Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), relativa  all'insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato  all'epoca
dei fatti, nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso  dal
Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria  il
25 giugno 2009 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2010  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario  di  Roma,  con   ricorso
depositato il 25 giugno 2009, ha promosso conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera  dei  deputati,  in
relazione alla delibera adottata il 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater,
n. 3), con la quale - in conformita' della proposta della Giunta  per
le autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per  i  quali  il
senatore Maurizio Gasparri - all'epoca deputato  -  e'  sottoposto  a
procedimento penale, riguardano opinioni espresse da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e,  pertanto,  sono
coperti da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione; 
        che, espone il ricorrente,  il  parlamentare  e'  chiamato  a
rispondere del reato di cui agli artt. 595 del  codice  penale  e  13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla  stampa),  per
aver rilasciato nel corso di un'intervista, pubblicata il  17  giugno
2006 sul quotidiano  «Il  Messaggero»,  dichiarazioni  con  le  quali
offendeva l'onore e la reputazione del dott. Henry John Woodcock; 
        che,  in  particolare,  nel  corso  della  citata  intervista
affermava: «Io quello lo conosco bene», «Woodcock? Si. E' un bizzarro
pm, che spara a  vanvera  accuse  ridicole»,  «Quando  ero  ministro,
incontrai il cantante Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo
sulle agenzie che mi e' arrivato un avviso di garanzia  da  parte  di
Woodcock», «Di aver  detto  una  persona  che  il  suo  telefono  era
controllato», «Macche! Woodcock spara nomi  a  casaccio:  Maradona  e
Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello
legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel
frullatore di Woodcock insieme a Franco Marini»,  «Il  Tribunale  dei
ministri ha archiviato in poche settimane la risibile  accusa  contro
di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa  e  a
sua totale condanna», «il Csm, da anni sa che tipo  e'.  Perche'  non
trovano cinque minuti  per  occuparsi  di  lui?»,  «  E'  cosi'  poco
attendibile che, il giorno che dovesse  arrestare  un  colpevole,  lo
vedra'  finire  assolto.  Ma  la  sa  questa?...»,  «  E'  anche   un
personaggio boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liason
fra lui e una magistrata donna,  adibita  ad  altra  funzione»,  «Che
Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi  alla  Woodcock,
chiedera' il ripristino della disposizione transitoria e finale della
Costituzione. Che prevede l'esilio per i maschi Savoia»; 
        che, il Tribunale ordinario di Roma, dopo aver richiamato  la
giurisprudenza   costituzionale   riguardante   le   prerogative   di
insindacabilita' parlamentare, nonche' la giurisprudenza della  Corte
europea dei diritti dell'uomo, ritiene che, nel caso  di  specie,  vi
sarebbe  una  «carenza  assoluta  di   nesso   funzionale»   tra   le
dichiarazioni rese dall'imputato e la sua attivita' parlamentare; 
        che, in particolare, ne' la relazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni conterrebbe la indicazione di «qualsivoglia  pregresso
atto parlamentare, scritto o orale»  da  parte  dell'allora  deputato
«cui poter ricondurre le dichiarazioni» oggetto dell'intervista,  ne'
la delibera di insindacabilita' avrebbe «evidenziato  specifici  atti
parlamentari [...] aventi il medesimo contenuto» delle dichiarazioni; 
        che, aggiunge il ricorrente, la mancanza di nesso  funzionale
tra  l'attivita'  parlamentare  svolta  dall'allora  deputato  ed  il
contenuto  delle  affermazioni  riportate  nell'intervista,   sarebbe
rinvenibile anche in relazione a quella parte  della  delibera  della
Camera  dei  deputati  «relativa  alla  propalazione  di  una   "voce
corrente" sulla persona del dott. Woodcock circa "una liaison fra lui
e una magistrata donna, adibita ad altra funzione"», in quanto, nella
suddetta  delibera,  non   sarebbe   stato   indicato   alcun   «atto
parlamentare  avente  ad  oggetto  tale  circostanza  ritenuta  dalla
persona offesa diffamatoria»; 
        che, pertanto, il  Tribunale  ricorrente  chiede  che  questa
Corte voglia dichiarare che non spettava  alla  Camera  dei  deputati
affermare  l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dall'allora
deputato e, conseguentemente, annullare la delibera adottata in  data
19 dicembre 2008. 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  in
ordine all'esistenza o meno della «materia di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che,  nella  fattispecie,  sussistono  tanto   il   requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto; 
        che,  infatti,  quanto  al   requisito   soggettivo,   devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto  sia  il
Tribunale ordinario di Roma,  in  quanto  organo  giurisdizionale  in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare  definitivamente,  per  il  procedimento  del   quale   e'
investito, la volonta' del potere cui appartiene; sia la  Camera  dei
deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la
propria volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione; 
        che, quanto al profilo oggettivo,  sussiste  la  materia  del
conflitto, dal momento che il ricorrente  lamenta  la  lesione  della
propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita  da  parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; 
        che, pertanto, esiste la materia  di  un  conflitto,  la  cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.