Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5,  6,
7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge  della  Regione  Abruzzo  25
ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni  in  materia  di  programmazione  e
prevenzione sanitaria),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 2007, depositato in
cancelleria il 4 gennaio 2008  ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
ricorsi 2008. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  18  novembre  2008  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Udito l'avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    Con ricorso depositato  il  4  gennaio  2008  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento  agli  artt.  3,
117   e   120   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e
16 della legge della Regione Abruzzo  del  25  ottobre  2007,  n.  35
(Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria). 
    Secondo il ricorrente, le disposizioni di cui ai commi 4,  5,  6,
7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 1 della legge predetta e le  altre
disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10,  11  e  16),  nello
stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto  merci  di
peso superiore ai  trentacinque  quintali,  residenti  nella  Regione
Abruzzo, debbano sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia)  ed
esibire alle forze dell'ordine  preposte  ai  controlli  stradali  il
referto medico attestante  l'esito  favorevole  di  tale  esame,  che
costituisce altresi' autorizzazione alla prosecuzione  dell'attivita'
di conducente di tali autoveicoli per la durata di  un  anno,  e  nel
prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni
anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame
(da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole,
sarebbero costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti. 
    In primo luogo, esse eccederebbero dalla  competenza  legislativa
concorrente della  Regione  in  materia  di  «tutela  della  salute»,
contrastando  con  l'art.  117,  terzo  comma,   Cost.,   in   quanto
inciderebbero direttamente sul merito  di  scelte  proprie  dell'arte
medica, in assenza di determinazioni assunte a livello nazionale o in
difformita' da esse. 
    In particolare, sempre relativamente all'art. 1, commi 5,  6,  7,
8,  9,  13,  14  e  15,  in  base  alle  informazioni  aggiornate   e
metodologicamente convalidate dalla letteratura medica, nazionale  ed
internazionale, l'effettuazione del solo esame  polisonnografico  non
sarebbe sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali
alterazioni da esso rilevate e i colpi di sonno. 
    Cio'  nonostante,  prosegue  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, il lavoratore del settore  autotrasporti  che  non  ottenga
esito  favorevole  da  tale  esame,  reso  obbligatorio  dalla  legge
regionale in questione, potrebbe  addirittura  perdere  il  posto  di
lavoro, non potendo piu' esercitare l'attivita' di conducente. 
    Le disposizioni della legge regionale de qua  sarebbero  pertanto
illegittime,  laddove,   prescindendo   dai   principi   fondamentali
rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente,  che  non
prevedono  che  l'effettuazione  di  tale   esame   sia   presupposto
necessario per la conduzione di autoveicoli, si presentano  come  una
scelta legislativa autonoma, non fondata su  specifiche  acquisizioni
tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti. 
    Riferisce il ricorrente che questa Corte, con le sentenze n.  282
del 2002 e n. 338 del 2003, ha avuto modo di stabilire che interventi
legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica «non
sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di  discrezionalita'
politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi  fondati  sulla
verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e  delle  evidenze
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi  -  di  norma
nazionali o sovranazionali  -  a  cio'  deputati,  dato  l'essenziale
rilievo    che,    a    questi    fini,    rivestono    gli    organi
tecnico-scientifici». 
    La Corte, riferisce sempre il ricorrente,  ha  poi  aggiunto  che
sono proprio tali determinazioni, assunte a livello  nazionale,  che,
garantendo  condizioni  di  fondamentale  uguaglianza  su  tutto   il
territorio  nazionale,  evitano  che  si  introduca  una   disciplina
differenziata, sul punto, per una singola regione. 
    In  secondo  luogo,  secondo  la  Presidenza  del  Consiglio   le
disposizioni censurate  eccederebbero  dalla  competenza  legislativa
concorrente della Regione in  materia  di  «tutela  e  sicurezza  del
lavoro», violando l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il d.lgs.
19 settembre 1994,  n.  624  (recte,  626  del  1994,  come  chiarito
dall'Avvocatura in una nota depositata in data 4 novembre 2008),  che
costituisce la normativa statale di riferimento per  l'individuazione
dei principi fondamentali in tale materia, non comprenderebbe l'esame
medico in questione tra le misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. 
    Infatti,  la  previsione  dell'esame  polisonnografico   dovrebbe
considerarsi compresa tra i principi fondamentali della  materia,  di
competenza esclusiva statale, e non spetterebbe alle singole  Regioni
il suo inserimento nell'ordinamento. 
    Per altro verso, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate
violerebbero l'art. 120, primo comma,  Cost.,  secondo  il  quale  le
Regioni  non  possono  adottare  provvedimenti  che   ostacolino   in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  tra
le Regioni,  ne'  limitare  l'esercizio  del  diritto  al  lavoro  in
qualunque parte del territorio nazionale. 
    Esse, poi, contrasterebbero con l'art. 117, primo  comma,  Cost.,
nella parte in cui prevede che la potesta' legislativa sia esercitata
dalle Regioni nel rispetto della  Costituzione  nonche'  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento  comunitario.  Tra  i  vincoli  comunitari
andrebbero incluse, secondo il ricorrente, le previsioni di cui  agli
artt. 49 e 50 del Trattato CE,  che  sanciscono  il  principio  della
libera prestazione dei servizi all'interno della  Comunita',  nonche'
quelle degli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato, che enunciano
le politiche della Comunita' in materia di «trasporti», prevedendo in
particolare (art. 71) che sia il Consiglio europeo  a  stabilire  «le
misure atte a migliorare  la  sicurezza  dei  trasporti»  e  che  «le
disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui
applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il  tenore  di  vita  e
l'occupazione in talune Regioni, sono stabilite dal Consiglio  [...],
che delibera all'unanimita». 
    Infine, le disposizioni  predette  contrasterebbero,  sempre  per
effetto del  rinvio  contenuto  nell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, con gli artt.  80  e  seguenti  del  Trattato  CE,  che
enunciano  il  principio  di  libera  concorrenza.  Le   disposizioni
regionali, infatti, attribuendo alle aziende di  trasporto  abruzzesi
il costo  degli  esami  polisonnografici,  porrebbero  le  stesse  in
posizione di svantaggio rispetto alle  altre  aziende  di  trasporto,
poiche' addosserebbero loro un  costo  che  non  grava  sulle  altre,
frapponendo  cosi'  un  ostacolo  alla  concorrenza,  in   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  e  determinerebbero
altresi' una discriminazione tra i lavoratori residenti e quelli  non
residenti nella Regione Abruzzo, i quali ultimi, pur  percorrendo  la
medesima rete viaria  regionale,  non  sono  sottoposti  al  medesimo
obbligo. 
                       Considerato in diritto 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con  riferimento
agli artt. 3,  117  e  120  della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e  16
della  legge  della  Regione  Abruzzo  25   ottobre   2007,   n.   35
(Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione  sanitaria),
nella parte in cui stabilisce che i conducenti di autoveicoli per  il
trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti
nella  Regione  Abruzzo,  debbano  sottoporsi  all'esame  del   sonno
(polisonnografia) ed  esibire  alle  forze  dell'ordine  preposte  ai
controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di
tale  esame,   che   costituisce,   altresi',   autorizzazione   alla
prosecuzione dell'attivita' di conducente di tali autoveicoli per  la
durata di un anno, e nel prevedere inoltre  che  tale  autorizzazione
possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico,
solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre  2008)
abbia dato esito favorevole. 
                       La questione e' fondata 
    L'art.  120  Cost.  vieta  alle  Regioni   di   interporre,   con
provvedimenti di  qualsiasi  natura,  amministrativa  o  legislativa,
ostacoli alla libera circolazione di persone e cose  tra  le  Regioni
stesse. Allo stesso tempo, tale norma vieta alle Regioni di limitare,
in qualunque parte del territorio nazionale, l'esercizio del  diritto
al lavoro,  inteso  sia  come  lavoro  subordinato  che  come  lavoro
autonomo. 
    Questa Corte, nella sentenza n. 428 del 2004,  ha  affermato  che
tali divieti, in quanto finalizzati a salvaguardare  la  liberta'  di
circolazione di  merci  e  persone  sul  territorio  nazionale,  sono
espressione  della  liberta'  fondamentale  di  circolazione   e   di
soggiorno, di cui all'art. 16 della Costituzione. 
    Nella predetta sentenza e' stato affermato che,  in  ragione  del
principio di cui all'art. 120 citato, la materia  della  circolazione
stradale, pur non  essendo  espressamente  menzionata  nell'art.  117
Cost., non puo' essere collocata nell'ambito residuale ascritto  alla
potesta'  legislativa  esclusiva  delle  Regioni.  Essa   e'   invece
riconducibile, in base a considerazioni di carattere  sistematico,  a
competenze statali esclusive. 
    Analogamente, gia' nelle sentenze n. 135 del 1997  e  n.  31  del
2001, questa Corte aveva affermato che  spetta  solo  allo  Stato  il
compito  di  fissare  gli  standard  di  sicurezza  minimi   per   la
circolazione dei veicoli  e  per  la  prevenzione  dei  sinistri,  in
ragione  dell'esigenza  di  assicurare  l'uniformita',  in  tutto  il
territorio  nazionale,  delle  norme  finalizzate   alla   protezione
dell'incolumita' dei cittadini. 
    Orbene,  la  disposizione  regionale  censurata,   imponendo   ai
soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per  la  circolazione  alla
guida di autoveicoli per il trasporto di merci di  peso  superiore  a
trentacinque quintali, l'obbligo di  effettuazione  dell'accertamento
diagnostico denominato "polisonnografia", frappone un  ostacolo  alla
libera  circolazione  di  tali  soggetti  e  delle  merci   da   essi
trasportate, non solo all'interno della Regione  Abruzzo,  ma  anche,
necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in  contrasto  con
il divieto fissato dall'art. 120 della Costituzione. 
    Al  contempo,  detta  disciplina,  nel  subordinare   l'esercizio
dell'attivita' lavorativa di conducente, per professione abituale, di
autoveicoli per il trasporto di  carichi  superiori  ai  trentacinque
quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da
parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro,
autonomo o subordinato. Anche sotto tale  profilo,  dunque,  essa  si
pone in contrasto  con  il  divieto  stabilito  nell'art.  120  della
Costituzione. 
    Le residue censure, relative agli artt. 3 e  117  Cost.,  restano
assorbite.