Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della  legge
della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di  manutenzione
dell'ordinamento  regionale  2008),  promosso  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio  2009,
depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7  del
registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito nella camera di consiglio del 26  maggio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  27  gennaio  2009  e
depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, l'art. 34 della legge  della  Regione
Toscana  21   novembre   2008,   n.   62   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento regionale 2008); 
        che tale articolo,  sostituendo  l'art.  12-bis  della  legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ha
previsto, al comma 4, lettera h), che la Regione emani un regolamento
per «la definizione di criteri  per  il  riuso  delle  acque»,  cosi'
ponendosi - ad avviso del ricorrente - in contrasto  con  l'art.  99,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), il quale affiderebbe alla competenza legislativa
regionale unicamente l'adozione di «norme e misure volte  a  favorire
il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»; 
        che,  inoltre,   la   disposizione   impugnata   prevederebbe
l'esercizio della potesta' regolamentare regionale «anche»,  anziche'
«esclusivamente», in attuazione di quanto previsto  dall'articolo  99
del d.lgs. n. 152 del 2006; 
        che, pertanto, ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione
impugnata violerebbe, sotto entrambi i profili, l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., che  attribuisce  allo  Stato  la  potesta'
legislativa  esclusiva  in  materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema; 
        che si e' costituita in giudizio la Regione Toscana eccependo
l'infondatezza delle censure in quanto  la  norma  impugnata  sarebbe
stata emanata nell'esercizio della potesta'  legislativa  concorrente
in materia di  governo  del  territorio  e  nel  pieno  rispetto  dei
principi posti dal legislatore statale; 
        che, in data  1°  marzo  2010,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha
depositato  atto  di   rinuncia   al   ricorso,   in   considerazione
dell'entrata in vigore dell'art. 88 della legge della Regione Toscana
14 dicembre 2009,  n.  75  (Legge  di  manutenzione  dell'ordinamento
regionale 2009),  che  ha  modificato,  successivamente  al  ricorso,
l'art. 34 della citata legge regionale n. 62 del 2008; 
        che  in  data  3  marzo  2010  la  difesa  della  Regione  ha
depositato atto di accettazione della rinuncia; 
        che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme  integrative
per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.