IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 676 del 2008, proposto da Fontana Costruzioni S.p.A., con sede in San Cipriano d'Aversa (Caserta), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Biagio Capasso e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Bellini n. 26; Contro la societa' Abbanoa S.p.A., con sede in Nuoro, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3; Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23, nei confronti di Impresa Menale Carbone Costruzioni S.r.l., Angius Giuseppe Costruzioni S.r.l., Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento della direzione generale della societa' Abbanoa S.p.A. n. 7 del 31 luglio 2008 di revoca dell'aggiudicazione in favore della Fontana Costruzioni S.p.A. dell'appalto relativo ai lotti nn. 20 e 24 della gara lavori di manutenzione conservativa delle opere del servizio idrico integrato e nuovi allacci fognari nell'ambito delle zone operative ricadenti negli otto distretti di Abbanoa S.p.A., di contestuale aggiudicazione del lotto 20 all'Impresa Menale Carbone Costruzioni S.r.l. e del lotto 24 alla geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici; e della nota prot. 56381/APP/08 del 5 agosto 2008 del dirigente Abbanoa di comunicazione del citato provvedimento; del bando e disciplinare di gara e della nota prot. 48157 del 7 luglio 2008 di comunicazione di avvio del procedimento, se ed in quanto lesivi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Abbanoa S.p.A.; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; Viste le memorie difensive delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o 1. - La societa' Fontana Costruzioni, ricorrente, ha partecipato alla procedura di gara, indetta dalla societa' Abbanoa S.p.A., per l'appalto lavori di «manutenzione conservativa delle opere del servizio idrico integrato e nuovi allacci». L'appalto era suddiviso in 35 lotti territoriali. A seguito delle operazioni di gara la societa' veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori relativi ai lotti n. 20 e 24, con determinazione del direttore generale n. 80 del 21 maggio 2008. Con successiva nota del 7 luglio 2008, l'amministrazione appaltante comunicava alla Fontana Costruzioni l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in quanto dai controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti generali dichiarati ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) risultava «la non regolarita' di codesta impresa ai fini del DURC, alla data di sottoscrizione della relativa autodichiarazione». Dal documento unico di regolarita' contributiva emergeva, in effetti, che la Fontana Costruzioni non aveva effettuato il versamento di contributi presso la Cassa edile di Caserta per un importo, relativo al mese di marzo 2008, pari a euro 331,00. Con provvedimento del direttore generale, n. 7 del 31 luglio 2008, la societa' Abbanoa ha disposto la revoca dell'aggiudicazione all'impresa Fontana Costruzioni S.p.A. 2. - Con ricorso notificato l'8 agosto 2008 e depositato il successivo 11 agosto, la Fontana Costruzioni S.p.A. impugna il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, nonche' gli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 2) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, violazione del d.m. 24 ottobre 2007, violazione della circolare del Ministero del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008, della circolare dell'INPS 18 aprile 2008, n. 51, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, violazione degli articoli 17 e 18 del d.P.R. n. 34/2000, violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; 4) illegittimita' dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza, derivata dai vizi dedotti con il primo e secondo motivo; 5) nei confronti dei bando di gara, nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni di cui sopra: violazione del principio di legalita' della sanzione amministrativa; 3. - Si e' costituita la societa' Abbanoa S.p.A., chiedendo che il ricorso sia respinto. 4. - Con ordinanza di questa Sezione n. 355/08 del 15 settembre 2008, e' stata respinta la domanda cautelare avente per oggetto il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ed accolta la domanda cautelare sui provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza. 5. - All'udienza pubblica del 27 maggio 2009, la causa, su richiesta delle parti, e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o 1. - Con i primi due motivi (che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente) la societa' ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, in quanto l'omesso versamento di contributi alla Cassa edile risultante dal documento unico di regolarita' contributiva acquisito dalla stazione appaltante non integrerebbe l'ipotesi della violazione grave richiesta dalla lettera i) dell'art. 38 cit. per l'esclusione dalle gare. Cio' risulterebbe, altresi', dal decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007, in ordine alle modalita' di rilascio e ai contenuti analitici del D.U.R.C., secondo cui «non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione» (art. 8, comma 3, del d.m. cit.). L'amministrazione appaltante avrebbe, pertanto, omesso ogni verifica istruttoria sul punto, nonche' la motivazione in ordine alla gravita' della suddetta violazione. 2. - I motivi sono infondati. Le questioni sollevate attengono al rapporto tra la causa di esclusione prevista dalla lettera i), comma 1, dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ai sensi della quale sono esclusi dalle procedure di gara pubbliche i concorrenti «che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti») e l'obbligo posto a carico degli affidatari di contratti pubblici dall'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di «presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento». Obbligo che il medesimo art. 38 cit. ribadisce al comma 3. 2.1. - Mentre, infatti, sulla base dell'art. 38, lett. i), cit., la violazione in materia previdenziale assume rilevanza solo qualora si possa qualificare in termini di gravita' (oltre che di definitivita'), l'art. 2 del d.l. n. 210/2002 condiziona l'aggiudicazione definitiva, e quindi la stipula del contratto, alla sussistenza della regolarita' contributiva dell'impresa affidataria, attestata dal documento unico rilasciato dagli enti previdenziali. 2.2. - Nel cercare di conciliare, sul piano interpretativo, le due disposizioni, la giurisprudenza prevalente ha in primo luogo rilevato che «la regolarita' contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla, presentazione della domanda e dell'offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l'affidabilita' del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (C. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2876)» (cosi', di recente, Cons. St., IV, 12 marzo 2009, n. 1458). Con l'entrata in vigore della disciplina sul D.U.RC., la verifica della regolarita' contributiva e previdenziale delle imprese e' stata demandata agli enti previdenziali individuati dalle norme, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (giurisprudenza nettamente prevalente: cfr. Cons. St., sez. V, 1° agosto 2007, n. 4273; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147; sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458). Affermazioni sulle quali anche questa Sezione ha avuto occasione di concordare (si veda, recentemente, T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 marzo 2008, n. 458), e dalle quali, nel caso di specie, non vi e' ragione di discostarsi. 2.3. - Rimane da stabilire se in capo. alla stazione appaltante (che, come visto, non puo' effettuare verifiche sul contenuto del D.U.R.C.) rimanga, quantomeno, il compito di valutare la gravita', o non, della violazione risultante dalla attestazione dell'ente previdenziale. Una soluzione interpretativa di segno negativo implica la necessaria svalutazione dell'elemento testuale ricavabile dalla lettera i) del cit. art. 38 (in ordine alla gravita' delle violazioni) ma trova un puntuale sostegno in argomenti sia di ordine testuale che di ordine logico. 2.4. - L'argomento logico e' stato gia' messo in rilievo in giurisprudenza e si fonda sulla considerazione che, nel rapporto tra l'art. 38, comma 1, lettera i), il quale si riferisce alla fase di partecipazione dei concorrenti alle procedure di affidamento, e l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 210/2002, che concerne le imprese affidatarie del contratto, quest'ultima norma «per una evidente logica di mezzi giuridici» deve essere intesa «nel senso di rendere doverosa la esclusione dalla gara quante volte (...) la situazione di irregolarita' sia conclamata (...) in uno stadio anteriore all'intervento della aggiudicazione; e tanto al fine di evitare la illogica aggiudicazione di una gara destinata ad essere oggetto di successiva ed obbligatoria autotutela alla stregua della normativa ora richiamata (Consiglio di Stato, VI; 29 ottobre 2004, n. 7045)» (cosi' Cons. St., sez. IV, n. 1458 del 2009, cit.). 2.5. - L'argomento di natura letterale lo si ricava dallo stesso art. 38 del codice dei contratti pubblici, il cui comma 3, come si e' gia' ricordato, ribadisce per i soggetti affidatari di contratti pubblici l'esigenza della dimostrazione di regolarita' contributiva posta dall'art. 2 del d.l. n. 210/2002 cit. 2.6. - Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, ne deriva come conseguenza che il concetto di gravita' della violazione in materia previdenziale, di cui all'art. 38 cit., va esteso fino a ricomprendere qualsiasi violazione degli obblighi discendenti dalle norme in materia, come e' stato sottolineato anche da una parte della giurisprudenza rilevando come «il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si puo' anzi affermare che queste ultime ipotesi siano anch'esse gravi (indipendentemente dall'importo del contributo dovuto), proprio perche' rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi.» (Cons. St. sez. V, 1° agosto 2007, n. 4273). 2.7. - Non influisce, sulla soluzione delle questioni affrontate, il contenuto del d.m. 24 ottobre 2007, il cui art. 8, comma 3, prevede il rilascio del documento unico anche quando risulti una omissione di versamenti che non superino il 5%, purche' l'obbligo venga adempiuto entro i trenta giorni successivi. Oltre al dato testuale (il rilascio, in tali casi, e' consentito «ai soli fini della partecipazione a, gare di appalto»), anche il breve termine, concesso per l'adempimento successivo dimostra, ad avviso del Collegio, che l'ipotesi normativa ha riguardo alla sola possibilita', nelle more dell'adempimento tardivo, di partecipare alle gare. Con la conseguenza che rimane ferma la condizione dettata dall'art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, cosi' come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266, per l'affidamento del contratto, cioe' la dimostrazione della integrale regolarita' contributiva dell'impresa aggiudicataria. 2.8. - Nel caso di specie, come riferito in narrativa, a favore della Fontana Costruzioni era stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, risolutivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti oggetto delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara. Dal D.U.R.C. risultava l'omesso versamento presso la Cassa edile di Caserta, relativo al mese di marzo 2008. Correttamente, pertanto, in applicazione della disciplina normativa sopra enunciata, l'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione. 3. - Con gli altri motivi del ricorso in esame, si contesta la legittimita' dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione delle ragioni della revoca dell'aggiudicazione all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici. 3.1. - Va dichiarata, in primo luogo, l'infondatezza della censura di illegittimita' derivata, che discende dall'accertata infondatezza dei due primi motivi. 3.2. - Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici, il cui comma 1 prevede le conseguenze della escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione del fatto all'Autorita' di vigilanza solo se la mancata dimostrazione del possesso riguardi i requisiti di capacita' economico-finanziaria, e non - come nel caso di specie - un requisito di ordine generale. 3.3. La difesa dell'amministrazione appaltante, con memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, eccepisce che nella procedura di gara in questione si applica l'art. 18 della legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5, il quale (ai commi 3, 4 e 5) estende le (medesime conseguenze anche alla mancata prova del possesso dei requisiti di ordine generale. 3.4. - Sul punto il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui prevede che le amministrazioni aggiudicatici, qualora il concorrente aggiudicatario provvisorio non fornisca la prova del possesso dei requisiti generali di partecipazione dichiarati in fase di gara, procedano all'escussione della cauzione provvisoria (comma 4) e alla comunicazione del fatto all'Autorita' di vigilanza per i provvedimenti di competenza (comma 5). 3.5. - In punto di rilevanza della questione di legittimita', va in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui la procedura di gara oggetto del ricorso in esame rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5. La procedura, come riferito in fatto, e' stata indetta dalla. societa' Abbanoa S.p.A., societa' a totale partecipazione pubblica, cui e' affidata (sulla base della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29) la gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Sardegna. La societa' deve, pertanto, essere ricompresa tra i «soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia...)», di cui all'art. 3 della legge sarda n. 5 del 2007, comma 2, lettera d), ai quali si applica - secondo la norma regionale da ultimo citata - l'art. 18, commi 3, 4 e 5 della medesima legge regionale sarda. La decisione in ordine alla domanda di annullamento dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita' di vigilanza, formulata con il ricorso in esame, dipende conseguentemente dall'applicazione, o non, dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 18 della legge regionale sarda n. 5/2007. 3.5. - La questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni regionali non e' manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza. Riguardo ai parametri costituzionali indicati, essi appaiono conformi alla giurisprudenza costituzionale in materia. Il riferimento e' innanzitutto alla sentenza 3 dicembre 2008, n. 411, con cui la Corte costituzionale ha accolto numerose questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, muovendo dalla premessa che la attribuzione statutaria (art. 3, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna) di una competenza legislativa esclusiva riferita alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale non comprende le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, facendone conseguire l'incostituzionalita' delle disposizioni impugnate della legge regionale per avere esercitato la potesta' legislativa in materie estranee alla previsione statutaria, e riservate allo stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Con la medesima pronuncia la Corte ha, inoltre, confermato quanto in precedenza affermato con la sentenza n. 401 del 2007, cioe' che la disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento rientra in ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 3.6. - Le disposizioni regionali di cui all'art. 18, sopra citate, incidono, per un primo aspetto, sulla disciplina in materia di cauzione provvisoria, introducendo una ipotesi di escussione che non e' . prevista dalla disciplina statale (di cui agli artt. 48 e 75 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Con la sentenza n. 401 del 2007 il giudice delle leggi ha ritenuto che anche la cauzione provvisoria attenga alla fase della, scelta del contraente, rispetto alla quale occorre «garantire la competitivita' e la concorrenzialita' delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture» (§ 12.2. del Considerato in diritto). Con la sentenza n. 411 del 2008, la Corte costituzionale ha confermato tale indirizzo annullando l'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11 della 1.r. sarda n. 5 del 2007, in tema di garanzie ed assicurazioni dell'offerta, nella parte in cui dettavano una disciplina difforme rispetto a quella posta dal legislatore statale. La disciplina della cauzione provvisoria, pertanto, e' riservata integralmente alla competenza legislativa, anche di dettaglio, dello Stato in quanto ricade nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con la conseguenza che la legge regionale non puo' dettare una disciplina diversa da quella statale. 3.7. - Per un secondo aspetto, l'art. 18 della legge regionale sarda n. 5/2007, concerne la disciplina della qualificazione e della selezione dei concorrenti, atteso che la segnalazione del fatto all'Autorita' di vigilanza comporta (ai sensi dell'art. 6, comma 11, nonche' dell'art. 48, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici) l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nonche' l'eventuale sospensione (da uno a dodici mesi) dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento. La norma regionale, introducendo una ipotesi di segnalazione non contemplata dalla normativa statale (che, come visto, all'art. 48 del codice dei contratti pubblici la prevede solo in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria) si pone conseguentemente, per gli stessi motivi indicati al punto precedente, in contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 3, lett. e), dello Statuto sardo; 4. - In definitiva, in ordine al ricorso in epigrafe, deve essere rigettata la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione. Quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione del fatto all'Autorita' di vigilanza, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, deve essere sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.