Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma  2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi  2
e 3, 13, comma  1,  14,  comma  1,  ultimo  periodo,  della  delibera
legislativa  della  Regione  Siciliana  11  febbraio  2010,  n.   337
(Disciplina dell'agriturismo in Sicilia),  promosso  dal  Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana con  ricorso  notificato  il  19
febbraio 2010, depositato in  cancelleria  il  26  febbraio  2010  ed
iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell'anno 2010. 
    Udito nella Camera di consiglio del 26  maggio  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso in via principale  ritualmente  notificato  e  depositato
(reg. ric. n. 27 del 2010), ha  proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi
1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14,  comma
1,  ultimo  periodo,  della  delibera  legislativa  della   Assemblea
regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato  il  disegno
di  legge  n.  337  (Disciplina  dell'agriturismo  in  Sicilia),  per
contrasto con gli articoli 12,  quarto  comma,  e  13  dello  statuto
speciale della Regione Siciliana (R.d.l.  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); 
        che l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa  censurata
attribuisce  all'Assessore  regionale  alle   risorse   agricole   ed
alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni
applicative  contenute  nella  suddetta  delibera;  che  il   decreto
dell'Assessore regionale e' richiamato anche dagli artt. 2, comma  2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi  2
e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa; 
        che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,  nel
censurare l'art. 13, comma 1, della delibera  legislativa  censurata,
nonche' gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio,
per violazione degli artt. 12,  quarto  comma,  e  13  dello  statuto
speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento  normativo
per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto
essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento
di esecuzione, emanato con atto  del  Presidente  della  Regione,  su
deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli
dello statuto speciale. 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10)  come  legge  della
Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell'agriturismo
in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino  una  qualche
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74  del  2010,  n.
186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e  n.
410 del 2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.