IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  7076  del  2009,  proposto  da:  Giovanni  Ceschi,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Merlo, con domicilio  eletto
presso Giacomo Merlo in Roma, via Arezzo, 30 - sc. B, int. 10; contro
Provincia di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia  Bobbio,
Fabio Lorenzoni, Nicolo Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Fabio
Lorenzoni in Roma, via  del  Viminale  n.  43;  Veronica  Marchesoni,
Chiara  Menestrina,  Carla   Nicolodi,   Alberta   Nicolli,   Valeria
Palumberi, Alessia Curzel, Tiziana Rossi,  Daniele  Schito,  Vincenza
Serio, Stefano Scardicchia; 
    Per la riforma della sentenza del  T.R.G.A.  della  Provincia  di
Trento n. 00153/2009, resa tra le parti, concernente  inserimento  di
insegnanti nelle graduatorie provinciali per titoli; 
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trento; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  26  gennaio  2010  il
Cons. Roberto Chieppa e uditi per  le  parti  gli  avvocati  Merlo  e
Lorenzoni; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con ricorso proposto davanti al T.R.G.A. di Trento  il  signor
Giovanni Ceschi impugnava il bando, indetto in data 18 novembre 2008,
per la presentazione delle domande di inserimento  nelle  graduatorie
provinciali di Trento per titoli del personale docente,  nella  parte
in cui dispone che a  «partire  dall'anno  scolastico  2009-2010  gli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  che  chiedono
l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono  inseriti
nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce». 
    Con sentenza n. 153/2009 il  T.R.G.A.  di  Trento  respingeva  il
ricorso, rilevando che  la  contestata  clausola  del  bando  per  la
formazione delle graduatorie provinciali degli insegnanti rappresenta
la pedissequa applicazione di  una  norma  di  legge  provinciale,  e
precisamente dell'art. 92, comma 2-bis,  della  legge  provinciale  7
agosto 2006, n. 5, e ritenendo manifestamente infondata la  questione
di   costituzionalita'   sollevata   in   relazione   alla    citata,
disposizione. 
    Il signor Giovanni Ceschi ha proposto ricorso in appello  avverso
la suddetta sentenza, deducendo: 
        1)  l'illegittimita'  costituzionale,  sotto  vari   profili,
dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale 7 agosto 2006,  n.
5; 
        2) l'irrilevanza, ai fini del  decidere,  della  sopravvenuta
disposizione di cui all'art. 66 della legge provinciale n. 2/2009; 
        3) l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado  in
ordine ad alcuni motivi di ricorso. 
    La Provincia autonoma di Trento si  e'  costituita  in  giudizio,
chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l'inammissibilita'. 
    Con ordinanza n. 4951/09 questa Sezione ha respinto l'istanza  di
sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. 
    All'odierna udienza la causa e' stata trattenuta in decisione. 
    2.  L'oggetto  del  presente   giudizio   e'   costituito   dalla
contestazione  delle  modalita'  di  inserimento  nelle   graduatorie
scolastiche della Provincia autonoma di Trento da  parte  del  signor
Giovanni Ceschi, docente abilitato all'insegnamento per la classe  di
concorso  A052,  nato  e  residente  in  Trento,  ma  iscritto  nella
graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona. 
    In particolare, il docente  contesta  la  previsione  del  bando,
secondo cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provenienti
da altre Province sono inseriti nella  graduatoria  in  questione  in
posizione subordinata a tutte le fasce. 
    Il principale motivo  di  ricorso  e'  costituito  dalla  dedotta
illegittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2-bis, della  legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5. 
    Il menzionato comma 2-bis, aggiunto dall'art. 53, comma 4,  legge
provinciale  12  settembre  2008,  n.  16,  prevede  che  «A  partire
dall'anno scolastico 2009-2010  gli  iscritti  nelle  graduatorie  ad
esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  che   chiedono   l'inserimento   nelle
graduatorie provinciali per titoli sono inseriti  nelle  medesime  in
posizione subordinata a tutte le fasce, sempreche' siano in  possesso
dei requisiti previsti dal d.P.P. 28  dicembre  2006,  n.  27-80/Leg,
concernente «Regolamento per la formazione  e  per  l'utilizzo  delle
graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole
provinciali a carattere statale della provincia di  Trento  (articolo
92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». 
    Il Collegio ritiene che la dedotta questione di costituzionalita'
sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    Con riferimento alla rilevanza, si osserva che  l'inserimento  in
fondo alla graduatoria e' stato determinato  dall'applicazione  della
suddetta disposizione. 
    Il ricorrente ha chiesto l'inserimento in graduatoria  proprio  a
partire  dall'anno   scolastico   2009/2010   e,   provenendo   dalla
graduatoria ad  esaurimento  della  provincia  di  Verona,  e'  stato
inserito per la classe di concorso A052 (materie letterarie: latino e
greco) in tredicesima e ultima posizione  in  coda  a  nove  iscritti
nella medesima graduatoria, aventi un punteggio a lui inferiore. 
    L'inserimento nell'ultima posizione della  graduatoria  e'  stato
determinato dall'applicazione del citato art. 92,  comma  2-bis,  non
essendo contestabile che il ricorrente provenisse  dalle  graduatorie
ad  esaurimento  di  altra  Provincia,  in  quanto  la   attestazione
dell'Ufficio    scolastico    provinciale    di    Verona    prodotta
dall'appellante (doc. n.  9)  esclude  l'avvenuto  inserimento  dello
stesso nelle graduatorie del biennio 2009/2011,  mentre  e'  pacifica
l'iscrizione  per  il  biennio  precedente,  come  confermato   anche
all'odierna discussione dal difensore del Ceschi. 
    In assenza della contestata norma provinciale  il  ricorrente  si
sarebbe collocato al secondo  posto  della  graduatoria  in  base  ai
riconosciuti 84  punti  e  avrebbe  ottenuto  per  l'anno  scolastico
2009/2010 un incarico annuale di insegnamento, attribuito  invece  ad
altro docente avente 69 punti (v. doc. 6 prodotto in appello). 
    La  rilevanza  della  questione  non  viene  meno   per   effetto
dell'entrata in  vigore  dell'art.  66  della  legge  provinciale  n.
2/2009, che stabilisce che «In deroga all'art. 92, comma  2,  lettera
b), della legge provinciale sulla scuola le  graduatorie  provinciali
per titoli formate per il quadriennio 2009-2013 sono aggiornate  dopo
il primo anno di validita'. Contestualmente gli aspiranti docenti  in
possesso dei requisiti possono  chiedere  di  essere  inseriti  nella
terza fascia e sono collocati nella posizione spettante  in  base  ai
punteggi attribuiti e ai  titoli  posseduti,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 92, comma 2-bis,  della  legge  provinciale  sulla
scuola». 
    Anche prescindendo dal fatto che la norma continua  a  richiamare
l'art. 92, comma 2-bis, e seguendo la tesi della Provincia di Trento,
secondo cui il ricorrente potra' ora essere inserito in base  al  suo
punteggio di merito, si rileva che l'oggetto  del  presente  giudizio
riguarda  il  contestato  inserimento  in  graduatoria   per   l'anno
scolastico 2009/10 e l'aggiornamento in  corso  potra'  eventualmente
consentire al ricorrente di avere un diverso  inserimento  a  partire
dall'anno scolastico 2010/11. Permane, quindi,  il  suo  interesse  a
contestare l'attuale inserimento in graduatoria sia  con  riguardo  a
possibili   profili   risarcitoti   per   la   mancata   attribuzione
dell'incarico  annuale,   che   altrimenti   avrebbe   con   certezza
conseguito, sia sotto l'aspetto del mancato ottenimento per l'anno in
corso del punteggio spettante per la docenza, non  svolta  proprio  a
causa della sua posizione in graduatoria. 
    3. La questione non e' manifestamente infondata. 
    La contestata norma provinciale appare porsi in contrasto con gli
articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione. 
    Infatti, l'inserimento in  fondo  alla  graduatoria  dei  docenti
provenienti da  altre  graduatorie,  anche  se  aventi  un  punteggio
superiore  a  quelli  gia'  inseriti,  determina  una  ingiustificata
disparita' di trattamento tra soggetti con i  medesimi  requisiti  in
funzione dell'avvenuta  iscrizione  in  altra  graduatoria  di  altra
provincia. 
    Il dato e' evidente proprio in relazione alla situazione di fatto
del ricorrente, che,  residente  a  Trento,  ha  provveduto  dopo  il
completamento  degli   studi   universitari   ad   iscriversi   nella
graduatoria scolastica piu' vicina alla  propria  residenza,  per  la
quale erano aperte le iscrizioni, e ha poi provveduto a  chiedere  il
trasferimento nella graduatoria trentina solo pochi mesi dopo. 
    Anche prescindendo da tali elementi in  fatto,  l'inserimento  in
graduatoria in posizione deteriore solo perche' il  docente  proviene
da altra graduatoria, pur in presenza di un punteggio di merito  piu'
elevato,  oltre  a  costituire  una   irragionevole   disparita'   di
trattamento contrastante con l'art. 3 Cost.,  si  pone  in  conflitto
anche con il principio di buon andamento di  cui  all'art.  97  della
Costituzione. 
    Infatti, in relazione al sistema dell'insegnamento scolastico  il
buon andamento e' assicurato da sistemi di reclutamento per incarichi
di ruolo o anche a tempo definito, fondati  su  criteri  obiettivi  e
ragionevoli di scelta dei docenti. 
    Tra tali  criteri  i  sistemi  vigenti  privilegiano  il  merito,
temperato  dalla  suddivisione  in  fasce   dei   docenti;   con   la
disposizione qui in esame, i docenti provenienti da altra graduatoria
devono essere collocati in fondo «in posizione subordinata a tutte le
fasce». 
    Tale postergazione non trova alcuna  valida  giustificazione,  e'
palesemente irragionevole e penalizza lo stesso  buon  andamento  del
sistema scolastico, determinando la preferenza, anche  a  parita'  di
fascia, per i docenti aventi un minore punteggio  di  merito  (minori
requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche
sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria. Il giudice  di
primo grado ha ritenuto insussistente il dubbio di costituzionalita',
sulla base  di  una  presunta  incompatibilita'  tra  le  graduatorie
trentine e  le  altre  graduatorie  scolastiche;  la  trasformazione,
nell'ordinamento statale, delle graduatorie provinciali permanenti in
graduatorie a esaurimento con  la  conseguente  cristallizzazione  di
queste ultime (ex L. 27 dicembre 2006, n. 296,  art.  1,  comma  605)
avrebbe  determinato  l'esigenza  di  salvaguardare  le   graduatorie
trentine, ancora  «aperte»,  al  fine  di  evitare  che  su  di  esse
confluiscano le domande degli aspiranti all'immissione in  ruolo  del
restante territorio nazionale, per i quali  la  provincia  di  Trento
avrebbe  rappresentato  l'unica  alternativa  alle   graduatorie   ad
esaurimento. 
    Secondo il T.R.G.A. di Trento tale immissione in ruolo si sarebbe
tradotta nel pregiudizio per la continuita' didattica e per  il  buon
andamento del servizio scolastico, tutelato dall'art.  97,  comma  1,
Cost. 
    Al  contrario,  si  osserva  che  la  continuita'  didattica   in
relazione ad incarichi annuali in  alcun  modo  e'  assicurata  dalla
citata disposizione e che una eventuale maggiore platea di  aspiranti
docenti non puo' che costituire elemento  positivo  per  la  qualita'
dell'insegnamento scolastico. 
    La norma appare essere ispirata ad una  logica  «protezionistica»
dei  docenti  inseriti  nelle  graduatorie  trentine,  al   fine   di
ostacolare l'arrivo di docenti da altre graduatorie. 
    Ne' puo' essere escluso il dubbio di costituzionalita' in base al
fatto che con la modifica della legge provinciale n. 2/2009 l'impatto
della norma sia stato limitato al primo anno, essendo  poi  possibile
l'inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo
aggiornamento. 
    Infatti, anche senza svolgere  accertamenti  sulla  esattezza  di
quanto rappresentato dalla Provincia, l'effetto e' comunque quello di
costringere i docenti provenienti da altra graduatoria  ad  un  primo
periodo  di  inserimento  in  coda  per  poi  poter   aspirare   solo
successivamente al corretto  inserimento  in  base  al  punteggio  di
merito. 
    Cio'  comporta  che  nella  maggior  parte  dei  casi  i  docenti
provenienti da altre graduatorie saranno costretti ad un  primo  anno
(o anche per un periodo piu' lungo), durante il  quale  difficilmente
potranno ottenere incarichi, come accaduto al ricorrente. 
    Per essere correttamente inseriti nelle graduatorie  trentine  il
sacrificio che la norma provinciale impone e' quindi la perdita di un
anno di lavoro e del relativo punteggio e,  sotto  tale  profilo,  la
disposizione appare porsi in contrasto anche con: 
        l'art. 4, comma 1, Cost., in quanto  lesiva  del  diritto  al
lavoro dei docenti provenienti da altra provincia,  costretti  ad  un
primo periodo  di  sostanziale  inattivita'  per  poter  aspirare  al
corretto inserimento in base al punteggio di merito nelle graduatorie
trentine; 
        l'art. 16, comma Cost., perche' lede il diritto  a  stabilire
la residenza sul territorio nazionale,  fortemente  ostacolato  dalla
descritta difficolta' di continuare la propria attivita' lavorativa; 
        l'art. 51, comma 1,  Cost.,  perche'  viola  la  disposizione
costituzionale con la  quale  e'  stabilito  che  tutti  i  cittadini
possono accedere ai pubblici uffici «in  condizioni  di  uguaglianza,
secondo requisiti stabiliti dalla legge» e questi devono  logicamente
essere  collegati,  soprattutto  quando   e'   imposto   un   accesso
concorsuale (art. 97,  comma  3,  della  Costituzione),  con  profili
attitudinali o di maggiore o minore idoneita' all'impiego  o  ufficio
ovvero  di  capacita',  tra  i  quali  non  rientra   certamente   la
provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia. 
    4. Per quanto  esposto  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  92,
comma 2-bis, della legge provinciale Trento 7 agosto 2006, n.  5,  in
relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e  97  della  Costituzione.  Per
l'effetto, il giudizio va sospeso e gli  atti  vanno  trasmessi  alla
Corte costituzionale.