Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, nota II-bis,
comma 4, ultimo periodo, della parte  I  della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di registro), quale  sostituito  dall'art.  3,  comma  131,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso  con  ordinanza  depositata  il  26
febbraio 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di  Udine  nel
giudizio vertente tra Elvio  Galasso  e  l'Agenzia  delle  entrate  -
Ufficio di Cervignano del Friuli, iscritta al  n.  304  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26  febbraio  2008,  la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Udine -  nel  corso  di  un
giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle
entrate, avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di  registro,
ipotecaria e catastale, con  il  quale  erano  state  contestualmente
revocate, con applicazione delle sanzioni di legge,  le  agevolazioni
fiscali concesse per l'acquisto di una unita' immobiliare abitativa -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma,
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art.  1  della
parte I della tariffa allegata al  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di registro), quale  sostituito  dall'art.  3,  comma  131,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica), «nella parte in cui non prevede che, al fine
di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali  concesse  per  il
precedente  acquisto,  l'acquisto  di   altro   immobile   si   possa
perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
case di abitazione non di lusso e con atti traslativi  o  costitutivi
della nuda proprieta',  dell'usufrutto,  dell'uso  e  dell'abitazione
relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede  l'obbligo
di  adibire  a  propria  abitazione   principale   l'altro   immobile
acquistato»; 
    che il giudice rimettente premette: a) di avere gia' sollevato le
stesse  questioni  di  legittimita'  costituzionale  nel  corso   del
medesimo procedimento, con ordinanza depositata il 21 febbraio  2006;
b) che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 148 del 2007,  aveva
dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per  difetto  di
motivazione sulla rilevanza, perche' «l'ordinanza di  rimessione  non
precisa ne' il tempo dell'acquisto e della vendita dell'immobile  che
ha   fruito   originariamente   delle   agevolazioni,   ne'    quello
dell'acquisto del nuovo immobile, ne' - ancora - se la vendita e  gli
acquisti immobiliari riguardino la proprieta' o altro diritto reale»; 
    che, nel descrivere la fattispecie al suo  esame,  il  rimettente
osserva, ad integrazione  della  precedente  ordinanza,  che:  a)  il
contribuente  «aveva  comprato  in  piena  proprieta'  una  casa   di
abitazione  non  di  lusso  ed  aveva  goduto,  nell'acquisto,  delle
agevolazioni c.d. "prima casa"»; b) prima del decorso di cinque  anni
da tale acquisto, il contribuente «aveva alienato il diritto di piena
proprieta'  sulla  predetta  casa  di  abitazione  e,  entro   l'anno
successivo alla rivendita, aveva comprato in piena  proprieta'  altra
casa  di  abitazione,  usufruendo,  nel  riacquisto,  delle  medesime
agevolazioni fiscali»; c)  l'Agenzia  delle  entrate  aveva  revocato
dette agevolazioni, perche'  il  contribuente  non  aveva  adibito  a
propria abitazione il fabbricato acquistato; 
    che, in punto di diritto, la Commissione  tributaria  provinciale
osserva  che  la  disciplina  delle   cosiddette   agevolazioni   per
l'acquisto della prima casa, introdotta con la legge 22 aprile  1982,
n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia  abitativa),  e'
stata nel tempo ripetutamente modificata; 
    che il giudice rimettente rileva, in particolare,  che  la  norma
denunciata, quale modificata dall'art. 3, comma 131, della  legge  28
dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), si applica agli atti traslativi  a  titolo  oneroso  della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti  traslativi
costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,   dell'uso   e
dell'abitazione relativi alle stesse e  che  la  decadenza  da  detta
agevolazione si verifica nel caso in cui  l'immobile  acquistato  sia
alienato entro cinque anni dal suo  acquisto  e  non  sia  acquistato
entro un anno  dall'alienazione  un  altro  immobile  da  adibire  ad
abitazione principale; 
        che, secondo il rimettente, tale disciplina, distinguendo tra
l'ipotesi di primo  acquisto  (avente  ad  oggetto -  sempre  per  il
giudice a quo - «il  trasferimento  della  proprieta'  o  della  nuda
proprieta',   o   la   costituzione   dell'usufrutto,   dell'uso    o
dell'abitazione  sull'immobile  acquistato»,  senza  che   la   legge
richieda la destinazione dell'immobile ad  abitazione  principale)  e
l'ipotesi di «riacquisto» (avente ad oggetto l'acquisto di  un  altro
immobile da destinare  ad  abitazione  principale),  genererebbe  una
serie  di  conseguenze  paradossali:  a)  «l'acquirente  della   nuda
proprieta' di un immobile, che rivenda il suo diritto nei cinque anni
dall'acquisto e, che, riacquisti, entro un anno dalla alienazione, un
diritto   di   nuda   proprieta'   su    altro    immobile,    decade
dall'agevolazione sul precedente acquisto, perche' non puo' adempiere
all'obbligo di destinare a propria  abitazione  principale  il  nuovo
immobile, di cui ha acquistato solo la  nuda  proprieta»;  b)  decade
dall'agevolazione anche «l'acquirente che effettui il riacquisto  non
nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune dove svolge la
propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la
propria residenza nei diciotto mesi  successivi  al  riacquisto»;  c)
ugualmente, «decade l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di
lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi e' la sede  o  il
luogo di esercizio dell'attivita' del proprio datore di lavoro e  non
vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza»;  d)
«decade l'acquirente  cittadino  italiano  emigrato  all'estero,  che
riacquisti l'immobile in un qualunque comune del territorio  italiano
e che non vuole o non puo' rientrare in  Italia  e  fissare  in  quel
comune la propria residenza»; 
      
      
    che, su queste premesse, la norma censurata si porrebbe,  per  il
giudice a quo, «in contrasto con il principio di eguaglianza previsto
dall'art. 3 della  Costituzione,  perche',  a  fronte  di  situazioni
identiche, vi e' una ingiustificata disparita' di trattamento tra  il
contribuente che effettua «il primo acquisto» e quello  che  effettua
il «riacquisto»; 
    che la norma contrasterebbe, inoltre,  sia  con  il  primo  comma
dell'art. 35 Cost., «perche' rende piu'  disagevole  il  lavoro,  nei
limiti in cui impedisce il  "riacquisto"  dell'immobile  che  non  si
identifichi anche con l'abitazione principale»,  sia  con  il  quarto
comma dello stesso  articolo,  «perche'  pregiudica  la  liberta'  di
emigrazione, nei limiti in cui impedisce il riacquisto di un immobile
senza il rientro in Italia»; 
    che, secondo il giudice rimettente, la  questione  «e'  rilevante
per il giudizio in corso, essendo pregiudiziale e indispensabile  per
la  decisione   della   controversia»   accertare   la   legittimita'
costituzionale della norma denunciata; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  la  questione   sia   dichiarata
«manifestamente inammissibile e quindi infondata»; 
    che, in punto di ammissibilita', la difesa erariale sostiene  che
il giudizio sulla rilevanza delle questioni espresso  dal  giudice  a
quo e' assolutamente generico; 
    che, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  osserva  che:
a)  il  giudice  a  quo  non  ha  considerato  la   possibilita'   di
interpretare la norma censurata nel  senso  che  la  decadenza  dalle
agevolazioni fiscali e' impedita dall'acquisto «di uno qualsiasi  dei
diritti indicati dal comma 1 (proprieta', nuda proprieta', usufrutto,
uso, abitazione)»; b) la previsione della necessita'  di  adibire  il
secondo immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente
non e' irragionevole, «in quanto persegue lo scopo di  escludere  dal
godimento dei benefici fiscali  le  operazioni  di  compravendita  di
immobili [...] aventi una finalita' meramente speculativa»; 
    che, quanto alle censure sollevate con  riferimento  all'art.  35
Cost.,  la  difesa  erariale  sostiene  che  «la  disciplina  fiscale
dell'acquisto non e' ispirata ad esigenze  di  tutela  del  lavoro  e
della liberta' di  emigrazione,  e  non  e'  assolutamente  idonea  a
menomare l'esercizio dei relativi diritti». 
    Considerato che la Commissione tributaria  provinciale  di  Udine
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della
Costituzione, della legittimita' costituzionale  dell'ultimo  periodo
del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.  131  (Approvazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro),  quale
sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre  1995,  n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); 
    che, in forza della disposizione censurata (nel testo  in  vigore
sin dal 1° gennaio 1996), nel caso in  cui  il  contribuente  che  ha
usufruito delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di  una  casa  di
abitazione non di lusso (cosiddette «agevolazioni per la prima casa»)
trasferisca l'immobile prima del decorso del termine di  cinque  anni
dall'acquisto, la decadenza dalle agevolazioni prevista dalla  stessa
legge per detto trasferimento infraquinquennale  e'  esclusa  ove  il
contribuente  stesso  proceda,   entro   un   anno   dall'alienazione
dell'immobile, all'acquisto di altro immobile da  adibire  a  propria
abitazione principale; 
    che il rimettente censura  la  norma  «nella  parte  in  cui  non
prevede che, al fine  di  evitare  la  decadenza  dalle  agevolazioni
fiscali concesse per il  precedente  acquisto,  l'acquisto  di  altro
immobile si possa perfezionare con atti traslativi a  titolo  oneroso
della proprieta' di case di  abitazione  non  di  lusso  e  con  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui,
invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione  principale
l'altro immobile acquistato»; 
    che  le  questioni  proposte   sono   in   parte   manifestamente
inammissibili e in parte manifestamente infondate; 
    che, secondo quanto riferito dal  rimettente,  nella  fattispecie
oggetto del giudizio principale, il  contribuente  ha  acquistato  in
piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso, godendo  «delle
agevolazioni c.d. "prima casa"», ha alienato, prima  del  decorso  di
cinque anni da tale acquisto, la proprieta' della  predetta  casa  di
abitazione ed ha, infine, acquistato, entro  l'anno  successivo  alla
rivendita, la piena proprieta' di altra casa di abitazione (e non  la
nuda proprieta' o altro  diritto  reale  di  godimento),  subendo  la
revoca delle suddette agevolazioni per non  avere  adibito  la  nuova
casa a propria abitazione principale; 
    che, di conseguenza, la questione  avente  ad  oggetto  la  norma
«nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la  decadenza
dalle agevolazioni  fiscali  concesse  per  il  precedente  acquisto,
l'acquisto di altro immobile si possa  perfezionare  [...]  con  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi» a  case  di  abitazione  non  di
lusso e' manifestamente inammissibile per difetto  di  rilevanza,  in
quanto - avendo il contribuente acquistato la piena proprieta' e  non
la nuda proprieta',  o  un  mero  diritto  reale  di  godimento -  il
rimettente non deve fare applicazione, nel giudizio principale, della
suddetta norma denunciata; 
    che e', invece, rilevante e deve, percio', essere  esaminata  nel
merito la questione avente ad oggetto la norma «nella  parte  in  cui
[...] prevede l'obbligo di adibire a  propria  abitazione  principale
l'altro immobile acquistato» in piena proprieta'; 
    che, nel merito,  il  giudice  a  quo  sostiene  che  tale  norma
censurata si pone in contrasto, in primo luogo, con l'art.  3  Cost.,
perche' comporta «una ingiustificata disparita' di trattamento tra il
contribuente che effettua il "primo acquisto" e quello  che  effettua
il "riacquisto"», ancorche' le due situazioni siano «identiche»; 
    che  il  rimettente  muove  dall'erroneo   presupposto   che   la
situazione di chi effettua il primo acquisto sia omogenea rispetto  a
quella di chi effettua il secondo acquisto; 
    che infatti il legislatore, con il denunciato ultimo periodo  del
comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della  parte  I  della  tariffa
allegata al d.P.R. n.  131  del  1986,  ha  inteso  disciplinare  una
fattispecie  del  tutto   diversa   da   quella   dell'accesso   alle
agevolazioni, stabilendo  non  una  reiterazione  delle  agevolazioni
medesime,  ma  un'eccezione  alla  regola  della  decadenza  da  tali
benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che
opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro  un  anno
dall'alienazione,  proceda  all'acquisto  di  un  altro  immobile  da
adibire a propria abitazione principale; 
    che, al riguardo, non e' irragionevole  che  il  legislatore,  al
fine di consentire al contribuente  di  evitare  la  decadenza  dalle
suddette agevolazioni, richieda,  con  riferimento  all'acquisto  del
secondo immobile, una  condizione  diversa  e  piu'  restrittiva  (la
destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto  a  quelle
stabilite,  per  la  concessione  delle  agevolazioni  medesime   per
l'acquisto del primo immobile, in particolare dalla  lettera  a)  del
comma 1 della nota II-bis dell'art. 1 della  parte  I  della  tariffa
allegata al d.P.R. n. 131  del  1986  (e  cioe'  che  l'immobile  sia
ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca
entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso,
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero,  se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede
o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in
cui l'acquirente sia  cittadino  italiano  emigrato  all'estero,  che
l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano); 
    che, in  conclusione,  la  censura  in  esame  e'  manifestamente
infondata, perche' la previsione della decadenza dai benefici fiscali
«prima casa» per chi non adibisca a propria abitazione principale  il
nuovo  immobile  acquistato  e'  adeguata  e  non  eccede  i   limiti
dell'ampia discrezionalita' riservata al legislatore  in  materia  di
agevolazioni: limiti che, come questa Corte ha piu' volte  affermato,
vanno  individuati  esclusivamente  nella  «palese  arbitrarieta'  od
irrazionalita» (ex plurimis, sentenze n. 346 del 2003 e  n.  431  del
1997 e ordinanze n. 124 del 2006 e n. 275 del 2005); 
    che, per il rimettente, la norma denunciata si pone in contrasto,
in secondo luogo, con l'art. 35, primo e quarto comma, Cost. «perche'
rende piu' disagevole il lavoro,  nei  limiti  in  cui  impedisce  il
"riacquisto"  dell'immobile  che  non  si   identifichi   anche   con
l'abitazione  principale»,  e  «perche'  pregiudica  la  liberta'  di
emigrazione, nei limiti  in  cui  impedisce  il  "riacquisto"  di  un
immobile senza il rientro in Italia»; 
    che anche tale censura e' manifestamente infondata,  sia  perche'
il parametro evocato non ha nulla a che vedere  con  le  agevolazioni
tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto  la
tutela del  lavoro  e  la  liberta'  di  emigrazione,  sia  perche' -
contrariamente  a  quanto  sostenuto  dal   rimettente -   la   norma
denunciata non  impedisce  al  lavoratore  o  al  cittadino  emigrato
all'estero «il riacquisto di un immobile», ma  si  limita  a  fissare
specifiche  condizioni  per  evitare  la  decadenza  da  agevolazioni
fiscali. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.