IL CONSIGLIO DI STATO 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  in  appello  n.
2821/2008, proposto dai signori Danilo Rosafio, Pier Luigi Abadianni,
Fabio Prence, Francesco Stifanelli, Fabio Ingrosso, Vito  Vammacigna,
Francesco Torsello,  Rosaria  Maria  Calabriso,  Giuseppina  Barella,
Cosimo Argentiero, Sandro Cairo, Andrea  D'Agostino,  Pietro  Caroli,
Roberta Manola',  Giuseppina  Rizzo,  Maria  Calo',  Anna  Dell'Anna,
Davide Verifica rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parato  con
il quale sono elettivamente domiciliati in  Roma,  via  Nizza  n.  92
(Studio Mastrorosa); 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi  Volpe,
con il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2,
c/o il dott. A. Placidi; l'Azienda U.S.L. Brindisi,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dall'avv.
Lorenzo Durano, con il quale e' elettivamente  domiciliata  in  Roma,
via Mantegazza n. 24, c/o avv. Gardin, per la riforma della  sentenza
del T.a.r. della Puglia, sede di Lecce, III sezione, del  19  gennaio
2008, n. 125; 
    Visto il ricorso e i relativi allegati; 
    Vista l'istanza  di  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
appellata proposta con l'atto di appello; 
    Visti gli atti tutti di causa; 
    Relatore,  alla  Camera  di  consiglio  del  3  giugno  2008,  il
consigliere Claudio Marchitiello; 
    Udito altresi'  per  la  parte  l'avv.  Parato  come  da  verbale
d'udienza; 
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    1. - I  signori  Danilo  Rosafio,  Pier  Luigi  Abadianni,  Fabio
Prence,  Francesco  Stifanelli,  Fabio  Ingrosso,  Vito   Vammacigna,
Francesco Torsello,  Rosaria  Maria  Calabriso,  Giuseppina  Barella,
Cosimo Argentiero, Sandro Cairo, Andrea  D'Agostino,  Pietro  Caroli,
Roberta Manola',  Giuseppina  Rizzo,  Maria  Calo',  Anna  Dell'Anna,
Davide Verifica, impiegati a tempo  determinato  dell'Azienda  Unita'
Sanitaria Locale Brindisi, inseriti nella graduatoria  dei  candidati
idonei del concorso indetto dal predetto ente per l'assunzione di  75
infermieri  professionali,  hanno  impugnato  in   primo   grado   la
deliberazione della Giunta regionale  della  Puglia  del  15  ottobre
2007, n. 1657,  di  approvazione  del  piano  di  stabilizzazione  di
lavoratori «precari» gia'  in  servizio  presso  le  AA.SS.LL.  della
Regione. 
    La deliberazione e' stata impugnata nella parte in cui  vieta  ai
predetti enti di procedere ad assunzioni  di  personale  inserito  in
graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci. 
    I ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione  dell'art.  9  della
legge n. 207  del  1985,  vigente  al  momento  della  indizione  del
concorso, che impone agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
utilizzare le graduatorie concorsuali  nel  biennio  successivo  alla
loro approvazione, e della legge regionale n. 12  del  2005  in  base
alla quale, per la copertura dei  posti  vacanti  le  U.SS.LL.  della
Puglia   devono   ricorrere   alle   procedure   di   mobilita'    e,
subordinatamente,  allo  scorrimento  delle  graduatorie  concorsuali
ancora valide; 2) l'ingiustificato favor per i lavoratori «precari». 
    La Regione Puglia e l'Azienda Unita' Sanitaria Locale Brindisi si
sono costituiti in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso. 
    Il T.a.r. della Puglia,  sede  di  Lecce,  III  sezione,  con  la
sentenza del 19 gennaio 2008, n. 125, ha respinto il ricorso. 
    I  ricorrenti  in  primo  grado  hanno  appellato   la   sentenza
deducendone la erroneita' e domandandone la riforma. 
    La Regione Puglia e l'Azienda Unita'  Sanitaria  Locale  Brindisi
resistono  all'appello  e  chiedono  la   conferma   della   sentenza
appellata. 
    Nella Camera di consiglio del 3 giugno 2008, si  e'  discussa  la
istanza  di  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza   appellata
proposta dagli appellanti. 
                            D i r i t t o 
    Gli  appellanti,  impiegati  a  tempo  determinato  della  A.S.L.
Brindisi, che hanno partecipato al concorso per la  copertura  di  75
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria
«D»  -  e  sono  stati  inseriti  nella  graduatoria  dei   candidati
riconosciuti  idonei  approvata  nel  mese  di  gennaio  2007,  hanno
impugnato in primo grado  la  deliberazione  della  Giunta  regionale
pugliese del 15 ottobre 2007, n. 1657, nel profilo in cui dispone che
le Aziende sanitarie locali, in vista della realizzazione del  «piano
di stabilizzazione» dei  c.d.  precari  non  possono  «utilizzare  le
graduatorie di concorsi gia' espletati per  la  copertura  dei  posti
vacanti  da  destinare  all'attuazione  del  suddetto  processo»  (di
stabilizzazione). 
    Il  «piano  di  stabilizzazione»  al  quale   si   riferisce   la
deliberazione impugnata e' stato adottato dalla Giunta  regionale  in
attuazione della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 («Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2007  e  bilancio
pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia») che, all'art. 30 («Piano
di stabilizzazione del personale»),  dispone:  «In  attuazione  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la  formazione  del
bilancio di previsione annuale  e  pluriennale  dello  Stato -  Legge
finanziaria 2007''), la Giunta regionale, entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per
la stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  previsti
dalla legge sopraccitata». 
    Le disposizioni richiamate dalla norma ora riportata prevedono la
stabilizzazione,  cioe'  la  immissione  nei  ruoli  della   pubblica
amministrazione, del personale, non  dirigenziale,  che  ha  prestato
servizio non di ruolo in favore dell'amministrazione pubblica a vario
titolo (c.d. precari). 
    Dispone l'art. 1, comma 558, della legge n.  296  del  2006,  per
quanto interessa la presente controversia,  che  «a  decorrere  dalla
entrata in vigore della legge, gli enti di cui al  comma  557,  fermo
restando il rispetto delle regole del patto  di  stabilita'  interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale in  servizio  a  tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua
tale requisito in virtu' di contratti  stipulati  anteriormente  alla
data del 26 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data  di
entrata in vigore della presente legge...». 
    Con il ricorso al tribunale amministrativo regionale gli  attuali
appellanti hanno dedotto che  la  deliberazione  giuntale  impugnata,
adottata in applicazione dell'art. 30 della legge regionale n. 10 del
2007 e, quindi, della normativa statale da questo recepita,  si  pone
in contrasto con l'art. 9 della legge n. 207  del  1985,  vigente  al
momento della indizione del concorso,  per  il  quale  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale per coprire i posti resisi vacanti  sono
tenuti  ad  utilizzare  le  graduatorie  dei  concorsi  nel   biennio
successivo alla loro approvazione. 
    L'atto impugnato, hanno sostenuto gli attuali appellanti, si pone
in contrasto anche con l'art. 12, comma 9, della legge regionale  del
12 agosto 2005, n. 12, con il quale la Regione Puglia aveva stabilito
i  criteri  per  la  copertura   dei   posti   vacanti   indicandoli,
nell'ordine, nella mobilita',  nell'utilizzazione  delle  graduatorie
concorsuali e nelle nuove procedure concorsuali. 
    Il Collegio, indottovi dalle censure formulate dagli  appellanti,
dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  30  della  legge
regionale n. 10 del 2007, con il quale la Regione Puglia, nell'ambito
della competenza riconosciutale dall'art. 117,  quarto  comma,  della
Costituzione, ha ritenuto di far propria la  normativa  di  cui  alla
legge statale n. 296 del 2006. 
    La disposizione regionale in questione, infatti, e' formulata  in
modo generico, omnicomprensivo, tale da includere tutto il  personale
che rientra  nell'ambito  della  sfera  di  competenza  regionale  e,
quindi,  anche  il  personale  delle  unita'  sanitarie  locali.   La
disposizione in parola, pertanto, per quanto concerne tale personale,
viene ad incidere sul vigente sistema  di  reclutamento,  di  cui  il
citato art. 9 della  legge  n.  207  del  1985  costituisce  uno  dei
capisaldi, che trova conferma  anche  nella  successiva  legislazione
regionale, al gia' richiamato art. 12 della legge regionale n. 12 del
2005 (la mobilita' prevista da tale disposizione  precede  la  nomina
degli idonei ma non e'  una  forma  di  assunzione  giacche'  implica
unicamente la copertura di posti vacanti con personale gia' impiegato
nell'amministrazione pubblica). 
    La questione della costituzionalita'  dell'art.  30  della  legge
regionale n. 10 del 2007 e' indubbiamente  rilevante,  in  quanto  la
deliberazione  della  Giunta  regionale  impugnata,  che  applica  al
personale  delle  unita'  sanitarie  locali  la  norma  ora   citata,
preclusiva in via definitiva della loro assunzione, e' immediatamente
lesiva delle posizioni giuridiche degli appellanti che, essendo stato
riconosciuti  idonei  al  concorso  per  infermieri  professionali  e
inseriti nella relativa graduatoria, hanno conseguito  un'aspettativa
all'assunzione in relazione ai posti che si  rendessero  vacanti  nel
corso del biennio successivo all'approvazione della graduatoria. 
    La possibilita' data, in via  di  fatto,  dalla  normativa  sulla
stabilizzazione agli appellanti  di  prendere  parte  alle  selezioni
previste dai programmi di assunzione dei  precari,  perche'  in  atto
impiegati con contratto  a  tempo  determinato,  non  fa  venir  meno
l'interesse all'annullamento della deliberazione di cui trattasi,  in
quanto questa  lede  la  loro  aspettativa  all'assunzione  senza  la
necessita' di dover superare un'ulteriore selezione. 
    La questione, ad avviso del Collegio, e' anche non manifestamente
infondata. 
    La disposizione, infatti, estendendo il  sistema  previsto  dalla
normativa  diretta  a  stabilizzare  il  personale  assunto  a  tempo
determinato anche alle aziende sanitarie locali,  occupando  i  posti
vacanti con detto personale a detrimento di chi ha  gia'  partecipato
ad un concorso pubblico ed  e'  in  attesa  di  essere  nominato  sui
predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del  biennio
successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono  inseriti,
sovverte un sistema che  costituisce  un'applicazione  del  principio
costituzionale del pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, terzo comma, Cost.). 
    Si  tratta  di  un  principio   fondamentale   della   disciplina
dell'impiego   con   le   amministrazioni   pubbliche,   di   livello
costituzionale,  per  altro  verso   ripetutamente   ribadito   dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 205 del 206; n.  34  e  n.
205 del 2004; n. 274 del 2003; n. 194 del 2002; n. 1 del 1999). 
    La stabilizzazione del  personale  precario  puo'  rappresentare,
come ha rilevato la pronuncia  appellata,  una  scelta  di  carattere
discrezionale del legislatore come misura rispondente  a  criteri  di
politica sociale,  e,  quindi,  un'ammissibile  deroga  al  principio
basilare dell'impiego con le amministrazioni pubbliche, ma  non  puo'
addirittura sovvertire una normativa vigente espressione di  principi
costituzionali consolidati. 
    Il sistema del concorso del resto e' essenziale per  un  servizio
particolarmente delicato quale quello sanitario che  impone,  proprio
per la  natura  delle  mansioni  che  il  personale  e'  chiamato  ad
espletare (nella specie le mansioni di infermiere),  l'individuazione
dei piu' idonei  attraverso  il  meccanismo  del  concorso,  con  una
pluralita' di concorrenti e con  il  vaglio  di  una  commissione  di
esperti. 
    La scelta operata con l'art. 30 della citata legge  regionale  n.
10 del 2007, pertanto, si rivela anche in contrasto con i principi di
ragionevolezza, di imparzialita' della  stessa  funzione  legislativa
(art. 117, primo comma, Cost. nel testo sostituito dall'art. 3, legge
cost. 18 ottobre 2001, n. 3) in quanto diretta a comprimere posizioni
in atto o acquisibili a seguito di concorso  pubblico,  quale  quelle
prefigurate per le aziende sanitarie locali dall'art. 9  della  legge
n. 207 del 1985, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005. 
    Le osservazioni su esposte non appaiono superabili  in  relazione
al fatto che il citato art.  30  della  legge  regionale  n.  10/2007
sarebbe attuativo della legge statale 27 dicembre 2006, n. 296,  art.
1, comma 558. 
    Infatti quest'ultima norma non impone  alla  regione  un  vincolo
inderogabile. 
    Infatti in base a tale norma gli enti, tenuti all'osservanza  del
patto di stabilita', « ... possono procedere, nei limiti dei posti in
organico, alla stabilizzazione  del  personale  non  dirigenziale  in
servizio a tempo determinato...». 
    Dalla stessa norma quindi non puo' essere dedotta  la  necessita'
per la regione di procedere alla stabilizzazione, prescindendo  dalla
valutazione degli affidamenti dati con  la  legge  n.  12/2005,  piu'
volte  citata,  e  della  vigenza  del  principio  dell'accesso  agli
impiegati nelle amministrazioni pubbliche, quali la azienda sanitaria
locale, mediante concorso. 
    Il Collegio, in  conclusione  ritiene,  che  la  questione  della
legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 97, terzo comma,
e 117, primo comma, nel testo stabilito dalla legge cost. n.  3/2001,
dell'art. 30 della legge regionale pugliese 16 aprile  2007,  n.  10,
rilevante e non manifestamente infondata nel profilo  in  cui  incide
sulla normativa contenuta nell'art. 9 della legge n. 207 del  1985  e
nell'art. 12, comma 9, della legge regionale n. 12  del  2005,  debba
essere  rimessa  all'esame  della  Corte  costituzionale,  mentre  il
giudizio in corso deve  essere  sospeso  fino  alla  decisione  della
Corte.