Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 360,  comma  4,
del codice di procedura penale promosso dal Giudice per  le  indagini
preliminari del Tribunale di Asti, nel procedimento penale  a  carico
di P. E. ed altro, con ordinanza del 14 aprile 2008, iscritta  al  n.
265 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 10  giugno  2009  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Asti, su istanza del pubblico ministero, ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 360, comma  4,  del  codice  di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111  e  112  della
Costituzione, nella parte in cui ricollega  il  dovere  del  pubblico
ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva  di
promuovere incidente probatorio, formulata dalla  persona  sottoposta
alle indagini prima  del  conferimento  dell'incarico  al  consulente
tecnico, anziche'  all'effettiva  presentazione  della  richiesta  di
incidente probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice,
con comunicazione al pubblico ministero; 
        che, come il rimettente ha premesso, nel  corso  di  indagini
preliminari per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625  codice
penale  (tentato  furto  aggravato),  il  pubblico  ministero   aveva
disposto accertamento tecnico non ripetibile, ai sensi dell'art.  360
cod. proc. pen., diretto all'estrazione del profilo del D. N.  A.  da
un residuo di sigaretta fumato da uno  degli  indagati  ed  alla  sua
comparazione con il profilo  genetico  ricavato  da  tracce  ematiche
repertate sul luogo del delitto, ma aveva  sospeso  la  procedura  di
conferimento  dell'incarico  al  consulente   tecnico,   perche'   il
difensore  dell'indagato  aveva  formulato  riserva   di   promuovere
incidente probatorio ai sensi dell'art.  360,  comma  4,  cod.  proc.
pen.; 
        che, non essendo stato effettuato il deposito della richiesta
di incidente probatorio nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari dopo la riserva formulata, il  pubblico  ministero  aveva
ritenuto di dover richiedere egli stesso l'ammissione  dell'incidente
probatorio al giudice per le indagini preliminari, per  svolgere  gli
indicati accertamenti tecnici irripetibili ma,  in  via  preliminare,
aveva richiesto al giudice di sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale  della  citata  disposizione,  la  quale  verrebbe  ad
influire indebitamente sull'esercizio dell'azione penale, perche' non
prevede il termine entro cui l'indagato debba sciogliere  la  riserva
di promovimento dell'incidente probatorio, con la conseguenza che  la
parte pubblica si era trovata  obbligata  a  promuovere,  di  propria
iniziativa, il detto incidente, effettuando una  scelta  condizionata
dalla controparte; 
        che il giudice a  quo  ha  sottolineato  la  rilevanza  della
questione in riferimento al caso di specie perche', ove accolta,  non
avendo la difesa presentato alcuna richiesta di incidente probatorio,
la riserva come formulata sarebbe priva di  effetto  ed  il  pubblico
ministero  potrebbe  nuovamente  far  ricorso  allo  strumento  della
consulenza tecnica, salvo l'esercizio della facolta' dell'indagato di
introdurre  l'incidente  probatorio  mediante   presentazione   della
richiesta al giudice per le indagini preliminari; 
        che il giudice rimettente ha fatto  proprie  le  osservazioni
svolte dal pubblico ministero, quanto al profilo della non  manifesta
infondatezza della questione in ordine alla violazione del  parametro
costituzionale di cui all'art. 112 Cost., ed ha inoltre osservato che
la disposizione censurata contrasterebbe anche con  il  principio  di
lealta'  e  autoresponsabilita'  delle  parti,  che  trova  copertura
nell'art. 111, commi primo e secondo,  Cost.,  in  quanto,  a  fronte
della legittima iniziativa procedimentale di una  parte,  pubblica  o
privata, alla  controparte  viene  riconosciuto  un  vero  e  proprio
«diritto di veto» privo di  motivazione  e  svincolato  da  qualsiasi
criterio di obiettiva utilita' per le esigenze di giustizia; 
        che  la  facolta'  di  riserva  di  incidente  probatorio  e'
richiamata anche dall'art. 391-decies,  comma  3,  cod.  proc.  pen.,
relativo  agli   accertamenti   tecnici   eseguiti   dal   difensore,
disposizione che prevede: «Quando si tratta di  accertamenti  tecnici
non ripetibili, il difensore deve darne  avviso,  senza  ritardo,  al
pubblico ministero per l'esercizio delle facolta' previste, in quanto
compatibili, dall'art. 360»; 
        che in tali  casi  -  ad  avviso  del  rimettente  -  sarebbe
l'organo dell'accusa a «paralizzare», con una riserva  strumentale  o
dilatoria, l'iniziativa  del  difensore,  in  palese  violazione  del
diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e del diritto  alla
prova (art. 111, terzo comma, Cost.); 
        che, quindi, risulterebbe necessario un intervento correttivo
della  Corte  costituzionale,  diretto  a  stabilire   che   ostacolo
all'esecuzione degli accertamenti tecnici  non  ripetibili  non  puo'
essere la semplice riserva di  promuovere  incidente  probatorio,  ma
l'effettivo  promovimento  dello  stesso,  mediante  deposito   della
richiesta nella cancelleria del giudice e relativa comunicazione alla
parte che procede, ai sensi  dell'art.  360  cod.  proc.  pen.,  agli
accertamenti tecnici; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata  non  rilevante,  in
relazione alla presunta violazione degli artt. 24  e  111  Cost.,  in
quanto le censure concernono l'ipotesi dell'accertamento tecnico  del
difensore, estraneo al giudizio de quo; 
        che, secondo  la  difesa  erariale,  la  questione,  oltre  a
presentare profili  di  inammissibilita',  dovuti  al  fatto  che  il
giudice rimettente  si  e'  limitato  a  condividere  le  motivazioni
espresse dal pubblico ministero, senza alcuna personale  valutazione,
risulterebbe manifestamente infondata, sia in riferimento all'art.  3
Cost., essendo la posizione  del  pubblico  ministero,  nel  caso  di
accertamento tecnico non ripetibile, assolutamente  uguale  a  quella
della difesa, sia  in  riferimento  all'art.  112  Cost.,  in  quanto
l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale viene garantita o
attraverso la presentazione, da parte del pubblico  ministero,  della
richiesta di incidente probatorio, ovvero dalla previsione  contenuta
nell'ultima parte dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Asti dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.
360, comma 4, del codice di procedura penale, in relazione agli artt.
3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega  il
dovere del pubblico ministero  di  non  procedere  agli  accertamenti
tecnici alla riserva di promuovere  incidente  probatorio  formulata,
prima del conferimento dell'incarico, dalla persona  sottoposta  alle
indagini,  anziche'  all'effettiva  presentazione   della   richiesta
mediante deposito nella cancelleria del giudice con comunicazione  al
pubblico ministero; 
        che la questione e'  manifestamente  inammissibile  per  vari
motivi concorrenti; 
        che la censura relativa alla presunta violazione degli  artt.
24 e  111  Cost.  e'  manifestamente  inammissibile  per  difetto  di
rilevanza, in  quanto  concerne  l'ipotesi  di  accertamento  tecnico
promosso dal difensore, estranea al giudizio a quo; 
        che, inoltre, il rimettente ha richiesto  una  pronuncia  non
costituzionalmente obbligata, proponendo un petitum  additivo  avente
carattere creativo (ex plurimis, ordinanze nn. 316 e 183 del  2008  e
n. 185 del 2007), consistente, in sostanza, nella eliminazione  della
riserva di incidente probatorio  e  affidando  l'effetto  di  inibire
l'accertamento  tecnico  disposto   dal   pubblico   ministero   alla
presentazione  della  richiesta  di  incidente  probatorio  da  parte
dell'indagato  nella  cancelleria  del  giudice   per   le   indagini
preliminari e relativa comunicazione al pubblico ministero; 
        che, quindi,  la  soluzione  proposta  vuole  introdurre  una
disciplina inedita  e  non  costituzionalmente  necessitata,  essendo
relativa alla sfera della  discrezionalita'  legislativa  l'eventuale
eliminazione dell'istituto  della  riserva  di  promuovere  incidente
probatorio prevista dall'art. 360, comma 4, cod. proc.  pen.,  ovvero
la  scelta  di  un'opzione  normativa   diversa,   come   l'eventuale
apposizione di un termine di decadenza dalla riserva, entro il  quale
l'imputato debba formalizzare la richiesta  di  incidente  probatorio
(ex plurimis, sentenza n. 221 del 2008 ed ordinanza n. 67 del 2007); 
        che il rimettente, inoltre, non ha sufficientemente  motivato
in ordine al carattere incidentale della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata ed alla rilevanza della  stessa  nell'ambito
della  fase  procedimentale  nella  quale   e'   stato   chiamato   a
pronunciarsi, considerato che il giudice a quo,  comunque,  non  deve
fare applicazione della  norma  censurata,  concernente  un'attivita'
propria del pubblico ministero; 
        che  la  questione  in   oggetto   va,   dunque,   dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.