IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2009, proposto da: Giovanni Ceschi, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Merlo, con domicilio eletto presso Giacomo Merlo in Roma, via Arezzo, 30 - sc. B, int. 10; contro Provincia di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bobbio, Fabio Lorenzoni, Nicolo Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale n. 43; Veronica Marchesoni, Chiara Menestrina, Carla Nicolodi, Alberta Nicolli, Valeria Palumberi, Alessia Curzel, Tiziana Rossi, Daniele Schito, Vincenza Serio, Stefano Scardicchia; Per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 00153/2009, resa tra le parti, concernente inserimento di insegnanti nelle graduatorie provinciali per titoli; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trento; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Merlo e Lorenzoni; Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto davanti al T.R.G.A. di Trento il signor Giovanni Ceschi impugnava il bando, indetto in data 18 novembre 2008, per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento per titoli del personale docente, nella parte in cui dispone che a «partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce». Con sentenza n. 153/2009 il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso, rilevando che la contestata clausola del bando per la formazione delle graduatorie provinciali degli insegnanti rappresenta la pedissequa applicazione di una norma di legge provinciale, e precisamente dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata in relazione alla citata, disposizione. Il signor Giovanni Ceschi ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, deducendo: 1) l'illegittimita' costituzionale, sotto vari profili, dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 2) l'irrilevanza, ai fini del decidere, della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 66 della legge provinciale n. 2/2009; 3) l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine ad alcuni motivi di ricorso. La Provincia autonoma di Trento si e' costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l'inammissibilita'. Con ordinanza n. 4951/09 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. All'odierna udienza la causa e' stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del presente giudizio e' costituito dalla contestazione delle modalita' di inserimento nelle graduatorie scolastiche della Provincia autonoma di Trento da parte del signor Giovanni Ceschi, docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A052, nato e residente in Trento, ma iscritto nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona. In particolare, il docente contesta la previsione del bando, secondo cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provenienti da altre Province sono inseriti nella graduatoria in questione in posizione subordinata a tutte le fasce. Il principale motivo di ricorso e' costituito dalla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Il menzionato comma 2-bis, aggiunto dall'art. 53, comma 4, legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, prevede che «A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dal d.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». Il Collegio ritiene che la dedotta questione di costituzionalita' sia rilevante e non manifestamente infondata. Con riferimento alla rilevanza, si osserva che l'inserimento in fondo alla graduatoria e' stato determinato dall'applicazione della suddetta disposizione. Il ricorrente ha chiesto l'inserimento in graduatoria proprio a partire dall'anno scolastico 2009/2010 e, provenendo dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Verona, e' stato inserito per la classe di concorso A052 (materie letterarie: latino e greco) in tredicesima e ultima posizione in coda a nove iscritti nella medesima graduatoria, aventi un punteggio a lui inferiore. L'inserimento nell'ultima posizione della graduatoria e' stato determinato dall'applicazione del citato art. 92, comma 2-bis, non essendo contestabile che il ricorrente provenisse dalle graduatorie ad esaurimento di altra Provincia, in quanto la attestazione dell'Ufficio scolastico provinciale di Verona prodotta dall'appellante (doc. n. 9) esclude l'avvenuto inserimento dello stesso nelle graduatorie del biennio 2009/2011, mentre e' pacifica l'iscrizione per il biennio precedente, come confermato anche all'odierna discussione dal difensore del Ceschi. In assenza della contestata norma provinciale il ricorrente si sarebbe collocato al secondo posto della graduatoria in base ai riconosciuti 84 punti e avrebbe ottenuto per l'anno scolastico 2009/2010 un incarico annuale di insegnamento, attribuito invece ad altro docente avente 69 punti (v. doc. 6 prodotto in appello). La rilevanza della questione non viene meno per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 66 della legge provinciale n. 2/2009, che stabilisce che «In deroga all'art. 92, comma 2, lettera b), della legge provinciale sulla scuola le graduatorie provinciali per titoli formate per il quadriennio 2009-2013 sono aggiornate dopo il primo anno di validita'. Contestualmente gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono chiedere di essere inseriti nella terza fascia e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale sulla scuola». Anche prescindendo dal fatto che la norma continua a richiamare l'art. 92, comma 2-bis, e seguendo la tesi della Provincia di Trento, secondo cui il ricorrente potra' ora essere inserito in base al suo punteggio di merito, si rileva che l'oggetto del presente giudizio riguarda il contestato inserimento in graduatoria per l'anno scolastico 2009/10 e l'aggiornamento in corso potra' eventualmente consentire al ricorrente di avere un diverso inserimento a partire dall'anno scolastico 2010/11. Permane, quindi, il suo interesse a contestare l'attuale inserimento in graduatoria sia con riguardo a possibili profili risarcitoti per la mancata attribuzione dell'incarico annuale, che altrimenti avrebbe con certezza conseguito, sia sotto l'aspetto del mancato ottenimento per l'anno in corso del punteggio spettante per la docenza, non svolta proprio a causa della sua posizione in graduatoria. 3. La questione non e' manifestamente infondata. La contestata norma provinciale appare porsi in contrasto con gli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione. Infatti, l'inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre graduatorie, anche se aventi un punteggio superiore a quelli gia' inseriti, determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti in funzione dell'avvenuta iscrizione in altra graduatoria di altra provincia. Il dato e' evidente proprio in relazione alla situazione di fatto del ricorrente, che, residente a Trento, ha provveduto dopo il completamento degli studi universitari ad iscriversi nella graduatoria scolastica piu' vicina alla propria residenza, per la quale erano aperte le iscrizioni, e ha poi provveduto a chiedere il trasferimento nella graduatoria trentina solo pochi mesi dopo. Anche prescindendo da tali elementi in fatto, l'inserimento in graduatoria in posizione deteriore solo perche' il docente proviene da altra graduatoria, pur in presenza di un punteggio di merito piu' elevato, oltre a costituire una irragionevole disparita' di trattamento contrastante con l'art. 3 Cost., si pone in conflitto anche con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, in relazione al sistema dell'insegnamento scolastico il buon andamento e' assicurato da sistemi di reclutamento per incarichi di ruolo o anche a tempo definito, fondati su criteri obiettivi e ragionevoli di scelta dei docenti. Tra tali criteri i sistemi vigenti privilegiano il merito, temperato dalla suddivisione in fasce dei docenti; con la disposizione qui in esame, i docenti provenienti da altra graduatoria devono essere collocati in fondo «in posizione subordinata a tutte le fasce». Tale postergazione non trova alcuna valida giustificazione, e' palesemente irragionevole e penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza, anche a parita' di fascia, per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il dubbio di costituzionalita', sulla base di una presunta incompatibilita' tra le graduatorie trentine e le altre graduatorie scolastiche; la trasformazione, nell'ordinamento statale, delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento con la conseguente cristallizzazione di queste ultime (ex L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605) avrebbe determinato l'esigenza di salvaguardare le graduatorie trentine, ancora «aperte», al fine di evitare che su di esse confluiscano le domande degli aspiranti all'immissione in ruolo del restante territorio nazionale, per i quali la provincia di Trento avrebbe rappresentato l'unica alternativa alle graduatorie ad esaurimento. Secondo il T.R.G.A. di Trento tale immissione in ruolo si sarebbe tradotta nel pregiudizio per la continuita' didattica e per il buon andamento del servizio scolastico, tutelato dall'art. 97, comma 1, Cost. Al contrario, si osserva che la continuita' didattica in relazione ad incarichi annuali in alcun modo e' assicurata dalla citata disposizione e che una eventuale maggiore platea di aspiranti docenti non puo' che costituire elemento positivo per la qualita' dell'insegnamento scolastico. La norma appare essere ispirata ad una logica «protezionistica» dei docenti inseriti nelle graduatorie trentine, al fine di ostacolare l'arrivo di docenti da altre graduatorie. Ne' puo' essere escluso il dubbio di costituzionalita' in base al fatto che con la modifica della legge provinciale n. 2/2009 l'impatto della norma sia stato limitato al primo anno, essendo poi possibile l'inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo aggiornamento. Infatti, anche senza svolgere accertamenti sulla esattezza di quanto rappresentato dalla Provincia, l'effetto e' comunque quello di costringere i docenti provenienti da altra graduatoria ad un primo periodo di inserimento in coda per poi poter aspirare solo successivamente al corretto inserimento in base al punteggio di merito. Cio' comporta che nella maggior parte dei casi i docenti provenienti da altre graduatorie saranno costretti ad un primo anno (o anche per un periodo piu' lungo), durante il quale difficilmente potranno ottenere incarichi, come accaduto al ricorrente. Per essere correttamente inseriti nelle graduatorie trentine il sacrificio che la norma provinciale impone e' quindi la perdita di un anno di lavoro e del relativo punteggio e, sotto tale profilo, la disposizione appare porsi in contrasto anche con: l'art. 4, comma 1, Cost., in quanto lesiva del diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia, costretti ad un primo periodo di sostanziale inattivita' per poter aspirare al corretto inserimento in base al punteggio di merito nelle graduatorie trentine; l'art. 16, comma Cost., perche' lede il diritto a stabilire la residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla descritta difficolta' di continuare la propria attivita' lavorativa; l'art. 51, comma 1, Cost., perche' viola la disposizione costituzionale con la quale e' stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge» e questi devono logicamente essere collegati, soprattutto quando e' imposto un accesso concorsuale (art. 97, comma 3, della Costituzione), con profili attitudinali o di maggiore o minore idoneita' all'impiego o ufficio ovvero di capacita', tra i quali non rientra certamente la provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia. 4. Per quanto esposto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale Trento 7 agosto 2006, n. 5, in relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione. Per l'effetto, il giudizio va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.