IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 676  del  2008,  proposto  da  Fontana  Costruzioni
S.p.A., con sede in San Cipriano d'Aversa (Caserta), in  persona  del
legale rappresentante,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Biagio
Capasso e Antonello Rossi, con  domicilio  eletto  presso  lo  studio
legale dell'avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Bellini n. 26; 
    Contro la societa' Abbanoa S.p.A., con sede in Nuoro, in  persona
del  Presidente  e  legale  rappresentante,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio  in
Cagliari, via Ancona n. 3; Autorita' per la Vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del presidente in
carica pro tempore, rappresentata e difesa per legge  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  di  Cagliari  domiciliata  per  legge  in
Cagliari, via Dante n. 23, nei confronti di  Impresa  Menale  Carbone
Costruzioni  S.r.l.,  Angius  Giuseppe   Costruzioni   S.r.l.,   Sasa
Assicurazioni e  Riassicurazioni  S.p.A.  per  l'annullamento  previa
sospensione dell'efficacia: 
        del provvedimento della  direzione  generale  della  societa'
Abbanoa S.p.A. n. 7 del 31 luglio 2008 di revoca  dell'aggiudicazione
in favore della Fontana Costruzioni S.p.A. dell'appalto  relativo  ai
lotti nn. 20 e 24 della  gara  lavori  di  manutenzione  conservativa
delle opere del servizio idrico integrato  e  nuovi  allacci  fognari
nell'ambito delle zone operative ricadenti negli  otto  distretti  di
Abbanoa  S.p.A.,  di  contestuale   aggiudicazione   del   lotto   20
all'Impresa Menale Carbone Costruzioni S.r.l. e  del  lotto  24  alla
geom.  Giuseppe  Angius  Costruzioni  S.r.l.,  di  escussione   della
cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici; e della nota prot. 56381/APP/08 del 5 agosto 2008
del dirigente Abbanoa di comunicazione del citato provvedimento; 
        del bando e disciplinare di gara e della nota prot. 48157 del
7 luglio 2008 di comunicazione di avvio del procedimento,  se  ed  in
quanto lesivi. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Abbanoa S.p.A.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici; 
    Viste le memorie difensive delle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2009 il dott.
Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come  specificato  nel
verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 
                              F a t t o 
 
    1. - La societa' Fontana Costruzioni, ricorrente, ha  partecipato
alla procedura di gara, indetta dalla societa'  Abbanoa  S.p.A.,  per
l'appalto  lavori  di  «manutenzione  conservativa  delle  opere  del
servizio idrico integrato e nuovi allacci». L'appalto  era  suddiviso
in 35 lotti territoriali. A  seguito  delle  operazioni  di  gara  la
societa' veniva  dichiarata  aggiudicataria  provvisoria  dei  lavori
relativi ai lotti n.  20  e  24,  con  determinazione  del  direttore
generale n. 80 del 21 maggio 2008. Con successiva nota del  7  luglio
2008,   l'amministrazione   appaltante   comunicava   alla    Fontana
Costruzioni l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in
quanto dai controlli effettuati in ordine al possesso  dei  requisiti
generali dichiarati ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  n.
163 del 2006  (codice  dei  contratti  pubblici)  risultava  «la  non
regolarita' di codesta  impresa  ai  fini  del  DURC,  alla  data  di
sottoscrizione della relativa autodichiarazione». Dal documento unico
di regolarita' contributiva emergeva,  in  effetti,  che  la  Fontana
Costruzioni non aveva effettuato il versamento di  contributi  presso
la Cassa edile di Caserta per un importo, relativo al mese  di  marzo
2008, pari a euro 331,00. Con provvedimento del  direttore  generale,
n. 7 del 31 luglio 2008, la societa' Abbanoa ha  disposto  la  revoca
dell'aggiudicazione all'impresa Fontana Costruzioni S.p.A. 
    2. - Con ricorso notificato  l'8  agosto  2008  e  depositato  il
successivo 11  agosto,  la  Fontana  Costruzioni  S.p.A.  impugna  il
provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, nonche' gli  altri  atti
meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 
        1) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, violazione
della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e  carenza  di
istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 
        2) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, violazione
del d.m. 24 ottobre 2007, violazione della  circolare  del  Ministero
del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008,  della  circolare  dell'INPS  18
aprile 2008, n. 51, eccesso  di  potere  per  difetto  e  carenza  di
istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 
        3) violazione degli artt. 38 e 48  del  d.lgs.  n.  163/2006,
violazione degli articoli 17 e 18 del d.P.R. n.  34/2000,  violazione
della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e  carenza  di
istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 
        4)  illegittimita'  dei  provvedimenti  di  escussione  della
cauzione provvisoria e di segnalazione  all'Autorita'  di  vigilanza,
derivata dai vizi dedotti con il primo e secondo motivo; 
        5) nei confronti dei  bando  di  gara,  nella  parte  in  cui
prevede l'applicazione delle sanzioni di cui  sopra:  violazione  del
principio di legalita' della sanzione amministrativa; 
    3. - Si e' costituita la societa' Abbanoa S.p.A.,  chiedendo  che
il ricorso sia respinto. 
    4. - Con ordinanza di questa Sezione n. 355/08 del  15  settembre
2008, e' stata respinta la domanda cautelare avente  per  oggetto  il
provvedimento di revoca dell'aggiudicazione  ed  accolta  la  domanda
cautelare sui provvedimenti di escussione della cauzione  provvisoria
e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza. 
    5. - All'udienza pubblica  del  27  maggio  2009,  la  causa,  su
richiesta delle parti, e' stata trattenuta in decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Con i  primi  due  motivi  (che,  pertanto,  possono  essere
trattati congiuntamente) la societa' ricorrente deduce la  violazione
dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici,  in  quanto  l'omesso
versamento di contributi alla Cassa edile  risultante  dal  documento
unico di regolarita' contributiva acquisito dalla stazione appaltante
non integrerebbe l'ipotesi della  violazione  grave  richiesta  dalla
lettera i) dell'art.  38  cit.  per  l'esclusione  dalle  gare.  Cio'
risulterebbe, altresi',  dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro  24
ottobre 2007, in ordine alle modalita' di  rilascio  e  ai  contenuti
analitici del D.U.R.C.,  secondo  cui  «non  si  considera  grave  lo
scostamento inferiore o pari al 5%  tra  le  somme  dovute  e  quelle
versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione»
(art. 8, comma 3, del d.m. cit.). 
    L'amministrazione  appaltante  avrebbe,  pertanto,  omesso   ogni
verifica istruttoria sul punto, nonche' la motivazione in ordine alla
gravita' della suddetta violazione. 
    2. - I motivi sono infondati. 
    Le questioni sollevate attengono al  rapporto  tra  la  causa  di
esclusione prevista dalla lettera  i),  comma  1,  dell'art.  38  del
codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(ai sensi della quale sono esclusi dalle procedure di gara  pubbliche
i concorrenti «che hanno commesso violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui
sono stabiliti») e l'obbligo  posto  a  carico  degli  affidatari  di
contratti pubblici dall'articolo 2, del  decreto-legge  25  settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre  2002,  n.  266,  di
«presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa  alla
regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento».  Obbligo
che il medesimo art. 38 cit. ribadisce al comma 3. 
    2.1. - Mentre, infatti, sulla base dell'art. 38, lett. i),  cit.,
la violazione in materia previdenziale assume rilevanza solo  qualora
si  possa  qualificare  in  termini  di  gravita'   (oltre   che   di
definitivita'),  l'art.   2   del   d.l.   n.   210/2002   condiziona
l'aggiudicazione definitiva, e quindi la stipula del contratto,  alla
sussistenza della regolarita' contributiva dell'impresa  affidataria,
attestata dal documento unico rilasciato dagli enti previdenziali. 
    2.2. - Nel cercare di conciliare, sul  piano  interpretativo,  le
due disposizioni, la giurisprudenza  prevalente  ha  in  primo  luogo
rilevato che «la regolarita' contributiva  e  fiscale  delle  imprese
partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di appalti  con  la  p.a.
deve  essere  presente  al  momento  della  offerta  e  deve   essere
assicurata pure  in  momenti  successivi  alla,  presentazione  della
domanda e dell'offerta e quindi  certamente  fino  al  momento  della
aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante
di verificare l'affidabilita' del  soggetto  partecipante  alla  gara
fino alla conclusione della stessa (C. Stato, IV, 31 maggio 2007,  n.
2876)» (cosi', di recente, Cons. St., IV, 12 marzo  2009,  n.  1458).
Con l'entrata in vigore della disciplina  sul  D.U.RC.,  la  verifica
della regolarita' contributiva e previdenziale delle imprese e' stata
demandata agli enti previdenziali individuati  dalle  norme,  le  cui
certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non  possono
sindacarne il contenuto (giurisprudenza nettamente  prevalente:  cfr.
Cons. St., sez. V, 1° agosto 2007, n. 4273; sez. V, 23 ottobre  2007,
n. 5575; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147; sez. IV, 12 marzo 2009,  n.
1458). 
    Affermazioni sulle quali anche questa Sezione ha avuto  occasione
di concordare (si veda, recentemente, T.a.r.  Sardegna,  sez.  I,  13
marzo 2008, n. 458), e dalle quali, nel caso di  specie,  non  vi  e'
ragione di discostarsi. 
    2.3. - Rimane da stabilire se in capo. alla  stazione  appaltante
(che, come visto, non puo' effettuare  verifiche  sul  contenuto  del
D.U.R.C.) rimanga, quantomeno, il compito di valutare la gravita',  o
non,  della  violazione  risultante  dalla   attestazione   dell'ente
previdenziale. Una soluzione interpretativa di segno negativo implica
la necessaria svalutazione dell'elemento  testuale  ricavabile  dalla
lettera  i)  del  cit.  art.  38  (in  ordine  alla  gravita'   delle
violazioni) ma trova un puntuale sostegno in argomenti sia di  ordine
testuale che di ordine logico. 
    2.4. - L'argomento logico e'  stato  gia'  messo  in  rilievo  in
giurisprudenza e si fonda sulla considerazione che, nel rapporto  tra
l'art. 38, comma 1, lettera i), il quale si riferisce  alla  fase  di
partecipazione dei  concorrenti  alle  procedure  di  affidamento,  e
l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  210/2002,  che  concerne  le
imprese  affidatarie  del  contratto,  quest'ultima  norma  «per  una
evidente logica di mezzi giuridici» deve essere intesa «nel senso  di
rendere doverosa la esclusione  dalla  gara  quante  volte  (...)  la
situazione di  irregolarita'  sia  conclamata  (...)  in  uno  stadio
anteriore all'intervento della aggiudicazione; e  tanto  al  fine  di
evitare la illogica aggiudicazione di una gara  destinata  ad  essere
oggetto di successiva ed obbligatoria autotutela alla  stregua  della
normativa ora richiamata (Consiglio di Stato, VI; 29 ottobre 2004, n.
7045)» (cosi' Cons. St., sez. IV, n. 1458 del 2009, cit.). 
    2.5. - L'argomento di natura letterale lo si ricava dallo  stesso
art. 38 del codice dei contratti pubblici, il cui comma 3, come si e'
gia' ricordato, ribadisce per  i  soggetti  affidatari  di  contratti
pubblici l'esigenza della dimostrazione di  regolarita'  contributiva
posta dall'art. 2 del d.l. n. 210/2002 cit. 
    2.6. - Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, ne deriva
come conseguenza che il concetto  di  gravita'  della  violazione  in
materia previdenziale, di cui all'art. 38  cit.,  va  esteso  fino  a
ricomprendere qualsiasi violazione degli obblighi  discendenti  dalle
norme in materia, come e' stato sottolineato anche da una parte della
giurisprudenza rilevando come «il legislatore vuole invero  escludere
dalla contrattazione con le amministrazioni quelle  imprese  che  non
siano  corrette  (regolari)  per   quanto   concerne   gli   obblighi
previdenziali, anche,  e  forse  soprattutto,  con  riferimento  alle
ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai  quali  non  vi
siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per  ritardare
il pagamento. Si puo' anzi affermare che queste ultime ipotesi  siano
anch'esse  gravi  (indipendentemente  dall'importo   del   contributo
dovuto), proprio perche' rivelano un atteggiamento  di  trascuratezza
verso  gli  obblighi  previdenziali,  ritenuti   probabilmente   meno
importanti rispetto ad altri obblighi.» (Cons. St. sez. V, 1°  agosto
2007, n. 4273). 
    2.7. - Non influisce, sulla soluzione delle questioni affrontate,
il contenuto del d.m. 24 ottobre  2007,  il  cui  art.  8,  comma  3,
prevede il rilascio del documento  unico  anche  quando  risulti  una
omissione di versamenti che non superino  il  5%,  purche'  l'obbligo
venga adempiuto entro i  trenta  giorni  successivi.  Oltre  al  dato
testuale (il rilascio, in tali casi,  e'  consentito  «ai  soli  fini
della partecipazione a, gare di appalto»), anche  il  breve  termine,
concesso  per  l'adempimento  successivo  dimostra,  ad  avviso   del
Collegio, che l'ipotesi normativa ha riguardo alla sola possibilita',
nelle more dell'adempimento tardivo, di partecipare alle gare. Con la
conseguenza che rimane ferma la condizione dettata  dall'art.  2  del
d.l. 25 settembre 2002, n. 210, cosi' come modificato dalla legge  di
conversione  22  novembre  2002,  n.  266,  per   l'affidamento   del
contratto,  cioe'  la  dimostrazione  della   integrale   regolarita'
contributiva dell'impresa aggiudicataria. 
    2.8. - Nel caso di specie, come riferito in narrativa,  a  favore
della  Fontana  Costruzioni  era  stata   disposta   l'aggiudicazione
provvisoria, risolutivamente condizionata alla verifica del  possesso
dei requisiti oggetto delle dichiarazioni sostitutive  presentate  in
gara. Dal D.U.R.C. risultava  l'omesso  versamento  presso  la  Cassa
edile di Caserta, relativo al  mese  di  marzo  2008.  Correttamente,
pertanto, in applicazione della disciplina normativa sopra enunciata,
l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   proceduto    alla    revoca
dell'aggiudicazione. 
    3. - Con gli altri motivi del ricorso in esame,  si  contesta  la
legittimita'  dei  provvedimenti   di   escussione   della   cauzione
provvisoria  e   di   segnalazione   delle   ragioni   della   revoca
dell'aggiudicazione  all'Autorita'   di   vigilanza   sui   contratti
pubblici. 
    3.1. -  Va  dichiarata,  in  primo  luogo,  l'infondatezza  della
censura  di  illegittimita'  derivata,  che  discende  dall'accertata
infondatezza dei due primi motivi. 
    3.2. - Con il terzo motivo si deduce la violazione  dell'art.  48
del codice  dei  contratti  pubblici,  il  cui  comma  1  prevede  le
conseguenze della  escussione  della  cauzione  provvisoria  e  della
segnalazione del fatto all'Autorita' di vigilanza solo se la  mancata
dimostrazione  del  possesso  riguardi  i  requisiti   di   capacita'
economico-finanziaria, e non - come nel caso di specie - un requisito
di ordine generale. 
    3.3.  La  difesa  dell'amministrazione  appaltante,  con  memoria
depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, eccepisce che  nella
procedura di gara in questione  si  applica  l'art.  18  della  legge
regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5, il quale (ai commi  3,  4  e  5)
estende  le  (medesime  conseguenze  anche  alla  mancata  prova  del
possesso dei requisiti di ordine generale. 
    3.4.  -  Sul  punto  il  Collegio   ritiene   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 18 della legge regionale della Sardegna 7 agosto  2007,  n.
5, nella parte in cui prevede che le  amministrazioni  aggiudicatici,
qualora il concorrente aggiudicatario  provvisorio  non  fornisca  la
prova  del  possesso  dei  requisiti   generali   di   partecipazione
dichiarati in fase di gara, procedano all'escussione  della  cauzione
provvisoria (comma 4) e alla comunicazione del fatto all'Autorita' di
vigilanza per i provvedimenti di competenza (comma 5). 
    3.5. - In punto di rilevanza della questione di legittimita',  va
in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui la procedura  di  gara
oggetto del ricorso in  esame  rientra  nell'ambito  di  applicazione
della legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5. La  procedura,  come
riferito in fatto, e' stata indetta dalla. societa'  Abbanoa  S.p.A.,
societa' a totale partecipazione pubblica,  cui  e'  affidata  (sulla
base della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29)  la  gestione  del
servizio idrico integrato sull'intero territorio della  Sardegna.  La
societa' deve, pertanto, essere ricompresa tra i  «soggetti  operanti
nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE  (che  coordina
le  procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori  di  acqua  e   di
energia...)», di cui all'art. 3 della legge  sarda  n.  5  del  2007,
comma 2, lettera d), ai quali si applica - secondo la norma regionale
da ultimo citata - l'art. 18, commi 3, 4 e  5  della  medesima  legge
regionale sarda. 
    La  decisione  in  ordine  alla  domanda  di   annullamento   dei
provvedimenti  di  escussione  della  cauzione   provvisoria   e   di
segnalazione all'Autorita' di vigilanza, formulata con il ricorso  in
esame, dipende conseguentemente dall'applicazione, o non,  dei  commi
3, 4 e 5 dell'art. 18 della legge regionale sarda n. 5/2007. 
    3.5. - La questione di legittimita' costituzionale delle suddette
disposizioni  regionali   non   e'   manifestamente   infondata   con
riferimento alla violazione dell'art. 3, lettera  e),  dello  statuto
speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n.
3 del  1948,  e  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza
legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza. 
    Riguardo ai  parametri  costituzionali  indicati,  essi  appaiono
conformi  alla   giurisprudenza   costituzionale   in   materia.   Il
riferimento e' innanzitutto alla sentenza 3 dicembre  2008,  n.  411,
con cui la Corte costituzionale  ha  accolto  numerose  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della legge della
Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, muovendo dalla premessa che  la
attribuzione statutaria (art. 3, lettera e), dello  Statuto  speciale
della Regione  Sardegna)  di  una  competenza  legislativa  esclusiva
riferita alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale  non
comprende   le   materie   della   tutela   della    concorrenza    e
dell'ordinamento civile, facendone  conseguire  l'incostituzionalita'
delle  disposizioni  impugnate  della  legge  regionale   per   avere
esercitato  la  potesta'  legislativa  in   materie   estranee   alla
previsione statutaria, e riservate allo stato dall'art. 117,  secondo
comma, lettera e) della Costituzione. 
    Con la medesima pronuncia la Corte ha, inoltre, confermato quanto
in precedenza affermato con la sentenza n. 401 del 2007, cioe' che la
disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e  selezione
dei concorrenti e sulle procedure di affidamento  rientra  in  ambiti
compresi nella materia della tutela della concorrenza riservata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    3.6. - Le  disposizioni  regionali  di  cui  all'art.  18,  sopra
citate, incidono, per un primo aspetto, sulla disciplina  in  materia
di cauzione provvisoria, introducendo una ipotesi di  escussione  che
non e' . prevista dalla disciplina statale (di cui agli artt. 48 e 75
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12  aprile  2006,
n. 163). Con la sentenza n. 401 del 2007 il giudice  delle  leggi  ha
ritenuto che anche la cauzione provvisoria attenga alla  fase  della,
scelta del contraente, rispetto  alla  quale  occorre  «garantire  la
competitivita' e la concorrenzialita' delle imprese nel  segmento  di
mercato  interessato  dai  contratti  per  l'esecuzione   di   lavori
pubblici, servizi e forniture» (§ 12.2. del Considerato in  diritto).
Con  la  sentenza  n.  411  del  2008,  la  Corte  costituzionale  ha
confermato tale indirizzo annullando l'art. 54, commi 1, 2, 8, 9,  10
e 11 della 1.r.  sarda  n.  5  del  2007,  in  tema  di  garanzie  ed
assicurazioni  dell'offerta,  nella  parte  in  cui   dettavano   una
disciplina difforme rispetto a quella posta dal legislatore statale. 
    La disciplina della cauzione provvisoria, pertanto, e'  riservata
integralmente alla competenza legislativa, anche di dettaglio,  dello
Stato in quanto ricade nella materia della tutela  della  concorrenza
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione.
Con la conseguenza che  la  legge  regionale  non  puo'  dettare  una
disciplina diversa da quella statale. 
    3.7. - Per un secondo aspetto, l'art. 18  della  legge  regionale
sarda n. 5/2007, concerne la disciplina della qualificazione e  della
selezione dei concorrenti,  atteso  che  la  segnalazione  del  fatto
all'Autorita' di vigilanza comporta (ai sensi dell'art. 6, comma  11,
nonche' dell'art.  48,  comma  1,  ultimo  periodo,  del  codice  dei
contratti  pubblici)  l'applicazione   di   sanzioni   amministrative
pecuniarie nonche' l'eventuale sospensione (da  uno  a  dodici  mesi)
dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di  affidamento.  La
norma  regionale,  introducendo  una  ipotesi  di  segnalazione   non
contemplata dalla normativa statale (che, come visto, all'art. 48 del
codice dei contratti pubblici la prevede  solo  in  caso  di  mancata
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria)  si  pone  conseguentemente,  per  gli  stessi
motivi indicati al punto precedente,  in  contrasto  con  l'art.  117
Cost. e con l'art. 3, lett. e), dello Statuto sardo; 
    4. - In definitiva, in ordine al ricorso in epigrafe, deve essere
rigettata la domanda di  annullamento  del  provvedimento  di  revoca
dell'aggiudicazione. 
    Quanto  alla  domanda  di  annullamento  dei   provvedimenti   di
escussione della cauzione provvisoria e  di  segnalazione  del  fatto
all'Autorita' di vigilanza, ritenuta la rilevanza e la non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007,
n. 5, deve essere sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte
costituzionale.