Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1,
lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11  giugno
2010, n. 12 (Sviluppo della mobilita' e della viabilita' ciclistica e
ciclopedonale nonche'  modificazioni  dell'articolo  52  della  legge
provinciale  20  marzo  2000,  n.  3,  in  materia  di  procedure  di
approvazione  del  piano  provinciale  della   mobilita'),   che   ha
modificato l'articolo 52, comma 4, terzo periodo, della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 20 marzo 2000, n.  3  (Misure  collegate
con la manovra di finanza  pubblica),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  29  luglio  2010,
depositato in cancelleria il 3 agosto 2010 ed iscritto al n.  89  del
registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il giudice relatore
Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Franco  Mastragostino  per  la
Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 8, lettera b), della  legge
della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010,  n.  12  (Sviluppo
della mobilita' e della viabilita' ciclistica e ciclopedonale nonche'
modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000,
n. 3, in materia di procedure di approvazione del  piano  provinciale
della mobilita'), pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010. 
    Il ricorrente premette che la disposizione denunciata modifica il
comma 4, terzo periodo, dell'art.  52  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 20 marzo 2000,  n.  3  (Misure  collegate  con  la
manovra di finanza pubblica per l'anno 2000), in materia di procedure
di approvazione del piano provinciale della mobilita', prevedendo che
«La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro
parere entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  ricezione  della
proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il
rispetto di tale  termine,  le  amministrazioni  interessate  possono
chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di  servizi
a fini istruttori». 
    Dopo  tale  premessa  la  questione  di  costituzionalita'  viene
motivata assumendo soltanto che  la  norma  impugnata  violerebbe  la
competenza esclusiva statale in materia di  "tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema", di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, posto che, riguardando l'approvazione  del  piano
provinciale  della  mobilita',  in   quanto   tale   assoggettato   a
valutazione ambientale strategica (VAS), il termine per l'espressione
dei pareri da parte degli anzidetti organi ed enti non  «puo'  essere
inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del
d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE». 
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Provincia  autonoma   di   Trento,
concludendo  per  una   declaratoria   di   inammissibilita'   o   di
infondatezza della questione. 
    Secondo la difesa provinciale, la ratio della direttiva 27 giugno
2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
programmi sull'ambiente), recepita dal decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quanto alla prevista fase
di consultazione dei soggetti interessati, e' volta a «contribuire ad
una maggiore trasparenza dell'iter decisionale», nonche' a «garantire
la completezza e l'affidabilita' delle informazioni su cui poggia  la
valutazione», disponendo cosi' - al 15° Considerando -  che  «vengano
fissate  scadenze  adeguate  per  consentire  un   lasso   di   tempo
sufficiente per le consultazioni». 
    Di qui, la congruita' ed  idoneita'  del  termine  di  45  giorni
previsto dalla  disposizione  denunciata  a  soddisfare  le  esigenze
anzidette, anche avuto riguardo «alle  peculiari  caratteristiche  in
ordine   alla   consistenza   demografica   e   alla   organizzazione
amministrativa e territoriale della Provincia autonoma di Trento». 
    Del resto, soggiunge la Provincia autonoma,  il  ricorso  statale
non considera il riconoscimento della sfera di autonomia regionale  e
provinciale da parte dello stesso Codice in relazione alle  procedure
di VIA e VAS, «proprio perche' esse si inseriscono in procedimenti di
elaborazione ed approvazione di piani e programmi di tipologia e  con
effetti  urbanistici»,  attenendo,  pertanto,  ad  una   materia   di
competenza primaria delle Province autonome. In tal senso, l'art.  7,
comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che: «le Regioni e  le
Province autonome disciplinano con proprie  leggi  e  regolamenti  le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali» e «disciplinano,
inoltre, eventuali  ulteriori  modalita'  per  lo  svolgimento  della
consultazione». 
    Sicche',  la  censura  prospettata   dallo   Stato   risulterebbe
infondata proprio  in  considerazione  del  fatto  che  gli  enti  ad
autonomia statutaria godono di «un obbligo di attuazione  secondo  le
proprie competenze legislative e regolamentari», alla cui stregua non
puo'  predicarsi  una  «automatica  integrale   trasposizione   della
normativa statale, sia pure  interessante  una  materia  trasversale,
quale   la   tutela   dell'ambiente,   nell'ordinamento   provinciale
autonomo»; e cio' soltanto per la diversa previsione di  un  termine,
comunque congruo e ragionevole rispetto allo scopo. 
    Peraltro,  la  resistente  Provincia  di  Trento   sostiene   che
l'impugnazione statale sarebbe "inconferente", giacche' il ricorrente
non avrebbe «compreso che la disposizione impugnata non  riguarda  la
disciplina della VAS, ma un  dettaglio  procedurale  inserito  in  un
corpus normativo che attiene al  procedimento  per  la  formazione  e
l'approvazione del piano provinciale  della  mobilita',  segnatamente
con riguardo agli effetti urbanistici da esso prodotti, ai sensi  del
comma 2». 
    Difatti, secondo la difesa provinciale, la norma denunciata nulla
avrebbe a che fare  con  il  raccordo  fra  normativa  urbanistica  e
attuazione della VAS provinciale,  operato  invece  dalla  disciplina
innanzi ricordata. 
    La Provincia autonoma di Trento ribadisce quindi: 
    che la disciplina per lo svolgimento della  VAS  in  relazione  a
tutti i piani e programmi provinciali  e'  dettata  dall'art.  3  del
decreto del Presidente della Provincia di Trento 14  settembre  2006,
n.  15-68/Leg  (Disposizioni  regolamentari  di  applicazione   della
direttiva 2001/42/CE, concernente la  valutazione  degli  effetti  di
determinati piani e programmi sull'ambiente, ai  sensi  dell'articolo
11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), la' dove «tra  i
piani provinciali in questione rientra  anche  il  piano  provinciale
della mobilita'»; 
    che l'art. 52 della legge provinciale n.  3  del  2000,  come  da
ultimo modificato dalla legge provinciale n. 12 del 2010, riguarda la
fase  di  consultazione  e   di   collaborazione   del   procedimento
urbanistico, avuto riguardo alla disciplina urbanistica derivante dal
nuovo Piano urbanistico provinciale e  dalla  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano
urbanistico provinciale); 
    che il termine di 45 giorni «era gia'  cosi'  previsto  nel  2009
[...]  e  non  e'  stato  all'epoca  minimamente  fatto  oggetto   di
contestazione alcuna, onde la  censura  oggi  proposta  appare  anche
inammissibile, perche' tardiva»; 
    che con la disposizione oggetto di censura si e'  inteso  variare
«la decorrenza di computo del termine di  45  giorni,  che  prima  si
calcolava dalla convocazione della prima Conferenza di servizi a fini
istruttori, deputata  alla  acquisizione  dei  pareri,  mentre  nella
formulazione oggi vigente il termine decorre dalla data di  ricezione
della proposta di piano». 
    Di qui,  ad  avviso  della  resistente  Provincia  autonoma,  non
soltanto la tardivita' della impugnativa  promossa  dallo  Stato,  ma
anche la sua inconferenza, «in quanto il termine  di  45  giorni  per
l'espressione dei pareri dei suddetti enti e strutture sulla proposta
di piano attiene alla mera procedura di formazione del  piano  stesso
per   gli   aspetti   urbanistici    e    di    leale    cooperazione
interistituzionale». 
    Cio' in quanto, la procedura  sullo  svolgimento  della  VAS  del
piano provinciale della mobilita' non e' recata  dall'art.  52  della
legge provinciale n. 3 del 2000, ma dal regolamento, approvato con il
decreto  del  Presidente  della  Provincia  14  settembre  2006,   n.
15-68/Leg. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 29 luglio  2010  e  depositato  il
successivo 3 agosto, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
proposto questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  8,
lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11  giugno
2010, n. 12 (Sviluppo della mobilita' e della viabilita' ciclistica e
ciclopedonale nonche'  modificazioni  dell'articolo  52  della  legge
provinciale  20  marzo  2000,  n.  3,  in  materia  di  procedure  di
approvazione del piano provinciale della mobilita'),  pubblicata  nel
BUR n. 25 del 22 giugno 2010. 
    La disposizione denunciata modifica il comma  4,  terzo  periodo,
dell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in  materia
di procedure di approvazione del piano provinciale  della  mobilita',
prevedendo che «La struttura e gli enti previsti  dal  primo  periodo
esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se  ne  prescinde;
fermo restando  il  rispetto  di  tale  termine,  le  amministrazioni
interessate possono chiedere alla Provincia la  convocazione  di  una
conferenza di servizi a fini istruttori». 
    Ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata violerebbe la
competenza esclusiva  statale  in  materia  "tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema", di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, posto che, riguardando l'approvazione  del  piano
provinciale  della  mobilita',  in   quanto   tale   assoggettato   a
valutazione ambientale strategica, il termine per  l'espressione  dei
pareri da parte degli anzidetti  organi  ed  enti  non  «puo'  essere
inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del
d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE». 
    2. - La questione e' inammissibile. 
    Il  ricorrente  evoca  il  contrasto  tra  la  norma  provinciale
denunciata,  la  quale  prevede  il  termine  di  45  giorni  per  la
formulazione del parere da parte degli enti e organismi  interessati,
e l'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale), che stabilisce, invece, un termine di 60 giorni.
La censura,  peraltro,  deve  essere  inquadrata  nel  piu'  ampio  e
complesso quadro normativo di riferimento. 
    Il vigente ordinamento prevede innanzitutto una competenza  della
Provincia autonoma in tema di VAS e, segnatamente, quella di disporre
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel  d.lgs.
n. 152 del  2006,  per  l'individuazione  dei  piani  e  programmi  o
progetti da sottoporre alla disciplina in questione, nonche'  per  lo
svolgimento della consultazione (art. 7, comma 7). 
    Inoltre, sussiste una specifica regolamentazione  in  materia  di
VAS dettata dalla Provincia di Trento (decreto del  Presidente  della
Provincia  di  Trento  14  settembre  2006,  n.  15-68/Leg.,  recante
«Disposizioni   regolamentari   di   applicazione   della   direttiva
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti  di  determinati
piani e programmi sull'ambiente,  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge  provinciale  15   dicembre   2004,   n.   10»   e   successive
modificazioni), nonche' una puntuale disciplina, concernente il Piano
provinciale della mobilita' (l'intero testo dell'art. 52 denunciato e
l'art. 41 dell'allegato B della legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 27 maggio 2008, n. 5, recante «Approvazione  del  nuovo  piano
urbanistico provinciale»). 
    Nella descritta situazione, inoltre, va rilevato  che  l'art.  14
del d.lgs. n. 152 del 2006, fissa un termine di 60 giorni, del  quale
soltanto le successive modifiche, (introdotte dal decreto legislativo
29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno  2009,  n.
69», entrato in vigore solo successivamente al deposito del ricorso),
sembrano imporne il rispetto, considerando detto termine come  limite
entro il quale possono essere presentate "osservazioni" al piano o al
programma. E cio' mentre il denunciato comma 4 dell'art. 52 individua
due tipi di termini: 30  giorni  per  le  osservazioni  da  parte  di
"chiunque" e 45 giorni per i "pareri" della struttura provinciale  in
materia urbanistica, dei comuni interessati e degli enti gestori  dei
parchi, termine, quest'ultimo, che era gia' previsto nella precedente
formulazione dell'art. 52, sebbene con decorrenza diversa. 
    In siffatta complessa cornice  normativa  nessuna  argomentazione
che  specifichi  e  chiarisca  la  portata  della  censura  e'  stata
sviluppata dal ricorrente. 
    Ne consegue che la  questione  va  dichiarata  inammissibile  per
assoluta genericita' della  prospettazione  (in  tal  senso,  tra  le
tante, si vedano le sentenze n. 68 del 2011, n. 45 del 2010 e n.  450
del 2005).