LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 1)
G.  M.  nato  il 14 giugno 1960, avverso sentenza, del 14 giugno 2007
Corte appello, sez. dist. di Taranto.
   Visti  gli  atti,  la  sentenza  ed  il  ricorso udita in pubblica
udienza la relazione fatta dal consigliere Cortese Arturo.
   Udito  il  Procuratore  generale  in  persona  del  dott. Giuseppe
Febbraro  che  ha  concluso  per il rigetto del ricorso e dichiararsi
inammissibile e sollevare questione di legittimita' costituzionale.
                             F a t t o
   La  ricorrente  impugna  la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha
confermato  la  penale responsabilita' per il reato di evasione dagli
arresti domiciliari di cui agli artt. 385 c.p. e 47-ter, commi 1 e 8,
legge n. 354 del 1975.
   Sul  presupposto  che  essa  si  trovava  in  regime di detenzione
domiciliare  ordinaria  in quanto madre di prole di eta' inferiore ai
dieci   anni   seco   convivente   e   violo'   l'orario  di  rientro
nell'abitazione  di  soli 40 minuti, assume la irrilevanza penale del
fatto,  in  forza  dell'applicazione  analogica  in  bonam partem del
coordinato  disposto  degli artt. 47-quinquies, comma 1, e 47-sexies,
comma  1,  della  legge  n. 354  del  1975, sollevando, in subordine,
questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost.,  del  coordinato  disposto di cui ai commi 1 e 8 del cit. art.
47-ter,  per  ingiustificato  deteriore  trattamento,  rispetto  alla
situazione,  del  tutto  analoga, di cui al coordinato disposto degli
artt. 47-quinquies, comma 1, e 47-sexies, comma 1, della legge n. 354
del 1975.
                            D i r i t t o
   Va  Premesso  che, a fronte dell'inequivoco tenore del comma 8 del
cit. art. 47-ter, non c'e' spazio (come gia' incidentalmente rilevato
dalla  sentenza  della  Corte  cost.  n. 173 del 1997) per il ricorso
all'invocata  applicazione  analogica  dell'art.  47-sexies, comma 1,
della legge n. 354 del 1975.
   Quanto  alla  sollevata  questione di legittimita' costituzionale,
essa  e'  sicuramente  rilevante,  in  quanto  dal  suo  accoglimento
deriverebbe l'irrilevanza penale del fatto ascritto alla prevenuta.
   In  ordine  al  requisito  della  non  manifesta  infondatezza, va
anzitutto  sgombrato  il  campo  dall'apparente  precedente  negativo
costituito dalla sentenza di questa Corte n. 31995 del 2003. In essa,
infatti,  da  un  lato,  venne  in esame soprattutto il raffronto fra
l'art.  47-ter e l'art. 51 della legge n. 354 del 1975 e, dall'altro,
la  fattispecie  oggetto di esame non era quella della madre di prole
di eta' inferiore ad anni dieci.
   La  questione sollevata e' in realta', ad avviso del Collegio, non
manifestamente infondata.
   Le  previsioni di detenzione domiciliare di cui alla seconda parte
della lettera a) del comma 1 dell'art. 47-ter legge n. 354 del 1975 e
al  comma  1  dell'art. 47-quinquies stessa legge riguardano, invero,
entrambe la situazione della madre di prole di eta' inferiore ad anni
dieci  e  tendono al comune fine di favorire un proficuo rapporto tra
madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria.
   Nel  primo  caso,  si  tratta  della  detenzione  domiciliare c.d.
«ordinaria»,  che  si  puo' applicare per l'espiazione di pena (anche
residua) non superiore a quattro anni. Nel secondo caso la detenzione
domiciliare  e'  «speciale»  e  si puo' applicare per l'espiazione di
pene  superiori  a  quella  di  cui  all'art. 47-ter, previa verifica
dell'insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti e
dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena.
   Come  si  vede,  la  situazione  di  cui  all'art. 47-quinquies si
delinea  come soggettivamente piu' «critica» rispetto a quella di cui
all'art.  47-ter e, quindi, non appare meritevole di un piu' benevolo
trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte «trasgressive».
   Non    sembra    conseguentemente   conforme   al   principio   di
ragionevolezza  la  previsione di cui al comma 1 dell'art. 47-sexies,
che  -  contrariamente a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47-ter
per  la  condannata in detenzione domiciliare ordinaria (che richiama
l'art.   385   c.p.  per  qualsiasi  ipotesi  di  allontanamento  dal
domicilio)  -  esclude  per  la  condannata in detenzione domiciliare
speciale  la  rilevanza  penale dell'allontanamento dal domicilio che
non si protragga piu' di dodici ore.
   Ne'  una  ragione  giustificativa di tale differenza puo' trovarsi
nella  previsione  di cui al comma 3 dell'art. 47-quinquies, che, per
la   detenzione   domiciliare   speciale,  demanda  al  tribunale  di
sorveglianza,   oltre   che   di  fissare,  come  per  la  detenzione
domiciliare  ordinaria,  le  modalita'  di attuazione, secondo quanto
stabilito  dall'articolo 284 del codice di procedura penale, anche di
precisare  il  periodo  di  tempo  che  la  persona  puo' trascorrere
all'esterno   del  proprio  domicilio.  Da  un  lato,  infatti,  tale
previsione  sembra solo voler fissare un limite generale invalicabile
per  le  eventuali  autorizzazioni  di  cui  al comma 3 dell'art. 284
c.p.p., dall'altro, il disposto di cui al comma 1 dell'art. 47-sexies
e' del tutto sganciato da essa.