Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  547,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2006) e dell'art. 110 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
(Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),
promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal  Tribunale  di  Lucera,
sezione distaccata di Apricena, nel procedimento penale a  carico  di
D. L T. ed altro, iscritta al n. 249 del registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che  il  Tribunale  di  Lucera,  sezione  distaccata  di
Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria  2006),  in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,  nonche'  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  110,  comma  9,  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
leggi di pubblica  sicurezza),  in  riferimento  all'art.  117  della
Costituzione (recte: art. 117, primo comma, della Costituzione); 
        che  il  rimettente,  nel  corso  di   un   giudizio   penale
concernente il reato previsto dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773
del 1931, censura innanzitutto l'art. 1, comma 547,  della  legge  n.
266 del 2005, il quale stabilisce che per le  violazioni  di  cui  al
citato art. 110, comma 9,  commesse  in  data  antecedente  alla  sua
entrata in vigore, si applicano  le  disposizioni  vigenti  al  tempo
delle violazioni stesse, deducendo che le violazioni poste in  essere
anteriormente al  1°  gennaio  2006  continuano  ad  avere  rilevanza
penale,  nonostante  le  fattispecie  gia'  configurate  quale  reato
contravvenzionale dall'art. 110, comma 9, del r.d. n.  773  del  1931
siano state trasformate in illecito amministrativo; 
        che, a suo avviso, la norma violerebbe in tal modo gli  artt.
3 e 25 Cost., in quanto, introducendo  una  deroga  al  principio  di
retroattivita' della lex mitior  stabilito  dall'art.  2  del  codice
penale, realizzerebbe una ingiustificata  disparita'  di  trattamento
tra  coloro  i  quali,  in  momenti  diversi,  commettono  violazioni
identiche,   ponendo   «quale   unico   discrimen   tra   trattamenti
sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della
legge finanziaria 2006»; 
        che, secondo il rimettente, il  principio  di  retroattivita'
della legge penale favorevole  avrebbe  rilevanza  costituzionale  in
virtu' dell'art.  3  Cost.  e  sarebbe  suscettibile  di  limitazioni
soltanto in presenza di una sufficiente ragione giustificativa, nella
specie  insussistente,  poiche'   emergerebbe   «dall'intero   quadro
normativo delineato dalla legge n. 266  del  2005  una  generalizzata
tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone
il monopolio»; 
        che, a suo avviso, la questione sarebbe rilevante, in quanto,
se ritenuta fondata, l'imputato si gioverebbe dell'assoluzione con la
formula «perche' il fatto non  e'  piu'  previsto  dalla  legge  come
reato», «non apparendo il quadro  normativo  mutato  alla  luce»  del
sopravvenuto art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007); 
        che il giudice a quo censura, altresi', l'art. 110  del  r.d.
n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva  22  giugno
1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle  norme  e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi
della societa' dell'informazione), quindi dell'art. 117, primo comma,
Cost.; 
        che, secondo il rimettente, la disciplina recata dalla  norma
censurata mira ad ampliare il monopolio statale  nelle  attivita'  di
gioco, in contrasto con le prescrizioni della direttiva  comunitaria,
immediatamente applicabili, le quali  esprimerebbero  la  tendenza  a
«vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi,  agevolare
le occasioni di gioco», in armonia con l'art.  49  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con
legge 14 ottobre 1957, n.  1203  (come  modificato  dal  Trattato  di
Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso  esecutivo  con  legge  16  giugno
1998, n. 209); 
      che la questione sarebbe rilevante, poiche', «se  cosi'  fosse,
l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato, o meglio  non  applicato
in quanto incompatibile con la  normativa  comunitaria  di  cui  alla
direttiva n. 98/34/CE». 
    Considerato  che  il  rimettente   solleva   due   questioni   di
legittimita' costituzionale aventi ad oggetto  esclusivamente  l'art.
1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2006), nonche' l'art. 110 del  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza), essendo queste le sole norme in relazione alle quali sono
svolte censure, come gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza 17
dicembre 2008, n.  415,  la  quale  ha  deciso  identiche  questioni,
sollevate dallo stesso Tribunale, con un provvedimento di  rimessione
adottato nella stessa data di quello qui in  esame  e  con  esso  del
tutto coincidente; 
        che la questione concernente l'art. 1, comma 547, della legge
n. 266 del 2005, nella parte in cui stabiliva che, per le  violazioni
di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e  successive
modificazioni, commesse in data  antecedente  all'entrata  in  vigore
della citata legge, si applicassero le sanzioni  penali  previste  al
tempo delle violazioni stesse, sollevata in riferimento agli artt.  3
e 25 Cost., e'  stata  dichiarata  manifestamente  inammissibile,  in
quanto questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla
pubblicazione  dell'ordinanza  di  rimessione,  ha  gia'   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di detta norma; 
        che la questione avente ad oggetto l'art. 110 del r.d. n. 773
del 1931, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma,  Cost.,
per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
22  giugno  1998,  n.  98/34/CE,  la  quale  prevede  una   procedura
d'informazione nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche  e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
dell'informazione, e' stata dichiarata manifestamente  inammissibile,
poiche' il sindacato dell'antinomia prospettata dal giudice a quo non
compete a questa Corte; 
        che l'ordinanza di rimessione, avendo  contenuto  identico  a
quella  che  ha   gia'   sollevato   le   stesse   questioni   decise
dall'ordinanza n. 415  del  2008,  non  deduce  profili  o  argomenti
differenti  rispetto  a  quelli  valutati  in  quest'ultima,  con  la
conseguenza  che  entrambe  le  questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.