Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  13,  commi  1,
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 4, 5, 6,  6-bis,
7, 8, 8-bis, 8-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7  (Misure
urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la   promozione   della
concorrenza, lo sviluppo di attivita'  economiche  e  la  nascita  di
nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge  2  aprile
2007, n. 40, e degli artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2,  18,  24,
28 e 30, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 agosto  2007,
n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e  formazione  della
Regione Lombardia), promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia  e  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri  con  ricorsi  rispettivamente
notificati il 29 maggio, il 1° giugno e il 6 ottobre 2007, depositati
in cancelleria il 6 e 9 giugno e l'11 ottobre 2007 ed iscritti ai nn.
27, 29 e 43 del  registro  ricorsi  del  2007,  e  nel  giudizio  per
conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito  del  decreto  del
Ministero della pubblica istruzione, dipartimento  per  l'istruzione,
n. 41 del 25  maggio  2007  (Applicazione  dell'art.  1,  comma  605,
lettera f), della legge n. 296 del  27  dicembre  2006  -  Istruzione
professionale) e della nota del Dipartimento per  l'istruzione  dello
stesso Ministero del 29 maggio 2007, prot. n.  802/DIP  (Trasmissione
d.m. n. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art.  1,
comma 605, lettera f), della legge n. 296  del  27  dicembre  2006  -
Istruzione  professionale),  promosso  dalla  Regione  Lombardia  con
ricorso notificato il 24 luglio 2007, depositato in cancelleria il 31
luglio 2007 ed iscritto al n. 7 del registro conflitto tra  enti  del
2007. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e della Regione Lombardia, nonche' gli  atti  di  intervento
del Gruppo consiliare  Rifondazione  Comunista-Sinistra  Europea  del
Consiglio Regionale della Lombardia  e  quello,  fuori  termine,  del
Partito dei Comunisti italiani; 
    Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 e nella camera di
consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di  Toritto  per  la  Regione
Lombardia e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che la Regione  Veneto,  con  ricorso  depositato  il  6
giugno 2007 (r. ric. n. 27 del 2007), ha sollevato,  con  riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter,   1-quater,
1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 8-bis e 8-ter della legge 2 aprile 2007,
n. 40 [recte: del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione  della  concorrenza,  lo
sviluppo di attivita' economiche e  la  nascita  di  nuove  imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40]; 
        che la Regione Lombardia, con ricorso depositato il 9  giugno
2007 (r. ric. n. 29 del 2007), ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter,   1-quater,
1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter  del
decreto-legge n. 7 del 2007, con riferimento  agli  artt.  117,  118,
119, 70, 76 e 77 della Costituzione, nonche'  ai  principi  di  leale
collaborazione (art. 120 della Costituzione), di buon andamento (art.
97  della  Costituzione)  e   di   ragionevolezza   (art.   3   della
Costituzione); 
        che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
depositato l'11 ottobre 2007 (reg. ric. n. 43 del 2007), ha impugnato
gli artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28 e 30, comma  3,
della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19  (Norme  sul
sistema  educativo  di  istruzione   e   formazione   della   Regione
Lombardia), per contrasto con gli artt. 33, 117 e 118 Cost.; 
        che la Regione Lombardia, con ricorso depositato il 31 luglio
2007  (reg.  confl.  n.  7  del  2007),  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
per  l'annullamento  del  decreto  del   Ministero   della   pubblica
istruzione - dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio  2007
(Applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge n.  296
del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale)  e  della  nota  del
Ministero della pubblica istruzione - dipartimento per  l'istruzione,
prot. n. 802/DIP, del 29 maggio 2007 (Trasmissione d.m. n. 41 del  25
maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera
f),  della  legge  n.  296  del  27  dicembre   2006   -   Istruzione
professionale), per violazione, da parte dello Stato, del riparto  di
competenze in  materia  di  istruzione  e  formazione  professionale,
previsto dagli artt. 117 e 118 Cost., nonche' dei  principi  di  buon
andamento  dell'amministrazione  (art.   97   Cost.)   e   di   leale
collaborazione (art. 120 Cost.); 
        che, con il ricorso n. 27 del  2007,  la  Regione  Veneto  ha
lamentato, in primo luogo,  che  il  legislatore  statale  non  abbia
rispettato il principio di  leale  cooperazione,  come  invece  aveva
fatto con l'art. 1, commi 10 e 14, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge  28  marzo  2003,  n.
53), e non  abbia  previsto  idonee  forme  di  coinvolgimento  della
Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni, pur  operando,
nel definire i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  relative  al
secondo  ciclo  del  sistema  educativo,  su  materie  di  competenza
legislativa  regionale  («istruzione»,   ricadente   nella   potesta'
legislativa concorrente, ed «istruzione e formazione  professionale»,
riconducibile alla potesta' legislativa residuale); in secondo luogo,
che,  in  ogni  caso,  sempre  in  virtu'  del  principio  di   leale
collaborazione,  idonee  forme  di   coinvolgimento   delle   Regioni
avrebbero  dovuto  essere  previste  anche  nell'ipotesi  in  cui  la
disciplina in questione fosse riconducibile alla potesta' legislativa
esclusiva dello Stato; in terzo luogo, che  la  reintroduzione  degli
istituti tecnici e di quelli professionali ed il loro inserimento nel
sistema dell'istruzione secondaria superiore (operate dai commi  1  e
1-bis  dell'art.  13  della  legge  n.  40  del  2007   senza   alcun
coinvolgimento delle Regioni) abbia  determinato  una  lesione  delle
prerogative regionali da  parte  delle  disposizioni  impugnate,  dal
momento che l'esigenza di sopprimere tali istituti e  di  sostituirli
con i licei tecnologici e quelli scientifici sarebbe  derivata  dalla
modifica dell'assetto costituzionale del  2001  e  dalla  conseguente
distinzione, alla quale il legislatore del  2005  si  era  pienamente
adeguato, tra la materia dell'istruzione e quella  dell'istruzione  e
formazione professionale; in quarto luogo, che i commi 1-bis, 1-ter e
1-quater avrebbero disciplinato nel dettaglio la  materia,  violando,
pertanto, l'art. 117, terzo comma, Cost.; infine, che  l'attribuzione
al  Ministro  competente  di  un  potere  regolamentare  in  tema  di
programmazione della rete scolastica  avrebbe  invaso  la  competenza
regionale nell'adozione di atti normativi secondari, consentendo allo
Stato di elaborare una disciplina di dettaglio in  materia  ricadente
nell'art. 117, terzo comma, Cost.; 
        che, con il ricorso n. 29 del 2007, la Regione  Lombardia  ha
lamentato, in primo luogo, che le  disposizioni  impugnate  avrebbero
mirato a  riscrivere  in  modo  illegittimo  l'intera  struttura  del
secondo ciclo dell'istruzione; in secondo luogo, che lo Stato avrebbe
sostituito il sistema dei licei con quello dell'istruzione secondaria
superiore, comprensivo anche  degli  istituti  tecnici  e  di  quelli
professionali, riappropriandosi illegittimamente di settori ricadenti
in materia ormai riservata alla potesta' legislativa esclusiva  delle
Regioni; in terzo luogo, che il censurato art. 13, comma  2,  avrebbe
invaso in modo illegittimo,  attraverso  la  costituzione  dei  «poli
tecnico-professionali»,  la  materia  dell'istruzione  e   formazione
tecnica superiore, nella quale la disciplina statale precedente aveva
attribuito alle Regioni un ruolo centrale e alla legge  statale  solo
la definizione di requisiti minimi per i diversi percorsi; in  quarto
luogo, che l'art. 13, comma 3, nonche' i commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
applicativi del primo, violerebbero il principio di ragionevolezza di
cui all'art. 3 Cost., in  quanto  le  agevolazioni  fiscali  in  essi
previste sarebbero relative ad erogazioni liberali a favore dei  soli
istituti scolastici statali di ogni ordine e  grado,  con  esclusione
delle strutture di  formazione  professionale  regionali;  in  quinto
luogo, che i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,  1-sexies,
2, 3, 8, 8-bis e 8-ter dello stesso art. 13 sarebbero illegittimi per
eccesso di potere legislativo  in  relazione  alla  violazione  degli
artt. 3 e 70 Cost., dal momento che il  legislatore  statale  avrebbe
introdotto nell'ordinamento elementi  di  illogicita',  incoerenza  e
palese contraddittorieta' con  i  precedenti  interventi  legislativi
statali; infine, che i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,  1-quinquies,
1-sexies, 2, 3, 8, 8-bis e  8-ter  del  medesimo  articolo  avrebbero
violato anche l'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  per  l'assenza  dei
presupposti di necessita' e urgenza necessari per l'emanazione di  un
decreto-legge; 
        che, nei  giudizi  promossi  dalla  Regione  Veneto  e  dalla
Regione Lombardia, si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, con memorie di analogo contenuto, eccependo,  preliminarmente,
l'inammissibilita' delle censure prospettate dalla Regione  Lombardia
in riferimento agli artt. 3, 70, 97 e 77, secondo  comma,  Cost.,  in
quanto  esse  non  riguardano  lesioni   dirette   delle   competenze
regionali,  e  sostenendo,  nel  merito,  che   l'indicazione   delle
finalita' di ciascuna scuola e' espressiva della  competenza  statale
in  materia  di  norme  generali  sull'istruzione,  non  sussistendo,
dunque, nella  specie,  alcuna  violazione  della  Costituzione,  dal
momento  che  la  disciplina  impugnata   ricade   nella   competenza
legislativa esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettere m) ed n), Cost.; 
        che, con il conflitto di attribuzione sollevato  con  ricorso
n. 7 del 2007, la  Regione  Lombardia,  nel  chiedere  l'annullamento
degli atti  censurati,  adottati  in  attuazione  delle  disposizioni
legislative impugnate con il ricorso n. 29 del 2007, ha sostenuto, in
primo luogo, che il decreto ministeriale e la relativa nota sarebbero
stati  emanati  violando,  da  un  lato,  il  riparto  costituzionale
previsto dagli artt. 117 e 118 Cost.  in  materia  di  istruzione  e,
dall'altro, i principi di buon andamento  dell'amministrazione  (art.
97 Cost.) e di leale collaborazione (art.  120  Cost.),  non  essendo
state coinvolte le Regioni in un settore di loro esclusiva competenza
o, al piu', di competenza concorrente; in secondo luogo, che gli atti
presupposti a quelli  oggetto  di  conflitto -  art.  1,  commi  605,
lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -
legge finanziaria 2007), e art. 13 del decreto-legge n. 7 del  2007 -
sarebbero costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.
70, 76, 117 e 118 Cost.; in terzo luogo,  che  gli  atti  oggetto  di
conflitto  sarebbero  affetti  anche  da  vizi   di   illogicita'   e
contraddittorieta', non sussistendo, in particolare,  le  ragioni  di
urgenza per l'adozione degli stessi; la Regione Lombardia, infine, ha
presentato domanda di sospensione degli atti impugnati; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio con atto depositato in data 9  agosto  2007,  sostenendo  la
sussistenza delle ragioni di urgenza nell'adozione dei  provvedimenti
di attuazione di disposizioni di legge statali in materia e la  piena
competenza dello Stato nell'adozione degli stessi, ha  insistito  per
la dichiarazione di inammissibilita' o di infondatezza del  conflitto
e per il rigetto della domanda di sospensione degli  atti  impugnati,
perche' priva dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora; 
        che, con il  ricorso  n.  43  del  2007,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  lamentato  che  la  legge  della  Regione
Lombardia  n.  19  del  2007,  disciplinando  in  modo  articolato  e
dettagliato il  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale
regionale,  avrebbe  invaso  le  competenze  statali  in  materia  di
istruzione; in particolare, l'art. 1, comma 2, della legge regionale,
definendo  il  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale,
avrebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perche'
in contrasto con le disposizioni della legge n. 296 del  2006  e  del
decreto-legge  n.  7  del  2007;  che  l'art.  10,   che   disciplina
unilateralmente a livello  regionale  il  sistema  di  certificazione
delle  competenze  acquisite  con  la  frequenza  dei   percorsi   di
istruzione e  formazione  professionale,  avrebbe  leso  l'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost.; che gli artt. 11  e  14,  comma  2,
della legge regionale, nel consentire  a  coloro  che  concludono  il
primo ciclo di iscriversi ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso
la Regione, avrebbe violato l'art. 117, secondo e terzo comma, Cost.,
in  quanto  si  porrebbero  in  contrasto  con  le   norme   generali
sull'istruzione di cui all'art.  1  della  legge  n.  296  del  2006,
nonche' con il principio  di  leale  collaborazione,  non  prevedendo
l'intervento  della   Conferenza   unificata   e   della   Conferenza
Stato-Regioni; che l'art. 18, contemplando percorsi formativi  validi
ai fini dell'abilitazione professionale,  avrebbe  leso  l'art.  117,
primo e terzo comma, Cost., spettando la competenza ad individuare  i
titoli  abilitanti  per  l'esercizio  delle   professioni,   in   via
esclusiva, allo Stato; che  l'art.  24,  denominando  unilateralmente
«istituzioni  formative»  alcuni  soggetti   eroganti   percorsi   di
istruzione e formazione professionale e attribuendo loro personalita'
giuridica, avrebbe violato gli artt. 33, 117, secondo comma,  lettere
m) ed n), 118 Cost. ed il  principio  di  leale  collaborazione;  che
l'art. 28, prevedendo  un  meccanismo  automatico  di  determinazione
delle risorse in base al criterio della quota capitaria, avrebbe leso
gli artt. 33 e 117, secondo comma, lettera n),  Cost.,  invadendo  le
competenze esclusive statali in materia di istruzione; che l'art. 30,
comma 3, stabilendo che i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) rientrano nel sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale, avrebbe violato gli artt. 33, 117 e 118 Cost., perche'
in contrasto con l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli
incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e con
l'art. 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006; 
        che la Regione Lombardia, costituitasi in giudizio  con  atto
del 5 novembre 2007, ha resistito,  con  dettagliate  argomentazioni,
alle censure sollevate, ritenendole prive di fondamento e  sostenendo
che  il  legislatore  regionale  avrebbe  operato  in  modo  coerente
rispetto al quadro  costituzionale  ed  a  quello  normativo  statale
derivante dalla legge n. 53 del 2003 e dai suoi decreti attuativi; 
        che, a seguito di istanze presentate dalla Regione  Lombardia
in data 30 luglio 2007 e in data 30 gennaio 2008,  si  e'  proceduto,
con adesione delle  parti,  alla  riunione,  in  ragione  di  stretta
connessione, dei ricorsi n. 27,  n.  29  e  n.  43  del  2007  e  del
conflitto di attribuzione tra enti n. 7 del 2007. 
    Considerato che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di
questa Corte il  9  marzo  2009,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 43 del 2007; 
        che  tale  rinuncia  e'  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione Lombardia, con  atto  depositato  presso  la  cancelleria  di
questa Corte in data 23 ottobre 2009; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte  il  17  aprile  2009,  la  Regione  Veneto  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso n. 27 del 2007; 
        che   tale   rinuncia   e'   stata   formalmente    accettata
dall'Avvocatura generale dello Stato per  conto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria  di
questa Corte in data 15 maggio 2009; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 23 ottobre 2009,  la  Regione  Lombardia  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso n. 29 del 2007 ed al conflitto di  attribuzione
tra enti n. 7 del 2007; 
        che   tale   rinuncia   e'   stata   formalmente    accettata
dall'Avvocatura generale dello Stato per  conto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria  di
questa Corte in data 2 novembre 2009; 
        che, ai sensi degli artt. 23 e 25 delle norme integrative per
i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo.