Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
della Regione Basilicata  26  aprile  2007,  n.  9  (Disposizioni  in
materia di energia), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale
per la Basilicata nel procedimento vertente tra la Wind  Farm  S.r.l.
ed altra e la Regione Basilicata ed altro con ordinanza del 27 maggio
2008, iscritta al n. 278 del registro  ordinanze  2008  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008; 
    Udito nella Camera di consiglio del 22  aprile  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 41, primo comma, 97,  primo  comma,  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3
della  legge  della  Regione  Basilicata  26  aprile   2007,   n.   9
(Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede  che
«Fino all'approvazione del PIEAR, non e' consentita  l'autorizzazione
di tutti gli impianti che  non  rientrino  nei  limiti  e  non  siano
conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico
regionale della Basilicata approvato con delib. C.R. 26 giugno  2001,
n. 220». 
    Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento
della delibera della Giunta della Regione Basilicata,  del  4  maggio
2007 n. 607, con la quale, in applicazione degli artt. 3  e  6  della
legge n. 9 del 2007, veniva negata  alla  Wind  Farm  S.r.l.  e  alla
Cooperativa Agrituristica del Vulture a r.l.,  l'autorizzazione  alla
costruzione di un parco eolico. 
    1.1.  -  In  proposito,  il  rimettente  osserva  che  il   Piano
Energetico Regionale della Basilicata (PER), richiamato  dall'art.  3
censurato prevede, fino al 2010, dei limiti di crescita delle potenze
degli impianti eolici gia' ampiamente superati,  con  la  conseguenza
che, fino all'approvazione del nuovo Piano  di  indirizzo  energetico
ambientale regionale (PIEAR), i procedimenti  volti  ad  ottenere  la
relativa autorizzazione vengono sospesi sine die,  non  indicando  la
norma censurata un termine per l'adozione del Piano. 
    Tale disciplina, a parere del rimettente, si  pone  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione  e,  in  particolare,
con  la  sentenza  n.  364  del  2006,  con  la   quale   la   Corte,
nell'affermare che i procedimenti, come quello  in  esame,  rientrano
nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia, ha riconosciuto  al  termine  di  centottanta
giorni di conclusione degli stessi, previsto dall'art. 12,  comma  4,
ultimo periodo, del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'), valore di principio fondamentale. 
    La disposizione censurata, a parere del Tribunale, nel prevedere,
poi, un blocco generalizzato ed irragionevole al  rilascio  di  nuove
autorizzazioni  per  l'installazione  di  impianti   eolici,   limita
l'attivita' economica delle imprese operanti in tale  settore  senza,
peraltro, stabilire una misura di salvaguardia per i procedimenti  in
fase di avanzata istruttoria e una  comparazione  tra  gli  interessi
pubblici  sottesi  agli  stessi,  quali   il   maggior   sfruttamento
dell'energia derivante da fonti rinnovabili, e  la  salvaguardia  del
paesaggio. 
    Il giudice a  quo,  infine,  rileva  che  la  delibera  impugnata
richiama anche l'art. 6 della legge n. 9 del 2007, il quale individua
tra le aree incompatibili con la realizzazione degli impianti  eolici
quella  indicata  dai  ricorrenti;  di  talche',  anche   a   seguito
dell'eventuale accoglimento della  questione  sollevata,  la  Regione
Basilicata potrebbe,  in  ragione  del  citato  articolo,  negare  la
richiesta autorizzazione. 
    Sulla base di cio', il Tribunale reputa «opportuno segnalare», ai
fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte), anche  la
sospetta illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge  n.  9
del 26 aprile 2007, nella parte in  cui  esso  richiama  la  delibera
della Giunta regionale della Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004,
con la quale la Regione ha  approvato  l'atto  di  indirizzo  per  il
corretto inserimento degli impianti eolici sul suo territorio. 
    Il rimettente, in particolare, ritiene che l'art. 6  si  pone  in
contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, non potendo le Regioni, in assenza  delle  linee  guida
nazionali da adottarsi  in  sede  di  Conferenza  unificata,  secondo
quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  prevedere
dei criteri per l'individuazione dei siti destinati all'installazione
degli impianti eolici; criteri che sono, nella specie,  irragionevoli
nella parte in cui prevedono il  divieto  di  realizzare  i  suddetti
impianti fino a 2 km dai centri urbani. 
    1.2. - In punto di rilevanza il giudice a quo  osserva  di  dover
fare applicazione dell'art. 3, sia  per  il  tenore  letterale  dello
stesso,  sia  perche'  l'atto  impugnato  ha  indicato  «quale  unico
espresso     motivo     specificato,     ostativo     al     rilascio
dell'autorizzazione» il superamento del limite  stabilito  dal  Piano
contenuto nella delibera Consiliare n. 220 del 26 giugno 2001. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Basilicata
dubita, in relazione agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo  comma,
e  117,  terzo  comma,   della   Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge della  Regione  Basilicata  26
aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia),  nella  parte
in  cui  prevede  che  «Fino  all'approvazione  del  PIEAR,  non   e'
consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che  non  rientrino
nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni  di
cui al Piano Energetico  regionale  della  Basilicata  approvato  con
delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220». 
    Premette il rimettente che la disposizione censurata  provoca  la
sospensione   sine   die   dei   procedimenti   volti   ad   ottenere
l'autorizzazione all'installazione di impianti eolici in  quanto,  da
un lato, il Piano energetico regionale prevede,  fino  al  2010,  dei
limiti di  crescita  delle  potenze  per  i  suddetti  impianti  gia'
superati, dall'altro, non indica il termine per l'adozione del  nuovo
Piano  di  Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale  (PEIAR)  che
consentirebbe di superare i cennati limiti. 
    Conseguirebbe da cio' la violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione e, in particolare, del principio  fondamentale  di
cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'),  che  fissa  in
centottanta giorni il termine del procedimento per il rilascio  delle
suddette autorizzazioni. 
    L'art. 3, sempre a parere del Tribunale,  si  pone  in  contrasto
anche con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto, in modo
irragionevole e senza l'adozione di  misure  di  salvaguardia  per  i
procedimenti in corso nonche' in mancanza di  una  valutazione  degli
interessi pubblici ad essi sottesi, sospende  a  tempo  indeterminato
(sine die) il rilascio di nuove autorizzazioni a favore delle imprese
operanti nel settore dell'energia eolica. 
    2. - La questione e' inammissibile per difetto di rilevanza. 
    Dall'ordinanza   di   rimessione   risulta,   infatti,   che   il
provvedimento di diniego al  rilascio  dell'autorizzazione  unica  ex
art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, oggetto del giudizio a quo, trova
la propria ragione nel combinato disposto degli artt.  3  e  6  della
legge n. 9 del 2007. 
    A fronte di tale circostanza, il giudice a quo si e' limitato  ad
impugnare  il  solo  art.  3  e,  pur  ritenendo  rilevante  al  fine
dell'eventuale  accoglimento  del  ricorso  di  cui  e'  chiamato   a
giudicare  il  successivo  art.   6,   chiede,   in   riferimento   a
quest'ultimo, un intervento della Corte ex art.  27  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale). 
    Tale richiesta rende  evidente  la  contraddittorieta'  dell'iter
logico-argomentativo seguito dal rimettente, in  quanto  la  invocata
pronuncia  di  illegittimita'  derivata  dell'art.  6  contrasta  con
l'omessa impugnativa di detta disposizione  e  rende  irrilevante  la
censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.