Sentenza 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,  comma
158, lettere a) e c) e comma 165 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), promossi dalle Regioni Toscana
e Veneto con  ricorsi  notificati  il  25  e  il  26  febbraio  2008,
depositati in cancelleria il  27  febbraio  e  il  5  marzo  2008  ed
iscritti ai nn. 16 e 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Lucia  Bora  per  la  Regione  Toscana,  Mario
Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione  Veneto  e  l'avvocato  dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e  depositato  il
successivo 27 febbraio 2008 (reg. ric. n. 16  del  2008)  la  Regione
Toscana ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale,  tra
l'altro, dell'art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008),  in  riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione  ed  al  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni. 
    La disposizione impugnata, recante modifiche all'art.  12,  comma
3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'), assegna al Ministero dei  trasporti,  sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  la  funzione  di  rilasciare
l'autorizzazione relativa agli impianti  offshore  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    La  ricorrente  non  contesta  tale  allocazione,   che   ritiene
giustificata alla luce del principio di sussidiarieta',  ma  denuncia
la norma, nella parte in cui essa non  prevede  che  l'autorizzazione
venga rilasciata previa intesa con la Regione,  osservando  che  tale
modulo partecipativo e' previsto sia dall'art.  1,  comma  26,  della
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in  materia  di  energia),  quanto  agli  elettrodotti   della   rete
energetica nazionale, sia  dall'art.  8,  comma  1,  della  legge  24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione  di  procedimenti  amministrativi -  Legge  di
semplificazione  1999),  quanto  ai  gassificatori,  anche  offshore.
Viceversa la disposizione impugnata, tramite il rinvio al comma 4 del
medesimo art. 12 del d.lgs.  n.  387  del  2003,  si  limiterebbe  ad
assicurare  alla  Regione   interessata   la   partecipazione   «alla
Conferenza dei servizi, con un ruolo e forza esattamente  identici  a
quelli  degli  altri  enti  partecipanti»,  in  deroga   all'«assetto
istituzionale delle competenze». 
    2. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e  depositato  il
successivo 5 marzo 2008 (reg. ric. n. 19 del 2008) la Regione  Veneto
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,  tra  l'altro,
dell'art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della medesima legge
24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 117 e  118  della
Costituzione, ed al principio di leale  collaborazione  tra  Stato  e
Regioni «di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e  all'art.  11
della legge costituzionale 11  ottobre  2001,  n.  3»  (Modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    L'art. 2, comma 158, lettera a), modifica l'art. 12, comma 3, del
d.lgs. n. 387 del 2003, in  punto  di  autorizzazione  relativa  agli
impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili,  stabilendo  che
il rilascio del titolo spetti  alla  Regione,  ovvero  alle  Province
delegate dalla Regione, anziche',  come  in  precedenza,  alle  prime
ovvero ad «altro soggetto istituzionale» da esse delegato. 
    L'individuazione con norma statale  della  Provincia  quale  ente
titolare della competenza in questione lederebbe  l'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione,  costituendo  norma  di  dettaglio  nella
materia  concorrente  della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia elettrica. Inoltre, sarebbe  leso  l'art.  118
della  Costituzione,   poiche'   dovrebbe   spettare   alla   Regione
l'allocazione della funzione amministrativa  in  materia  oggetto  di
potesta' concorrente. Non sussisterebbero, infatti, le condizioni per
l'attrazione in sussidiarieta' allo Stato di tale compito, in difetto
di intesa con la Regione, sicche' sarebbe violato anche il  principio
di leale collaborazione. 
    In secondo luogo, viene impugnato  l'art.  2,  comma  165,  della
legge n. 244 del 2007, il quale integra l'art. 14 del d.lgs.  n.  387
del 2003, concernente le  direttive  che  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica ed il gas emana a proposito del collegamento degli impianti
da fonti energetiche rinnovabili alla rete elettrica: la disposizione
impugnata  arricchisce  il  contenuto  di  tali  direttive,  cui   e'
demandata l'adozione di ulteriori previsioni e misure in materia.  La
ricorrente ritiene in tal modo leso l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in materia di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia,  poiche'  il  legislatore  statale   avrebbe
attribuito nuovi compiti  all'Autorita',  «senza  il  benche'  minimo
confronto con le Regioni», nonche' l'art. 118 della  Costituzione  ed
il  principio  di  leale   collaborazione,   poiche'   le   direttive
«interferiranno   significativamente,   menomandola,   sull'autonomia
amministrativa regionale». 
    Si e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile,  e  comunque
infondato. 
    A parere  dell'Avvocatura,  l'art.  2,  comma  158,  lettera  a),
impugnato si ispira «a principi di adeguatezza e di  uniformita'  sul
territorio  nazionale  nella  individuazione  delle  competenze   nel
delicato settore considerato, ferma altresi' la competenza  esclusiva
statale in materia di tutela dell'ambiente». 
    Tale considerazione sorreggerebbe  anche  il  censurato  art.  2,
comma 165, mentre la menomazione delle competenze regionali derivante
dalle direttive dell'Autorita' per l'energia ed il  gas  sarebbe  del
tutto ipotetica ed indimostrata. 
                       Considerato in diritto 
    1. -  La  Regione  Veneto  (reg.  ric.  n.  19/08)  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale, tra l'altro,  dell'art.  2,
comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008),  in  riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione  ed  al  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni «di cui agli artt. 5 e  120  della
Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3». 
    A propria volta, la Regione  Toscana  (reg.  ric.  n.  16/08)  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra  l'altro,
dell'art. 2, comma 158, lettera c), della medesima legge 24  dicembre
2007, n. 244, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 
    I ricorsi hanno entrambi per oggetto disposizioni concernenti  la
promozione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili,  e
meritano  pertanto  di  essere  riuniti  ai  fini  di  una  decisione
congiunta. 
    2. - L'art. 2, comma 158, lettera a),  della  legge  n.  244  del
2007, impugnato dalla Regione Veneto, modifica l'art.  12,  comma  3,
del d.lgs. n.  387  del  2003,  recante  attuazione  della  direttiva
2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel  mercato  interno  dell'elettricita')  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato  interno   dell'elettricita':   nel   testo
originario tale art. 12  stabiliva  che  l'autorizzazione  unica  ivi
prevista  in  relazione  agli  impianti  di  produzione  di   energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili fosse rilasciata, oltre che
dalla  Regione,  da  «altro  soggetto  istituzionale  delegato  dalla
Regione». 
    A seguito  dell'impugnata  modifica  normativa,  l'autorizzazione
viene ora rilasciata «dalla Regione o dalle Province  delegate  dalla
Regione»; in  altri  termini,  la  disposizione  oggetto  di  censura
restringe alla sola Provincia competente il novero degli enti che  la
Regione, titolare  della  competenza  autorizzatoria,  puo'  delegare
all'esercizio della stessa. 
    La ricorrente postula invece, a sostegno delle proprie censure di
illegittimita' costituzionale, che la norma impugnata abbia stabilito
«che d'ora in poi spetti alla  Provincia  il  compito  di  rilasciare
l'autorizzazione unica», anziche' alla Regione: il contenuto di  tale
asserzione svolta con il ricorso, gia' di per se' chiaro ed  univoco,
viene ulteriormente ribadito in sede di memoria  conclusiva,  ove  la
Regione  Veneto  ritiene  «di  tutta  evidenza  che  solo  a  livello
regionale la costruzione e l'esercizio di impianti di  produzione  di
energia   da   fonti   rinnovabili   possono   essere   adeguatamente
programmati»,  mentre  «concedendo  il  potere  autorizzatorio   alle
Province,  la  visione  della  materia  risulta  parcellizzata  e  il
coordinamento e l'armonia degli interventi, anche molto rilevanti, di
costruzione di infrastrutture per la produzione di energia  elettrica
sono messi a repentaglio». 
    La Regione non si duole,  pertanto,  della  restrizione,  imposta
dalla norma censurata, della propria potesta' di delega al solo  ente
provinciale, anziche' al «soggetto istituzionale» ritenuto idoneo, ma
lamenta di essere stata spogliata di una competenza  a  favore  della
Provincia: sulla base di tale premessa interpretativa, la  ricorrente
ritiene lesi gli artt. 117  e  118  della  Costituzione,  poiche'  in
materia  ritenuta  oggetto  di   potesta'   legislativa   concorrente
(produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia)  non
spetterebbe alla  legge  dello  Stato  l'allocazione,  con  norma  di
dettaglio,  della  funzione  amministrativa,  ed  «in  subordine»  il
principio di leale collaborazione tra Stato e  Regioni,  poiche'  non
sussisterebbero le  condizioni  che,  secondo  la  giurisprudenza  di
questa Corte, legittimano la «chiamata in sussidiarieta' di  funzioni
regionali a livello statale». 
    Tuttavia, e' evidente l'erroneita' del presupposto interpretativo
da cui muove la ricorrente,  posto  che  il  tenore  letterale  della
disposizione censurata non puo'  lasciare  alcun  margine  di  dubbio
circa   la   persistenza   della   titolarita'    della    competenza
amministrativa in questione in capo alla Regione,  la  quale  dispone
della  mera  facolta',  e  non  certo  dell'obbligo,   di   delegarne
l'esercizio  alle  Province:  tale  erroneita'   determina   la   non
fondatezza della  questione  proposta  (sentenza  n.  202  del  2007;
sentenza n. 184 del 2007). 
    3. - L'art. 2, comma 165, della legge n. 244 del 2007,  impugnato
dalla Regione Veneto, integra l'art. 14, comma 2, del d.lgs.  n.  387
del 2003, concernente il contenuto delle  direttive  che  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana relativamente alle  condizioni
tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio  di  connessione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche:  in
particolare, la norma viene arricchita con sei  ulteriori  previsioni
(lettere da  f-bis  a  f-septies),  concernente  ciascuna  una  nuova
competenza affidata all'Autorita'. 
    La ricorrente ritiene che in forza di  tale  previsione  statale,
adottata «unilateralmente e senza il benche' minimo confronto con  le
Regioni», l'Autorita' «sara' legittimata  ad  emanare  direttive  che
interferiranno  (...)  sull'autonomia  regionale»   in   materia   di
produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia:  cio'
lederebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed il principio  di
leale collaborazione. 
    Questa Corte osserva che l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, istituita dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,  pur
operando «in piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio  e  di
valutazione» (art. 2, comma 5), costituisce una «autorita' nazionale»
(art. 2, comma 6) riconducibile  alla  materia  della  organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: non vi e'
ragione per ritenere che tale posizione di  indipendenza,  ovvero  il
carattere «neutrale» (sentenza n. 32 del 1991) che  le  Autorita'  di
tale natura in linea di principio assumono  rispetto  agli  interessi
cui  sono  preposte,  possano  produrre   alterazioni   dei   criteri
costituzionali in base ai quali  viene  ripartito  l'esercizio  delle
competenze amministrative tra  Stato,  Regioni  ed  enti  locali.  La
peculiare collocazione  dell'Autorita'  nell'apparato  amministrativo
dello Stato, quand'anche indotta da vincoli comunitari  (quanto  alle
autorita'  di  regolamentazione  del  mercato  interno   dell'energia
elettrica si veda l'art. 23 della  direttiva  2003/54/CE),  in  altri
termini, non  ne  elide  il  carattere  nazionale,  cosi'  che  resta
necessario accertare se le attribuzioni di cui detta Autorita'  gode,
al fine di regolare e controllare il settore di  propria  competenza,
siano compatibili  con  la  sfera  di  competenza  costituzionalmente
riconosciuta alle Regioni: secondo tale prospettiva questa  Corte  ha
rigettato le censure mosse  dalla  Provincia  di  Bolzano  contro  la
istituzione della Commissione di garanzia  prevista  dalla  legge  12
giugno 1990, n. 146,  osservando  che  non  «e'  possibile  rinvenire
alcuno specifico  parametro  dello  Statuto  idoneo  a  sostenere  la
pretesa  della  ricorrente  di  vedersi  attribuita  detta  funzione»
(sentenza n. 32 del 1991). 
    La legge statale, pertanto,  puo'  assegnare  all'Autorita',  nel
rispetto dei criteri indicati dall'art. 118  della  Costituzione,  le
funzioni amministrative di cui lo Stato stesso e' titolare, o di  cui
possa comunque rivendicare legittimamente l'esercizio, sia in  quanto
sussistano le condizioni per la chiamata in sussidiarieta' al livello
centrale del compito in questione (sentenza n. 303 del 2003),  ovvero
in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre
«normative  statali  derogatrici  di  tale   quadro   della   normale
distribuzione costituzionale delle competenze interne»  (sentenza  n.
126 del 1996). Certamente, la natura «unitaria a  livello  nazionale»
dei compiti delle Autorita' indipendenti (sentenza n. 482  del  1995;
sentenza n. 256 del 2007,  entrambe  relative  all'Autorita'  per  la
vigilanza  sui  lavori  pubblici)  e'  largamente  connaturata   alla
finalita' di assicurare una regolazione ed un controllo  uniforme  di
settori della vita civile, soggetti  all'azione  amministrativa,  ove
parcellizzare la disciplina normativa  e  gli  interventi  regolatori
implicherebbe  non  solo  il  difetto   delle   condizioni   tecniche
necessarie alla funzionalita' del mercato in oggetto, ma talvolta  la
stessa compromissione dei principi costituzionali alla cui osservanza
le regole del mercato  debbono  conformarsi;  pertanto,  spetta  alla
Corte valutare, di volta in volta, se tali presupposti ricorrano  nel
caso di specie. 
    Venendo percio' all'esame della questione sollevata dalla Regione
Veneto, va premesso che senza dubbio  l'operato  dell'Autorita',  con
riguardo alle direttive previste dall'art. 14 del d.lgs. n.  387  del
2003 in tema di «collegamento degli  impianti  alla  rete  elettrica»
incide sulla materia  energetica,  oggetto  di  potesta'  legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
per quanto questa Corte, con riguardo a  tale  ambito  di  competenza
regionale, abbia gia' ritenuto in linea  di  principio  non  difforme
dalla Costituzione «riconoscere un  ruolo  fondamentale  agli  organi
statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni  amministrative»
(sentenza n. 6 del 2004), secondo l'indirizzo assunto dalla normativa
statale di riordino dell'intero settore energetico (sentenza  n.  383
del 2005) e  sia  pure  a  seguito  della  introduzione  di  adeguati
meccanismi di leale collaborazione, ove  ritenuti  costituzionalmente
necessari. 
    Tuttavia, la Corte ritiene che le molteplici previsioni di cui si
compone la norma impugnata, in ragione delle finalita'  cui  appaiono
ispirate e dell'obiettivo fascio di interessi che ne vengono  incisi,
siano riconducibili, con un  giudizio  di  prevalenza  rispetto  alla
materia dell'energia, a materia di competenza esclusiva dello Stato. 
    La  disposizione  censurata,  infatti,  prevede  che  l'Autorita'
adotti direttive che: f-bis), sottopongono  a  termini  perentori  le
attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia; f-ter), prevedono, ai sensi
del paragrafo 5  dell'articolo  23  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   26   giugno   2003,   e
dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, procedure  di  risoluzione  delle  controversie  insorte  fra
produttori e gestori di rete con decisioni,  adottate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; f-quater),
prevedono  l'obbligo  di  connessione  prioritaria  alla  rete  degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso  in  cui  la
rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta, ma
possano  essere   adottati   interventi   di   adeguamento   congrui;
f-quinquies), prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento
della  rete  di  cui  alla  lettera  f-quater)  includano  tutte   le
infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete  e
tutte le installazioni di connessione, anche  per  gli  impianti  per
autoproduzione,  con  parziale  cessione   alla   rete   dell'energia
elettrica prodotta; f-sexies), prevedono che i costi  associati  alla
connessione siano ripartiti con le modalita' di cui alla lettera f) e
che i costi associati allo sviluppo della rete  siano  a  carico  del
gestore   della   rete;   f-septies),   prevedono    le    condizioni
tecnico-economiche per favorire  la  diffusione,  presso  i  siti  di
consumo, della generazione distribuita e della piccola  cogenerazione
mediante impianti  eserciti  tramite  societa'  terze,  operanti  nel
settore dei servizi energetici, comprese le imprese  artigiane  e  le
loro forme consortili. 
    L'Autorita' e' incaricata di regolare  e  controllare  uno  snodo
fondamentale  ai  fini  dell'efficiente  funzionamento  del   mercato
dell'energia elettrica, fissando «le condizioni atte  a  garantire  a
tutti gli utenti della rete la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di
condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  del   servizio   di
trasmissione e dispacciamento» (art. 3, comma 3, del d.lgs. 16  marzo
1999, n. 79, in relazione agli artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno
2003, n. 2003/54/CE). 
    E' evidente, infatti, che  l'accesso  alla  rete  sulla  base  di
condizioni tecniche ed economiche preliminarmente definite allo scopo
di  assicurare  la  parita'  degli  operatori  funge   da   requisito
indispensabile, affinche' possa svilupparsi  il  libero  gioco  della
concorrenza  nell'ambito  di  un  mercato  ove   e'   particolarmente
avvertito il «rischio di posizioni  dominanti»  e  di  «comportamenti
predatori» (punto 2 del «Considerando» della direttiva 2003/54/CE). 
    Con  riguardo  all'energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili,  si
incrocia con tali compiti l'obiettivo, di derivazione comunitaria, di
«promuovere in via  prioritaria  le  fonti  energetiche  rinnovabili,
poiche' queste contribuiscono alla protezione  dell'ambiente  e  allo
sviluppo sostenibile» (punto 1  del  «Considerando»  della  direttiva
2001/77/CE),  in  particolare  assicurando  la  trasmissione   e   la
distribuzione dell'elettricita' cosi' prodotta, fino alla  previsione
di «un  accesso  prioritario  alla  rete»  (art.  7  della  direttiva
2001/77/CE): il legislatore nazionale ha infatti previsto  «l'obbligo
di  utilizzazione  prioritaria  dell'energia  elettrica  prodotta   o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale» (art. 3,  comma  3,
del d.lgs. n. 79 del 1999),  ammettendo  in  tal  modo  una  parziale
deroga, consentita dal diritto comunitario, alla perfetta parita'  di
accesso   alla   rete,   sorretta   da   finalita'   di    protezione
dell'ecosistema. 
    Le direttive che l'Autorita'  e'  tenuta  ad  adottare  ai  sensi
dell'art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003 come modificato  dalla  norma
impugnata, in punto di  collegamento  degli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili alla rete elettrica, esprimono percio' il punto  di
sintesi tecnicamente necessario per assicurare, in questo particolare
ambito, l'assetto concorrenziale del mercato con  modalita'  e  forme
compatibili  rispetto  al  prioritario   obiettivo   di   incentivare
l'impiego delle fonti  energetiche  rinnovabili,  a  fini  di  tutela
ambientale: esse, in altri termini,  si  trovano  all'incrocio  delle
competenze  esclusive  dello  Stato  in  materia  di  «tutela   della
concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e della  Costituzione)
e di «tutela dell'ambiente» (art.  117,  secondo  comma,  lettera  s,
della Costituzione). 
    Per tale ragione, la norma impugnata, pur  ripercuotendosi  sulle
materie  della  produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale
dell'energia,  e'  caratterizzata  dalla  finalita'   prevalente   di
assicurare e conformare gli  interessi  peculiarmente  connessi  alla
protezione dell'ambiente nell'ambito di un mercato concorrenziale. 
    Assunta tale premessa, le censure mosse dalla Regione  Veneto  in
forza degli artt. 117 e 118 della Costituzione  e  del  principio  di
leale collaborazione si rivelano  non  fondate:  l'allocazione  della
funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato non puo' spettare, infatti, che alla
legge statale, la quale vi provvedera' in  conformita'  all'art.  118
della Costituzione (sentenza n. 69  del  2004;  sentenza  n.  43  del
2004); in tal caso, la Costituzione non impone in linea di  principio
l'adozione  dei  meccanismi  di  leale  collaborazione,   che   vanno
necessariamente  previsti,  viceversa,  solo  quando   vi   sia   una
«concorrenza di competenze» nazionali  e  regionali  ove  «non  possa
ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad
altri» (sentenza n. 219 del 2005). 
    Quanto  alle  doglianze  relative  alla  violazione  dei   moduli
collaborativi  intercorrenti  tra  Stato  e  Regioni   con   riguardo
all'approvazione  legislativa  della  norma  impugnata,  e'   agevole
osservare,  che  per  pacifica   giurisprudenza   di   questa   Corte
«l'esercizio dell'attivita'  legislativa  sfugge  alle  procedure  di
leale collaborazione» (sentenze n. 371 e n. 159 
    del 2008). 
    4. - L'art. 2, comma 158, lettera c),  della  legge  n.  244  del
2007,   impugnato   dalla    Regione    Toscana,    stabilisce    che
l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n.  387  del
2003 per gli  impianti  offshore  e'  rilasciata  dal  Ministero  dei
trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorita' marittima. 
    La ricorrente non contesta  l'attribuzione  ad  un  organo  dello
Stato di tale funzione amministrativa, ma lamenta che  essa  non  sia
accompagnata dalla necessita' di una previa intesa  con  la  Regione,
come imporrebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche'  il
principio di leale collaborazione. 
    Tuttavia, la norma impugnata, nell'attribuire all'organo  statale
il  compito  di  rilasciare  il  titolo  autorizzatorio,   stabilisce
espressamente che cio' avvenga all'esito  del  procedimento  previsto
dal comma 4 seguente; tale comma prevede che «l'autorizzazione di cui
al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le  modalita'  stabilite  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purche'
non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta  alla
tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  o  del   patrimonio
storico-artistico,   la   decisione,   ove   non    diversamente    e
specificamente disciplinato dalle regioni,  e'  rimessa  alla  Giunta
regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano». 
    Alla luce di tale ultima previsione appare chiaro  che  l'attuale
assetto normativo garantisce ampiamente l'esercizio delle  competenze
regionali in materia,  giacche'  per  un  verso  spetta  alla  Giunta
regionale pronunciarsi all'esito del procedimento unico, e, per altro
verso,  il  dissenso  «qualificato»  espresso  da  un'amministrazione
statale attiva, ai sensi dell'art. 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, la Conferenza Stato-Regioni, ove e' altresi' assicurata
la sfera di azione regionale. 
    Alla luce del quadro normativo cosi' riassunto, la  questione  va
dichiarata non fondata.