Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della  legge
della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche
alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41  (Riordino  del  Servizio
sanitario regionale) e ad altre  disposizioni  regionali  in  materia
sanitaria» promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso spedito per la notifica il 22  gennaio  2010,  depositato  in
cancelleria il 2 febbraio 2010 ed iscritto  al  n.  17  del  registro
ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  22  gennaio  2010  e
depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto, in riferimento agli articoli 3, 41 e  117,  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre  2009,
n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad  altre  disposizioni
regionali in materia sanitaria»; 
        che la legge regionale censurata ha apportato modifiche  alla
legge della Regione Liguria 7 dicembre 2006,  n.  417  (Riordino  del
Servizio Sanitario Regionale); 
        che,  in  particolare,  la  norma  impugnata  e'  venuta   ad
integrare l'art. 2 della legge della Regione Liguria 30 luglio  1999,
n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento
per  i  presidi  sanitari  e  socio-sanitari,  pubblici  e   privati.
Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), prevedendo l'aggiunta,  dopo
il comma 6, di due ulteriori commi, vale a dire, il comma 6-bis e  il
comma 6-ter; 
        che il comma 6-bis prevede  che  «In  attesa  dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art.  8-ter,  comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, gli
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte
da  sanitari  in  forma  singola   ed   associata   non   necessitano
dell'autorizzazione prevista dalla presente legge»; 
        che il successivo comma  6-ter  stabilisce  che  «L'esercizio
degli studi di cui al comma 6-bis e' regolato dai principi  contenuti
nel decreto del Ministro della Sanita' 28 settembre  1990  (Norma  di
protezione  dal  contagio  professionale  da  HIV   nelle   strutture
sanitarie e assistenziali pubbliche  e  private)  e  dalle  norme  in
materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza»; 
        che, pertanto, l'art. 27 della legge della Regione Liguria n.
57 del 2009,  introducendo  gli  innanzi  citati  commi  nella  legge
regionale della Liguria n. 20 del 1999, finisce, secondo l'Avvocatura
dello Stato, con l'escludere dal regime dell'autorizzazione gli studi
medici  privati  e  odontoiatrici,  nonche'  di   altre   professioni
sanitarie, discostandosi (differentemente da  quanto  precedentemente
previsto dall'art. 2 della citata legge regionale  n.  20  del  1999)
dagli artt. 8 e 8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421); 
        che, infatti, le sopra citate norme statali (norme espressive
di principi fondamentali, secondo quanto stabilito dall'art. 19 dello
stesso d.lgs. n. 502 del 1992), prevedono che tutti gli studi  medici
e odontoiatrici, per la peculiarita' dell'attivita' posta in essere e
nel  caso  che  debbano  essere  erogate  «prestazioni  di  chirurgia
ambulatoriale o procedure diagnostiche  di  particolare  complessita'
che comportino un rischio per  la  sicurezza  del  paziente»,  devono
essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati
con il d.P.R. 14 gennaio 1997,  recante  «Approvazione  dell'atto  di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private»; 
        che, conseguentemente, secondo il ricorrente, la disposizione
regionale censurata eccederebbe la competenza concorrente  attribuita
alla Regione in materia di tutela della salute dall'art.  117,  terzo
comma, Cost.; 
        che l'Avvocatura  sottolinea,  altresi',  come  questa  Corte
abbia affermato (sentenza n.  371  del  2008)  che  «l'organizzazione
sanitaria  cui  puo'  ricondursi  la  regolamentazione   dell'assetto
organizzativo e gestorio degli enti preposti  alla  erogazione  delle
prestazioni - e' parte integrante della  "materia"  costituita  dalla
"tutela della salute", di cui al terzo comma,  del  citato  art.  117
Cost.; che, pertanto, in tale ambito la legislazione  regionale  deve
svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali   fissati   dal
legislatore statale, ritenuti tuttora vincolati anche in questa  fase
di transizione dal vecchio al nuovo  sistema  di  ripartizione  delle
competenze legislative (sentenza n. 120 del 2005)»; 
        che la difesa erariale precisa, anche, come la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 354  del  1994)  abbia  ritenuto  che  «i
principi concernenti l'organizzazione e la disciplina della struttura
del servizio sanitario nazionale costituiscono norme fondamentali  di
riforma   economico-sociale   tanto   che   anche   le   disposizioni
regolamentari   di   dettaglio,   che   accompagnano   dette    norme
fondamentali,  possono   vincolare   l'esercizio   delle   competenze
regionali, ove siano legate ai principi  stessi  da  un  rapporto  di
coessenzialita' e di necessaria integrazione»; 
        che, in conclusione, poiche' i richiamati artt. 8 e 8-ter del
d.lgs. n. 502 del 1992  (norme  di  principio  e  non  di  dettaglio)
impongono agli studi medici, pubblici  e  privati,  il  rispetto  del
principio fondamentale dell'autorizzazione da parte delle Regioni nel
cui  territorio  essi  operino  -  al  fine  di  assicurare   livelli
essenziali di sicurezza e di qualita' delle prestazioni in ambiti nei
quali il possesso della  dotazione  strumentale  e  la  sua  corretta
gestione e manutenzione assume preminente  interesse  per  assicurare
l'idoneita' e la sicurezza delle cure - l'art. 27 della  legge  della
Regione Liguria n. 57 del 2009 sarebbe costituzionalmente illegittimo
in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.; 
        che, inoltre, ad avviso del ricorrente,  la  norma  censurata
sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.; 
        che, infatti, la disposizione regionale impugnata  violerebbe
l'art. 3 Cost., poiche' la stessa - non  consentendo  alcun  tipo  di
controllo preventivo ai fini  dell'apertura  degli  studi  medici  ed
odontoiatrici - verrebbe a creare una disparita' di trattamento fra i
sanitari che operano nella Regione Liguria e quelli che  svolgono  le
medesime attivita' nelle altre Regioni italiane; 
        che,  sempre  secondo  il  ricorrente,  la   suddetta   norma
contrasterebbe anche con il dettato dell'art.  41  Cost.,  in  quanto
essa permetterebbe «l'esercizio di professioni sanitarie complesse  o
che comportino rischi per la salute  del  paziente  senza  che  venga
preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale
per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate», in  tal  modo
eludendo «i requisiti  minimi»  di  tutela  imposti  dal  legislatore
statale   per   l'esercizio   dell'iniziativa   privata   nell'ambito
dell'assistenza sanitaria, quali possono essere considerati il regime
dell'autorizzazione e  le  altre  prescrizioni  ad  esso  connesse  e
stabilite dalla legislazione nazionale; 
        che la Regione Liguria non si e' costituita in giudizio; 
        che, con atto notificato a controparte in data 28 maggio 2010
e depositato presso la cancelleria della Corte  costituzionale  il  3
giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  giusta
deliberazione  governativa  del  30  marzo  2010,  ha  dichiarato  di
rinunciare al presente ricorso in  quanto  la  Regione  Liguria,  con
legge 15 febbraio 2010,  n.  2  (Disposizioni  di  adeguamento  della
normativa regionale), art. 2, ha abrogato la norma impugnata. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte  resistente,  la  rinuncia  al  ricorso  determina,  ai   sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
206 e n. 158 del 2010).