Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli  1,  4,  8,
comma 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e  2;
e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006,  n.  6  (Norme
per l'insediamento e la gestione  di  centri  di  telefonia  in  sede
fissa), promossi con ordinanze del 13 febbraio, del 7 e del 15 maggio
2008  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la   Lombardia
rispettivamente iscritte ai nn. 175, 257 e 302 del registro ordinanze
2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  24,
37 e 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto  che  con  tre  distinte  ordinanze  di  analogo  tenore
(iscritte al reg. ord. nn. 175, 257 e  302  del  2008),  emanate  nel
corso di altrettanti giudizi, il Tribunale  amministrativo  regionale
della Lombardia, Sezione IV, ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e),  f),  h)  ed
i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della  Regione
Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la  gestione
di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli  artt.  3,
15, 41 e 117 della Costituzione; 
    che i ricorrenti sono titolari di centri  di  telefonia  in  sede
fissa gia'  attivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale n. 6 del 2006 e nei loro confronti  e'  stata  disposta  la
cessazione delle relative  attivita'  per  mancata  conformazione  ai
nuovi requisiti stabiliti dalla suddetta  legge  regionale  entro  il
termine perentorio ivi previsto; 
    che i dubbi di costituzionalita' riguardano l'art. 1, nella parte
in cui ascrive la  denunciata  disciplina  legislativa  alla  materia
residuale  del  commercio;  l'art.  4,  che  introduce   un   sistema
generalizzato di autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attivita'  in
oggetto; l'art. 8, nella parte (comma 1, lettere e), f), h), ed i), e
comma 2) in cui introduce - con immediata  modifica  dei  regolamenti
vigenti - i nuovi requisiti  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  dei
locali, in connessione all'art. 9, commi  1,  lettera  c),  e  2,  ed
all'art. 12, i quali regolano il regime transitorio per i  centri  di
telefonia gia' attivi; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea  come  la
competente  amministrazione  abbia  dovuto  emettere  gli   impugnati
provvedimenti, senza poter concedere alcuna proroga; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il   Tribunale
rimettente ritiene l'erogazione dei predetti servizi, diversamente da
quanto statuito dalla legge regionale in  oggetto,  ascrivibile  alla
materia dell'ordinamento delle comunicazioni, alla luce dell'art.  2,
par. 1, lettera c), della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, e del
Codice delle  comunicazioni  elettroniche  adottato  con  il  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che, pertanto,  il  legislatore
regionale  avrebbe  dovuto  conformarsi  ai   principi   di   matrice
comunitaria, trasposti in ambito nazionale dal succitato Codice; 
    che per il rimettente la  previsione  di  un  titolo  abilitativo
«ulteriore e duplicativo», consistente nell'autorizzazione  comunale,
violerebbe i principi di libera concorrenza  e  di  salvaguardia  dei
livelli essenziali di prestazioni di interesse generale  connesse  ai
diritti inderogabili dell'individuo,  ivi  compresa  la  liberta'  di
comunicazione  garantita  dall'art.  15   della   Costituzione,   con
conseguente lesione delle attribuzioni  legislative  esclusive  dello
Stato, a cominciare dalla «tutela della concorrenza» di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; 
    che, invero, l'art. 3 del predetto Codice, riconosce  i  «diritti
inderogabili  di  liberta'  delle  persone  nell'uso  dei  mezzi   di
comunicazione  elettronica»  in  un  regime  di  libera  concorrenza,
prevedendo la libera fornitura dei relativi servizi fatte  salve  «le
limitazioni derivanti da esigenze  della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica  e  della
tutela dell'ambiente e  della  riservatezza  e  protezione  dei  dati
personali,  poste  da  specifiche  disposizioni   di   legge   o   da
disposizioni regolamentari di attuazione»; 
    che il successivo art. 4 garantisce un accesso al  mercato  delle
reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  secondo  criteri  di
obiettivita', trasparenza, non  discriminazione  e  proporzionalita',
mediante l'adozione di procedure tempestive; 
    che il  Codice  contempla  una  sola  «autorizzazione  generale»,
conseguente alla presentazione di una dichiarazione  dell'interessato
recante l'intenzione di procedere alla fornitura, fermo  restando  il
potere ministeriale di vietare il prosieguo dell'attivita' (art.  25,
comma 3); 
    che,   nell'ordinanza   di   rinvio   si    lamenta,    altresi',
l'inosservanza  dei  principi  statali  i  quali  rimettono  a  fonti
normative   secondarie   la   compiuta   disciplina   dei   requisiti
igienico-sanitari, richiamando a tal fine l'art. 344 del testo  unico
delle leggi sanitarie, adottato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.
1265; 
    che la legge regionale in oggetto sarebbe incostituzionale  anche
nella parte in cui dispone  l'applicazione  retroattiva  delle  nuove
prescrizioni, senza temperarne il relativo rigore con la possibilita'
di proroghe, con conseguente violazione  del  canone  generale  della
ragionevolezza, in ordine ai legittimi affidamenti dei  titolari  dei
preesistenti centri di telefonia. 
    Considerato che con tre distinte  ordinanze  di  analogo  tenore,
emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, Sezione IV, ha  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale, in riferimento a molteplici parametri, degli artt. 1;
4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c),
e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia  3  marzo  2006,  n.  6
(Norme per l'insediamento e la gestione di  centri  di  telefonia  in
sede fissa); 
    che, piu' precisamente, le  censurate  disposizioni  violerebbero
l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto  incompatibili
con il principio di  proporzionalita',  di  derivazione  comunitaria;
l'art. 117, secondo comma, lettere e) e m),  della  Costituzione,  in
quanto lesive delle competenze esclusive del legislatore  statale  in
ordine alla «tutela della concorrenza» ed  alla  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio
nazionale»; l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,  in  quanto
difformi dai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in
ordine al regime autorizzatorio di cui al Codice delle  comunicazioni
elettroniche ed in ordine ai rapporti tra  leggi  e  fonti  normative
secondarie quanto alla regolamentazione  delle  attivita'  del  terzo
settore; gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto la previsione
con  efficacia  retroattiva,  di  nuovi  e  piu'  rigorosi  requisiti
strutturali  e  igienico-sanitari  determinerebbe   una   illegittima
disparita' di trattamento tra i centri di  telefonia  gia'  attivi  e
quelli aperti  successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge
regionale in oggetto, con ripercussioni negative  sulla  liberta'  di
iniziativa  economica  privata  e  sull'assetto  concorrenziale   del
mercato; l'art. 15 della Costituzione, trattandosi di misure idonee a
nuocere alla liberta' di comunicazione; 
    che le questioni sono analoghe e possono pertanto essere riunite,
ai fini di una decisione congiunta; 
    che le suesposte questioni sono manifestamente inammissibili; 
    che, infatti, questa Corte, con la  sentenza  n.  350  del  2008,
successiva  a  tutte  le  ordinanze  di  rimessione,  ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  della   Regione
Lombardia n. 6 del 2006; 
    che, in particolare, con tale pronuncia questa Corte ha  statuito
che confligge con le scelte operate dal legislatore statale  in  tema
di liberalizzazione dei servizi di  comunicazione  elettronica  e  di
semplificazione   procedimentale   l'introduzione,   ad   opera   del
legislatore regionale, di un vero  e  proprio  autonomo  procedimento
autorizzatorio  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  dei  centri  di
telefonia; 
    che   per   effetto   di   tale   sentenza   le   questioni    di
costituzionalita' delle medesime disposizioni sono divenute prive  di
oggetto; 
    che, invero,  l'efficacia  ex  tunc  della  citata  dichiarazione
d'incostituzionalita' preclude al giudice a quo una nuova valutazione
della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che
sola potrebbe giustificare la  restituzione  degli  atti  al  giudice
rimettente (ex multis, ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.