Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 420-bis del
codice   di  procedura  civile  aggiunto  dall'art.  18  del  decreto
legislativo  2  febbraio 2006 n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e  di  arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio  2005,  n. 80), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2008 dal
Tribunale  di  Termini  Imerese  nel procedimento civile vertente tra
Mercatante  Giovanni  e  Soc.  Sicula  Ciclat Coop a.r.l. iscritta al
n. 240  del  registro  ordinanze  2008  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 19 novembre 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
   Ritenuto  che  in  un giudizio promosso da Giovanni Mercatante nei
confronti   della   Societa'   Sicula  Ciclat  Coop  a.r.l.,  per  il
riconoscimento  di  mansioni da lui svolte, di operatore unico di cui
al  IV  livello  professionale  dell'Area  Conduzione  del CCNL per i
dipendenti   da  imprese  e  societa'  esercenti  servizi  di  igiene
ambientale  del  30  aprile  2003,  il  Tribunale di Termini Imerese,
sezione  lavoro,  con  ordinanza  del  24  gennaio  2008 ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  18  del
decreto  legislativo  2  febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di
procedura  civile  in  materia  di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge  14  maggio  2005,  n. 80)  e  420-bis  del codice di procedura
civile, per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione;
     che,  in  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  premette che la
questione di merito concerne l'interpretazione del suddetto contratto
collettivo  nazionale  di lavoro, nella parte in cui definisce il III
ed il IV livello professionale dell'Area Conduzione, sicche' entra in
questione  l'applicazione  dell'art.  420-bis del codice di procedura
civile  il quale impone una definizione della questione «con sentenza
suscettibile  di  immediato  ricorso in Cassazione» e sospensione del
giudizio;
     che,  osserva  il  giudice a quo, l'articolo 1, comma 3, lettera
a),  della  legge  14  maggio  2005, n. 80 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto  legge  14  marzo  2005,  n. 35, recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure  concorsuali),  prevede, fra i principi e criteri direttivi
per  l'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  2  dello stesso
articolo,   l'«estensione   del   sindacato   diretto   della   Corte
sull'interpretazione  e  sull'applicazione  dei  contratti collettivi
nazionali di diritto comune, cosi' ampliando la previsione del numero
3 dell'art. 360 del codice di procedura civile»;
     che,  a  giudizio del rimettente, l'espresso riferimento al solo
ampliamento  delle  previsioni  dell'articolo  citato,  quale modo di
estensione  del  sindacato  della  Cassazione  all'interpretazione ed
applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali di lavoro, denota
l'intenzione   del   legislatore   di  introdurre  esclusivamente  un
ulteriore  motivo  del  ricorso  nell'ambito dello specifico mezzo di
impugnazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.;
     che,  tuttavia,  in  tal  modo  - avverte il rimettente - l'art.
420-bis  cod.  proc.  civ., esula dall'ambito della delega, in quanto
introduce  una sorta di processo incidentale obbligatorio all'interno
del  giudizio  di  primo  grado,  senza limitarsi al mero ampliamento
delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito;
     che,  intervenuto  in  giudizio  per  il tramite dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il Presidente del Consiglio dei ministri, ha
sostenuto  la  manifesta  infondatezza della questione in quanto gia'
decisa in tal senso da questa Corte con ordinanza n. 298 del 2007.
   Considerato  che  il  Tribunale  di  Termini  Imerese dubita della
legittimita' costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in
materia  di  processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di
arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80), e 420-bis del codice di procedura civile, per contrasto
con l'articolo 76 della Costituzione;
     che  vengono in discussione due norme sostituite dagli artt. 2 e
18 del d.lgs. n. 40 del 2006:
      a)  l'art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. il quale
introduce  un  nuovo  motivo del ricorso in cassazione concernente la
«violazione o falsa applicazione di accordi o contratti collettivi di
lavoro»;
      b)  l'art.  420-bis cod. proc. civ., ai sensi del quale «Quando
per  la  definizione  di  una controversia di cui all'articolo 409 e'
necessario  risolvere  in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia,  la  validita'  o l'interpretazione delle clausole di un
contratto  o  accordo  collettivo  nazionale,  il  giudice decide con
sentenza   tale  questione,  impartendo  distinti  provvedimenti  per
l'ulteriore  istruzione  o, comunque, per la prosecuzione della causa
fissando  una  successiva  udienza  in  data  non anteriore a novanta
giorni (primo comma). La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato  per  cassazione  da  proporsi  entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (secondo comma).
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  essere  depositata presso la cancelleria del giudice che ha
emesso  la  sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione
del  ricorso  alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del
deposito (terzo comma)».
     che,  in particolare - a giudizio del rimettente - la previsione
di   un  «accertamento  pregiudiziale  sull'efficacia,  validita'  ed
interpretazione dei contratti ed accordi collettivi» (cfr. la rubrica
dell'art.  420-bis) - accertamento che il giudice di primo grado deve
effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione - esula
dai  principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80,
in  quanto  introduce  una sorta di processo incidentale obbligatorio
nell'ambito  del  giudizio  di  primo  grado, senza limitarsi al mero
ampliamento  delle  ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice
di rito;
     che  in  relazione  al dedotto eccesso di delega, la censura del
rimettente  e'  manifestamente  infondata,  avendo  questa Corte gia'
disatteso  identica  censura  (ordinanza  n. 298  del  2007)  per  la
considerazione  che la legge 14 maggio 2005, n. 80, nel prevedere una
delega  al  Governo per la modifica del codice di procedura civile in
materia  di  processo  di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo
comma  dell'art.  1)  i  criteri direttivi, indicando, come obiettivo
prioritario,  la  valorizzazione  della  funzione  nomofilattica  nel
processo di cassazione;
     che  a  tale  obiettivo  non  e'  estranea,  ma  e' strettamente
funzionale,   l'introduzione   della   procedura  di  interpretazione
pregiudiziale  delle  clausole  dei  contratti ed accordi collettivi,
affidata  all'iniziativa del giudice di primo grado ed all'intervento
della  Corte  di  cassazione  nei termini descritti dall'art. 420-bis
cod. proc. civ.;
     che  in difetto di argomenti - da parte del rimettente - diversi
ed  ulteriori  rispetto  a quelli gia' esaminati da questa Corte, non
v'e' motivo per discostarsi dalla richiamata decisione;
     che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.