Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3
e  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78   (Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n.
103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi  n.  78  del
2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009,  n.
141, promossi dalla  Regione  Umbria,  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento  e  dalle  Regioni  Toscana  ed  Emilia-Romagna  con   ricorsi
notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il  7,
l'8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80,  84
e 88 del registro ricorsi 2009. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di intervento della TERNA, Rete  elettrica
nazionale s.p.a.; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico  Falcon
per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico  Falcon  per  la  Regione
Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione  Toscana
e l'avvocato dello  Stato  Giuseppe  Fiengo  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione Umbria ha promosso,  in  riferimento  agli  artt.
117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma,  della  Costituzione,
questioni   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   4    del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge  3
agosto  2009,  n.  103  (Disposizioni  correttive  del  decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009). 
    1.1. - La ricorrente premette che il  predetto  art.  4  concerne
interventi urgenti per  le  reti  dell'energia.  Esso,  al  comma  1,
dispone che il Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti, «individua gli interventi relativi alla  trasmissione  ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le  Regioni  e
le  province  autonome  interessate,  gli  interventi  relativi  alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo  socio-economico  e  che  devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». 
    Per la realizzazione dei predetti interventi e  con  le  medesime
modalita', il comma  2  prevede  la  nomina,  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, di uno o  piu'  Commissari  straordinari  del
Governo ai sensi dell'art. 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri). 
    Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati,  emana
gli atti e i provvedimenti,  nonche'  cura  tutte  le  attivita',  di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
Commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103  del
2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009). 
    Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresi'  individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro  per
la semplificazione  normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti»
(comma 4). 
    1.2. - La ricorrente pur non contestando che,  nelle  circostanze
indicate  dalla  norma,  l'individuazione  degli  interventi  urgenti
relativi alla trasmissione,  alla  distribuzione  e  alla  produzione
dell'energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa  Corte
abbia sottolineato che la «chiamata in  sussidiarieta'»  di  funzioni
statali in materie di competenza regionale  puo'  giustificarsi  solo
qualora la legislazione statale  «detti  una  disciplina  logicamente
pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e
[...] risulti limitata a quanto  strettamente  indispensabile  a  tal
fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di  procedure
che assicurino la partecipazione dei  livelli  di  Governo  coinvolti
attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione   per   l'esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali»
(sentenza n. 6 del 2004). 
    Ad avviso della Regione Umbria, la  disciplina  dell'art.  4  del
d.l. n. 78 del  2009  non  e'  pertinente  (perche'  gli  imprecisati
interventi  per  i  quali  sussisterebbero  «particolari  ragioni  di
urgenza» devono essere realizzati  «con  capitale  prevalentemente  o
interamente privato» e pertanto la legge non  e'  idonea  a  regolare
interventi realmente urgenti, poiche' la disponibilita' del  capitale
privato e' per definizione non  garantita),  ne'  proporzionata,  non
essendovi ragioni per attrarre al  centro,  oltre  all'individuazione
degli interventi, anche la loro realizzazione. 
    Il legislatore  statale  avrebbe  potuto  realizzare  l'obiettivo
dell'accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo
i  termini  o   semplificando   in   altro   modo   i   procedimenti,
nell'esercizio della sua potesta' legislativa di  principio.  Ne'  lo
strumento dei commissari e' previsto per  compiere  atti  urgenti  di
competenza di altre amministrazioni. 
    La difesa regionale aggiunge che il principio  di  sussidiarieta'
ha gia' operato nella materia dell'energia, considerato che l'art. 29
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  Regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), e la  legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad  organi
statali alcune  funzioni  amministrative,  in  base  ad  esigenze  di
esercizio unitario. 
    Secondo la Regione Umbria, pertanto, l'art. 4, commi 2,  3  e  4,
del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali  in
materie di competenza regionale (energia e governo  del  territorio),
violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo  comma,
della Costituzione. 
    1.3. - In via subordinata, la ricorrente  deduce  che  l'art.  4,
comma 3,  del  d.l.  n.  78  del  2009,  attribuendo  al  commissario
straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui
all'art. 20, comma 4, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185
(Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e quello di fissare, per l'espletamento  delle  attivita'
di competenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  termini  inferiori
rispetto  a  quelli  previsti  dalle  leggi,  violerebbe  comunque  i
predetti parametri costituzionali. 
    Infatti, quanto ai poteri sostitutivi,  ad  avviso  della  difesa
regionale non e' costituzionalmente ammissibile che presunte  ragioni
di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario  del  potere
di «espropriare» le competenze amministrative spettanti alle  Regioni
e agli enti locali in materia di energia, governo  del  territorio  e
tutela della salute, ne' che il commissario possa  derogare  ad  ogni
norma, comprese quelle  regionali  che  regolano  la  valutazione  di
impatto  ambientale  e  quelle  poste  a  difesa  della  salute   dei
cittadini; inoltre, la previsione  di  tali  poteri  sostitutivi  non
risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo
politico, non si tratta di atti  obbligatori  e  non  sono  stabilite
garanzie procedimentali per le Regioni). 
    Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente
sulla normativa regionale e pregiudica la possibilita'  di  esercizio
della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo
a repentaglio gli interessi  all'ordinato  sviluppo  del  territorio,
all'ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in  materia
di energia e di urbanistica. 
    1.4. - La Regione Umbria afferma, poi, che l'art. 4, commi 1, 2 e
3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non  prevede  l'intesa
della  Regione  interessata  per  l'atto  di   individuazione   degli
interventi  relativi  alla   trasmissione   ed   alla   distribuzione
dell'energia (comma 1), per l'atto di nomina dei commissari (comma 2)
e per gli atti adottati dai commissari (comma  3),  viola  gli  artt.
117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il  principio
di leale collaborazione, i quali richiedono un  forte  coinvolgimento
della Regione quando, come nella specie,  lo  Stato  attragga  a  se'
funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale. 
    Infatti, il comma 1  del  menzionato  art.  4  richiede  l'intesa
solamente  per  l'individuazione  degli  interventi   di   produzione
dell'energia,  non  anche   per   quelli   di   trasmissione   e   di
distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non  e'
giustificata,  ne'  la  lacuna  potrebbe  essere  corretta  in   sede
interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma. 
    Il  comma  2  prevede  che  per  la  realizzazione  dei  predetti
interventi e con le medesime modalita' si provvede alla  nomina,  con
deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno  o  piu'  commissari
straordinari del Governo. Anche in questo  caso,  secondo  la  difesa
regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio  dell'intesa,  che
invece e' richiesto, attraverso il rinvio al comma  1,  per  le  sole
opere di produzione dell'energia; ne  conseguirebbe  l'illegittimita'
del comma 2 per non aver previsto  l'intesa  anche  sulla  nomina  di
commissari statali in relazione  alle  opere  di  trasmissione  e  di
distribuzione dell'energia. 
    Anche l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della
ricorrente,  sarebbe  illegittimo,  perche'  non  stabilisce  che   i
provvedimenti relativi all'autorizzazione e alla realizzazione  degli
interventi vengano assunti d'intesa con la Regione interessata. 
    La Regione Umbria richiama,  poi,  la  giurisprudenza  di  questa
Corte che  ha  sancito  la  necessita'  dell'intesa  con  la  Regione
interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite
da  organi  centrali  in  virtu'  del  principio  di   sussidiarieta'
(sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005). 
    Infine,  la  ricorrente  segnala   che   anche   la   Commissione
parlamentare per le questioni regionali, nel  parere  del  29  luglio
2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78
del 2009 che prevedeva l'intesa con le Regioni e le Province autonome
interessate per l'individuazione, non solo degli interventi  relativi
alla produzione  dell'energia,  ma  anche  di  quelli  relativi  alla
trasmissione e alla distribuzione dell'energia. 
    2. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio e chiede che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  e
comunque infondato nel merito. 
    Il resistente afferma che l'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a
superare  situazioni  di  stallo  che  si  possono   verificare   con
riferimento ad  impianti  privati  di  produzione  di  energia  (gia'
realizzati o in corso di  realizzazione),  sui  quali  le  competenze
della Regione e degli enti locali gia' si sono espresse e per i quali
si presentino difficolta' per la  piena  utilizzazione  del  prodotto
nella rete nazionale, ovvero con  riferimento  all'individuazione  di
nuovi insediamenti necessari per  risolvere  deficit  strutturali  di
energia riscontrabili in importanti aree del Paese. 
    Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di  particolare
urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e  poteri  straordinari  al
fine  di  tutelare  in  modo  unitario  gli   interessi   dell'intera
collettivita' nazionale. 
    La difesa erariale aggiunge che  la  chiamata  in  sussidiarieta'
prevista dalla norma impugnata e' ragionevole e proporzionata. 
    Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che
le circostanze di urgenza  giustificano  l'individuazione,  da  parte
dello  Stato,  degli   interventi   da   compiere,   sarebbe   semmai
irragionevole che la fase esecutiva,  che  e'  quella  che  determina
l'effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che  giustificano
l'intervento statale, non  fosse  anch'essa  attratta  in  capo  allo
Stato. 
    Irrilevante  sarebbe,  poi,  la  forma,   pubblica   o   privata,
dell'intervento da realizzare, decisiva essendo invece  la  finalita'
pubblicistica che si intende celermente perseguire. 
    Quanto  alla  pretesa   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso  di  specie,
esso e' stato attuato nei limiti della ragionevole  essenzialita'  e,
cioe', per gli interventi di nuove produzioni, con  l'intesa  con  la
Regione interessata e, in tutti i casi, con  la  partecipazione  egli
enti locali. 
    La differenziazione della  disciplina  degli  interventi  urgenti
relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli
relativi alla produzione dell'energia, dall'altro, e'  il  frutto  di
una consapevole scelta del legislatore,  basata  sulla  constatazione
che  situazioni  critiche  in  tema  di  trasporto  e   distribuzione
presuppongono necessariamente  una  preventiva  positiva  valutazione
della Regione  sull'attivita'  di  produzione  e  mirano  a  superare
difficolta' e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene gia'
esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere. 
    Inoltre l'Avvocatura generale dello  Stato  sottolinea  come  gli
interventi in materia di trasporto e distribuzione di  energia  siano
caratterizzati  da  un  interesse  strategico  statale  piu'  marcato
rispetto a quelli inerenti la  produzione.  Infatti  il  servizio  di
trasporto  e  trasformazione  dell'energia   elettrica   sulla   rete
nazionale ha  la  funzione  di  connettere  i  centri  di  produzione
nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione. 
    3. - La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in  riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo  e  terzo  comma,  Cost.,
agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  e
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),  questioni  di  legittimita'   costituzionale -   tra
l'altro - dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del
2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso. 
    3.1. - La  ricorrente  premette  che  le  disposizioni  impugnate
attengono alla  materia  «energia»,  nella  quale  essa  ha  potesta'
legislativa ed amministrativa in virtu' del d.lgs. 11 novembre  1999,
n. 463 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in  attuazione
delle norme  statutarie  che  attribuiscono  potesta'  primaria  alla
Provincia di Trento nelle materie dell'«urbanistica»,  della  «tutela
del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della
«assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione  per
pubblica utilita' (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e  22  dello  statuto  di
autonomia speciale), ha aggiunto l'art. 01 nel d.P.R. 26 marzo  1977,
n. 235 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia). 
    Inoltre, l'art.  14,  primo  comma,  dello  statuto  di  speciale
autonomia prevede il  parere  obbligatorio  della  Provincia  per  le
concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee
che attraversano il territorio provinciale e l'art. 9 del  d.P.R.  n.
235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14  si  applica
«per quanto concerne il territorio delle province autonome»  a  tutto
cio' che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale». 
    In particolare, l'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977  trasferisce
alle Province autonome «le funzioni in materia di energia  esercitate
sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello  Stato  sia
per il tramite di enti e istituti pubblici a  carattere  nazionale  o
sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il
comma 2 precisa che le funzioni relative alla  materia  «energia»  di
cui al comma 1  «concernono  le  attivita'  di  ricerca,  produzione,
stoccaggio, conservazione, trasporto  e  distribuzione  di  qualunque
forma di energia». 
    Allo Stato il citato  art.  01,  comma  3,  lettera  c),  riserva
solamente «la costruzione e l'esercizio degli impianti di  produzione
di energia elettrica da fonti convenzionali di  potenza  superiore  a
300  MW  termici  nonche'  le  reti  per  il  trasporto  dell'energia
elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con  tensione
superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche  e  le
reti di livello nazionale di  gasdotti  con  pressione  di  esercizio
superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a  tali  compiti,
comunque, l'art. 01, comma 4, prevede il  parere  obbligatorio  della
Provincia, ai sensi dell'art.  14,  primo  comma,  dello  statuto  di
speciale autonomia. 
    Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117,  terzo
comma, e 118, Cost., le Regioni ordinarie hanno potesta'  legislativa
concorrente e  potere  di  allocare  le  funzioni  amministrative  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia». 
    3.2. - La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l'art.  4
del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito  a  tutti
gli impianti e a tutte le reti (e cioe' anche a quelli che l'art.  01
del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza  provinciale),
violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R.
n. 670 del 1972, sia l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266  del  1992,
il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi  statali -
nelle  materie  di  competenza  propria  delle  Province   autonome -
funzioni amministrative, comprese quelle  di  vigilanza,  di  polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme di attuazione. 
    3.3. - Ad avviso della ricorrente l'art. 4 del  d.l.  n.  78  del
2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente
alle  opere  diverse  da  quelle  trasferite  alla  competenza  della
Provincia di Trento. 
    Infatti, pur  restando  ferma  la  necessita'  del  parere  della
Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e  trasporti
riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista
dall'art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che -  in  virtu'
dell'art. 9 del d.P.R. n.  235  del  1977 -  si  applica  anche  allo
sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia), la norma
impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti  amministrativi  ad
organi statali in materia oggetto di  competenza  concorrente,  senza
prevedere un forte coinvolgimento della Provincia. 
    Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle
contenute nel ricorso proposto alla Regione  Umbria  (v.,  supra,  n.
1.4). 
    4. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  si  e'  costituito  e
chiede che il ricorso sia respinto. 
    La difesa del  Governo  afferma  che  le  disposizioni  impugnate
prevedono, in materia di produzione  di  energia,  il  coinvolgimento
delle Regioni e delle Province  autonome  interessate  attraverso  lo
strumento  dell'intesa.  Invece  il  trasporto  e  la   distribuzione
dell'energia avvengono in un quadro di riferimento che  richiederebbe
necessariamente una valutazione d'insieme che  solamente  la  visione
unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire. 
    Coerente con  tale  competenza  statale  sarebbe  la  nomina  dei
commissari di cui all'art. 4, comma 2,  del  d.l.  n.  78  del  2009,
mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione e'  garantito
dalla necessita' (prevista dal successivo comma  3)  di  sentire  gli
enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma  4
dello stesso art. 4 disciplinerebbe l'ufficio del commissario, che e'
un organo dello Stato. 
    5. - Anche la Regione Toscana ha promosso,  in  riferimento  agli
artt. 117 e  118  Cost.  e  al  principio  di  leale  collaborazione,
questione di legittimita' costituzionale - tra l'altro - dell'art. 4,
comma 1, del medesimo d.l. n.  78  del  2009  di  cui  ai  precedenti
ricorsi (R.R. n. 84 del 2009). 
    La ricorrente espone che l'art. 4, comma 1, del d.l.  n.  78  del
2009, nella sua versione  originaria  era  conforme  a  Costituzione,
poiche'  prevedeva  la  necessita'   dell'intesa   con   la   Regione
interessata, per l'individuazione, non solo degli interventi in  tema
di produzione dell'energia, ma anche di quelli relativi al  trasporto
e alla distribuzione dell'energia. 
    Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessita'
dell'intesa e' stata eliminata in sede di conversione in legge e tale
testo della norma e' stato riprodotto dall'art. 1, comma  1,  lettera
a), del d.l. n. 103 del 2009. 
    Cio' determinerebbe la  lesione  delle  competenze  regionali  in
materia di trasporto e distribuzione dell'energia, poiche'  lo  Stato
ha assunto la titolarita' di  funzioni  amministrative  che  in  tale
materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessita'  di
una intesa forte, cosi' come richiesto dalla giurisprudenza di questa
Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del  2003,
n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005). 
    6. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  si  e'  costituito  e
chiede che il ricorso sia respinto. 
    Il resistente afferma che  il  legislatore  non  ha  previsto  la
necessita' dell'intesa per gli interventi in materia di  trasporto  e
distribuzione dell'energia perche' questi sono caratterizzati  da  un
preminente interesse strategico ai  fini  dello  sviluppo  economico,
della produzione industriale e della fornitura dei  servizi  pubblici
essenziali sull'intero territorio nazionale e pertanto legittimamente
ha ritenuto  che,  in  una  situazione  di  particolare  urgenza,  il
coinvolgimento delle singole  Regioni  interessate  potesse  avvenire
esclusivamente in materia di produzione dell'energia. 
    7. - Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in  riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo  e  secondo  comma,  Cost.,
nonche'  per  violazione  del  principio  di  leale   collaborazione,
questioni di legittimita' costituzionale del medesimo art.  4,  commi
1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo
considerazioni analoghe a quelle esposte nel  ricorso  della  Regione
Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4). 
    8. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  si  e'  costituito  e
chiede  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  e  comunque
infondato nel  merito,  sulla  base  degli  stessi  argomenti  svolti
nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione  Umbria
(v., supra, sub n. 2). 
    9. - In tutti i giudizi e' intervenuta la TERNA - Rete  Elettrica
Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti. 
    10. - Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma
di Trento hanno depositato memorie. 
    10.1. - La Regione Umbria premette  che  l'art.  2-quinquies  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire  la
sicurezza di approvvigionamento  di  energia  elettrica  nelle  isole
maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n.  41,
a norma del quale ai commissari straordinari di cui  all'art.  4  del
d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell'art. 11 della
legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia  del  contendere  nel
presente giudizio. 
    Eccepisce,  inoltre,  l'inammissibilita'  dell'intervento   della
TERNA s.p.a. 
    Nel merito, la Regione Umbria contesta le  argomentazioni  svolte
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  affermando  che   le
situazioni indicate dall'Avvocatura generale dello Stato a fondamento
della norma impugnata non  valgono  a  giustificare  la  chiamata  in
sussidiarieta' per  la  realizzazione  degli  interventi  contemplati
dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono
neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiche'
questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato. 
    La Regione ribadisce, quindi, che l'art. 4 del  d.l.  n.  78  del
2009 viola il  principio  di  leale  collaborazione  e  che  esso  e'
illegittimo anche perche' attribuisce  ai  commissari  poteri  troppo
ampi. 
    Nega, infine, che gli interventi previsti dalla  norma  impugnata
si riferiscano a strutture la cui realizzazione  sarebbe  gia'  stata
concertata con le Regioni e che  le  situazioni  di  urgenza  che  li
giustificherebbero  dipendano  da  obblighi  internazionali   assunti
dall'Italia. 
    10.2. - La Provincia autonoma di Trento, nella  propria  memoria,
svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della
Regione Umbria. 
    10.3. - La Regione  Emilia-Romagna,  a  sua  volta,  contesta  le
argomentazioni svolte dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
dalla TERNA s.p.a. ed afferma  che  la  normativa  impugnata  sarebbe
illegittima anche perche' i  poteri  attribuiti  ai  commissari  sono
eccessivamente ampi, ne' essi sono limitati agli impianti per i quali
sia in corso  un  procedimento  autorizzativo  che  necessiti  di  un
intervento  sollecitatorio  ovvero  a  quelli  la  cui  realizzazione
sarebbe stata gia' concertata con le Regioni. 
    Ad  avviso  della  difesa  regionale,  il  principio   di   leale
collaborazione sarebbe leso per non essere state  previste  forme  di
collaborazione  Stato-Regione  in  relazione   agli   interventi   di
trasmissione  e  distribuzione  dell'energia.  Ne'  l'asserito   piu'
marcato  interesse  strategico  statale  nei  confronti   di   questi
interventi rispetto a  quelli  inerenti  la  produzione  dell'energia
giustificherebbe l'attrazione della materia de  qua  nella  sfera  di
competenza esclusiva dello Stato. 
    La Regione, infine,  contesta  che  lo  Stato  avesse  titolo  ad
emanare le  norme  censurate  in  ragione  della  propria  competenza
legislativa in materia di rapporti con l'unione europea, di  ambiente
e  di  determinazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che debbono  essere  garantiti
su tutto il territorio  nazionale.  Infatti  le  norme  in  questione
rientrano nella materia della «produzione, trasporto e  distribuzione
nazionale   dell'energia»,   oggetto   di   competenza    legislativa
concorrente. Conseguentemente,  la  necessita'  di  adeguamento  alla
normativa europea di far fronte  ai  ritardi  accumulati  dal  nostro
Paese e' inconferente  e  insufficiente  a  legittimare  i  contenuti
concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della
violazione del principio di leale collaborazione, sia della  mancanza
di un riscontro positivo delle asserite ragioni  di  urgenza  (stante
anche  la  mancata  previsione  di  forme  certe   e   pubbliche   di
finanziamento per la realizzazione degli interventi che si  ritengono
necessari). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la  Provincia
autonoma  di  Trento  hanno  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, come  modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l.
anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt.  117  e  118  della
Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1992,
n.  266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e   coordinamento),   ed   al   principio   di   leale
collaborazione. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  e  la  Regione  Toscana  hanno
promosso, con i medesimi ricorsi,  anche  questioni  di  legittimita'
costituzionale di altre disposizioni del  medesimo  d.l.  n.  78  del
2009, per le quali si e' proceduto a separati giudizi. 
    1.1. - L'art. 4 del d.l. n. 78 del  2009,  nel  testo  risultante
dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede  che  il
Consiglio dei ministri  puo'  individuare  interventi  relativi  alla
produzione, al  trasporto  ed  alla  distribuzione  dell'energia,  da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per  i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza  in  riferimento  allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con  mezzi  e
poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessita'
dell'intesa con la Regione solo per l'individuazione degli interventi
relativi alla produzione  e  non  anche  per  quelli  concernenti  il
trasporto e la distribuzione. 
    Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di  cui
al comma 1, uno o piu' Commissari straordinari per  la  realizzazione
di tali interventi (comma 2). 
    Il  Commissario  straordinario  puo'  fissare,  per   l'attivita'
occorrente per l'autorizzazione e l'esecuzione  degli  interventi  in
questione,  termini  piu'  brevi  rispetto  a  quelli  ordinariamente
previsti; inoltre, in tutti i casi  in  cui  le  amministrazioni  non
rispettino  tali  termini  (quelli  ordinari  ovvero  quelli  da  lui
abbreviati),  puo'  sostituirsi  alle  amministrazioni  medesime  nel
compimento di tutta l'attivita' che sarebbe di loro competenza (comma
3). 
    Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono  altresi'  individuati
le strutture di cui si avvale  il  Commissario  straordinario,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  nonche'  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa e degli altri  Ministri  competenti  (comma
4). 
    1.2. - Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna  e  della
Provincia autonoma di Trento, premesso che la  norma  censurata  deve
essere  ricondotta  alla  materia  della  «produzione,  trasporto   e
distribuzione   dell'energia»,   non   sussisterebbero   le   ragioni
giustificatrici della chiamata in sussidiarieta' in capo ad organismi
statali disposta dalla norma denunciata. 
    Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la  Provincia  autonoma  di
Trento sostengono anzitutto che la  chiamata  in  sussidiarieta'  del
potere  di  individuare  e  realizzare   interventi   relativi   alla
produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione  dell'energia  e'
stata attuata dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009
con una normativa non pertinente (perche' gli interventi per i  quali
sussisterebbero  «particolari  ragioni  di  urgenza»  devono   essere
realizzati «con capitale prevalentemente o  interamente  privato»  e,
pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente
urgenti,  la  disponibilita'  del  capitale   privato   essendo   per
definizione non garantita), ne' proporzionata, perche'  non  ci  sono
ragioni  per  attrarre  al  centro,  oltre  all'individuazione  degli
interventi, anche la loro realizzazione. 
    Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata,
che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo
ampi. 
    Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che  sussista
l'esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in
cui prevede l'intesa con le Regioni solo per gli interventi  relativi
alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed  alla
distribuzione dell'energia. 
    Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni  ricorrenti,  gli
artt. 117 e 118, Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le  norme
statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6,  17,  19  e
22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n.
266 del 1992). 
    2. - Stante la loro  connessione  oggettiva,  i  quattro  ricorsi
devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia. 
    3. - Nei giudizi di costituzionalita'  e'  intervenuta  la  TERNA
s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale. 
    Tale intervento e'  inammissibile,  perche',  come  costantemente
affermato da questa Corte, i  giudizi  di  costituzionalita'  in  via
principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di  potesta'
legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto. 
    4. - La questione e' fondata. 
    In  considerazione  del  fatto  che  si  verte  in   materia   di
produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia,  non  puo'  in
astratto contestarsi che  l'individuazione  e  la  realizzazione  dei
relativi interventi possa essere  compiuta  a  livello  centrale,  ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, pero', quando un
simile spostamento di competenze e' motivato  con  l'urgenza  che  si
ritiene  necessaria  nell'esecuzione  delle  opere,  esso  dev'essere
confortato da valide e convincenti argomentazioni. 
    Ora, e' agevole  osservare  che,  trattandosi  di  iniziative  di
rilievo  strategico,  ogni  motivo  d'urgenza   dovrebbe   comportare
l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle
opere medesime. 
    Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da
essa previsti debbano essere realizzati con  capitale  interamente  o
prevalentemente privato, che per sua natura e' aleatorio, sia  quanto
all'an che al quantum. 
    Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli
interventi e' affidata ai  privati,  rende  l'intervento  legislativo
statale  anche  sproporzionato.  Se,  infatti,  le  presunte  ragioni
dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso  Stato,
per   esigenze   di   esercizio   unitario,   a   doversi    occupare
dell'esecuzione immediata delle opere, non c'e' motivo  di  sottrarre
alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. 
    I  canoni  di  pertinenza  e  proporzionalita'  richiesti   dalla
giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la  legittimita'
di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato  funzioni
di competenza delle Regioni non sono stati,  quindi,  rispettati.  Va
dichiarata pertanto l'illegittimita' dell'art. 4, commi da 1 a 4, del
d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche  introdotte
dal d.l. n. 103 del 2009,  per  violazione  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    4. - Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema  di
ampiezza  dei  poteri  dei  Commissari  straordinari  e  di   mancata
previsione dell'intesa con le Regioni in sede di individuazione degli
interventi in materia di trasmissione e  distribuzione  dell'energia)
restano  assorbite,  stante  la  caducazione  integrale  delle  norme
censurate.