Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16,
lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica); dell'articolo 16, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato
dall'art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge
n. 94 del 2009; nonche' dell'articolo 62-bis del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della
legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Montepulciano
con ordinanza dell'8 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Palermo con
ordinanza del 18 dicembre 2009, iscritte ai numeri 212 e 223 del
registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 33 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice
relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ordinanza dell'8 aprile 2010 (r.o. n. 212 del
2010), il Giudice di pace di Montepulciano ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, nonche' in
riferimento ai «principi, anch'essi di rango costituzionale, di
solidarieta' e di ragionevolezza», questione di legittimita'
costituzionale «degli artt. 10-bis e 16, lett. 1, ultimo periodo, del
d.lgs n. 286/98 e 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotti dall'art.
1 comma 16 e 17 della legge 94/09» [recte, dell'art. 10-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16,
lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica); dell'art. 16, comma 1, come
modificato dall'art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o),
della legge n. 94 del 2009; nonche' dell'art. 62-bis del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d)
della legge n. 94 del 2009];
che l'ordinanza di rimessione - nel trascrivere e far propria
l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa
nell'ambito di un procedimento penale a carico di due persone
imputate del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998
- muove dalla premessa secondo cui, perche' una norma introduttiva di
una sanzione penale sia costituzionalmente legittima, la stessa deve
essere volta a salvaguardare un bene anch'esso di rango
costituzionale, conformandosi ai principi di materialita' ed
offensivita' ed ai criteri di proporzionalita', ragionevolezza ed
uguaglianza;
che, nella specie, non sarebbe rispettato il principio di
materialita' e neppure quello di offensivita', dal momento che con la
legge n. 94 del 2009 sarebbe stata criminalizzata una semplice
condizione, quale e' quella del migrante, e che la sanzione penale
finirebbe per sovrapporsi integralmente alla misura amministrativa
dell'espulsione, risultando la disposizione oggetto di impugnativa
chiaramente congegnata al fine di consentire che lo straniero,
entrato o trattenutosi illegalmente nel territorio dello Stato, venga
espulso;
che questo intento parrebbe, d'altra parte, confermato dal
fatto che la pena non si applica allo straniero assoggettato al
respingimento ovvero alla persona che, nelle more del giudizio, sia
stata espulsa o respinta, potendo il giudice di pace anche applicare,
in luogo della pena pecuniaria (peraltro del tutto priva di capacita'
deterrente e di finalita' rieducativa, in quanto rivolta verso
soggetti, di regola, insolvibili), la sanzione sostitutiva della
espulsione, disposta in via amministrativa;
che, dunque, la norma censurata conterrebbe una previsione
del tutto irrazionale, sia perche' non destinata a tutelare beni di
rilevanza costituzionale, sia perche' la sanzione penale non
risulterebbe strettamente necessaria, visto che gia' sono previste
misure amministrative idonee al raggiungimento delle finalita'
perseguite;
che, inoltre, la norma impugnata determinerebbe una evidente
discriminazione fra coloro che sono stati destinatari di un
provvedimento di espulsione o di respingimento (e che, come tali, a
norma del comma 5 dello stesso art. 10-bis, non sono assoggettati a
pena) e coloro che, pur versando nelle stesse condizioni, non hanno
subito i medesimi provvedimenti, in modo del tutto indipendente dalla
loro volonta';
che un ulteriore motivo di contrasto con l'art. 3 Cost.
deriverebbe dal fatto che, mentre la norma censurata non prevede la
scriminante del «giustificato motivo», questa e' invece stabilita per
il piu' grave reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del medesimo
d.lgs. n. 286 del 1998;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso con la richiesta di dichiararsi inammissibile e
infondata la questione proposta;
che la questione risulterebbe inammissibile sia perche' il
giudice a quo si sarebbe limitato a riportare una memoria difensiva,
senza svolgere una valutazione autonoma in ordine alla rilevanza ed
alla non manifesta infondatezza del quesito di legittimita'
costituzionale, sia perche', in riferimento all'art. 25 Cost., non
verrebbe in discussione, nel giudizio a quo, una «questione di
competenza ovvero di sanzione riguardante fatti posti in essere prima
dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2000»;
che la questione risulterebbe, peraltro, non fondata,
giacche' il legislatore, nell'esercizio della propria
discrezionalita', avrebbe assegnato rilevanza penale a comportamenti
prima assoggettati a sanzione amministrativa, punendo una condotta e
non una semplice condizione o uno stato della persona;
che, d'altra parte, diversamente da come prospettato dal
rimettente, l'espulsione del soggetto rappresenterebbe non gia' il
vero fine della norma censurata ma semplicemente una conseguenza,
ulteriore ed autonoma, della prevista sanzione penale;
che la circostanza secondo cui l'avvenuta espulsione
determina il non luogo a procedere deriverebbe dal venir meno
dell'interesse alla persecuzione del fatto, mentre il potere della
amministrazione di operare coattivamente la espulsione costituirebbe
circostanza non conferente ai fini dedotti, permanendo la condotta
illegale di trattenimento nel territorio dello Stato;
che la mancata previsione della clausola del "giustificato
motivo" non farebbe venir meno la possibilita' di applicare,
comunque, le ordinarie scriminanti dello stato di necessita', nonche'
la causa di non punibilita' rappresentata dalla incolpevole mancata
conoscenza della norma e dalla inesigibilita' del comportamento
lecito, fino a «giungere alla rilevanza della buona fede»;
che, con ordinanza del 18 dicembre 2009 (r.o. n. 223 del
2010), il Giudice di pace di Palermo, qualificando come «rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 10 bis D.Lgs. 286/98 e 1, co. 16 lett.
A) legge n. 94/09 con gli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della
Costituzione Italiana», si e' limitato a disporre la sospensione del
proprio giudizio e la rimessione degli atti a questa Corte.
Considerato che i giudizi hanno come oggetto parzialmente comune
una medesima disposizione e vanno, percio', riuniti per essere
congiuntamente decisi;
che il Giudice di pace di Montepulciano dubita, in
particolare, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, la condotta dello straniero che
fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico; nonche'
dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lettera
b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009, e dell'art.
62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma
17, lettera d) della legge n. 94 del 2009;
che, nell'ordinanza di rimessione, il Giudice a quo omette,
tuttavia, qualsiasi descrizione della fattispecie devoluta al suo
giudizio, trascurando di indicare le ragioni per le quali la
questione di legittimita' costituzionale - peraltro gia' decisa, nel
merito, nel senso della infondatezza, con la sentenza n. 250 del 2010
- sarebbe rilevante nel giudizio stesso;
che la questione proposta deve essere dichiarata
inammissibile, in quanto l'atto di rimessione risulta privo degli
indispensabili requisiti per consentire a questa Corte di procedere
al preliminare scrutinio relativo al nesso di pregiudizialita' tra la
questione sollevata e la decisione che il giudice rimettente e'
chiamato ad adottare;
che ancor piu' radicalmente inammissibile si presenta la
questione sollevata dal Giudice di pace di Palermo, il quale si e'
limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del
solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione
dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla
non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso
il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con
i numerosi parametri indicati;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.