LA CORTE DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 1)
G. M. nato il 14 giugno 1960, avverso sentenza, del 14 giugno 2007
Corte appello, sez. dist. di Taranto.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in pubblica
udienza la relazione fatta dal consigliere Cortese Arturo.
Udito il Procuratore generale in persona del dott. Giuseppe
Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiararsi
inammissibile e sollevare questione di legittimita' costituzionale.
F a t t o
La ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha
confermato la penale responsabilita' per il reato di evasione dagli
arresti domiciliari di cui agli artt. 385 c.p. e 47-ter, commi 1 e 8,
legge n. 354 del 1975.
Sul presupposto che essa si trovava in regime di detenzione
domiciliare ordinaria in quanto madre di prole di eta' inferiore ai
dieci anni seco convivente e violo' l'orario di rientro
nell'abitazione di soli 40 minuti, assume la irrilevanza penale del
fatto, in forza dell'applicazione analogica in bonam partem del
coordinato disposto degli artt. 47-quinquies, comma 1, e 47-sexies,
comma 1, della legge n. 354 del 1975, sollevando, in subordine,
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., del coordinato disposto di cui ai commi 1 e 8 del cit. art.
47-ter, per ingiustificato deteriore trattamento, rispetto alla
situazione, del tutto analoga, di cui al coordinato disposto degli
artt. 47-quinquies, comma 1, e 47-sexies, comma 1, della legge n. 354
del 1975.
D i r i t t o
Va Premesso che, a fronte dell'inequivoco tenore del comma 8 del
cit. art. 47-ter, non c'e' spazio (come gia' incidentalmente rilevato
dalla sentenza della Corte cost. n. 173 del 1997) per il ricorso
all'invocata applicazione analogica dell'art. 47-sexies, comma 1,
della legge n. 354 del 1975.
Quanto alla sollevata questione di legittimita' costituzionale,
essa e' sicuramente rilevante, in quanto dal suo accoglimento
deriverebbe l'irrilevanza penale del fatto ascritto alla prevenuta.
In ordine al requisito della non manifesta infondatezza, va
anzitutto sgombrato il campo dall'apparente precedente negativo
costituito dalla sentenza di questa Corte n. 31995 del 2003. In essa,
infatti, da un lato, venne in esame soprattutto il raffronto fra
l'art. 47-ter e l'art. 51 della legge n. 354 del 1975 e, dall'altro,
la fattispecie oggetto di esame non era quella della madre di prole
di eta' inferiore ad anni dieci.
La questione sollevata e' in realta', ad avviso del Collegio, non
manifestamente infondata.
Le previsioni di detenzione domiciliare di cui alla seconda parte
della lettera a) del comma 1 dell'art. 47-ter legge n. 354 del 1975 e
al comma 1 dell'art. 47-quinquies stessa legge riguardano, invero,
entrambe la situazione della madre di prole di eta' inferiore ad anni
dieci e tendono al comune fine di favorire un proficuo rapporto tra
madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria.
Nel primo caso, si tratta della detenzione domiciliare c.d.
«ordinaria», che si puo' applicare per l'espiazione di pena (anche
residua) non superiore a quattro anni. Nel secondo caso la detenzione
domiciliare e' «speciale» e si puo' applicare per l'espiazione di
pene superiori a quella di cui all'art. 47-ter, previa verifica
dell'insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti e
dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena.
Come si vede, la situazione di cui all'art. 47-quinquies si
delinea come soggettivamente piu' «critica» rispetto a quella di cui
all'art. 47-ter e, quindi, non appare meritevole di un piu' benevolo
trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte «trasgressive».
Non sembra conseguentemente conforme al principio di
ragionevolezza la previsione di cui al comma 1 dell'art. 47-sexies,
che - contrariamente a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47-ter
per la condannata in detenzione domiciliare ordinaria (che richiama
l'art. 385 c.p. per qualsiasi ipotesi di allontanamento dal
domicilio) - esclude per la condannata in detenzione domiciliare
speciale la rilevanza penale dell'allontanamento dal domicilio che
non si protragga piu' di dodici ore.
Ne' una ragione giustificativa di tale differenza puo' trovarsi
nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 47-quinquies, che, per
la detenzione domiciliare speciale, demanda al tribunale di
sorveglianza, oltre che di fissare, come per la detenzione
domiciliare ordinaria, le modalita' di attuazione, secondo quanto
stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, anche di
precisare il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere
all'esterno del proprio domicilio. Da un lato, infatti, tale
previsione sembra solo voler fissare un limite generale invalicabile
per le eventuali autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 284
c.p.p., dall'altro, il disposto di cui al comma 1 dell'art. 47-sexies
e' del tutto sganciato da essa.