Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17,  comma  23,
lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini),    convertito,    con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  modificativo
dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, promosso  dalla  Regione  Puglia  con  ricorso
notificato il 1° ottobre 2009, depositato in cancelleria il 6 ottobre
2009 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 1° ottobre 2009  e  depositato  il
successivo 6 ottobre, la Regione  Puglia  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale - in riferimento agli  artt.  117  e  119
della  Costituzione  -  dell'art.  17,  comma  23,  lettera  e),  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l.
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i  seguenti  commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere  dall'anno  2010  in
sede di riparto delle  risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  e'  individuata  una  quota  di   finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le  regioni
tenendo  conto  del  numero  dei  dipendenti  pubblici  presenti  nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo». 
    Il ricorso  e'  stato  notificato  al  Presidente  del  Consiglio
esclusivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato. 
    Secondo la ricorrente, le norme oggetto del ricorso si limitano a
regolare   l'imputazione    degli    oneri    finanziari    correlati
all'effettuazione delle visite fiscali, fissando la  regola  per  cui
detti  oneri  non  gravano  sui  soggetti  pubblici  fruitori   delle
prestazioni   medico-legali,   bensi'   sulle   strutture   sanitarie
incaricate del loro svolgimento, di  talche'  esse  incidono  in  via
diretta  ed  esclusiva  sulla  organizzazione  funzionale   e   sulle
competenze contabili e finanziarie delle aziende sanitarie alle quali
e' imposto di sopportare il costo delle prestazioni in questione. 
    La Regione evidenzia che la fattispecie regolata dai commi  5-bis
e 5-ter dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008 non e' riconducibile ad
alcuna  materia  in  cui  lo  Stato  ha  la  competenza   legislativa
esclusiva, ai sensi del comma secondo dell'art.  117  Cost.,  ne'  ad
ambiti materiali rientranti nella competenza  concorrente,  ai  sensi
del comma terzo della medesima disposizione  costituzionale,  sicche'
si  dovrebbe  ritenere  che  la  potesta'  legislativa   in   materia
appartenga in via residuale alle Regioni ex art. 117,  quarto  comma,
Cost. 
    In subordine, qualora si voglia  ricondurre  le  norme  impugnate
alla materia «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo  comma,
Cost., secondo la ricorrente sarebbe comunque violata  la  competenza
legislativa  delle  Regioni,  dal  momento  che  i  commi  introdotti
dall'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2009,
non possono  essere  qualificati  come  normativa  di  principio.  Le
disposizioni in  esame,  infatti,  incidono  sull'organizzazione  del
servizio, in particolare sulle  competenze  finanziarie  e  contabili
delle aziende sanitarie locali,  e  introducono  una  disciplina  del
tutto autosufficiente che non lascia alcuno spazio di  intervento  al
legislatore regionale, con l'effetto di vincolare determinate risorse
per l'effettuazione di una prestazione che non rientra in materie  di
competenza esclusiva dello Stato. 
    Infine, sotto altro diverso e  concorrente  profilo,  la  Regione
lamenta la violazione dell'art. 119 della Costituzione, atteso che le
norme  in  esame  stabiliscono  un  preciso  vincolo  rispetto   alla
finalizzazione di una parte del finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale  in  una  materia  che  esula  dalla  potesta'  legislativa
esclusiva del legislatore statale e che, come tale, e'  regolata  dal
principio dell'autonomia finanziaria delle Regioni  di  cui  all'art.
119 Cost., che vieta allo  Stato  sia  di  gestire  autonomamente  le
risorse delle Regioni sia di stabilire una destinazione vincolata  ai
finanziamenti statali. 
    Si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso. 
    La parte resistente precisa che fin dall'anno 1988  i  fondi  per
gli accertamenti medico-legali sono stati trasferiti dagli  stati  di
previsione dei singoli Ministeri al Fondo Sanitario  Nazionale,  come
evidenziato  nella  relazione  del  16  maggio  2004  del  Tavolo  di
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria istituito
presso la Segreteria della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 
    Per questo motivo,  a  parere  dell'Avvocatura  dello  Stato,  la
disposizione in questione non si configurerebbe come  un  vincolo  di
bilancio,  ma  come  una  mera  indicazione  per  la   programmazione
regionale. 
    Infine, la difesa  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
evidenzia  che  l'ammontare   delle   risorse   da   destinare   agli
accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti  pubblici  assenti   dal
servizio per malattia sara' definito congiuntamente con  le  Regioni,
perche'  sul  riparto  del  Fondo  Sanitario  Nazionale  e'  prevista
l'adozione dell'intesa nella Conferenza Stato-Regioni. 
    Con memoria depositata in  data  7  aprile  2010  la  difesa  del
Presidente del Consiglio ha ribadito le  proprie  difese  concludendo
per il rigetto del ricorso. 
    All'udienza del  28  aprile  2010  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
eccepito l'inammissibilita' del ricorso  in  quanto  notificato  solo
presso l'Avvocatura generale dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Puglia  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del  d.l.  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i  seguenti  commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere  dall'anno  2010  in
sede di riparto delle  risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  e'  individuata  una  quota  di   finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le  regioni
tenendo  conto  del  numero  dei  dipendenti  pubblici  presenti  nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo», per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. 
    Il ricorso  e'  stato  notificato  al  Presidente  del  Consiglio
esclusivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato. 
    L'Avvocatura dello Stato ha  evidenziato  l'inammissibilita'  del
ricorso non potendo ritenersi validamente instaurato il  giudizio  in
forza della errata notificazione dell'atto introduttivo. 
    2. - Il ricorso e' inammissibile. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti,  «ai
giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza
dello Stato in giudizio previste dall'art. 1  della  legge  25  marzo
1958, n.  260,  e  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  103»,  con  la
conseguenza che, per la rituale  proposizione  del  giudizio,  l'atto
deve essere notificato presso la sede del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri (sent. n. 344 del 2005, sent. n. 333 del 2000,  ord.  n.
42 del 2004). 
    Nella  fattispecie  in  esame,   quindi,   non   puo'   ritenersi
validamente instaurato il giudizio in forza della  notificazione  del
ricorso al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  avvenuta  presso
l'Avvocatura generale dello Stato.