Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della nota del  Ministero  dei  trasporti -  Direzione  generale  dei
porti - prot. numero M. TRA/DINFR/4520, DIV. IV, in  data  17  aprile
2008, promosso con ricorso della Regione Toscana,  notificato  il  20
giugno 2008, depositato in cancelleria il  successivo  27  giugno  ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2008. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2009  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che la Regione Toscana, con  ricorso  notificato  il  20
giugno 2008  e  depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  il
successivo 27 giugno,  ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti  dello  Stato  impugnando  la  nota   del   Ministero   dei
trasporti -  Direzione  generale  dei   porti -   prot.   numero   M.
TRA/DINFR/4520, DIV. IV, in data 17 aprile 2008; 
    che con detto atto, il Ministero in questione,  in  attesa  della
revisione del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione  delle  aree
demaniali marittime  escluse  dalla  delega  alle  Regioni  ai  sensi
dell'art. 59 del d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616),  «per  la  fase
transitoria richiama ancora l'applicabilita'  del  suddetto  d.P.C.m.
(...) identificativo delle aree  marittime  di  preminente  interesse
nazionale»; 
    che ad avviso della Regione,  il  sistema  cosi'  delineato,  nel
riservare allo Stato la competenza su  tutti  i  porti  indicati  nel
suddetto atto governativo, si porrebbe in contrasto  con  il  riparto
delle  attribuzioni  tra  lo  Stato  e  le  Regioni  in  ordine  alle
concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, come  risultante
dal nuovo assetto costituzionale; 
    che la nota impugnata, infatti, «non  considera  che,  a  seguito
della riforma degli artt. 117 e 118 della  Costituzione,  il  settore
dei  porti  civili  e'  stato  demandato  alla  potesta'  legislativa
concorrente delle Regioni, senza distinguere tra aree portuali aventi
rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale»; 
    che,  pertanto,  la  Regione  ritiene  che  l'atto  oggetto   del
conflitto sia lesivo delle proprie attribuzioni per contrasto con gli
artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 5 Cost.; 
    che la ricorrente ricorda che la Corte, con le sentenze n. 89 del
2006 e n. 344 del 2007,  ha  gia'  esaminato  analoghi  conflitti  di
attribuzione ed ha affermato, con riguardo, rispettivamente, al porto
di Viareggio e  agli  ulteriori  porti  turistici  e  commerciali  di
rilevanza economica regionale ed interregionale siti  nel  territorio
della  Regione  Toscana,  che  il  nuovo  sistema  delle  competenze,
delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della  Costituzione),  impedisce  che
possa  attribuirsi  attuale  valenza,  ai  fini  del  riparto   delle
richiamate  funzioni  amministrative  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,
all'inserimento dei suddetti porti nel citato d.P.C.m. del 1995; 
    che ad avviso della Regione,  mentre  per  i  porti  di  Livorno,
Marina di Carrara, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, in quanto sedi
di autorita' portuale, permane la competenza statale,  tutti  i  siti
portuali  della  Regione  Toscana  diversi  da  quest'ultimi,  «ferma
restando la titolarita' della Regione sui porti ad esclusiva funzione
turistica,  sono  da  considerare  "porti  di   rilevanza   economica
regionale e interregionale" secondo la vigente classificazione di cui
alla legge n. 84 del  1994»,  con  la  conseguente  competenza  della
Regione; 
    che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non   si   e'
costituito; 
    che in prossimita' dell'udienza pubblica, l'8  gennaio  2009,  la
Regione ricorrente ha depositato in cancelleria atto di  rinuncia  al
ricorso, in forza della deliberazione assunta, il 15  dicembre  2008,
dalla Giunta regionale; 
    che,  infatti,  «con   nota   del   25   novembre   2008,   prot.
0022176-25/11/2008 -   Uscita   27.511/768   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che  la  parte  contestata
della» nota  impugnata,  «relativa  alla  fase  transitoria  riguarda
esclusivamente i porti e le aree demaniali marittime,  anche  esterne
agli stessi, che rivestono interesse militare e  di  sicurezza  dello
Stato e che, peraltro anche in tali porti ed aree  l'esercizio  delle
funzioni amministrative puo' competere alla Regione, ove il Ministero
della difesa evidenzi la carenza di interesse militare e di sicurezza
dello Stato». 
    Considerato che in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della
parte  resistente,  la  rinuncia  al  ricorso  comporta,   ai   sensi
dell'articolo 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,   l'estinzione   del   processo
(ordinanza n. 230 del 2007).