LA CORTE DI APPELLO
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza
nella causa iscritta al n. 303-1/07 R.G., promossa da Di Marco Maria,
(avv. Silvio Vignera), appellante, contro Biondi Giuseppe, appellato.
Sciogliendo la riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza n. 193/2007 del Tribunale di Nicosia, emessa
in data 13 giugno/16 giugno 2007, avanzata dall'appellante;
O s s e r v a
Trattasi di pronuncia in materia d'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
con la quale il Giudice unico del Tribunale di Nicosia, in parziale
accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato il diritto di Di Marco
Maria di procedere ad esecuzione forzata - non per l'originario
credito precettato - ma solo per la parte di esso non ancora
soddisfatto.
Con l'istanza in oggetto, in buona sostanza, si vuole ottenere il
ripristino dell'efficacia esecutiva dell'originario credito
precettato.
Si osserva, pero', che la sentenza che ha deciso sull'opposizione,
accertando il diritto di procedere ad esecuzione e l'ammontare delle
somme suscettibili di esecuzione, ha preso il posto del precetto
notificato, cosicche' l'eventuale sospensiva dell'impugnata sentenza
non comporterebbe la reviviscenza di tale originario precetto.
Sennonche', l'appello (e, con esso, l'istanza d'inibitoria) e'
inammissibile perche' rivolto avverso una sentenza in materia di
esecuzione che, essendo stata pubblicata in data 16 giugno 2007, ai
sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, e' non
impugnabile, rimanendo soggetta solo al ricorso per cassazione per
violazione di legge ex art. 111 Costituzione.
Il Collegio rileva che potrebbe ravvisarsi l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 616 c.p.c., cosi' come modificato con
decorrenza dal l° marzo 2006 dall'art. 14 della legge 24 febbraio
2006, n. 52, nella parte in cui non consente di proporre appello
avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione.
La questione e', anzitutto, rilevante per l'ovvia considerazione
che la norma sospettata d'incostituzionalita' e' direttamente
applicabile nel presente giudizio e sussiste, quindi, rapporto di
strumentalita' necessaria tra la risoluzione della questione stessa e
la decisione della presente controversia.
La questione e', altresi', non manifestamente infondata.
Ritiene il Collegio di aderire e di far proprie le diffuse ed
esaurienti argomentazioni svolte in ordine a tale ulteriore
presupposto dalla Corte d'appello di Salerno, che ha sollevato la
medesima questione (ordinanza 18 ottobre 2006, in Gazzetta Ufficiale
n. 27 dell'11 luglio 2007), e le cui considerazioni e' necessario
riportare integralmente, non essendo consentita una motivazione per
relationem (Corte costituzionale, ord. n. 242/2006).
«In un sistema che introduce sensibili innovazioni legislative,
intervenendo su quasi la meta' della disciplina del processo
esecutivo previsto dal codice di rito e rendendolo - coerentemente
con la nuova impostazione di una funzionalizzazione del processo
civile alle esigenze dell'economia moderna - molto piu' efficiente a
vantaggio del creditore, si limita sensibilmente la tutela del
debitore - e, benche' tanto non rilevi immediatamente nel presente
giudizio, del terzo ex art. 619 cod. proc. civ. - con la soppressione
di un grado di giudizio di merito e 1'equiparazione delle opposizioni
ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi, nonostante l'ontologica
diversita' dei presupposti e degli oggetti delle prime e delle
seconde.
In particolare, nonostante l'ampliamento del catalogo dei titoli
esecutivi stragiudiziali (come si evince dal nuovo testo dell'art.
474 cod. proc. civ.) con l'inclusione - tra essi - delle scritture
private autenticate (suscettibili di essere poste in esecuzione con
la loro mera trascrizione nel testo del precetto) e quindi la
notevole agevolazione dell'avvio della procedura esecutiva o della
partecipazione ad essa attraverso l'intervento a favore del titolare
del credito anche prima ed a prescindere da un controllo
giurisdizionale sul contenuto del titolo, le possibilita', per il
debitore, di contestare il merito del rapporto - che potrebbe non
essere mai stato appunto in precedenza sottoposto al vaglio del
giudice, come invece accade normalmente nell'ipotesi di un titolo
esecutivo giudiziale - vengono drasticamnente ridotte e limitate ad
un solo grado, potendo semmai egli dolersi per esclusivi motivi di
legittimita' (e quindi, stando alla consolidata giurisprudenza del
supremo Collegio, solo per violazione di legge e non anche per gli
altri motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.) dell'unica
pronuncia di merito che potra' conseguire sul punto.
La questione, pero', non viene affatto posta in riferimento alla
pretesa di un doppio grado di giurisdizione di merito in assoluto, ma
in relazione al rapporto tra la soppressione di un grado di merito
con il complessivo contesto normativo del processo esecutivo
riformato.
Infatti, non ignora questa corte che la giurisprudenza del giudice
delle leggi e' ferma nell'escludere che il principio del doppio grado
di giurisdizione di merito sia coperto da garanzia costituzionale (di
recente: Corte costituzionale, ord. n. 585/2000; ma il principio e'
affermato gia' in Corte costituzionale, sent. n. 238/1976 e, via via,
in Corte costituzionale sent. n. 62/1981, sent. n. 8/1982, sent.
n. 69/1982, sent. n. 52/1984, sent. n. 301/1986, ord. n. 395/1988).
In particolare, si afferma che il diritto di difesa e' comunque
adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione
anche solo di due giudici diversi in gradi successivi, a nulla
rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni
pregiudiziali o di rito ovvero che il merito sia stato preso in
considerazione solo da uno, alla stregua di situazioni processuali
preclusive, ma soltanto dall'altro (quale piu' recente asserzione del
principio, si veda Corte costituzionale, ord. n. 585/2000, cit.; per
una fattispecie analoga di modfica restrittiva del regime di
impugnabilita' di categorie di sentenze - legge 30 luglio 1984,
n. 399, recante 1'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e
del pretore - in modo espresso Corte costituzionale, sent.
n. 301/1986, che richiamava ampi stralci della motivazione di Corte
costituzionale n. 52/1984 e la sua precedente pronuncia n. 69/1982).
Ne' puo' tacersi il fatto che, nel contesto di generale
riaffermazione della esclusione di una garanzia costituzionale del
secondo grado di merito nel processo civile, la Corte costituzionale
giustifica anzi l'unicita' del grado finanche nella materia del
procedimento giurisdizionale amministrativo, in ragione della
peculiarita' dell'oggetto (nel caso di specie, i ricorsi per
ottemperanza del giudicato civile ed amministrativo: ord.
n. 395/1988; a contrario, la duplicita' del grado di merito nella
sola giurisdizione amministrativa aveva fondato la diversa pronuncia
di Corte cost. n. 8/1982, con la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'esclusione della appellabilita' al Consiglio di
Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui
si pronunciava in ordine alla sospensione dell'esecuzione degli atti
impugnati).
Anche nella giurisprudenza di legittimita' si esclude l'esistenza
di una garanzia costituzionale di un doppio grado di merito nel
processo civile, spesso soggiungendosi che il principio di
uguaglianza consente il trattamento diverso di fattispecie
differenti: per limitarsi ad alcune delle pronunce dell'ultimo
decennio, basti un richiamo a Cass. 13 dicembre 2005, n. 27411, Cass.
15 settembre 2004, n. 18571, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426, Cass.
s.u. 9 luglio 2004, n. 12749, Cass. s.u. 15 ottobre 2003, n. 15399,
Cass. 5 giugno 2003, n. 8993, Cass. 3 agosto 2000, n. 10190, Cass. 6
aprile 2000, n. 4326, Cass. s.u. 26 febbraio 1999, n. 104, Cass. 13
marzo 1997, n. 2251, Cass. 10 agosto 1996, n. 7436, Cass. 20 marzo
1996, n. 2361.
Eppure, il principio per il quale il doppio grado di giurisdizione
nel merito e' privo di usbergo costituzionale non ha natura assoluta.
In particolare, esso e' talvolta temperato, ad escludere i
sospetti di non conformita' ai principi degli artt. 3 e 24 della
Carta fondamentale, dalla necessita' del riscontro di ulteriori
elementi, come la correlazione alla scarsa consistenza economica
della controversia ed alla sua decisione secondo equita': solo in tal
modo l'inappellabilita' non si espone a sospetti di violazione delle
citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del
valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende
giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento
(negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di
predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita
definizione della causa, e che in oltre la tutela del diritto di
difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale,
di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto,
alfine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo
termine (Cass. s.u. 12749/2004 cit.).
Del resto, la stessa Corte costituzionale, in relazione al regime
di impugnabilita' delle sentenze di opposizione a stato passivo,
aveva, in tempi piu' remoti, ritenuto possibile un sindacato della
razionalita' dell'ambito dell'appellabilita' in riferimento all'art.
3 Costituzione, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art.
99, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
sanciva l'inappellabilita' delle sentenze rese su crediti di lavoro e
di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409
e 442 c.p.c. (Corte costituzionale, sent. n. 69/1982). In
quest'occasione, invero, una tale esclusione non e' stata ritenuta
giustificata da esigenze di celerita' intrinseche alla peculiarita'
della procedura (nella specie, quella concorsuale) e idonea ad
integrare una disparita' di trattamento.
Ritiene questa Corte che i principi elaborati dall'appena
richiamata pronuncia della Corte costituzionale possano attagliarsi
anche al caso di specie, alla stregua di quelli in base ai quali
anche la giurisprudenza di legittimita' ha in piu' occasioni
richiesto la presenza di particolarita' delle fattispecie per
giustificare l'inappellabilita' di categorie di sentenze.
Certo, lo spirito dei complessivi interventi riformatori del
2005/2006 va certamente nel recupero di snellezza, velocita' ed
efficienza del processo esecutivo ed in questa chiave potrebbe
suggestivamente leggersi la scelta di abolire un grado di merito
nelle parentesi cognitive piu' importanti, quali proprio le cause di
opposizione ad esecuzione (ma la stessa sorte e' toccata alle
opposizioni di terzo e, a ben vedere, alle controversie distributive,
ridotte ad un subprocedimento sommario endoesecutivo concluso con
ordinanza impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ.).
Ed altro, pure suggestivo argomento, e' la presenza; nel sistema
dei rimedi impugnatori endoesecutivi, di un'altra azione, gia' - e da
sempre - articolata su di un solo grado di merito, quale
l'opposizione ad atti esecutivi. A cominciare dal primo argomento, va
pero' osservato il contrario che, con l'opposizione ad esecuzione e
secondo un'interpretazione consolidata, il debitore potrebbe comunque
soltanto:
a) quando si tratta di titolo esecutivo giudiziale
(provvisoriamente esecutivo o definitivo poco importa), fare valere
fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che
siano successivi alla formazione del titolo esecutivo (o alla
conclusione del processo in cui esso si e' formato e avrebbe potuto
essere modificato): ma non anche quei fatti che, in quanto
verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel
giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo
giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 settembre 2000,
n. 12664, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994,
n. 1935, Cass. 12 marzo 1992, n. 3007, Cass. 18 giugno 1991, n. 6893,
Cass. 5 dicemnbre 1988, nn. 6605-6608, Cass. 15 ottobre 1985,
n. 5062, Cass. 20 maggio 1987, n. 4617, Cass. 22 aprile 1981,
n. 2385, Cass. 23 novembre 1978, n. 5496; nonche', con ampie note di
riferimenti: Pret. Chioggia 13 dicembre 1990, in Foro it. 1991, I,
3253; Pret. Buccino 20 giugno 1989, in Arch. civ. 1990, 172; Pret.
Catania 28 gennaio 1991, ibid. 1991, 736; Pret. Torino, ord. 6 marzo
1996, in Foro it. 1997, I, 3072);
b) quando si tratta di titolo esecutivo stragiudiziale,
contestare per la prima volta i fatti costitutivi del diritto
consacrato nel titolo o dedurre fatti impeditivi o modificativi o
estintivi, proprio perche - trattandosi di titolo formatosi al di
fuori di un processo - in precedenza bene potrebbe non essersi mai
data l'occasione di dedurre in giudizio gli uni o persino l'altro.
Deve allora osservarsi che la semplice sussistenza, in favore del
creditore, del titolo esecutivo, ricostruito oltretutto quale
condizione dell'azione esecutiva necessaria ma anche sufficiente, non
garantisce affatto il debitore proprio per i casi in cui egli debba
fare valere queste particolarissimne situazioni, ancora piu' delicate
se si pensa che oramai l'aggressione al suo patrimonio, dopo la
notifica del precetto, e' prossima, quando non gia' iniziata con il
pignoramento.
Il semplice possesso del titolo esecutivo, insomma, reso
oltretutto sensibilmente piu' semplice dagli interventi riformatori
del 2005/2006, non rende certo la posizione del debitore piu'
garantita proprio quando egli avrebbe bisogno di una tutela cognitiva
piena avente ad oggetto diritti.
Anzi, al debitore competerebbe comunque, prima dell'opposizione ex
art. 615 cod. proc. civ., una ordinaria azione di cognizione,
strutturata negli ordinari due gradi di merito e in quello successivo
di legittimita', volta all'accertamento dell'estinzione del diritto
del creditore in caso di titolo giudiziale e per fatti ad esso
successivi ovvero alla contestazione del diritto stesso in caso di
titolo stragiudiziali.
La semplice circostanza dell'avvenuto avvio della esecuzione non
giustifica, ad avviso di questa corte, il diverso trattamento che
alle ragioni di merito del debitore deriverebbe con il dimezzamento
dei gradi di cognizione di merito riservato alle opposizioni ad
esecuzione.
Il suggestivo argomento dell'esigenza di celerita' e' a questo
riguardo inconferente: questa e' garantita ora mai da un compiuto
sistema di strumenti interinali o persino cautelari in senso lato,
del tutto idoneo a garantire le ragioni delle parti, e strutturati
anche su di un sistema di impugnazioni e di anticipazione del finale
effetto della cancellazione del vincolo imposto con il pignoramento,
di cui alla nuova formulazione dell'art. 624 cod. proc. civ.; la
stessa pendenza del giudizio di opposizione e di un suo secondo grado
di merito e' quindi inidonea a produrre effetti sulla prosecuzione
della procedura esecutiva, il cui celere svolgimento, se non precluso
dai detti strumenti interinali o cautelari, e' indipendente dalla
causa di opposizione in quanto tale.
Ne' potrebbe pensarsi, in applicazione del brocardo per il quale
vigilantibus non dormientibus iura succurrunt, ad un onere del
debitore di precipitarsi ad avviare un'ordinaria azione di
accertamento negativo, ogniqualvolta abbia sentore della possibilita'
di una esecuzione in suo danno, per fare valere le due tipologie di
fattispecie sopra ricordate (deduzione di fatti modificativi,
estintivi o impeditivi del diritto del creditore, ma successivi al
titolo ed al processo in cui si e' formato, se il titolo e'
giudiziale; deduzione degli stessi fatti senza limiti, se il titolo
e' stragiudiziale): si tratterebbe con tutta evidenza di imporre al
debitore un gravoso onere di prevenzione giudiziale delle avverse
iniziative, sanzionato oltretutto con la perdita di un grado di
giudizio di merito, comunque sproporzionato rispetto ai risultati in
quanto renderebbe certo e necessario un giudizio, ad iniziativa del
debitore.
Risulta quindi un trattamento obiettivamente ed
ingiustificatamente differenziato per fattispecie sostanzialmente
identiche: con evidente violazione del canone dell'uguaglianza
formale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale.
Ma risulta violato anche il medesimo canone sotto il profilo
dell'incongrua equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle
ad atti esecutivi: eppure, le prime hanno ad oggetto, per quanto
detto, diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarita'
formali di atti della procedura e difficilmente possono riverberare
effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione. La sottoposizione
delle due categorie di azioni di cognizione, ontologicamente diverse,
al medesimo regime processuale risulta quindi incongrua e non
rispettosa del canone richiamato, che impone il trattamento
differenziato di fattispecie diverse.
In definitiva, nel complessivo contesto della riforma del processo
esecutivo, la soppressione di un grado di giudizio di merito potrebbe
porsi in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo
comma della Carta fondamentale.
Quanto al primo profilo, la norma qui sospettata di
incostituzionalita': tratta incongruamente in modo diverso situazioni
oggettivamente uguali, quali le modalita', per il debitore, di fare
valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del fatto
costitutivo del credito azionato successivi al titolo giudiziale od
al processo in cui esso si e' formato e va consolidato, ovvero anche
anteriori, se si tratta di titolo stragiudiziale), a seconda che non
sia stato nemmeno ancora intimato il precetto (caso in cui il
debitore potrebbe ottenere un ordinario giudizio di accertamento in
due gradi di merito ed uno di legittimita') oppure si' (caso in cui,
ex artt. 615-6 cod. proc. civ., il debitore potrebbe ottenere
soltanto un giudizio di cognizione in un solo grado di merito);
equipara incongruamente le opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti
esecutivi nonostante la complessita' dei rapporti sottesi alle prime
(soprattutto nel mutato regime di ampliamento del catalogo dei titoli
esecutivi stragiudiziali, come nel caso di specie) e la limitazione
delle seconde ad aspetti meramente formali della procedura esecutiva
giustifichino con tutta evidenza un trattamento diverso.
Quanto al secondo ed al terzo profilo (contrasto con gli artt. 24
e 111, secondo comma Cost.), congiuntamente esaminati, la norma qui
sospettata di incostituzionalita' comporta la compressione del
diritto del debitore alla piena tutela delle proprie situazioni
giuridiche soggettive in modo da garantirne l'effettivita', in un
processo equo e giusto, nonostante a suo danno sia grandemente
incrementata l'efficienza del processo esecutivo nel suo complesso e,
in particolare, siano aumentate le ipotesi di aggressione del suo
patrimonio in forza di titoli esecutivi mon giudiziali e quindi senza
un preventivo controllo da parte del giudice: e tanto nonostante la
semplice presenza del titolo esecutivo, quale condizione dell'azione
esecutiva, non possa in alcun modo garantire al debitore un'adeguata
tutela dei suoi diritti proprio per le fattispecie generalmente
riservate alla opposizione ad esecuzione, tutte generalmente non
sorrette da una previa verifica giurisdizionale».
Alla luce delle superiori considerazioni, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, cod. proc.
civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006,
n. 52, in riferimento ad un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e
111, comma 2, della Costituzione, va qualificata rilevante e non
manifestamente infondata.
Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale ed il
presente giudizio deve essere sospeso, previa declaratoria
d'inammissibilita' dell'istanza di sospensiva (stante
l'inappellabilita' della sentenza impugnata).