Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma  1,
34, comma 1, e 38, comma 1,  della  legge  della  Regione  Veneto  21
settembre 2007, n. 29 (Disciplina  dell'esercizio  dell'attivita'  di
somministrazione di  alimenti  e  bevande),  promosso  dal  Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, sul  ricorso  proposto  dalla
Liassidi s.r.l. ed altro contro il Comune di Venezia,  con  ordinanza
del 10 luglio 2008, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ยช  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  costituzione  del  Comune  di  Venezia,  nonche'
l'atto di intervento della Regione Veneto; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro; 
    Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per il Comune di  Venezia,
Luigi Manzi ed Ezio Zanon per la Regione Veneto; 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con ordinanza del 10 luglio 2008, ha sollevato, in  riferimento  agli
artt. 41 e  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34,
comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre
2007,   n.   29   (Disciplina   dell'esercizio   dell'attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande); 
        che, nel  giudizio  principale,  la  societa'  ricorrente  ha
chiesto l'annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Venezia
le aveva negato l'autorizzazione di pubblico esercizio  di  tipo  B),
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' di
vari atti e deliberazioni presupposti; 
        che  la  ricorrente  ha,  altresi',  chiesto   nel   giudizio
principale  la   condanna   della   amministrazione   resistente   al
risarcimento dei danni; 
        che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 33, comma 1,  34,
comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del  2007  contrasterebbero
con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  avendo  invaso  la
sfera di competenza legislativa di  tipo  esclusivo,  in  materia  di
tutela  della  concorrenza,  riservata  allo  Stato  e  dal  medesimo
esercitata con l'art. 3 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, secondo cui anche la somministrazione di alimenti  e  bevande
e' svolta senza il rispetto dei limiti riferiti a  quote  di  mercato
predefinite,  o  calcolate  sul  volume  delle  vendite   a   livello
territoriale sub regionale; 
        che il citato art. 38, comma 1, avrebbe reintrodotto, in  via
transitoria, un sistema di  criteri  e  parametri  aventi  le  stesse
finalita' di quelli stabiliti dalle norme statali abrogate dal citato
d.l. n. 223 del 2006; 
        che, infine, tutte le norme impugnate violerebbero l'art.  41
della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi dettati  in
materia di tutela della concorrenza e, dunque, con il principio della
liberta' di iniziativa economica privata; 
        che nel giudizio si  e'  costituito  il  Comune  di  Venezia,
eccependo,   anche   nella   memoria   depositata   in    prossimita'
dell'udienza, l'inammissibilita' della questione per irrilevanza  nel
giudizio a quo, nonche' l'infondatezza per erroneita' del presupposto
interpretativo   e    per    l'omesso    tentativo    di    ricercare
un'interpretazione conforme a Costituzione; 
        che  nel  giudizio  e'   intervenuta   la   Regione   Veneto,
sostenendo, anche  con  una  memoria  successiva,  l'inammissibilita'
della questione, avente ad oggetto gli artt.  33  e  34  della  legge
Regione Veneto n. 29 del 2007 per difetto di rilevanza, e  deducendo,
nel merito, che la disciplina censurata, lungi dall'indicare quote di
mercato  predefinite,  disciplinerebbe  strumenti  di   governo   del
territorio utili al fine di garantire la sostenibilita' sociale e  la
verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilita' delle
diverse parti del territorio regionale,  nel  rispetto  dei  principi
della tutela dell'ordine pubblico, della salute  e  dei  consumatori,
nonche' della salvaguardia del  patrimonio  storico  ed  artistico  e
dell'ambiente. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Veneto dubita, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo  comma,
lettera e), della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e  38,  comma  1,  della  legge
della  Regione  Veneto  21  settembre   2007,   n.   29   (Disciplina
dell'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande); 
        che la questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
33, comma 1, e 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007
e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiche'  si
tratta di norme che il giudice a quo non deve applicare (ex  pluribus
ordinanze n. 8 del 2009, n. 286 del 2001, n. 156 del 2001); 
        che,  infatti,  trattandosi   di   disposizioni   strumentali
all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le
nuove attivita' di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  come
peraltro  riconosciuto  dallo  stesso  rimettente,  tali  norme   non
potrebbero in ogni caso essere poste a  fondamento  della  decisione,
sia essa di annullamento che risarcitoria; 
        che la questione avente ad oggetto il citato art.  38,  comma
1, il quale ha  disposto  l'applicabilita'  in  via  transitoria  dei
parametri e dei criteri attualmente vigenti, e' invece manifestamente
inammissibile, in quanto nell'ordinanza non e'  dato  riscontrare  un
adeguato  sviluppo  argomentativo  del  denunciato  contrasto  con  i
parametri invocati; 
          che, infatti, con riferimento a detta norma,  il  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per aver violato la
competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato con l'art.  3
del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  e'   conseguente   ad
un'interpretazione puramente assertiva della disposizione, cosi' come
priva di reale motivazione e'  la  denunciata  lesione  dell'art.  41
Cost.; 
        che la mancata motivazione della non manifesta  infondatezza,
conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, e'
causa di manifesta inammissibilita' (ex multis ordinanze n.  249  del
2008, n. 114 del 2007, n. 39 del 2005, n. 126 del 2003).