Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  3,
della legge della Regione Basilicata 7 agosto  2009,  n.  25  (Misure
urgenti e  straordinarie  volte  al  rilancio  dell'economia  e  alla
riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  6-9
ottobre 2009,  depositato  in  cancelleria  il  13  ottobre  2009  ed
iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2009. 
    Visto  l'atto  di  costituzione,  fuori  termine,  della  Regione
Basilicata; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2010  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre  2009  e  depositato  il
successivo 13 ottobre, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 8, comma 3, della legge della Regione  Basilicata  7
agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al  rilancio
dell'economia  e  alla  riqualificazione  del   patrimonio   edilizio
residenziale), pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34,  nella
parte in cui dispone che, in  fase  di  ultimazione  dei  lavori  [di
ampliamento, rinnovamento e riuso del  patrimonio  edilizio  previsti
dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge], e' fatto obbligo, oltre che
di allegare la certificazione di qualificazione energetica,  prevista
dalla  normativa  vigente,  anche  di  «istituire  un  fascicolo   di
fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo  che  sara'  definito
con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. Il regolamento indichera',  altresi',
i contenuti e le modalita' di  redazione  e  di  aggiornamento  dello
stesso». 
    Sulla premessa  di  una  contraddizione  rispetto  alle  espresse
finalita' della legge di  incentivazione  dell'edilizia  privata,  il
ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del fabbricato -
nell'accollare  ai  privati  una  serie  di   accertamenti,   nonche'
l'acquisizione  e  la  conservazione  di  informazioni  e   documenti
(compiti, questi ultimi,  attribuiti  alla  pubblica  amministrazione
nell'esercizio della propria funzione di  vigilanza)  -  si  pone  in
contrasto: a) con l'art. 3 della  Costituzione,  per  violazione  del
profilo del canone di ragionevolezza, e  con  l'art.  97  Cost.,  per
lesione del principio di efficienza e buon andamento  della  pubblica
amministrazione (come gia' affermato dalla sentenza n. 315 del  2003,
«pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni  contenute  nella
legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n.  27»);  b)  con  gli
artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di  «prestazioni  imposte»  che,
«incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e  sul  diritto  di
proprieta'», «non possono che trovare la loro fonte nella  disciplina
statale»; c) con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.  per
violazione della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento civile (come ribadito da  questa  Corte  nella
sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine,  con  l'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  giacche',  nella  materia  concorrente  governo   del
territorio, «l'istituzione di un fascicolo di fabbricato  costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale»,  tanto  piu'
che «un obbligo siffatto non e',  in  alcun  modo,  desumibile  dalla
normativa vigente, cui le regioni  possano  far  riferimento  per  le
proprie leggi in materia». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna  l'art.  8,
comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto  2009,  n.  25
(Misure urgenti e straordinarie volte  al  rilancio  dell'economia  e
alla riqualificazione del patrimonio  edilizio  residenziale),  nella
parte in cui dispone che, in  fase  di  ultimazione  dei  lavori  [di
ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio  edilizio,  previsti
dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge] e' fatto obbligo, oltre  che
di allegare la certificazione di qualificazione energetica,  prevista
dalla  normativa  vigente,  anche  di  «istituire  un  fascicolo   di
fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo  che  sara'  definito
con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore della  presente  legge»;  e  dispone  che  «il  regolamento
indichera', altresi', i contenuti e le modalita' di  redazione  e  di
aggiornamento dello stesso». 
    Secondo il ricorrente, l'istituzione del fascicolo del fabbricato
si porrebbe in contrasto: a) con l'art.  3  della  Costituzione,  per
violazione del canone di ragionevolezza, e con l'art. 97  Cost.,  per
lesione del principio di efficienza e buon andamento  della  pubblica
amministrazione; b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost.,  trattandosi  di
«prestazioni imposte» che, «incidendo sulla  liberta'  di  iniziativa
economica e sul diritto di proprieta'», «non possono che  trovare  la
loro fonte nella disciplina statale»;  c)  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  ordinamento  civile;  d)  in
subordine, con l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  per  lesione  della
competenza statale sui principi fondamentali in  materia  di  governo
del territorio. 
    2. -  La  questione,  sotto  tutti  i  prospettati  profili,   e'
inammissibile. 
    2.1. - Nei termini in cui e' stato formulato, il ricorso  risulta
nel suo complesso apodittico,  in  quanto  privo  di  un  sufficiente
sviluppo argomentativo a sostegno delle singole  censure  mosse  alla
norma impugnata (sentenza n. 45 del 2010); il ricorrente  si  limita,
infatti, ad  affermare  la  lesivita'  della  disposizione  in  esame
rispetto  ai  richiamati  principi  costituzionali,  senza   tuttavia
fornire una adeguata motivazione in ordine  alle  specifiche  ragioni
che determinerebbero la dedotta violazione di tali principi. 
    In  definitiva,  le  doglianze  vengono   basate   esclusivamente
sull'assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformita'  della
previsione del fascicolo del fabbricato  al  parametro  di  volta  in
volta evocato: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza
e completezza richiesti per la valida proposizione di  una  questione
di  legittimita'  costituzionale,  a  maggior  ragione  nei   giudizi
proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010  e  n.  139  del
2006). 
    2.2. - In particolare, con riferimento alle singole  censure,  il
ricorrente innanzitutto deduce che la norma impugnata «viola l'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza,  e
l'art. 97 Cost., in relazione al principio di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione, cosi' come, peraltro, gia' rilevato»  dalla
sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con  riferimento  ad  analoghe
previsioni contenute nella legge della Regione  Campania  22  ottobre
2002,    n.     27,     recante     "Istituzione     del     registro
storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumita'"». 
    Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in
quel  giudizio,  l'esame  della  omologa  figura  del  "registro  del
fabbricato", come a suo tempo regolamentata dalla legge campana,  non
ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del  registro  in
quanto tale, ma le peculiari modalita' di redazione e  di  tenuta  di
questo, come allora specificamente disciplinate. 
    Chiarito  espressamente  che  «nessun  dubbio   puo'   sussistere
riguardo alla doverosita'  della  tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita', che rappresenta lo scopo dichiarato della legge,  ed  al
conseguente obbligo di collaborazione che  per  la  realizzazione  di
tale finalita' puo' essere imposto  ai  proprietari  degli  edifici»,
cio' che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di
illegittimita' costituzionale di  alcune  norme  della  citata  legge
regionale e' stata la considerazione che le specifiche  modalita'  di
predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie  al  generale
canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosita'  degli
obblighi imposti ai proprietari e dei  conseguenti  oneri  economici,
nonche'   al   principio   di   buon   andamento    della    pubblica
amministrazione, data la  ritenuta  intima  contraddittorieta'  della
imposta necessita' di richiedere ad una pluralita' di tecnici privati
informazioni gia' in possesso delle competenti amministrazioni. 
    Al  contrario,  la  disposizione  oggi  impugnata  prevede   solo
l'obbligo di istituzione del fascicolo del fabbricato, limitandosi  -
quanto alla definizione del contenuto e delle modalita' di  redazione
e di aggiornamento dello stesso - ad operare un rinvio alla adozione,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge,  di  un  apposito
regolamento  (che,  ove  esorbitasse  dagli   specifici   ambiti   di
competenza   regionale,   sarebbe   soggetto   ai   previsti   rimedi
giurisdizionali,  compreso  eventualmente  anche   il   ricorso   per
conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45  del
2010 e n. 200 del 2009). 
    Dunque, il percorso  argomentativo  basato  esclusivamente  sulla
mera  asserita  assimilazione  delle  due  normative,  rappresentando
l'unica motivazione svolta nel ricorso a  sostegno  della  denunciata
violazione degli artt.  3  e  97  Cost.,  e'  come  tale  inidoneo  a
costituire  sufficiente  ed  autonomo  supporto   argomentativo   del
palesato profilo di incostituzionalita'. 
    2.3. - Quanto alla dedotta violazione degli artt.  23,  41  e  42
Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla
norma impugnata si atteggerebbero quali  «prestazioni  imposte»  che,
«incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e  sul  diritto  di
proprieta'», «non possono che trovare la loro fonte nella  disciplina
statale». 
    Anche tale profilo e' inammissibile, giacche' il ricorso,  da  un
lato, assume apoditticamente che la previsione della  predisposizione
del fascicolo del fabbricato  costituisca  «prestazione  imposta»  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Cost. e  che  la  relativa
riserva - in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di
una diretta correlazione della norma  con  uno  specifico  titolo  di
competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001)  -  sia
esclusivamente  di   legge   statale;   dall'altro   lato,   richiama
genericamente i principi tutelati dagli artt. 41 e  42  Cost.,  senza
alcuna spiegazione del  perche'  e  del  come  gli  stessi  sarebbero
violati, trascurando, altresi', di considerare che essi  non  operano
in modo assoluto ma in coerenza ed in bilanciamento  con  i  previsti
limiti della loro utilita' e funzione sociale (sentenza  n.  167  del
2009). 
    2.4. - Altrettanto e' a dirsi in ordine alla asserita (ma  ancora
una volta  non  motivata)  violazione  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di  ordinamento  civile,  che  viene
denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni  svolte  dalla
Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni  che  attengono,
in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed  alla  ratio
del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell'art. 117 Cost. 
    In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto  alla
specifica  ed  effettiva  portata  precettiva  ed  applicativa  della
disposizione  impugnata,  quanto  piuttosto  (e   soprattutto)   alla
configurabilita'  della  stessa  (almeno  in  tesi)  in  termini   di
previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze  n.  123
del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile. 
    2.5. - Quanto, infine, alla subordinata  denuncia  di  violazione
della  competenza   statale   nella   determinazione   dei   principi
fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo  del
territorio» (ex art. 117,  terzo  comma,  Cost.),  il  ricorrente  si
limita ad affermare (senza altro aggiungere) che  «l'istituzione  del
fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di  un
principio  fondamentale  della  prefata  materia»,   e   che,   della
«normativa vigente»,  un  siffatto  obbligo  non  e'  in  alcun  modo
desumibile. 
    Anche questa censura, nei termini  prospettati,  e'  generica  ed
apodittica, in quanto priva di un apporto  argomentativo  a  sostegno
della tesi (che si da' per  dimostrata)  della  natura  di  principio
fondamentale  che  la  istituzione  del  fascicolo   del   fabbricato
assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata
motivazione di tale  assunto  sarebbe  stata  tanto  piu'  necessaria
proprio  in  ragione  della  evidenziata  assenza  nella   «normativa
vigente» statale di previsioni relative ad  un  siffatto  obbligo  di
istituzione.