Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, commi 1 e 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, commi 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo e terzo periodo, 60, comma 1, ultimo periodo, e comma 3, 61, commi 1, 2 e 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126 e 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 18 maggio 2010 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2010. Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 10 maggio 2010 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 18 maggio, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, limitatamente all'inciso «nonche' degli impianti di allevamento ittico», 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, comma 1, limitatamente all'inciso «nella forma del credito d'imposta», e comma 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo periodo, limitatamente all'inciso «del credito», e terzo periodo, limitatamente agli incisi «al credito richiesto» e «indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti», 60, comma 1, limitatamente all'inciso «a fruire del credito d'imposta», ed ultimo periodo, e comma 3, 61, comma 1, limitatamente all'inciso «previa intesa con l'Agenzia delle entrate», comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126, 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1° maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010», in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana). Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), con omissione delle disposizioni oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (ordinanze n. 212, n. 183, n. 175, n. 161, n. 155 e n. 74 del 2010); che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.