Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2009. Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Basilicata; Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 2009 e depositato il successivo 13 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge], e' fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara' definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indichera', altresi', i contenuti e le modalita' di redazione e di aggiornamento dello stesso». Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse finalita' della legge di incentivazione dell'edilizia privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del fabbricato - nell'accollare ai privati una serie di accertamenti, nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza) - si pone in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del profilo del canone di ragionevolezza, e con l'art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (come gia' affermato dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul diritto di proprieta'», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l'art. 117, terzo comma, Cost., giacche', nella materia concorrente governo del territorio, «l'istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto piu' che «un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le proprie leggi in materia». Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio, previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge] e' fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara' definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»; e dispone che «il regolamento indichera', altresi', i contenuti e le modalita' di redazione e di aggiornamento dello stesso». Secondo il ricorrente, l'istituzione del fascicolo del fabbricato si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del canone di ragionevolezza, e con l'art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul diritto di proprieta'», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; d) in subordine, con l'art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio. 2. - La questione, sotto tutti i prospettati profili, e' inammissibile. 2.1. - Nei termini in cui e' stato formulato, il ricorso risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alla norma impugnata (sentenza n. 45 del 2010); il ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesivita' della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali principi. In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente sull'assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformita' della previsione del fascicolo del fabbricato al parametro di volta in volta evocato: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimita' costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006). 2.2. - In particolare, con riferimento alle singole censure, il ricorrente innanzitutto deduce che la norma impugnata «viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l'art. 97 Cost., in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, cosi' come, peraltro, gia' rilevato» dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita'"». Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in quel giudizio, l'esame della omologa figura del "registro del fabbricato", come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari modalita' di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente disciplinate. Chiarito espressamente che «nessun dubbio puo' sussistere riguardo alla doverosita' della tutela della pubblica e privata incolumita', che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalita' puo' essere imposto ai proprietari degli edifici», cio' che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale di alcune norme della citata legge regionale e' stata la considerazione che le specifiche modalita' di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosita' degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonche' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorieta' della imposta necessita' di richiedere ad una pluralita' di tecnici privati informazioni gia' in possesso delle competenti amministrazioni. Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede solo l'obbligo di istituzione del fascicolo del fabbricato, limitandosi - quanto alla definizione del contenuto e delle modalita' di redazione e di aggiornamento dello stesso - ad operare un rinvio alla adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un apposito regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ambiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del 2010 e n. 200 del 2009). Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando l'unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e' come tale inidoneo a costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del palesato profilo di incostituzionalita'. 2.3. - Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42 Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul diritto di proprieta'», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale». Anche tale profilo e' inammissibile, giacche' il ricorso, da un lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Cost. e che la relativa riserva - in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) - sia esclusivamente di legge statale; dall'altro lato, richiama genericamente i principi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza alcuna spiegazione del perche' e del come gli stessi sarebbero violati, trascurando, altresi', di considerare che essi non operano in modo assoluto ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti limiti della loro utilita' e funzione sociale (sentenza n. 167 del 2009). 2.4. - Altrettanto e' a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora una volta non motivata) violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono, in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell'art. 117 Cost. In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla configurabilita' della stessa (almeno in tesi) in termini di previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123 del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile. 2.5. - Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l'istituzione del fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia», e che, della «normativa vigente», un siffatto obbligo non e' in alcun modo desumibile. Anche questa censura, nei termini prospettati, e' generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno della tesi (che si da' per dimostrata) della natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto piu' necessaria proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione.