IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 434 del 2007, proposto dalla Janssen Cilag  S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romei, Ugo  De  Luca  e
Sacha D'Ecclesils, con domicilio eletto presso quest'ultimo in  Bari,
corso Sonnino, 6/A; 
    Contro la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.  Maria
Petrocelli, con domicilio eletto in Bari,  corso  Vittorio  Emanuele,
52;  il  Ministero  della  salute  -  Dipartimento  innovazione,  nei
confronti  di  Doc  Generici  S.r.l.,   per   l'annullamento   previa
sospensione  dell'efficacia,   della   deliberazione   della   Giunta
regionale della Regione Puglia 26 febbraio 2007, n.  117,  pubblicata
nel B.U.R.P. n. 35 del giorno  8  gennaio  2007,  avente  ad  oggetto
«Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera. Articolo
12, legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39», ove occorrer possa: 
        della nota dell'Assessorato alle  politiche  della  salute  -
Settore ATP - Ufficio assistenza farmaceutica  n.  prot.  24/35/ATP/3
del 2 gennaio 2007, avente ad oggetto «Modalita' prescrittive per gli
inibitori della pompa protonica»; 
        della nota dell'Assessorato alle  politiche  della  salute  -
Settore ATP - Ufficio assistenza farmaceutica n.  prot.  24/171/ATP/3
del 4 gennaio 2007, avente ad oggetto «Modalita' prescrittive per gli
inibitori della pompa protonica»; 
        della nota dell'Assessorato alle  politiche  della  salute  -
Settore ATP - Ufficio assistenza farmaceutica n.  prot.  24/454/ATP/3
del giorno 11 gennaio 2007, avente ad oggetto «Modalita' prescrittive
per gli inibitori della pompa protonica. Precisazioni»; 
        della nota dell'Assessorato alle  politiche  della  salute  -
Settore ATP - Ufficio assistenza farmaceutica n.  prot.  24/781/ATP/3
del 18 gennaio 2007, avente ad oggetto  «Modalita'  prescrittive  per
gli inibitori della pompa protonica. Ulteriori precisazioni»; 
        nonche' di ogni altro atto comunque presupposto,  connesso  o
consequenziale; 
        nonche' per  la  condanna  dell'Amministrazione  intimata  al
risarcimento  dei  danni   subiti   in   conseguenza   della   palese
illegittimita' degli atti impugnati, da  quantificarsi  in  corso  di
causa o da determinarsi in via equitativa; 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  26  novembre  2008  il
cons. Giuseppina  Adamo  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    La ditta farmaceutica istante ha  impugnato  una  serie  di  atti
della Giunta regionale e dell'Assessorato alle politiche della salute
della Regione Puglia, Settore ATP, risalenti ai  mesi  di  gennaio  e
febbraio 2007, in  epigrafe  meglio  individuati,  recanti  modalita'
prescrittive per gli inibitori della pompa protonica. 
    Con tali atti la Regione Puglia ha avviato la concreta attuazione
dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39,
a norma del quale, ai fini del contenimento  della  spesa  sanitaria,
«a) Per la prescrizione dei  farmaci  compresi  nella  categoria  ATC
AO2BC inibitori della pompa  protonica  devono  essere  Osservate  le
seguenti modalita': 
        1) i medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera
scelta,  nella  normale  pratica  assistenziale,  devono   effettuare
prescrizioni di farmaci il cui costo  per  dose  definita  al  giorno
riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo  di
riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare,  per  la  nota  1
devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa
protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita
giornaliera; 
        2) qualora il medico, in caso di intolleranza,  insufficiente
risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga  che
sia necessario prescrivere una specialita' il cui costo per giorno di
terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui
al  numero  1)  deve  giustificare  la  diversa  scelta   terapeutica
nell'ambito dell'aggiornamento della scheda sanitaria individuale del
paziente,  disposto  dall'articolo   45,   comma   2,   lettera   b),
dell'Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non  paga
alcuna differenza di prezzo; 
        3) i medici ospedalieri e i medici specialisti  ambulatoriali
esterni e interni sono tenuti,  nella  proposta  di  prescrizione,  a
indicare i farmaci il cui prezzo al  pubblico  non  sia  superiore  a
quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario
utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono
predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla
regione. Nel Piano  devono  essere  riportate  le  motivazioni  della
diversa scelta terapeutica che, comunque, non  puo'  prescindere  dai
criteri di appropriatezza della EBM e dall'osservanza delle Note AIFA
1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve  comunque  essere  condiviso
dal medico di medicina generale. In tal caso il  cittadino  non  paga
alcuna differenza di prezzo; 
        4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla  ricetta
la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga,
da definirsi da parte della regione; 
        5)  i   medici   della   continuita'   assistenziale   devono
prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di  cui  al  numero
1); 
        6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello
di riferimento e per la quale sulla ricetta non e' contrassegnata  la
specifica nota regionale di cui al  numero  4)  i  farmacisti  devono
richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento  e  quello  del
farmaco dispensato ...». 
    La societa' ricorrente ha denunciato l'illegittimita' degli  atti
per violazione di legge,  incompetenza  ed  eccesso  di  potere,  con
particolare richiamo ai valori  costituzionali  e,  in  specie,  agli
articoli 32 e 117. 
    In particolare, come rimarcato anche nelle memorie conclusive, la
legge regionale  deve  ritenersi  contrastante  con  gli  artt.  117,
secondo comma, lett. m), e terzo comma, nonche' con gli articoli 24 e
113 Cost. 
    L'adozione di una legge-provvedimento, in materia di salvaguardia
del diritto alla salute degli assistiti,  invero,  comporterebbe  una
restrizione  della  tutela  ordinariamente  assicurata  dal   giudice
competente   a   valutare   la   legittimita'   del    «provvedimento
amministrativo», imposto dall'art. 6 del  decreto-legge  n.  347  del
2001. 
    Il Collegio osserva che gli atti gravati si limitano a  stabilire
modalita'   applicative   delle   misure   di   razionalizzazione   e
contenimento della spesa farmaceutica gia' compiutamente  individuate
dalla legge regionale; sicche' ogni indagine sulla  legittimita'  dei
provvedimenti non puo' che presupporre il vaglio costituzionale della
norma di rango legislativo che ha gia' operato  le  scelte  regionali
ritenute lesive dalla casa  farmaceutica.  Cio'  rende  la  questione
d'illegittimita' costituzionale prospettata rilevante ai  fini  della
decisione della controversia portata all'esame di questo giudice. 
    D'altra parte, essa si presenta non manifestamente infondata. 
    L'art.  117,  secondo  comma,  lett.   m),   della   Costituzione
stabilisce che lo Stato abbia legislazione  esclusiva  nella  materia
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale». 
    Tale disposizione presuppone che  le  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali possano essere  disciplinate,  assicurate  e
tutelate da diversi soggetti e proprio per  questo  attribuisce  alla
competenza esclusiva della legge statale il compito di determinare  i
livelli  essenziali  di  tali  prestazioni  su  tutto  il  territorio
nazionale, livelli ai  quali  ovviamente  devono  attenersi  tutti  i
soggetti che concretamente debbono fornire le  prestazioni.  Cio'  si
evince dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale,  al
proposito, ha statuito che «i livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali non sono una materia in  senso
stretto, ma una competenza del legislatore idonea a  investire  tutte
le materie, rispetto alle quali  il  legislatore  stesso  deve  poter
porre  le  norme  necessarie  per  assicurare  a  tutti,  sull'intero
territorio nazionale, il godimento  di  prestazioni  garantite,  come
contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale
possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282/2002). 
    Con la sentenza n. 88/2003, e' stato ulteriormente precisato  che
siccome la previsione della lett. m) del secondo comma dell'art.  117
Cost. ha una forte «incidenza  sull'esercizio  delle  funzioni  nelle
materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle
regioni e delle province autonome (...) queste scelte,  almeno  nelle
loro linee generali», devono essere «operate dallo Stato  con  legge,
che dovra' inoltre determinare  adeguate  procedure  e  precisi  atti
formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni  ulteriori
che si rendano necessarie nei vari settori». 
    Le  richiamate  pronunce  affermano  quindi  che  al  legislatore
regionale e'  sicuramente  vietato  limitare  o  condizionare  queste
«prestazioni garantite», perche', cio' facendo, esso offrirebbe delle
stesse un livello inferiore a  quello  «essenziale»:  il  legislatore
regionale non deve,  cioe',  adottare  alcuna  disciplina  che  possa
rendere  meno  fruibile  tale  servizio  pubblico,  ovvero  non  deve
procedere ad una regolamentazione dei criteri di erogazione che possa
condizionare o addirittura restringere l'accesso alle prestazioni, il
cui  contenuto  concreto  rientra  comunque  nella   sua   sfera   di
competenza. 
    In  definitiva,  rispetto  al  «livello  essenziale»,   solo   il
legislatore  nazionale  puo'  dettare  le   «norme   necessarie   per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto essenziale» dei diritti; e tali
norme racchiudono  una  scelta  esclusivamente  politica  e  non  una
disciplina concreta delle modalita' di erogazione delle  prestazioni,
rimanendo  quest'ultima,  senz'altro,  di  stretta   pertinenza   del
legislatore regionale (sentenza n. 282/2002, punto 5). 
    Per  quanto  attiene  al  caso  di  specie,   la   stessa   Corte
costituzionale si e' gia'  pronunciata  su  una  normativa  regionale
(della  Regione  Liguria)   che,   introducendo   varie   misure   di
contenimento  della  spesa  farmaceutica,   aveva   individuato   una
categoria terapeutica omogenea di farmaci (quella degli inibitori  di
pompa protonica), per la quale,  sul  presupposto  della  sostanziale
equipollenza tra i  farmaci  appartenenti  a  tale  categoria,  aveva
limitato la  spesa  addebitabile  a  carico  del  servizio  sanitario
regionale al costo del farmaco cosiddetto  «generico».  In  merito  a
tale specifica questione,  la  Corte  costituzionale  ha  seguito  il
percorso argomentativo gia' battuto, nelle sue linee generali,  nelle
precedenti pronunce sopra richiamate. Infatti,  con  la  sentenza  11
luglio 2008 n. 271, la Corte  costituzionale  ha  osservato,  in  via
preliminare, che ci si muoveva, riguardo  all'oggetto  del  giudizio,
«nell'ambito  di  una  materia,  concernente  la  determinazione  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  sanitarie,  riservata  in  via
esclusiva al legislatore statale, che quindi e' pienamente competente
a determinare le forme tramite le quali la Regione puo' esercitare le
attribuzioni riconosciutele in  tale  ambito  dalla  normativa  dello
Stato, quando esse rispondano in via immediata ad esigenze,  connesse
al livello di tutela garantito nella fruizione della prestazione,  di
cui la stessa legge statale si fa carico». E, subito dopo,  la  Corte
ha sottolineato che l'esercizio, da parte della regione,  del  potere
di escludere in tutto o in parte la rimborsabilita' dei  farmaci,  e'
stato configurato dal  legislatore  statale  esclusivamente  come  il
«punto di arrivo di  uno  speciale  procedimento  amministrativo,  in
particolare caratterizzato dal determinante ruolo  valutativo  di  un
apposito organo tecnico nazionale sulla base dei criteri  determinati
dal  legislatore  statale».  Ribadendo,  cosi',   il   rapporto   tra
competenza esclusiva del legislatore statale, chiamato a  fissare  le
condizioni e le modalita' dell'accesso generalizzato e garantito alle
prestazioni relative ai diritti sociali e civili,  e  competenza  del
legislatore  regionale,  il  quale  deve  occuparsi   del   contenuto
specifico delle prestazioni (competente, in  cio',  eventualmente  ad
«allargare» la garanzia determinata in sede  centrale,  ampliando  le
condizioni di accessibilita' alle  medesime  prestazioni),  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 13 della legge  Regione  Liguria  3  aprile  2007,  n.  15,
affermando che «sostituire con un atto legislativo quanto puo' essere
realizzato  dalla  Regione   mediante   un   apposito   provvedimento
amministrativo  rappresenta   quindi   una   violazione   di   quanto
espressamente determinato dal legislatore statale nell'ambito di  una
materia di sua esclusiva competenza  (nel  caso  di  specie,  secondo
quanto previsto nel secondo comma, lettera m),  dell'art.  117  della
Costituzione) ed e' quindi contrario al dettato costituzionale». 
    Conclusivamente  il  Collegio,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 12, comma  1,  della
legge regionale Puglia 28 dicembre  2006,  n.  39,  in  relazione  ai
profili cosi' riassunti: violazione degli artt. 117,  secondo  comma,
lett. m), e terzo comma; violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nella
parte in cui in cui l'adozione di  una  legge-provvedimento  comporta
una restrizione della tutela ordinariamente  assicurata  dal  giudice
competente   a   valutare   la   legittimita'   del    «provvedimento
amministrativo», imposto dall'art.  6  del  decreto-legge  n.  347de1
2001. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere  sospesa
ogni decisione sulla  predetta  controversia,  dovendo  la  questione
essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.