Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17,  comma  23,
lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in  cui
aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter,  promosso  con  ricorso
della Regione Toscana notificato il 2  ottobre  2009,  depositato  in
cancelleria l'8 ottobre 2009  ed  iscritto  al  n.  84  del  registro
ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana  e  l'avvocato
dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 2 ottobre  2009  e  depositato  il
successivo 8 ottobre, la Regione Toscana ha promosso, tra  le  altre,
la questione di legittimita' costituzionale  -  in  riferimento  agli
artt. 117 e 119 della Costituzione - dell'art. 17, comma 23,  lettera
e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art.  71
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i  seguente  commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere  dall'anno  2010  in
sede di riparto delle  risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  e'  individuata  una  quota  di   finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le  regioni
tenendo  conto  del  numero  dei  dipendenti  pubblici  presenti  nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo». 
    2. - Osserva la ricorrente che le  disposizioni  impugnate,  cosi
come formulate, obbligano le Regioni a sostenere, per il tramite  del
fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai  dipendenti  assenti
dal servizio per malattia. Infatti, se e' vero che  gli  accertamenti
medico-legali  effettuati  dalle  Aziende  sanitarie  rientrano   nei
compiti istituzionali del Servizio Sanitario, cio'  non  comporta  la
conseguenza che le relative prestazioni  siano  effettuate  a  titolo
gratuito. 
    La Regione Toscana  ricorda  che,  nell'esercizio  delle  proprie
competenze in materia di tutela della salute  ed  organizzazione  del
servizio sanitario regionale, nel 2005 ha  emanato  una  delibera  di
Giunta (n. 622 del 6 giugno  2005)  in  base  alla  quale  le  visite
fiscali  richieste  dai  datori  di  lavoro  pubblici  per  i  propri
dipendenti   assenti   per   malattia   venivano   poste   a   carico
dell'amministrazione  richiedente,  trattandosi   di   certificazioni
mediche da effettuare  non  nell'interesse  del  lavoratore,  ma  del
datore di lavoro  per  accertare  la  legittimita'  dell'assenza  del
dipendente. 
    Tale delibera,  prosegue  la  ricorrente,  e'  stata  oggetto  di
impugnazione dall'Amministrazione statale sulla base del  presupposto
che per il datore di lavoro «pubblica amministrazione» il servizio di
visita fiscale fosse gratuito in quanto  prestazione  rientrante  nei
livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  dovuti  al  lavoratore.  Il
Tribunale amministrativo della Regione Toscana (sentenze n. 43531 del
2004 e n. 60381 del 2006) e il Consiglio di Stato  poi  (Sez.  V,  n.
5690 del 2008) hanno riconosciuto la legittimita' dell'operato  della
Regione, rilevando che le  suddette  visite  «si  sostanziano  in  un
momento  procedimentale  tecnico  volto  a  tutelare   un   interesse
specifico dell'Amministrazione istante ed il  loro  espletamento  non
risponde, quindi,  all'interesse  diffuso  della  salute  collettiva.
Pertanto    la     visita     fiscale     disposta     nell'interesse
dell'Amministrazione non integra un  L.E.A.».  Lo  stesso  principio,
peraltro, e' stato affermato anche dalla Corte di cassazione  con  la
sentenza della Sez. I, n. 13992, del 28 maggio 2008. 
    A parere della ricorrente, la norma impugnata  vanificherebbe  la
legittima scelta  organizzativa  regionale:  imponendo  la  gratuita'
delle visite fiscali, il relativo onere  verrebbe  a  ricadere  sulle
aziende sanitarie e, quindi, sul fondo sanitario regionale. 
    Le norme impugnate, dunque, sarebbero lesive  delle  attribuzioni
regionali di cui all'art. 117 Cost, in materia di tutela della salute
e di organizzazione del servizio sanitario. Infatti,  l'attivita'  di
controllo medico-legale sulle condizioni  di  salute  dei  lavoratori
dipendenti, al fine di accertare, su richiesta del datore di  lavoro,
la  legittimita'  dell'assenza  dal  lavoro,  pur  rientrando   nelle
competenze  delle  ASL,  non  costituisce  prestazione  di   cura   e
prevenzione e, pertanto, non risponde ai fini di tutela della  salute
collettiva  garantiti  dalla  legge  23   dicembre   1978,   n.   833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale). Non sarebbe,  quindi,
precluso alle  Regioni  richiedere  il  pagamento  delle  prestazioni
secondo una tariffa determinata. 
    Il finanziamento sanitario, prosegue la ricorrente, e',  infatti,
finalizzato al soddisfacimento dei LEA,  determinati  sulla  base  di
accordi Stato-Regioni e deve essere utilizzato per  far  fronte  alle
prestazioni  dirette  alla  tutela   della   salute.   Cio'   sarebbe
ulteriormente dimostrato, secondo la Regione Toscana, dal d.P.C.m. 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali  di  assistenza)  e
dalle sue successive  modificazioni  (d.P.C.m.  28  novembre  2003  e
d.P.C.m.  21  aprile  2008)  che  escludono  totalmente  dai  LEA  le
prestazioni rappresentate da  «certificazioni  mediche,  comprese  le
prestazioni  diagnostiche  necessarie  per  il  loro  rilascio,   non
rispondenti ai fini  della  tutela  della  salute  collettiva,  anche
quando richieste da disposizioni di legge». 
    La Regione  Toscana  evidenzia  anche  che  «le  norme  impugnate
individuano  la  quota  necessaria  a  finanziare  gli   accertamenti
medico-legali in riferimento all'espletamento delle  visite  fiscali,
quale parte del Fondo  Sanitario  e  non  come  fondo  aggiuntivo  da
destinare agli scopi di cui sopra, pertanto la prestazione  richiesta
si  configura  come  un  L.E.A.,  per  la  cui  definizione   risulta
necessario l'accordo in conferenza Stato-Regione (secondo  quanto  la
Corte Costituzionale, con le sentenze n. 134 del 2006  e  n.  88  del
2003, ha ritenuto costituzionalmente necessitato)». 
    Le  disposizioni  impugnate  oltre   a   ledere   la   competenza
legislativa regionale in  materia  di  tutela  della  salute  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. si porrebbero in contrasto anche con
l'art. 119 Cost. in quanto la Regione,  per  garantire  invariato  il
livello di assistenza sanitaria, si troverebbe  nella  condizione  di
dover integrare il fondo  sanitario  regionale  con  proprie  risorse
finanziarie. 
    In altri termini, il legislatore  statale,  con  le  disposizioni
oggetto  di  impugnativa,  impone  di  utilizzare  il   finanziamento
sanitario per prestazioni  del  tutto  estranee  alla  finalita'  del
finanziamento stesso, riducendo le risorse per  i  LEA,  che  restano
cosi' a carico delle Regioni. 
    3. - In data 10 novembre 2009 si e' costituito il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri   concludendo   per   la   declaratoria   di
infondatezza del ricorso. 
    La parte resistente precisa che fin dall'anno 1988  i  fondi  per
gli accertamenti medico-legali sono stati trasferiti dagli  stati  di
previsione dei singoli Ministeri al Fondo Sanitario  Nazionale,  come
evidenziato  nella  relazione  del  16  maggio  2004  del  Tavolo  di
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria istituito
presso la Segreteria della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 
    Pertanto, le norme oggetto di impugnazione, nel prevedere che gli
accertamenti medico-legali rientrano nei  compiti  istituzionali  del
servizio  sanitario  nazionale,  non  dispongono  un  incremento  del
livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale stesso, in
quanto il fondo sanitario nazionale gia' ingloba le risorse destinate
a tale scopo. 
    La  disposizione  impugnata  si  limita  a  prevedere   che   sia
individuata, all'interno del  Fondo  Sanitario  Nazionale,  la  quota
complessiva di risorse che consente la copertura degli oneri connessi
all'espletamento delle visite fiscali e  che  sia  ripartita  tra  le
Regioni sulla base del numero di dipendenti pubblici  presenti  nelle
Regioni medesime. 
    Qualora la spesa effettiva  per  gli  accertamenti  medico-legali
risulti inferiore alla quota  individuata  in  sede  di  riparto,  le
Regioni potranno utilizzare le restanti risorse per  altre  finalita'
sanitarie.  L'individuazione  di  tale  quota,   pertanto,   non   si
configurerebbe come un vincolo di bilancio,  ma  come  un'indicazione
per la programmazione regionale. 
    L'Avvocatura dello  Stato  sottolinea,  infine,  che  l'ammontare
delle predette risorse sara' definito congiuntamente con le  Regioni,
perche'  sul  riparto  del  fondo  sanitario  nazionale  e'  prevista
l'adozione dell'intesa nella Conferenza Stato-Regioni. 
    4. - Con memoria illustrativa depositata in data 7 aprile 2010 la
difesa del Presidente del Consiglio  ha  ribadito  le  argomentazioni
esposte nell'atto di  costituzione,  insistendo  nella  richiesta  di
rigetto del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Toscana ha promosso, tra le altre,  la  questione
di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 117 e 119
della  Costituzione  -  dell'art.  17,  comma  23,  lettera  e),  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l.
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i  seguenti  commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere  dall'anno  2010  in
sede di riparto delle  risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  e'  individuata  una  quota  di   finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le  regioni
tenendo  conto  del  numero  dei  dipendenti  pubblici  presenti  nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo». 
    2. - In particolare, secondo la ricorrente,  sarebbe  violata  la
competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela
della salute e  di  organizzazione  del  servizio  sanitario  di  cui
all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  le  norme  impugnate,
imponendo la gratuita' delle visite  fiscali,  gravano  del  relativo
onere le aziende sanitarie e, quindi, il fondo  sanitario  regionale,
cosi' vanificando la scelta organizzativa regionale di richiedere  il
pagamento delle prestazioni secondo una tariffa determinata. 
    Infatti, l'attivita' di controllo medico-legale sulle  condizioni
di salute  dei  lavoratori  dipendenti,  al  fine  di  accertare,  su
richiesta del datore di  lavoro,  la  legittimita'  dell'assenza  del
lavoratore,  pur  rientrando  nelle   competenze   delle   ASL,   non
costituisce un livello essenziale  di  assistenza,  non  essendo  una
prestazione di cura e prevenzione e, tanto meno, avendo la  finalita'
di tutelare la salute collettiva. 
    Inoltre,  secondo  la  Regione  Toscana,   sarebbe   lesa   anche
l'autonomia finanziaria regionale di cui all'art. 119  Cost.  perche'
la  Regione,  per  garantire  invariato  il  livello  di   assistenza
sanitaria, si troverebbe costretta ad integrare  il  fondo  sanitario
regionale con proprie risorse finanziarie. 
    2.1. - E' riservata a  separate  pronunce  ogni  decisione  sulle
ulteriori questioni di legittimita' costituzionale del decreto  legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, proposte dalla Regione Toscana con il presente ricorso. 
    3. - La questione innanzi indicata e' fondata. 
    3.1. - Il legislatore statale nell'ultimo biennio e'  intervenuto
ripetutamente  in  tema  di  assenze  per  malattia  dei   dipendenti
pubblici. In un primo momento, l'art. 71, comma 3, del  d.l.  n.  112
del 2008, ha previsto che l'Amministrazione «dispone il controllo  in
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel  caso
di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze  funzionali
e organizzative». Successivamente, l'art. 17, comma 23,  lettera  e),
del decreto-legge n. 78 del 2009, oggetto del presente  giudizio,  ha
modificato  l'art.  71  del  d.l.  n.  112  del  2008,  da  un   lato
aggiungendovi i commi 5-bis e  5-ter,  e,  dall'altro,  abrogando  il
citato comma 3. 
    Tale  ultima  disposizione  e'  stata  poi  trasfusa,  ad   opera
dell'art.  69  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
(Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni),  senza
alcuna modifica, nell'art. 55-septies, comma 5,  primo  periodo,  del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    A sua volta, l'art. 74, comma 1,  del  d.lgs.  n.  150  del  2009
afferma che numerosi articoli del medesimo decreto legislativo, tra i
quali l'art. 69, che  come  si  e'  visto,  contiene  il  nuovo  art.
55-septies ora citato, sono espressione  della  potesta'  legislativa
esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere
l) ed m), della Costituzione 
    3.2. - Cosi' delineato il quadro  normativo  di  riferimento,  e'
necessario, ai  fini  del  presente  giudizio,  individuare  l'ambito
materiale al quale ricondurre la disciplina oggetto dell'impugnazione
della Regione Toscana. Tale materia e'  quella  della  «tutela  della
salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Infatti, nonostante l'autoqualificazione compiuta dal legislatore
statale con il citato art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 150  del  2009,
la disciplina in  esame  non  e'  riconducibile  alla  materia  della
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale», attribuita dall'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Nella  giurisprudenza  di  questa  Corte  si   e'   costantemente
affermato che «ai fini del giudizio di  legittimita'  costituzionale,
la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle  norme  una
natura diversa da quella ad esse propria, quale  risulta  dalla  loro
oggettiva sostanza» (ex plurimis, sentenze n. 447 del 2006 e  n.  482
del 1995). 
    In altri termini, per individuare la materia  alla  quale  devono
essere ascritte  le  disposizioni  oggetto  di  censura,  non  assume
rilievo la qualificazione che di esse da' il legislatore, ma  occorre
fare riferimento  all'oggetto  ed  alla  disciplina  delle  medesime,
tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e
gli  effetti  riflessi,  cosi'  da   identificare   correttamente   e
compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 430, n.  169  e
n. 165 del 2007). 
    La fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica,
secondo la giurisprudenza  di  questa  Corte,  nella  «determinazione
degli  standard  strutturali  e  qualitativi  delle  prestazioni   da
garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale»,  non
essendo «pertanto inquadrabili in tale categoria le  norme  volte  ad
altri  fini,  quali,  ad  esempio,  l'individuazione  del  fondamento
costituzionale della disciplina, da  parte  dello  Stato,  di  interi
settori materiali o la regolamentazione dell'assetto organizzativo  e
gestorio  degli  enti  preposti  all'erogazione  delle   prestazioni»
(sentenza n. 371 del 2008). 
    Si e' gia' avuto modo di affermare che, in tema di  tutela  della
salute, la disciplina statale  che  determina  i  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale comporta una  forte
compressione  della  sfera  di  autonomia  regionale.  Pertanto,  con
riferimento alle prestazioni richieste  alle  aziende  sanitarie,  la
deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella
dello Stato, e' ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che,  in
parti del territorio nazionale, gli utenti debbano  assoggettarsi  ad
un  regime  di  assistenza  sanitaria  inferiore,  per  quantita'   e
qualita', a quello ritenuto intangibile dallo Stato (sentenza n.  387
del 2007). 
    Cosi' delineata la nozione di prestazione sanitaria che  possieda
le caratteristiche per rientrare nell'ambito dei  livelli  essenziali
di assistenza, deve ritenersi condivisibile la ricostruzione  operata
dalla  giurisprudenza  ordinaria  e   amministrativa,   secondo   cui
l'accertamento medico-legale  sui  dipendenti  pubblici  assenti  dal
servizio per malattia e' un'attivita' strumentale al controllo  della
regolarita' dell'assenza del dipendente,  volta  principalmente  alla
tutela di un interesse del datore di  lavoro,  la  quale  trova  solo
indirettamente un collegamento con prestazioni poste a  tutela  della
salute del lavoratore (Cass. Sez. 1, sentenza n. 13992 del 28  maggio
2008 e Cons. di Stato Sez. V, sentenza n. 5690 del 29 gennaio 2008). 
    Inoltre, sarebbe del  tutto  irragionevole,  qualora  si  volesse
riconoscere agli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti  assenti
dal servizio per malattia  il  carattere  di  livello  essenziale  di
assistenza, limitare tale  qualificazione  alla  sola  ipotesi  delle
visite fiscali richieste dalle amministrazioni pubbliche e non  anche
riconoscere pari natura a  quelle  richieste  dai  datori  di  lavoro
privati, dato che si attribuirebbe a  questo  tipo  di  verifiche  il
carattere  di  prestazione  diretta   a   realizzare   uno   standard
strutturale e qualitativo tale da  dover  essere  garantito  in  modo
uniforme a tutti gli aventi diritto sul territorio nazionale. 
    3.4. - Le norme in esame,  dunque,  devono  essere  correttamente
ricondotte alla materia di competenza legislativa  concorrente  della
«tutela della salute» (art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione)
che, come la Corte ha piu' volte  ribadito,  e'  «assai  piu'  ampia»
rispetto a quella precedente dell'«assistenza ospedaliera»  (sentenze
n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005), ed esprime «l'intento di una piu'
netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in  queste
materie e la competenza statale,  limitata  alla  determinazione  dei
principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 162 del 2007). 
    Infatti,  la  disciplina  degli  accertamenti  medico-legali  sui
dipendenti  assenti  per  malattia,  anche  se  viene  attivata   per
soddisfare l'interesse del datore di lavoro  volto  a  controllare  e
verificare la regolarita' e legittimita'  dell'assenza  per  malattia
del lavoratore, viene altresi' a configurare una prestazione di  tipo
sanitario che si sostanzia, quanto meno, in una diagnosi sulla salute
del lavoratore conforme o difforme rispetto a quella  effettuata  dal
medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore e che puo'
anche determinare l'adozione di misure che eccedono  la  persona  del
dipendente, qualora l'accertamento evidenzi patologie che  presentino
rischi di contagio. 
    Inoltre, questa Corte ha piu' volte affermato che  le  norme  che
disciplinano gli aspetti organizzativi dell'attivita' sanitaria vanno
anch'esse ricondotte alla materia della tutela della  salute,  quando
sono idonee ad incidere sulla salute dei  cittadini,  costituendo  le
modalita'  di  organizzazione  del  servizio  sanitario  la   cornice
funzionale ed operativa che garantisce la  qualita'  e  l'adeguatezza
delle prestazioni erogate (sentenza n. 181 del 2006). 
    Nel caso in questione, risulta evidente la stretta  inerenza  che
tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio
sanitario e con il  relativo  finanziamento,  tenendo,  tra  l'altro,
conto che  e'  stato  legislativamente  previsto  che  tale  tipo  di
prestazioni  possa  essere  effettuato  solo  mediante   le   aziende
sanitarie locali. 
    3.5. - Una volta stabilito che le norme impugnate  dalla  Regione
Toscana  rientrano  nella  materia  «tutela  della  salute»,  occorre
verificare,  trattandosi  di  una  materia  rimessa  alla  competenza
legislativa concorrente, se alle stesse possa essere riconosciuta  la
natura di normativa di principio. 
    La  risposta  deve  essere  negativa,  in  quanto  la  disciplina
introdotta dai commi 5-bis  e  5-ter  non  lascia  alcuno  spazio  di
intervento alla  Regione  non  solo  per  un'ipotetica  legiferazione
ulteriore,  ma  persino  per  una  normazione  secondaria   di   mera
esecuzione,  con  l'effetto,  peraltro,  di  vincolare  risorse   per
l'effettuazione di una prestazione che non rientra nella  materia  di
competenza esclusiva dello Stato di cui  al  gia'  citato  art.  117,
secondo comma, lettera m),  Cost.,  incidendo,  in  tal  modo,  anche
sull'autonomia finanziaria  della  Regione,  tutelata  dall'art.  119
Cost. 
    In conclusione, il comma 5-bis dell'art. 71 del  d.l.  25  giugno
2008, n. 112, il quale dispone che le visite  fiscali  sul  personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i  compiti
istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri
sono a carico delle aziende sanitarie, non e'  ascrivibile  ad  alcun
titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi
di normativa di dettaglio in materia di  «tutela  della  salute»,  si
pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., mentre il comma
5-ter, che vincola una quota delle risorse per il  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere  il  costo  di
una  prestazione  che  non  puo'  essere  qualificata  come   livello
essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119  Cost.,
ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.