Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma  5,
lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20  della  legge  della  Regione
Lazio 11 agosto 2009, n. 21  (Misure  straordinarie  per  il  settore
edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  notificato  il
20 ottobre 2009, depositato in cancelleria  il  27  ottobre  2009  ed
iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2010  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Regione
Lazio. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  20  ottobre  2009  e
depositato il successivo 27 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'art. 3, comma 5, lettera b), l'art. 4, comma 4,
lettera b) e l'art. 20 della legge  della  Regione  Lazio  11  agosto
2009,  n.  21  (Misure  straordinarie  per  il  settore  edilizio  ed
interventi per l'edilizia residenziale sociale), nella parte  in  cui
[all'art. 3, comma 5, lettera b) ed all'art. 4, comma 4, lettera  b)]
«si prevede che la realizzazione  degli  interventi  di  ampliamento,
demolizione e ricostruzione sia subordinata alla predisposizione  del
fascicolo del  fabbricato  secondo  quanto  previsto  dalla  l.r.  n.
31/2002 (Istituzione del fascicolo del  fabbricato)  e  dal  relativo
regolamento regionale di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici
regolamenti  comunali,  qualora  adottati»,  e  nella  parte  in  cui
[all'art. 20] «si prevede la redazione del fascicolo del  fabbricato,
da allegare al quadro  tecnico-economico  finale  dell'intervento,  a
cura dei  beneficiari  del  finanziamento  regionale  per  l'edilizia
residenziale      pubblica,       ivi       compresa       l'edilizia
agevolata-convenzionale»; 
        che,  secondo   il   ricorrente,   le   norme   impugnate   -
nell'accollare  ai  privati  una  serie  di   accertamenti,   nonche'
l'acquisizione  e  la  conservazione  di  informazioni  e   documenti
(compiti, questi ultimi,  attribuiti  alla  pubblica  amministrazione
nell'esercizio della propria funzione di vigilanza) - si  pongono  in
contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per  irragionevolezza,
e con l'art. 97 Cost., per violazione del principio di  efficienza  e
buon andamento della pubblica amministrazione (come gia' affermato da
questa Corte nella sentenza n. 315 del 2003); b) con gli artt. 23, 41
e 42 Cost., trattandosi  di  «prestazioni  imposte»  che,  in  quanto
incidono sulla liberta' di iniziativa  economica  e  sul  diritto  di
proprieta', devono trovare la loro fonte nella disciplina statale; c)
con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
ordinamento civile; d) in subordine, con  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. per lesione della competenza statale sui principi  fondamentali
in materia di governo del territorio; 
        che si e' costituita la Regione Lazio, la quale  ha  concluso
per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o,  comunque.   di   non
fondatezza  delle  sollevate  censure  con  riferimento  a  tutti   i
parametri evocati. 
    Considerato preliminarmente che la Regione Lazio risulta  essersi
costituita in giudizio, in  persona  del  Vicepresidente  e  f.f.  di
Presidente della Giunta regionale, sulla  base  della  determinazione
del Segretario  Generale  del  Consiglio  regionale  n.  449  del  10
novembre 2009 e sulla base della  determinazione  del  Direttore  del
Dipartimento Territorio n. B5991 del 19 novembre 2009; 
        che,  in  particolare,  nell'atto   di   determinazione   del
Segretario  Generale  del  Consiglio  regionale,  la   legittimazione
dell'organo  emittente  e'  stata  fondata  sulle   prerogative   del
Presidente del Consiglio regionale, delineate negli  artt.  21  e  24
della legge regionale  statutaria  11  novembre  2004,  n.  1  (Nuovo
Statuto della Regione  Lazio),  tra  le  quali  non  e'  prevista  la
competenza   a   deliberare   sui   giudizi   innanzi   alla    Corte
costituzionale; 
        che la norma cui occorre fare riferimento e' l'art. 32, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui si adegua l'art.  41,  comma
4, del vigente Statuto della Regione Lazio, prevedendo, tra  l'altro,
che il Presidente della Regione, previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, «promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato  e  delle
altre Regioni e propone ricorso per conflitti di attribuzione dinanzi
alla Corte costituzionale» (ordinanza n. 126 del 2010); 
        che, in tale competenza  ad  autorizzare  la  promozione  dei
giudizi  di  costituzionalita',  deve  ritenersi  compresa  anche  la
deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica
della valutazione che i due atti richiedono; 
        che, pertanto,  la  costituzione  della  Regione  Lazio  deve
ritenersi inammissibile; 
        che, peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso,
la Regione Lazio, con l'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 2010,
n. 1 (recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 -
Misure straordinarie  per  il  settore  edilizio  ed  interventi  per
l'edilizia  residenziale  sociale  -e  successive   modifiche»),   e'
intervenuta su tutte le disposizioni impugnate mediante, da un  lato,
la sostituzione del comma 5 dell'art. 3  con  altra  norma  che  (per
consentire la realizzazione  dei  menzionati  interventi  edilizi  di
ampliamento,  demolizione  e  ricostruzione)  non  prevede  piu'   la
predisposizione del fascicolo del fabbricato, e, dall'altro lato,  la
abrogazione espressa degli artt. 4, comma 4, lettera b), e  20  della
legge regionale n. 21 del 2009; 
        che, proprio in considerazione di cio', il  ricorrente -  con
atto notificato alla Regione Lazio nella persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore il 20 aprile 2010 e depositato presso la
cancelleria di questa Corte il successivo 26 aprile -  ha  rinunciato
al ricorso, affermando che tali modifiche hanno fatto venir  meno  le
motivazioni del ricorso; 
        che, in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della  parte
convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da  ultimo,  ordinanze  n.
148 e n. 137 del 2010).