Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 14 aprile
2009 n.  1034,  concernente  nuovi  modelli  di  attestati,  diplomi,
pagelle e certificazioni per le scuole secondarie di primo e  secondo
grado in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia,  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
17-22 luglio 2009, depositato in cancelleria il  22  luglio  2009  ed
iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo, sostituito per la redazione  della  sentenza
dal Giudice Ugo De Siervo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco  Ferrari  e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 17 luglio  2009  e  depositato  il
successivo 22 luglio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto conflitto di  attribuzione  nei  confronti  della  Provincia
autonoma di Bolzano in  relazione  alla  deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 1034 del 14  aprile  2009,  lamentando  la  violazione
degli artt. 33 e 117 della Costituzione, e del  «principio  di  leale
collaborazione ai sensi  degli  articoli  117  e  118  Costituzione»,
nonche' dei diversi limiti statutari  in  tema  di  competenze  della
Provincia autonoma di Bolzano. 
    Il ricorrente espone che la Giunta provinciale, con  la  delibera
impugnata, ha approvato i nuovi modelli degli attestati, dei  diplomi
e delle certificazioni per le scuole secondarie di  primo  e  secondo
grado in lingua tedesca, italiana  e  delle  localita'  ladine  della
Provincia. Nei nuovi modelli, allegati alla delibera, non figura piu'
l'emblema  della  Repubblica  italiana,  ma  solo  lo  stemma   della
Provincia. 
    A seguito della vasta eco che l'iniziativa ha avuto sulla  stampa
e  anche  in  ambito  politico  locale,  la  Giunta  provinciale   ha
successivamente deciso di sospendere gli effetti della delibera. Cio'
non escluderebbe, tuttavia, la sussistenza di  un  interesse  attuale
all'impugnativa: la circostanza, infatti, che  la  delibera  non  sia
stata revocata, ma solo sospesa; l'intento, manifestato pubblicamente
dal Presidente della Provincia, di rimandare al prossimo anno la  sua
attuazione; il fatto che la  Giunta  provinciale  abbia  limitato  la
sospensione  alla   nuova   disciplina   riguardante   gli   emblemi,
confermando, per il resto, le disposizioni della delibera  impugnata,
dimostrerebbero che  non  vi  e'  stato  un  «pieno  superamento»  di
quest'ultima,  ma   solo   un   differimento   della   sua   concreta
operativita'. 
    Cio' premesso, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  assume
che, nel disporre l'eliminazione dell'emblema  della  Repubblica  dai
modelli in  questione,  la  Giunta  provinciale  di  Bolzano  avrebbe
esorbitato dalle competenze statutarie in materia di istruzione. 
    L'art. 9, primo comma, numero 2, dello statuto di  autonomia,  di
cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), attribuisce, infatti, alla Provincia di Bolzano
una competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale e artistica).  Tale  competenza  deve  essere,
pertanto, esercitata nei limiti previsti dall'art. 5  dello  statuto,
vale a dire nel rispetto  dei  principi  fissati  dalla  legislazione
dello Stato, oltre che in armonia con  la  Costituzione,  i  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  nell'osservanza  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 
    Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, che adotta il principio  del
«parallelismo», anche le competenze amministrative sono sottoposte ad
analoghi limiti. 
    Tale quadro normativo risulterebbe  confermato,  altresi',  dalle
disposizioni di attuazione. L'art. 1,  primo  comma,  del  d.P.R.  10
febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo  unificato  dei  decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4  dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico  in
provincia di Bolzano) - nel  prevedere  che  «le  attribuzioni  dello
Stato in materia di scuola  materna  e  di  istruzione  elementare  e
secondaria  (media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
professionale e artistica), esercitate sia direttamente dagli  organi
centrali e periferici dello Stato  sia  per  il  tramite  di  enti  e
istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o  pluriregionale,  sono
esercitate, nell'ambito del proprio territorio,  dalla  provincia  di
Bolzano» - ribadisce, infatti, l'obbligo di rispetto dei  «limiti  di
cui all'articolo 16 dello statuto» e di «osservanza delle  norme  del
presente decreto». 
    L'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 afferma, inoltre, con
chiarezza che «le scuole di istruzione elementare e secondaria  della
provincia di Bolzano hanno carattere statale»  e  che  «i  titoli  di
studio conseguiti nelle predette  scuole  sono  validi  a  tutti  gli
effetti». 
    Permanendo il carattere statale  delle  scuole  della  Provincia,
esse resterebbero soggette alla normativa statale di ordine  generale
contenuta nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione  amministrativa  (Testo  A):  normativa  destinata  ad
integrarsi con la disciplina concernente in modo  piu'  specifico  le
caratteristiche e i contenuti dei documenti formati dalle scuole. Fra
tali documenti rientrano tanto le cosiddette  pagelle,  con  cui  gli
istituti  scolastici  informano  le  famiglie  sul  rendimento  e  la
condotta dei discenti; quanto i  diplomi,  che  attestano  l'avvenuto
conseguimento di un titolo spendibile, in ragione del  valore  legale
attribuitogli dal  legislatore  nazionale,  per  l'accesso  al  ciclo
scolastico superiore ovvero all'universita', a lavori o professioni e
per  partecipare  a  selezioni  o  concorsi;   quanto,   infine,   le
certificazioni  integrative  per  le  terze  classi  degli   istituti
professionali e per le  quinte  classi  delle  scuole  secondarie  di
secondo grado. 
    Dalla specifica valenza dei documenti considerati si  desumerebbe
che l'emblema della Repubblica italiana  -  cosi'  come  la  relativa
scritta  -  assumono  un  rilievo  non  solo  formale,  ma  anche   e
soprattutto sostanziale,  attestando  la  provenienza  del  documento
stesso da una scuola che, per essere  scuola  statale,  parificata  o
legalmente riconosciuta, e' autorizzata a rilasciarlo previa verifica
del raggiungimento da parte del  discente  di  un  certo  livello  di
conoscenze e competenze. 
    In conclusione, dunque,  la  Provincia  non  vanta  una  potesta'
legislativa esclusiva in  materia  di  istruzione  ed  e'  tenuta  ad
osservare le norme generali dettate in proposito dallo Stato ai sensi
dell'art. 33 Cost. e, comunque, a rispettare i principi  fondamentali
contenuti nella legislazione statale. Le funzioni il cui esercizio e'
stato  conferito  alla  Provincia  con  il  d.P.R.  n.  89  del  1983
sarebbero, infatti, unicamente  quelle  concernenti  l'organizzazione
del servizio, e non quelle attinenti alle potesta' di attestazione  e
certificazione, le quali troverebbero diretta tutela nel citato  art.
33 Cost., che prescrive, tra l'altro, un esame di Stato a conclusione
dei vari gradi scolastici. 
    Ne deriverebbe quindi l'obbligo, per la Provincia,  di  mantenere
l'emblema della Repubblica italiana sui  titoli  di  studio  e  sulle
certificazioni, trattandosi di requisito funzionale al  conseguimento
dei relativi effetti legali, quale il riconoscimento  del  titolo  su
tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario. 
    Per le  ragioni  esposte,  il  ricorrente  chiede  che  la  Corte
dichiari che non spettava alla  Provincia  deliberare  l'eliminazione
dell'emblema  della  Repubblica  dai  modelli  in  questione  e,  per
l'effetto, annulli la deliberazione impugnata. 
    2. - Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo
che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. 
    In via preliminare, la  resistente  eccepisce  l'inammissibilita'
del ricorso per tardivita'. Ricordato  che,  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), il  termine  per  proporre
ricorso per conflitto  di  attribuzione  e'  di  sessanta  giorni  «a
decorrere dalla notificazione o  pubblicazione  ovvero  dall'avvenuta
conoscenza  dell'atto  impugnato»,  la  Provincia  osserva   che   la
deliberazione censurata  e'  stata  adottata  il  14  aprile  2009  e
conseguentemente pubblicata  mediante  affissione  all'albo  pretorio
provinciale. 
    Il ricorso e' stato, per converso, notificato solo il  17  luglio
2009 e, dunque, ben oltre il termine prescritto. 
    Il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile per carenza di un
interesse attuale e concreto all'impugnativa. 
    La  deliberazione  censurata  e'  stata,  infatti,  sospesa   con
delibera della Giunta provinciale n. 1388 del  25  maggio  2009,  con
conseguente riproduzione tanto dell'emblema che  della  denominazione
della Repubblica italiana (accanto allo stemma e  alla  denominazione
della Provincia autonoma di Bolzano) nei  diplomi,  nelle  pagelle  e
nelle certificazioni rilasciati dalle scuole della Provincia  stessa.
La  deliberazione  impugnata,  pertanto,  non  produceva  effetti  al
momento di notificazione del ricorso,  ne'  ha  avuto  medio  tempore
applicazione. La circostanza  che  -  secondo  quanto  sostenuto  dal
ricorrente  -  il  Presidente  della  Provincia   abbia   manifestato
pubblicamente l'intento di rinviare al successivo  anno  l'attuazione
della delibera  confermerebbe,  d'altro  canto,  l'insussistenza  dei
presupposti della attualita' e  della  concretezza  dell'interesse  a
ricorrere. 
    Nel merito, la resistente osserva  che  la  sottoposizione  della
Provincia di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti
in materia di istruzione, alle norme generali dettate dallo Stato  ai
sensi dell'art. 33 Cost. e ai principi fondamentali  contenuti  nella
legislazione statale, non comporterebbe l'obbligo per la medesima  di
inserire nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni  l'emblema
della Repubblica italiana  e  la  relativa  dicitura.  Nessuna  delle
disposizioni dell'evocato d.P.R. n. 445 del 2000,  ne'  alcuna  altra
norma   di   legge   statale   «di   principio»   prevede,   infatti,
esplicitamente o implicitamente, che i  provvedimenti  amministrativi
debbano recare i predetti elementi  al  fine  di  garantire  la  loro
riconducibilita' alla Repubblica italiana e, in particolare -  quanto
ai documenti scolastici - per assicurare che gli stessi provengano da
una scuola statale (o ad essa equiparata), quale soggetto autorizzato
ad  attestare  il  grado  di  istruzione  conseguito  o  il  profitto
scolastico realizzato. 
    Ancora piu' a monte,  peraltro,  la  circostanza  che,  ai  sensi
dell'art. 3 del d.P.R. n.  89  del  1983,  le  scuole  di  istruzione
elementare e secondaria della Provincia di Bolzano abbiano  carattere
statale, non implicherebbe affatto - contrariamente a  quanto  assume
il ricorrente - che le istituzioni  scolastiche  provinciali  restino
soggette  alla   disciplina   statale   in   materia   di   documenti
amministrativi.  Detta   previsione   normativa   sarebbe,   infatti,
funzionale all'affermazione della validita' «a tutti gli effetti» dei
titoli di studio conseguiti  nelle  predette  scuole,  contenuta  nel
comma 2 dello stesso articolo, in rapporto alla circostanza  che,  ai
sensi del successivo art. 4, «all'istituzione di scuole elementari  e
di istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  nonche'  di  corsi
finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia  in
base ai piani da essa predisposti». Ne', ancora,  il  citato  art.  3
subordina l'affermata validita' «a  tutti  gli  effetti»  dei  titoli
rilasciati  dalle  scuole  provinciali  all'apposizione  dell'emblema
della Repubblica italiana. 
    Quanto, poi, al richiamo alla  normativa  che  regolamenta  «piu'
specificamente caratteristiche  e  contenuti  dei  documenti  formati
dalle  scuole»,  la  Provincia  eccepisce  l'inammissibilita'   della
censura per genericita', rilevando  che,  comunque,  disposizioni  di
tale segno avrebbero natura di «norme di dettaglio» e non  potrebbero
dunque esplicare, proprio in applicazione dei principi costituzionali
e statutari  che  il  ricorrente  reputa  violati,  alcuna  efficacia
limitativa della competenza legislativa concorrente e delle correlate
funzioni  amministrative  spettanti  alla  Provincia  di  Bolzano  in
materia di istruzione. 
    3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una  memoria
illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
    Secondo la difesa dello  Stato,  l'eccezione  di  tardivita'  del
ricorso, formulata  dalla  Provincia  resistente,  sarebbe  priva  di
fondamento. Per costante giurisprudenza costituzionale,  infatti,  la
piena conoscenza dell'atto - rilevante ai fini della  decorrenza  del
termine di impugnazione di cui  all'art.  39,  secondo  comma,  della
legge n. 87 del 1953 - coincide con la sua pubblicazione nel giornale
ufficiale della Regione. Nella specie, la delibera impugnata e' stata
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto  Adige  del  19
maggio 2009, supplemento n. 2: donde la  tempestivita'  del  ricorso,
notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo  giorno
da detta pubblicazione. 
    Parimenti   infondata   sarebbe    l'ulteriore    eccezione    di
inammissibilita' per carenza di interesse.  Varrebbero,  infatti,  al
riguardo,  le  considerazioni  gia'  svolte  nell'atto  introduttivo,
relative alla circostanza che la  delibera  impugnata  non  e'  stata
revocata, ma solo sospesa dalla successiva delibera n.  1388  del  25
maggio 2009; la quale, d'altro canto, si e' limitata a sospendere  la
nuova disciplina riguardante gli  emblemi,  confermando  le  restanti
disposizioni della delibera n. 1034. La nuova delibera  non  avrebbe,
pertanto, determinato il pieno superamento della  precedente,  ma  ne
avrebbe soltanto rinviato la concreta operativita',  lasciando  cosi'
persistere l'interesse del Governo all'impugnativa. 
    Quanto al merito del conflitto, l'Avvocatura dello Stato contesta
che la censura afferente alla soggezione delle scuole della Provincia
di Bolzano alla  disciplina  statale  in  materia  di  documentazione
amministrativa   possa   considerarsi   generica,   risultando   essa
accompagnata da un «chiaro e specifico  riferimento  alla  normativa»
(in particolare, al d.P.R. n. 445 del 2000). 
    Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Provincia, inoltre,
il  carattere  statale  delle  scuole  della  Provincia  di  Bolzano,
espressamente affermato dall'art. 3 del d.P.R.  n.  89  del  1983,  e
l'apposizione dell'emblema della Repubblica  italiana  risulterebbero
«indissolubilmente legati da un nesso  logico-giuridico».  Lo  stemma
concorrerebbe, infatti, ad identificare il titolo scolastico che,  in
ragione del valore legale attribuitogli dal legislatore nazionale, e'
richiesto per l'accesso ai livelli piu' elevati di istruzione  ovvero
al mondo del lavoro, dimostrando che il soggetto che ha provveduto  a
formarlo era a  cio'  legittimato  e  che,  prima  di  rilasciare  il
documento, ha verificato l'avvenuto raggiungimento di un  determinato
livello di competenze. 
    Di qui l'obbligo di mantenere l'emblema della Repubblica italiana
sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito
non solo  formale,  ma  funzionale  al  conseguimento  degli  effetti
legali, quale il riconoscimento del titolo  su  tutto  il  territorio
nazionale e in ambito comunitario. 
    Tale conclusione risulterebbe in linea con  l'affermazione  della
giurisprudenza costituzionale, per cui  l'esigenza  di  garantire  un
trattamento  scolastico  in  condizioni  di  eguaglianza  a  tutti  i
cittadini, quale obbligo dello Stato  scaturente  dal  secondo  comma
dell'art. 33 Cost., «e' indubbiamente connessa al riconoscimento  del
valore  legale  dei  titoli  di  studi,  diretti  ad   attestare   la
preparazione culturale e professionale del loro  titolare»  (sentenza
n.  290  del  1994).  Nel  «complesso  intrecciarsi»,   quanto   alla
disciplina dell'istruzione, di norme generali, principi  fondamentali
e potesta'  concorrente  (sentenza  n.  13  del  2004),  la  predetta
conclusione sarebbe, altresi', coerente con l'assetto  delineato  dal
terzo  comma  dell'art.  117  Cost.,  «rispettandone   l'impostazione
strutturale e la dinamica delle relazioni tra enti». 
    4. - Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria
illustrativa, con la quale ha ribadito quanto gia' dedotto con l'atto
costitutivo sia in ordine ai profili  di  inammissibilita'  che  alla
infondatezza del ricorso. 
    La  Provincia  precisa,  peraltro,  di  non  avere   mai   voluto
«eliminare»  l'emblema  della  Repubblica  italiana  dai  modelli  di
attestati, diplomi e certificazioni  delle  scuole  secondarie  della
Provincia. Con  la  deliberazione  impugnata  la  Giunta  provinciale
avrebbe inteso, per contro, soltanto adattare i predetti modelli alle
nuove   prescrizioni   dettate   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nei mesi compresi  tra  il  novembre
2008 e il marzo  2009;  prescrizioni  relative,  in  particolare,  al
cosiddetto certificato integrativo,  che  accompagna  il  diploma  di
qualifica professionale e nel quale sono evidenziati i  dettagli  del
profilo  professionale  relativi  al  corso  seguito  dallo  studente
(introdotto con nota del Direttore generale  prot.  n.  11660  del  6
novembre 2008); al nuovo modello di  diploma  di  licenza  del  primo
ciclo di istruzione, con valutazione complessiva in decimi dell'esame
conclusivo (approvato con d.m. 24 febbraio 2009, n. 22); nonche' alle
modifiche dei modelli di diploma e di certificazioni integrative  per
i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, disposte con  d.m.
3 marzo 2009, n. 26, al fine di renderli conformi a quanto  stabilito
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia  di  esami
di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola  e
le universita'), riguardo all'attribuzione del punteggio alle diverse
prove d'esame e del credito scolastico. 
    Tramite la deliberazione censurata la Giunta provinciale  avrebbe
inteso, inoltre, adeguare  i  modelli  al  nuovo  «corporate  design»
dell'amministrazione  provinciale,  introdotto  al  fine  di  rendere
uniformi gli emblemi utilizzati dai vari  uffici  della  Provincia  e
facilitare l'accesso degli istituti scolastici agli stessi. 
    In tale occasione,  per  un  «errore  tecnico»,  l'emblema  della
Provincia sarebbe stato posto lungo l'intera testata  dei  modelli  e
non, invece, come in precedenza, accanto all'emblema della Repubblica
italiana. 
    Accortasi dell'errore, la Giunta, con la  deliberazione  n.  1388
del 25 maggio 2009 -  adottata,  quindi,  solo  sei  giorni  dopo  la
pubblicazione  della  deliberazione  impugnata  -  ha  immediatamente
modificato i formulari approvati e  reintrodotto  i  modelli  recanti
entrambi gli emblemi, ripristinando la testata da sempre in vigore. 
    L'inesistenza di una  volonta'  di  «eliminare»  l'emblema  della
Repubblica italiana emergerebbe anche dalla  semplice  lettura  della
deliberazione impugnata, che non contiene  alcuna  manifestazione  di
volonta' in tal senso. 
    I modelli oggetto  di  censura,  d'altro  canto,  non  hanno  mai
trovato concreta applicazione. 
    Alla luce di tali considerazioni, la resistente chiede quindi che
la Corte dichiari cessata la materia del contendere,  insistendo,  in
via   subordinata,   nelle   richieste    di    declaratoria    della
inammissibilita' o dell'infondatezza del ricorso per le ragioni  gia'
esposte nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia  autonoma  di
Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta  provinciale  n.
1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli
attestati,  dei  diplomi  e  delle  certificazioni  per   le   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
    Il ricorrente nega che spetti alla Provincia autonoma di  Bolzano
eliminare dagli attestati, diplomi e  certificazioni  per  le  scuole
secondarie di  primo  e  secondo  grado  l'emblema  della  Repubblica
italiana, mantenendo solo quello della Provincia autonoma. 
    Si asserisce che la deliberazione sarebbe lesiva  degli  articoli
33  e  117  della  Costituzione,  nonche'  del  principio  di   leale
collaborazione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., ma si  argomenta
soprattutto  che  la  Giunta  provinciale  avrebbe  esorbitato  dalle
competenze statutarie di cui all'art. 9,  numero  2,  in  riferimento
agli artt. 5 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art.  1  delle  norme  di
attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del
testo unificato  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), invadendo
le  competenze  statali  in  materia  di   istruzione.   Secondo   il
ricorrente,  il  carattere  statale  delle  scuole  secondarie  della
Provincia di  Bolzano  -  espressamente  affermato  dall'art.  3  del
medesimo d.P.R. n. 89  del  1983  -  comporta  l'assoggettamento  dei
documenti  in  questione  alla  disciplina  statale  in  materia   di
documentazione amministrativa e non consente, comunque, di  eliminare
da essi l'emblema dello Stato, trattandosi di requisito funzionale al
conseguimento  dei  loro  effetti  legali  su  tutto  il   territorio
nazionale e in ambito comunitario. 
    Lo Stato  nega  che  la  successiva  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, con cui e'  stata  disposta  la
sospensione degli effetti della delibera, «abbia comportato il  pieno
superamento  della  precedente»,  con  il  conseguente   venir   meno
dell'interesse statale  a  ricorrere:  cio'  in  quanto  la  delibera
originaria non e' stata revocata, ma solo sospesa limitatamente  alla
mancata riproduzione dell'emblema statale, mentre il Presidente della
Provincia avrebbe manifestato pubblicamente l'intenzione di rimandare
al prossimo anno l'attuazione della originaria deliberazione. 
    2. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso per  tardivita',
formulata dalla difesa provinciale, non e' fondata. 
    Il ricorso e' stato, infatti, notificato il  17  luglio  2009  e,
dunque,  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  della
delibera   impugnata   nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione
Trentino-Alto Adige, avvenuta il 19 maggio 2009: pubblicazione che  -
alla luce della stessa  giurisprudenza  costituzionale  citata  dalla
resistente - fissa il dies a quo per il decorso del termine  previsto
dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Nell'affermare  che,  ai  fini  della  decorrenza  del   predetto
termine, la «pubblicazione» assume un rilievo assorbente e  dirimente
rispetto al criterio alternativo dell'avvenuta  conoscenza  dell'atto
impugnato, tutte le volte in  cui  la  pubblicazione  stessa  risulti
prescritta (sentenza n. 121 del 2005 e ordinanza. n. 195 del 2004) o,
comunque, quando si sia al cospetto di un atto di natura normativa, o
non, diretto a specifici destinatari (sentenze n. 140 del 1999  e  n.
611  del  1987),  la  Corte  si  e'   costantemente   riferita   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (sentenze  n.
121 del 2005 e n. 461 del 1995; ordinanza n. 195  del  2004),  ovvero
nel Bollettino Ufficiale della Regione (sentenze n. 140 del 1999,  n.
611 del 1987 e n. 286 del 1985). Invece, nessun riscontro trova nella
giurisprudenza costituzionale la pretesa della  Provincia  resistente
di far decorrere - in tali fattispecie - il termine  di  proposizione
del  ricorso  dalla  semplice  affissione  della  delibera  impugnata
nell'albo pretorio provinciale. 
    3. - Non e' neppure fondata l'eccezione di  inammissibilita'  del
ricorso per carenza di interesse, che e' stata formulata dalla difesa
provinciale   in   considerazione   dell'effetto    prodotto    dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009,  che
ha  sospeso  gli  effetti  dell'atto  impugnato  proprio  per  quanto
riguarda la mancata riproduzione dell'emblema e  della  denominazione
della Repubblica italiana accanto all'emblema ed  alla  denominazione
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    Si  deve  rilevare,   a   tale   proposito,   che,   secondo   la
giurisprudenza di questa Corte, tale interesse non sempre viene  meno
per il semplice esaurimento degli effetti  dell'atto  impugnato,  dal
momento  che  «la  lesione  delle  attribuzioni  costituzionali  puo'
concretarsi anche nella  mera  emanazione  dell'atto  invasivo  della
competenza,  potendo,   quindi,   perdurare   l'interesse   dell'ente
all'accertamento  del  riparto   costituzionale   delle   competenze»
(sentenza n. 287 del 2005; analogamente, sentenze n. 222 del  2006  e
n. 199 del 2004). 
    Cio' tanto piu' ove, come nel caso di specie, la Provincia  abbia
motivato la propria delibera n. 1388 del 25 maggio 2009 nei  seguenti
termini: «La Giunta provinciale ritiene opportuno sospendere la nuova
disciplina riguardante gli emblemi da riprodurre sui modelli  di  cui
sopra, e di riprodurre, per ora, sia  l'emblema  e  la  denominazione
ufficiale della Repubblica italiana sia l'emblema e la  denominazione
ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige». 
    Inoltre, se la difesa della Provincia  ha  attribuito  l'adozione
della deliberazione censurata ad un  mero  "errore  tecnico",  organi
rappresentativi della Giunta provinciale  hanno  affermato  la  piena
legittimita' «di quanto deliberato ... con provvedimento n. 1034» (ad
esempio,  si  veda  la   risposta   di   un   assessore   provinciale
all'interrogazione n.403/09 ). D'altra parte, nello  stesso  atto  di
costituzione la Provincia autonoma di  Bolzano  afferma  che  nessuna
prescrizione  imporrebbe,  esplicitamente   o   implicitamente,   «di
indicare, nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni,  accanto
all'emblema e alla dicitura "Provincia autonoma  di  Bolzano",  anche
l'emblema e la dicitura "Repubblica italiana"». 
    4. - Nel merito, il conflitto e' fondato. 
    Questa Corte ha  avuto  modo  di  chiarire  che  «in  materia  di
istruzione e formazione professionale l'art. 117  Cost.  non  prevede
una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8
e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  sicche'  non
ricorrono, nella specie, le condizioni per  l'applicazione  dell'art.
10 della legge cost. n. 3/2001» (sentenza n. 213 del  2009);  appare,
pertanto, inconferente l'evocazione degli artt. 117 Cost. e 118 Cost.
quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata. 
    Viene, invece, in rilievo l'art. 9, n. 2, del d.P.R. n.  670  del
1972,  che  attribuisce  alla  Provincia  di  Bolzano   la   potesta'
legislativa  concorrente  in  materia  di  «istruzione  elementare  e
secondaria  (media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
professionale e artistica)».  Sulla  base  dello  statuto  regionale,
questa potesta' legislativa deve, anzitutto,  essere  esercitata  «in
armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica» e rispettare  gli  obblighi  internazionali  e  gli
interessi nazionali, «nonche' le  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della  Repubblica».  Inoltre,  in  quanto  potesta'
legislativa concorrente,  essa  incontra  lo  specifico  limite  «dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato». 
    Sul piano amministrativo, l'art. 16 dello statuto  stabilisce  al
primo comma, in  applicazione  del  modello  del  parallelismo  delle
funzioni, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione  o  la
provincia  puo'  emanare  norme  legislative,  le  relative  potesta'
amministrative,  che  in  base  all'ordinamento  preesistente   erano
attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla  regione
e dalla provincia». 
    Le specifiche competenze della Provincia autonoma di  Bolzano  in
tutto il settore scolastico hanno trovato una analitica disciplina in
una serie di apposite norme di attuazione  ed,  in  particolare,  nel
d.P.R.  n.  89  del  1983,  successivamente  integrato  dal   decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello Statuto
per il Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,
concernente  l'ordinamento  scolastico  in  Provincia  di   Bolzano):
particolarmente significativo  e'  che  alla  notevole  vastita'  dei
poteri affidati o delegati  alla  Provincia  corrisponde  l'esplicita
affermazione, di cui al primo comma dell'art. 3, che  «le  scuole  di
istruzione elementare e secondaria della provincia di  Bolzano  hanno
carattere statale», nonche' la previsione  di  una  molteplicita'  di
raccordi  fra  l'amministrazione  provinciale   e   quella   statale,
conformemente alla ribadita  permanente  competenza  del  legislatore
statale a determinare i principi della materia. 
    Non e' dubbio che fra questi ultimi debba annoverarsi  il  potere
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  espressamente   previsto
dall'art. 5 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529  (Rilascio  gratuito
della  pagelle  e  dei  diplomi  di  licenza  agli  alunni   soggetti
all'obbligo scolastico), di stabilire  «con  suo  decreto  i  modelli
delle pagelle  e  di  diplomi»,  potere  piu'  volte  successivamente
confermato da altre disposizioni  normative  che  affidano,  in  modo
esplicito od implicito, al medesimo Ministro il potere di determinare
certificazioni ed attestazioni degli studi compiuti (si vedano in via
esemplificativa  l'art.  13  del  d.P.R.  23  luglio  1998,  n.   323
«Regolamento recante disciplina degli esami di Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art.
1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», nonche' l'art. 9 del D.M.  9
agosto 1999, n. 323,  «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione
dell'articolo 1  della  legge  20  gennaio  1999,  n.  9,  contenente
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione»). 
    Dell'esercizio  di  questo   potere   ministeriale,   consistente
nell'adozione di appositi modelli (che di norma recano, tra  l'altro,
anche la denominazione e l'emblema della Repubblica italiana:  scelta
ovviamente  insindacabile  ed,   anzi,   del   tutto   opportuna   in
certificazioni del genere, che  hanno  finalita'  di  attestazione  a
livello nazionale ed internazionale), occorre  necessariamente  farsi
carico anche nell'ambito di quelle articolazioni istituzionali - come
nel caso della Provincia autonoma di Bolzano - in  cui  sia  prevista
una gestione largamente autonoma del  settore  scolastico:  cio'  che
fino ad oggi in realta' e'  avvenuto  pacificamente,  interpretandosi
correttamente il  potere  della  Giunta  regionale  di  approvare  «i
modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado
nonche' degli attestati per le scuole secondarie di  secondo  grado»,
di cui all'art. 18 della legge della Provincia di Bolzano  29  giugno
2000, n. 12 (Autonomie delle scuole), come un potere  condizionato  e
limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati,
nella parte in  cui  essi  siano  espressivi  di  esigenze  unitarie,
attribuibili alla sfera di competenza dello Stato. 
    Anche lo stesso provvedimento impugnato tiene  in  realta'  conto
delle modificazioni intervenute a livello nazionale  («in  base  agli
sviluppi  a  livello  statale  gli  attuali  modelli  devono   essere
modificati»),  ma,  diversamente  da  quanto  era  stato   fatto   in
precedenza, questa volta esso non ha previsto la  riproduzione  della
denominazione e dell'emblema della Repubblica. 
    La deliberazione censurata, dunque,  esorbita  dai  limiti  posti
dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli  artt.  5  e  16,  dello
statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed,  in
particolare, con il principio  di  unita'  ed  indivisibilita'  della
Repubblica, di cui all'art. 5, che trova riscontro anche nell'art. 1,
primo comma,  dello  stesso  statuto  regionale,  la'  dove  esso  si
riferisce all'«unita' politica  della  Repubblica  italiana,  una  ed
indivisibile». 
    Sono assorbiti gli ulteriori profili  di  illegittimita'  dedotti
dal ricorrente. 
    In conseguenza delle considerazioni esposte, deve dichiararsi che
non  spettava  alla  Provincia   autonoma   di   Bolzano   deliberare
l'eliminazione della denominazione e  dell'emblema  della  Repubblica
italiana  dai  modelli  degli  attestati,   dei   diplomi   e   delle
certificazioni per le scuole secondarie di  primo  e  secondo  grado.
Deve,  pertanto,  essere  annullata  la  deliberazione  della  Giunta
provinciale di Bolzano n. 1034 in data 14 aprile 2009, pubblicata nel
supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale del Trentino -  Alto  Adige
del 19 maggio 2009, nella parte in cui approva allegati  privi  della
denominazione e dell'emblema della Repubblica.