Sentenza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  2  (Interventi
urgenti  concernenti  enti  locali  e   regioni),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.  42,  promosso  dalla
Regione Veneto con ricorso notificato il 26 maggio  2010,  depositato
in cancelleria il 1° giugno 2010 ed iscritto al n.  82  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2011  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon  e  Andrea  Manzi  per  la
Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Maria Letizia  Guida  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 26 maggio 2010 e depositato il  1°
giugno successivo, la Regione Veneto ha impugnato  -  in  riferimento
agli  artt.  97,  117,  terzo  e  quarto  comma,  118  e  119   della
Costituzione - l'art. 1,  comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2 (Interventi  urgenti  concernenti  enti  locali  e
regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.  42
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  72  del  27
marzo 2010),  nella  parte  in  cui  prevede  la  soppressione  delle
Autorita' territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro conferma
come titolari delle funzioni d'ambito, nonche'  nella  parte  in  cui
prevede la nullita' degli atti da queste compiuti oltre il termine di
soppressione. 
    La disposizione censurata, contenuta in  un  articolo  intitolato
«Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti  locali»,
inserisce nell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010), il seguente  comma:  «186-bis.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  soppresse  le  Autorita'  d'ambito  territoriale  di  cui  agli
articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
successive  modificazioni.  Decorso  lo  stesso  termine,  ogni  atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), sono efficaci in ciascuna regione  fino  alla
data di entrata in vigore della legge regionale  di  cui  al  periodo
precedente. I medesimi articoli sono  comunque  abrogati  decorso  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    1.1. - La  ricorrente  premette  di  essere  dotata  di  potesta'
legislativa  piena  in  materia  di  servizi  pubblici  locali  e  di
organizzazione degli enti locali - salvi i profili  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera p),  Cost.  -  ai  sensi  dell'art.  117,
quarto comma, Cost.  ed  evidenzia  che,  gia'  prima  della  riforma
costituzionale del 2001, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche), aveva riconosciuto  alle  Regioni  un
ruolo centrale nell'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato,
prevedendo, all'art. 8, comma 2, che  le  stesse  provvedessero  alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e, all'art. 9, comma
3, che esse disciplinassero le forme ed i modi della cooperazione tra
gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. In attuazione
di queste norme, la Regione Veneto ha adottato la legge regionale  27
marzo 1998,  n.  5  (Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche,
istituzione del servizio idrico  integrato  ed  individuazione  degli
ambiti territoriali ottimali, in attuazione  della  legge  5  gennaio
1994, n. 36), che ha individuato gli ambiti territoriali  ottimali  e
ha previsto l'istituzione  delle  Autorita'  d'ambito  da  parte  dei
Comuni e delle Province ricadenti in ciascun ambito, attraverso l'uso
da parte di questi dello strumento della convenzione o del consorzio,
previsti all'epoca dall'art. 24 della legge 8  giugno  1990,  n.  142
(Ordinamento delle autonomie locali). Secondo quanto  previsto  dalla
legge reg. n. 5 del 1998,  tali  Autorita':  a)  hanno  «funzioni  di
programmazione,  organizzazione  e  controllo  del  servizio   idrico
integrato»  (art.  3,  comma  5);  b)  sono  dotate  di  personalita'
giuridica di diritto pubblico (art. 5, comma 1); c)  sono  finanziate
«a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito,  proporzionalmente
al numero degli abitanti residenti» (art. 6, comma 3).  Lo  strumento
dell'Autorita'  d'ambito  -  prosegue  la  Regione  -  e'  poi  stato
utilizzato anche dagli articoli 14 e seguenti  della  legge  reg.  21
gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti). 
    La  Regione  richiama,  poi,  il  d.lgs.   n.   152   del   2006,
successivamente  intervenuto  nella   materia,   il   quale   prevede
l'istituzione delle Autorita' d'ambito agli articoli 148  e  201.  In
base alla prima di tali disposizioni, «l'Autorita'  d'ambito  e'  una
struttura dotata di  personalita'  giuridica  costituita  in  ciascun
ambito territoriale ottimale  delimitato  dalla  competente  regione,
alla quale gli enti  locali  partecipano  obbligatoriamente  ed  alla
quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in
materia di gestione delle risorse idriche»; inoltre «le regioni e  le
province autonome possono disciplinare  le  forme  ed  i  modi  della
cooperazione tra  gli  enti  locali  ricadenti  nel  medesimo  ambito
ottimale,  prevedendo  che  gli  stessi  costituiscano  le  Autorita'
d'ambito di cui  al  comma  1,  cui  e'  demandata  l'organizzazione,
l'affidamento e il  controllo  della  gestione  del  servizio  idrico
integrato». In base all'art. 201, «al  fine  dell'organizzazione  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano [...] disciplinano le  forme
e i modi  della  cooperazione  tra  gli  enti  locali  ricadenti  nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano  le
Autorita' d'ambito di cui al comma 2, alle quali  e'  demandata,  nel
rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre
amministrazioni  pubbliche,  l'organizzazione,  l'affidamento  e   il
controllo  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti».  La
ricorrente sostiene che le sue Autorita' d'ambito sono  operative  da
diversi anni, con piani  «approvati,  efficaci  e  ove  occorra  gia'
aggiornati» e sottolinea che esse sono state istituite e sono tuttora
disciplinate dalla legge reg. n. 5 del 1998,  precedente  all'entrata
in vigore di tali piu' recenti disposizioni statali. 
    Nell'intervenire in  questo  quadro,  la  disposizione  censurata
andrebbe «ad incidere gravemente su servizi  pubblici  essenziali  di
competenza   regionale,    travolgendone    il    corretto    attuale
funzionamento» e ledendo le prerogative costituzionali della  Regione
e degli enti locali. Essa - sempre ad avviso della ricorrente  -  non
sembra potersi interpretare nel senso che  la  disposta  soppressione
delle Autorita' d'ambito non si applichi alla Regione Veneto, ne' nel
senso che la Regione possa ricostituire le Autorita' soppresse. 
    1.2. - Su tali premesse, la Regione lamenta, in primo luogo,  che
la norma impugnata viola gli artt. 117, terzo  comma,  e  119  Cost.,
perche', prevedendo  la  soppressione  delle  Autorita'  territoriali
d'ambito per mere esigenze di risparmio, pone un  limite  puntuale  a
una  voce  specifica  di  spesa  che  non  rappresenta  un  rilevante
aggregato della spesa di parte corrente. 
    La  ricorrente  rileva  che  la  disposizione  in  questione   e'
ascrivibile alla materia del coordinamento  della  finanza  pubblica,
perche' e' contenuta in un articolo rubricato «Interventi urgenti sul
contenimento delle  spese  negli  enti  locali»  e  perche'  aggiunge
all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 un comma, il 186-bis,  che  si
trova compreso fra una disposizione che prevede il dovere dei  Comuni
di adottare determinate misure, quali la soppressione  del  difensore
civico comunale e delle circoscrizioni di decentramento, «al fine del
coordinamento della finanza pubblica  e  per  il  contenimento  della
spesa pubblica» (comma 186), ed un'altra disposizione che sancisce la
cessazione del concorso  statale  al  finanziamento  delle  comunita'
montane.  La  stessa  ricorrente  esclude,  inoltre,  che  la   norma
impugnata  possa  essere  ricondotta  alle   materie   della   tutela
dell'ambiente e della  tutela  della  concorrenza,  «essendo  assente
qualsiasi riferimento esplicito  a  tali  materie»  ed  andando  essa
«contro gli interessi ambientali e della concorrenza, dal momento che
proprio la razionalizzazione delle competenze nelle  ATO  era  dovuta
alla tutela di tali valori». 
    Ne  consegue,  per  la  Regione,  la  violazione  degli   evocati
parametri, perche' la competenza statale in materia di  coordinamento
della finanza  pubblica  consiste  nel  potere  di  dettare  principi
fondamentali. Nell'esercizio di tale competenza,  lo  Stato  potrebbe
porre limiti alla spesa complessiva degli enti territoriali - al fine
di garantire l'unita' del bilancio  ed  il  necessario  rispetto  dei
vincoli del patto di stabilita' comunitario -,  ma  non  decidere  in
luogo delle Regioni quali specifiche voci  di  spesa  debbano  essere
compresse per rispettare tali limiti, perche' cio' e' indifferente al
complessivo  esito  finanziario  e   rientra,   dunque,   nell'ambito
dell'autonomia regionale. Gli unici casi in  cui  limiti  riguardanti
specifiche voci di spesa potrebbero essere ritenuti ammissibili  sono
quelli relativi a vincoli a carattere transitorio oppure  ad  ipotesi
nelle quali le Regioni mantengano pur sempre un margine di scelta per
modulare il limite. 
    La  limitazione  di  carattere  organizzativo  introdotta   dalla
disposizione censurata - conclude sul punto la ricorrente -  lede  la
competenza legislativa regionale in materia  di  coordinamento  della
finanza  pubblica  e  si  traduce  in   un   ingiustificato   vincolo
all'autonomia finanziaria della stessa Regione e degli enti locali. 
    1.3. -  Ad  avviso  della  Regione,  la  disposizione  denunciata
contrasta - in secondo luogo - con gli artt. 117, quarto comma, e 118
Cost.,  perche',  nel  prevedere  la  soppressione  delle   Autorita'
territoriali d'ambito, pone un vincolo che  incide  sulla  competenza
legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di
cooperazione degli enti locali,  nonche'  sul  «potere  regionale  di
allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali». 
    La ricorrente sostiene, infatti, di essere «competente a regolare
le forme di collaborazione tra gli enti locali, sul  presupposto  che
esse,  essendo  strettamente   legate   all'esercizio   di   funzioni
amministrative nelle diverse materie, fanno parte della disciplina di
tale  esercizio,  e  devono  dunque  essere  in  una  qualche  misura
regolabili dall'ente titolare della competenza nei diversi settori». 
    1.4. - E' evocato - in terzo luogo - il  parametro  dell'art.  97
Cost., sul rilievo che la norma censurata, prevedendo la soppressione
delle Autorita' territoriali d'ambito ad una  scadenza  prefissata  e
senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di  rinunciare
ad un modulo organizzativo  che  [...]  e'  idoneo  a  garantire  uno
svolgimento adeguato del servizio». 
    Per la ricorrente, le Autorita' in questione avevano  il  compito
di razionalizzare  il  sistema,  superando  la  frammentazione  della
gestione  del  servizio  idrico,  con  la  conseguenza  che  la  loro
abolizione «pregiudica il buon andamento di una  funzione  rientrante
nella competenza regionale», riflettendosi sulla gia' dedotta lesione
degli  artt.  117  e  118  Cost.  Tale  lesione   sarebbe   aggravata
dall'irrazionalita' della disciplina, che  prevede  una  soppressione
automatica ed indilazionabile alla scadenza del termine  di  un  anno
dall'entrata in vigore della norma, anche  in  mancanza  della  legge
regionale di nuova integrale disciplina del  settore  prevista  dalla
norma stessa. Cio' determinerebbe  incertezza  sia  sulla  sorte  dei
rapporti in essere e delle gestioni in corso,  sia  sull'approvazione
dei progetti, sia sulla realizzazione delle opere. 
    A tali considerazioni dovrebbe aggiungersi che la stessa premessa
posta a fondamento della norma statale, secondo cui  la  soppressione
delle Autorita' d'ambito determina un risparmio di spesa, «non poggia
su alcuna base seria di analisi,  che  del  resto  presupporrebbe  il
raffronto tra diverse ipotesi di modelli  di  gestione».  La  Regione
sottolinea, al riguardo, che la disposizione impugnata  non  sopprime
le funzioni di gestione, ne' gli ambiti territoriali, ne' i  relativi
costi. 
    Le lesioni sopra denunciate - conclude la ricorrente -  sarebbero
ancor piu' gravi qualora la  disposizione  impugnata  dovesse  essere
intesa nel senso che le Regioni non possono piu' affidare le funzioni
svolte dalle soppresse Autorita' a forme  di  cooperazione  tra  enti
locali,  dovendole  invece  attribuire   esclusivamente   agli   enti
territoriali «di base»  singolarmente  intesi.  Tale  interpretazione
dovrebbe, pero', essere esclusa, permanendo nella stessa legislazione
statale il principio della gestione per ambiti ottimali (art. 147 del
d.lgs. n. 152 del 2006) ed  essendo  l'ipotesi  di  un  ritorno  alla
gestione dei singoli enti locali in evidente contrasto con i principi
di ragionevolezza, sussidiarieta' e adeguatezza. 
    2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso. 
    Ad  avviso  del  resistente:  a)   la   disposizione   denunciata
costituisce espressione della stessa potesta' normativa che la  Corte
costituzionale ha gia' riconosciuto al  legislatore  statale  con  la
sentenza n. 246 del 2009, perche'  e'  evidente  che  nel  potere  di
istituire le Autorita' d'ambito deve  ritenersi  compreso  quello  di
sopprimerle; b) ai fini del giudizio di legittimita'  costituzionale,
la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle  norme  una
natura diversa da quella ad esse propria, quale  risulta  dalla  loro
oggettiva sostanza,  con  la  conseguenza  che,  per  individuare  la
materia alla quale deve essere ascritta la norma oggetto di  censura,
occorre fare riferimento all'oggetto  ed  alla  disciplina  di  essa,
tenendo conto della sua ratio; c) la disciplina  statale  concernente
il servizio idrico  integrato  costituisce  esercizio  di  competenza
esclusiva dello Stato in materia di «funzioni fondamentali degli enti
locali»,  «tutela  della  concorrenza»,  «tutela   dell'ambiente»   e
determinazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni,   con
prevalenza sulla materia del coordinamento della finanza pubblica; d)
il legislatore statale puo' disciplinare i profili organizzatori  per
l'erogazione di servizi  essenziali  da  parte  dei  competenti  enti
locali, «specie se essi  ineriscono  a  funzioni  riconducibili  alla
materia ambientale, rimessa alla propria competenza esclusiva»; e) in
subordine - per il caso in  cui  si  ritenesse  che  la  disposizione
censurata afferisce alla  materia  del  coordinamento  della  finanza
pubblica  -  essa  sarebbe  comunque  esente  dai  dedotti  vizi   di
incostituzionalita', sia perche'  «la  soppressione  di  un  ente  di
diritto pubblico si configura come una misura  di  risparmio  che  si
colloca  nell'ambito  delle  norme  di  coordinamento  della  finanza
pubblica finalizzate a garantire il contenimento  della  spesa»,  sia
perche' la norma censurata mantiene in capo  alle  Regioni  un  ruolo
fondamentale sul piano dell'organizzazione dei servizi  idrici  e  di
gestione dei rifiuti. 
    3. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione ha  ribadito  le  argomentazioni  gia'  svolte  nel  ricorso,
evidenziando, in punto di fatto, che la soppressione delle  Autorita'
d'ambito, originariamente disposta dalla norma denunciata per  il  1°
gennaio 2011, e' stata prorogata fino al 31 marzo 2011  dall'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e  alle  famiglie),
non ancora convertito in legge. Il successivo comma  2  dello  stesso
articolo ha, inoltre, disposto che,  «con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  puo'  essere
disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del
31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre
2011 degli  ulteriori  termini  e  regimi  giuridici  indicati  nella
tabella 1 allegata», tra i quali e' compreso quello introdotto  dalla
disposizione censurata. 
    4. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
sostenuto nell'atto  di  costituzione,  rilevando  l'inammissibilita'
della censura riferita all'art. 97 Cost., per la  mancata  ridondanza
sulle competenze regionali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, comma  1-quinquies,
del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2   (Interventi   urgenti
concernenti  enti  locali  e  regioni),  introdotto  dalla  legge  di
conversione 26 marzo 2010, n. 42, il quale inserisce nell'articolo  2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse  le  Autorita'
d'ambito territoriale di cui agli articoli  148  e  201  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni.
Decorso  lo  stesso  termine,  ogni  atto  compiuto  dalle  Autorita'
d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   le   regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle  Autorita',
nel rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza. Le disposizioni di cui  agli  articoli  148  e  201  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale  di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge». 
    Per la ricorrente, la disposizione censurata viola: a) gli  artt.
117, terzo comma, e 119 della Costituzione,  perche',  prevedendo  la
soppressione  delle  Autorita'  territoriali  d'ambito  nel  servizio
idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152  recante
«Norme in materia ambientale») e nel servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152  del  2006)  per  mere
esigenze di risparmio di spesa, pone un limite puntuale  a  una  voce
specifica di spesa che non rappresenta un rilevante  aggregato  della
spesa di parte corrente; b) gli art. 117, quarto comma, e 118  Cost.,
perche', prevedendo  la  soppressione  delle  Autorita'  territoriali
d'ambito, pone un vincolo che  incide  sulla  competenza  legislativa
residuale  regionale  in  tema  di  servizio  idrico   e   forme   di
cooperazione degli enti locali,  nonche'  sul  «potere  regionale  di
allocare le funzioni  amministrative  nelle  materie  regionali»;  c)
l'art. 97 Cost., perche', prevedendo la soppressione delle  Autorita'
territoriali  d'ambito  a  una  scadenza  prefissata  e   senza   una
disciplina transitoria, impone alle  Regioni  «di  rinunciare  ad  un
modulo organizzativo che [...] e' idoneo a garantire uno  svolgimento
adeguato del servizio». 
    2. - Le questioni sub a) e b) non sono fondate. 
    Quanto alla questione sub a), la  ricorrente  muove  dall'assunto
che la disposizione censurata  sia  riconducibile  alla  materia  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Tale assunto e' erroneo. 
    Con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la
disciplina delle Autorita'  d'ambito  territoriale  ottimale  rientra
nelle  materie  della  tutela  della  concorrenza  e   della   tutela
dell'ambiente, di  competenza  legislativa  esclusiva  statale.  Tale
disciplina   attiene   alla   tutela   della   concorrenza,   perche'
l'individuazione  di  un'unica   Autorita'   d'ambito   consente   la
razionalizzazione del  mercato;  attiene,  allo  stesso  tempo,  alla
tutela dell'ambiente, perche' l'allocazione  delle  competenze  sulla
gestione  all'Autorita'  d'ambito  territoriale  ottimale   serve   a
razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e  gli  equilibri
fra le diverse componenti della  "biosfera"  intesa  «come  "sistema"
[...] nel suo aspetto dinamico» (nello stesso senso, sentenze n.  168
del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). 
    Lo Stato ha, pertanto, piena facolta' di disporre - come ha fatto
con la norma impugnata - la soppressione delle Autorita' d'ambito. 
    Da quanto sopra osservato consegue anche la non fondatezza  della
questione sub b), perche' la spettanza allo Stato della  facolta'  di
disporre tale soppressione esclude le invocate  competenze  regionali
in materia di servizi  pubblici  locali  e  di  organizzazione  della
cooperazione degli enti locali. 
    Cio'  non  significa  che  alle  Regioni  sia  vietato  qualsiasi
intervento al riguardo.  Infatti,  la  stessa  norma  censurata,  nel
prevedere che «le regioni attribuiscono con legge  le  funzioni  gia'
esercitate  dalle   Autorita',   nel   rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza»,   riserva   al
legislatore   regionale   un'ampia   sfera    di    discrezionalita',
consentendogli di scegliere i moduli organizzativi  piu'  adeguati  a
garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e  del  servizio
di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonche' forme di
cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati. 
    3. - La questione sub c) e' inammissibile. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che, nei giudizi principali,
le  Regioni  sono  legittimate  a  censurare  le  leggi  dello  Stato
esclusivamente  in  base  a  parametri  relativi  al  riparto   delle
rispettive competenze legislative e possono dedurre  altri  parametri
soltanto ove la loro violazione  comporti  una  compromissione  delle
attribuzioni regionali  costituzionalmente  garantite  (ex  plurimis,
sentenze n. 33 del 2011, n. 52 del 2010, n. 237 del 2009, n. 289 e n.
216 del 2008). Tale circostanza non ricorre nel caso  di  specie,  in
quanto,  come  eccepito  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
violazione  del  principio  del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione - che, secondo la ricorrente, si sarebbe prodotta per
effetto della  soppressione  di  un  modulo  organizzativo  idoneo  a
garantire lo svolgimento adeguato del servizio - non  si  risolve  in
una questione sul riparto delle competenze legislative.