Cost., giacche' modifica le
regole del contraddittorio in relazione alla stessa struttura
dell'illecito della circolazione (artt. 2043, 2054 c.c. e art. 144,
primo e terzo comma del Codice delle Assicurazioni, tra di loro
coordinati). In base ad un'interpretazione letterale, la norma
sembrerebbe escludere la possibilita' di convenire in giudizio anche
il presunto responsabile civile, incorrendo in una serie di censure
di incostituzionalita'.
L'azione di risarcimento diretto e' un rimedio minore rispetto a
quello ordinario, che limita gravemente i diritti della difesa del
danneggiato, il quale non puo' avvalersi dell'efficacia probatoria
della risposta o della mancata risposta all'interrogatorio formale
del conducente antagonista; il modulo a firma congiunta, sottoscritto
ai sensi dell'art. 143, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni
assume un valore confessorio stragiudiziale non opponibile
all'assicuratore in lite; non puo' essere deferito al conducente
responsabile del sinistro giuramento suppletorio; se chiamato a
deporre sui fatti, quale teste, l'assicuratore ne eccepira'
l'inattendibilita' o l'inammissibilita' della escussione; la scelta
del foro competente risulta limitata, se e' il proprio assicuratore
l'unico soggetto che puo' essere convenuto. Ed ancora: le norme che
prevedono la procedura speciale precludono l'azione promuovibile
dalla vittima ai sensi dell'art. 2054 c.c., nel senso che una volta
eletta la via della procedura speciale se ne devono osservare le
regole in relazione al contraddittorio ed alla legittimazione
passiva, e resta anche precluso il potere del giudice di ammettere
iussu iudicis la chiamata in lite dell'impresa assicuratrice del
responsabile civile. La stessa formazione della res iudicata puo'
condurre ad un contrasto di giudicati nel caso in cui,
parallelamente, il conducente vittima o il terzo trasportato
sull'auto antagonista si avvalgano in via autonoma delle procedure
semplificate, arrivando ad ottenere una decisione di segno difforme.
La sequela delle anomalie processuali e sostanziali in questione
pone in evidenza l'insufficienza del fine processuale, che dovrebbe
essere quello di un pronto ristoro per la vittima, attraverso la
semplificazione della procedura, proprio perche' la posizione
dell'assicuratore del danneggiato non e' necessariamente di garanzia.
Per altro verso, risultano palesemente ridotti i poteri di controllo
del giudice, nel caso di un accordo sottostante tra le assicurazioni
(di cui una sola presente in lite), o nel caso di un accordo tra le
parti contrario ai principi della responsabilita' ex delicto. Non e'
dunque certo che la vittima, costretta ad avvalersi della procedura
speciale a litisconsorzio non integro, riceva adeguata protezione
anche sul piano dell'esercizio dei mezzi di difesa e della presenza
in lite di piu' solidali. Appare dunque evidente come il danneggiato,
dovendosi avvalere di una procedura a litisconsorzio non integro,
possa rimanere pregiudicato dall'assenza dei coobligati in solido.
La soppressione della solidarieta' tra i condebitori solidali e'
incostituzionale, sia sotto il profilo del rispetto del principio di
uguaglianza, che non consente di giustificare la riduzione del numero
dei soggetti nei confronti dei quali ha diritto di esercitare la
propria pretesa ex art. 2055 c.c., sia sotto l'aspetto
dell'incompatibilita' con i principi ed i criteri contenuti nella
legge delega.
Sussiste dunque l'evidente compressione dei principi del giusto
processo civile e dell'utile esercizio di tutti i mezzi di difesa, e
sussiste un'evidente irrazionalita' nelle scelte del legislatore,
denunciabile ai sensi dell'art. 3 Cost.; il legislatore, infatti,
modifica i principi europei dell'azione diretta e, innovando in
deroga, inventa una sorta di arbitrato giudiziale dove il giudice ha
funzioni notarili e dove il contraddittorio integro e' solo un
elemento di disturbo.
La procedura di risarcimento diretto sembrerebbe essere
facoltativa, almeno secondo un'interpretazione testuale della norma.
In caso contrario, le forti limitazioni al diritto di difesa del
danneggiato apparirebbero ancor piu' gravi ed inaccettabili, giacche'
egli non avrebbe nemmeno la facolta' di agire ex art. 144 cod.
assic., ne' ex art. 2054 cod. civ. La sostanziale disuguaglianza,
rispetto alle ipotesi in cui la procedura ex art. 149 non e'
applicabile, assumerebbe contorni ancor piu' intollerabili.
In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza ai fini del decidere deriva dal fatto che la
disciplina del Codice delle Assicurazioni conteneva gia' un rimedio.
La decisione si sarebbe basata su un altro corso procedurale,
regolato dall'art. 144, primo e terzo comma, del Codice delle
Assicurazioni o dall'art. 2054 c.c.
Anche sotto questo profilo, l'auspicabile accoglimento
dell'eccezione avrebbe delle inevitabili ricadute strutturali sul
giudizio in corso, giacche' permetterebbe la partecipazione del
responsabile civile e/o della propria impresa di assicurazione,
garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e determinando,
verosimilmente, un esito diverso e piu' corretto della controversia.
C) Parimenti, considerando la posizione del responsabile civile e
del suo assicuratore, pretermessi nelle procedure speciali,
sussistono gli stessi dubbi di incostituzionalita'.
In primo luogo, il responsabile civile non potrebbe esercitare il
proprio diritto di difesa nell'ambito di un giudizio che,
indirettamente, ne potrebbe intaccare la sfera patrimoniale.
Si tenga infatti presente che, secondo la migliore dottrina,
l'impresa del danneggiato parteciperebbe al giudizio quale mandataria
ex lege dell'impresa del responsabile civile, senza rappresentanza.
Successivamente, avrebbe facolta' di chiedere il rimborso delle
somme versate al mandante, secondo il meccanismo della c.d. stanza di
compensazione. L'assicuratore del responsabile civile, avendo
soddisfatto il danneggiato, attiverebbe inevitabilmente quei
meccanismi contrattuali (come la clausola bonus-malus), idonei ad
incidere sulla determinazione dei premi futuri. E dunque il
responsabile civile, pur non avendo partecipato al giudizio, ne
risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano patrimoniale.
La violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbe
eclatante.
La violazione dell'art. 111 Cost. risulterebbe di ancor maggiore
evidenza, nell'ipotesi in cui il responsabile civile intendesse agire
a sua volta, deducendo la colpa esclusiva o concorrente del
danneggiato.
Il responsabile civile, non essendo parte del giudizio instaurato
dal danneggiato contro la propria compagnia assicurativa, non
potrebbe infatti spiegare alcuna domanda riconvenzionale, ma dovrebbe
agire in via autonoma, convenendo il proprio assicuratore in un
procedimento separato. Si creerebbero cosi' due cause simmetriche,
che comporterebbero dei costi piu' elevati per le parti e per
l'intera societa' e che, soprattutto, potrebbero dar luogo a
giudicati contrastanti. La situazione, del tutto irragionevole,
risulterebbe certamente del tutto lontana da quel modello di «giusto
processo» voluto dal legislatore costituzionale del 2001.
Ne', per smorzare le censure di incostituzionalita', sembra
possibile ipotizzare il ricorso allo strumento della riunione dei
processi, sia perche' si tratterebbe di un escamotage del tutto
eventuale, sia perche' a rigore ciascun danneggiato non potrebbe
comunque estendere la domanda contro l'altro, sia perche' le cause
potrebbero essere iscritte a ruolo presso giudici territorialmente
molto distanti, proprio a causa della riduzione dei fori alternativi,
evidenziata in precedenza.
C.1.) Anche qualora fosse possibile superare il dato testuale,
permettendo al danneggiato di convenire in giudizio pure il
responsabile civile, in conformita' ai principi generali, il sistema
delineato dall'art. 149 cod. assic. non risulterebbe affatto immune
da censure di incostituzionalita'.
Non e' chiaro se, ricorrendone i presupposti, il danneggiato sia
obbligato ad attivare la procedura di risarcimento diretto, ovvero se
ne abbia solo facolta', come sembrerebbe suggerire il testo della
norma («puo' proporre», invece che «propone» o «deve proporre»). In
quest'ultima ipotesi, che comunque appare la piu' ragionevole, il
responsabile civile si troverebbe costretto a sottostare ad uno dei
diversi possibili sistemi processuali, a scelta esclusiva ed
insindacabile del danneggiato. La violazione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) sarebbe indiscutibile.
Non e' chiaro se, attivata la procedura di risarcimento diretto,
il responsabile civile possa o meno chiamare in causa il conducente
ed il proprio assicuratore. Sulla base del dato testuale e della
stessa logica del sistema delineato dall'art. 149, la soluzione non
puo' che essere negativa. Ne conseguono una serie di profili di
incostituzionalita', decisamente rilevanti.
Qualora il danneggiato convenisse in giudizio il proprio
assicuratore ed il responsabile civile ed ottenesse ragione, il
responsabile si ritroverebbe ad essere condannato in solido con un
soggetto a lui del tutto estraneo, con il quale non ha mai avuto
rapporti. Pur non avendo mai scelto quell'assicuratore, si troverebbe
esposto (in linea teorica) al rischio dell'insolvenza di quel
condebitore in solido, scelto non da lui ma dall'attore.
In mancanza di un legame contrattuale con l'assicuratore del
danneggiato, il responsabile civile non potrebbe nemmeno chiedere di
essere garantito dagli oneri dell'eventuale condanna; non potendo
sfuggire alla solidarieta', si troverebbe incondizionatamente esposto
alle richieste del danneggiato.
Inoltre, qualora volesse rimanere contumace, il responsabile
civile si ritroverebbe ad essere difeso da una compagnia assicurativa
che non ha scelto, pur avendo, in ipotesi, pagato un premio piu' alto
per il maggior impegno profuso dal proprio assicuratore in queste
situazioni. Qualora invece egli si volesse difendere avvalendosi del
patto di gestione della lite inserito nel contratto stipulato con il
proprio assicuratore, ne sarebbe impossibilitato e si vedrebbe
costretto ad anticipare gli onorari in favore di un difensore (pur
avendo pagato un premio piu' alto, proprio in forza del patto di
gestione della lite).
In tutte queste ipotesi, la violazione degli artt. 3, 24 e 111
Cost. sarebbe indiscutibilmente eclatante.
Ma vi e' di piu'.
Se il responsabile civile decidesse di spiegare domanda
riconvenzionale, la compagnia assicurativa dell'attore-danneggiato si
troverebbe a dover avallare contemporaneamente due prospettazioni del
tutto divergenti, quella del convenuto (in qualita' di mandataria ex
lege senza rappresentanza dell'assicuratore di quest'ultimo) e quella
dell'attore-danneggiato (ovverosia del proprio assicurato, che
dovrebbe tenere indenne da ogni pregiudizio). Ne deriverebbe un
insanabile conflitto di interessi, assolutamente irragionevole e
ingiusto, che metterebbe in seria difficolta' l'assicuratore del
danneggiato e non garantirebbe ne' la posizione dell'attore, ne'
quella del convenuto. In presenza di un patto di gestione della lite,
la situazione assumerebbe connotazioni ancor piu' inique e
inaccettabili.
In casi del genere, l'unica possibilita' di superare il conflitto
di interessi consisterebbe nell'ammettere che il responsabile
civile - convenuto possa chiamare in causa il proprio assicuratore.
Si tratta, pero', di una soluzione che tenderebbe a stravolgere il
sistema delineato dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, fino
al punto di appiattirlo sui tradizionali principi generali della
responsabilita' civile automobilistica. Si tratterebbe, in altri
termini, di una vera e propria interpretatio abrogans, decisamente
preclusa all'interprete. E' per questo che ogni possibile sforzo
ermeneutico, incentrato su di un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non puo' che
essere destinato a fallire.
C.2.) Anche l'ipotesi prevista dal sesto comma, parte seconda
dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, ovverosia l'intervento
dell'assicuratore del responsabile civile, non appare affatto
risolutiva.
Si tratta di una mera facolta', della quale e' difficile prevedere
un esercizio statisticamente rilevante.
La compagnia del responsabile civile, di regola, non ha nessun
interesse a riconoscere la responsabilita' del proprio assicurato (il
che avviene decisamente di rado anche oggi), ne' a partecipare al
giudizio ed a sopportare le spese di lite in virtu' del principio
della soccombenza. Qualora, nonostante tutte le previsioni, la
compagnia decidesse effettivamente di intervenire e di riconoscere la
responsabilita' del proprio assicurato, aderendo alla prospettazione
dell'attore-danneggiato, si porrebbero una serie di problemi: se si
ammettesse l'estensione del contraddittorio al responsabile civile,
questi potrebbe rifiutare la scelta processuale dell'assicuratore,
ricreando una situazione di conflitto; se invece se ne escludesse la
partecipazione al giudizio, il responsabile civile si ritroverebbe a
dover sopportare gli oneri di una condanna emessa a seguito di un
processo al quale non ha partecipato, in palese violazione del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa (art.
24) e dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.).
D) Si e' detto che la procedura di risarcimento diretto
sembrerebbe essere facoltativa, almeno secondo un'interpretazione
testuale della norma.
In caso contrario, le forti limitazioni al diritto di difesa del
danneggiato (v. supra, § a) apparirebbero ancor piu' gravi e
inaccettabili, giacche' egli non avrebbe nemmeno la facolta' di agire
ex art. 144 cod. assic., ne' ex art. 2054 cod. civ. La sostanziale
disuguaglianza, rispetto alle ipotesi in cui la procedura ex art. 149
non e' applicabile, assumerebbe contorni ancor piu' intollerabili.
Costituendosi in giudizio, l'assicuratore del danneggiato puo'
assumere diverse posizioni. In linea di principio, ogni scelta
processuale e' legittima, nel caso in esame, pero', le ragioni delle
scelte dell'assicuratore potrebbero nascere da accordi sottostanti e
poco chiari tra le compagnie assicurative (di cui una sola presente
nel giudizio), destinati a sfuggire al controllo del giudice. Appare
dunque evidente come il danneggiato, dovendosi avvalere di una
procedura a litisconsorzio non integro, possa rimanere pregiudicato
dall'assenza dei coobligati in solido.
3. - In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in
corso.
Nel caso in esame, l'attore ha agito ai sensi del sesto comma
dell'art. 149 de Codice delle Assicurazioni, citando anche il
responsabile civile. Il danneggiante, costituendosi in giudizio, ha
eccepito che il contraddittorio non sarebbe integro, perche' in caso
di condanna si troverebbe obbligato in solido con un soggetto con il
quale non ha nessun rapporto, ne' contrattuale ne' extracontrattuale,
invece che con il proprio assicuratore (nei confronti del quale
potrebbe far valere la garanzia assicurativa).
Si pone pertanto il problema di comprendere se il danneggiato
abbia agito correttamente, ovverosia se fosse tenuto a citare anche
l'assicuratore del responsabile civile o se, al contrario, fosse
tenuto a citare unicamente la propria compagnia assicurativa. In ogni
caso, si pone il problema di comprendere se il responsabile civile
possa chiedere di chiamare in causa (anche iussu iudicis) il proprio
assicuratore, nell'ottica di un giudizio a contraddittorio integro.
Appare evidente come l'art. 149 cod. assic. preveda, a rigore, la
partecipazione al giudizio unicamente dell'assicuratore del
danneggiato. Ogni diversa interpretazione, costituzionalmente
orientata, contrasta irrimediabilmente con il dettato normativo e con
il sistema del risarcimento diretto.
Allo stato, pertanto, il responsabile civile dovrebbe essere
escluso dal giudizio; nella migliore delle ipotesi, vi potrebbe
partecipare senza poter chiamare in causa il proprio assicuratore. La
(auspicabile) dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
normativa inciderebbe in maniera profonda sull'esito del giudizio,
consentendo di ripristinare un contraddittorio integro.
Le questioni di costituzionalita', riassuntivamente, attengono:
a) alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, per
l'evidente violazione di due principi delega (indicati nell'art. 4
lettere a) e b) della legge 29 luglio 2003 n. 229), da parte degli
articoli 141 terzo comma e 149 sesto comma del codice delle
assicurazioni;
b) alla violazione degli artt. 111, primo e secondo comma, e
art. 24 della Costituzione, per l'evidente violazione dei principi
del contraddittorio integro e della parita' delle armi difensive, che
risultano sostanzialmente ridotte per chi si avvale delle procedure
speciali; ma anche in relazione alla perdita o riduzione della
funzione di giudice imparziale del giudice adito, che non accerta
necessariamente l'illecito della circolazione, nel caso di amichevole
intesa tra le parti, in danno del terzo responsabile estromesso dalla
lite per volonta' di legge;
c) risulta allora evidente, anche in relazione alla violazione
delle direttive europee che configurano una procedura per azione
diretta ma a contraddittorio integro e con parita' delle armi, che la
deroga italiana contrasti con il principio di ragionevolezza di cui
al comma primo dell'art. 3 della Costituzione, poiche' le norme
esaminate, senza un ragionevole motivo, prevedono un trattamento
diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni di interesse
sostanziale in ordine all'accertamento dell'illecito da circolazione
stradale, trattamento che invece le direttive europee RCA e lo stesso
codice delle assicurazioni considerano come diretto all'accertamento
pieno di responsabilita' civili ed all'ottenimento di risarcimenti
satisfattivi (cfr. Corte cost. 29 maggio 1965 n. 15, 30 novembre 1982
n. 204; nonche' sentenze 427 del 1999 e 289 del 2000, con riferimento
alla ratio legis generale).