Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  4,  comma
11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo,  36,  38,  44,
48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e
comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, commi 1 e 4, 55, comma 4, 56, comma  1,
57, 58, comma 1, 59, commi 4, secondo e terzo  periodo,  e  comma  5,
secondo e terzo periodo, 60, comma 1, ultimo periodo, e comma 3,  61,
commi 1, 2 e 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126  e
127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana  1°
maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e  471-ter),  promosso
dal Commissario dello Stato per  la  Regione  Siciliana  con  ricorso
notificato il 10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 18  maggio
2010 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 10  maggio  2010  e  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il  successivo  18  maggio,  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma  11,
6, 8,  9,  16,  comma  7,  21,  comma  2,  ultimo  periodo,  36,  38,
limitatamente  all'inciso  «nonche'  degli  impianti  di  allevamento
ittico», 44, 48, comma 1, 49, comma  1,  secondo  periodo,  comma  3,
ultimo  periodo,  e  comma  4,  51,  commi  4  e  5,  53,  comma   1,
limitatamente all'inciso «nella forma del credito d'imposta», e comma
4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo  e
terzo periodo, e comma 5, secondo periodo,  limitatamente  all'inciso
«del credito», e terzo periodo, limitatamente agli incisi «al credito
richiesto» e «indicazione nella comunicazione  presentata  di  minori
crediti spettanti», 60, comma 1, limitatamente all'inciso  «a  fruire
del credito d'imposta», ed ultimo periodo, e comma 3,  61,  comma  1,
limitatamente all'inciso «previa intesa con l'Agenzia delle entrate»,
comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125,  comma  1,  ultimo  periodo,
126,  127,  comma  14,  della  delibera  legislativa  della   Regione
Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale  nella  seduta  del  1°
maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis  e  471-ter),  recante
«Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2010»,  in
riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120
della Costituzione e agli  artt.  14,  17  e  36  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione Siciliana). 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come  legge  della
Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni  programmatiche
e correttive per  l'anno  2010),  con  omissione  delle  disposizioni
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato dall'Assemblea regionale,  preclude  definitivamente
la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in  sede
di promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche  efficacia,
privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita'  costituzionale
(ordinanze n. 212, n. 183, n. 175, n. 161, n. 155 e n. 74 del 2010); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.