Ordinanza 
 
nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-bis  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art.  1,  comma  16,
lettera a), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di  pace  di  La
Spezia con tre ordinanze del 1° giugno 2010, rispettivamente iscritte
ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 2010 e pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia - con tre  ordinanze
di identico tenore, deliberate il 1° giugno 2010 - ha  sollevato,  in
riferimento agli artt.  3  e  27  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica), nella parte in cui non prevede  il  «giustificato  motivo»
quale esimente della condotta sanzionata; 
        che, nei provvedimenti indicati, il rimettente  osserva  come
la norma censurata, pur  avendo  «funzione  sussidiaria»  rispetto  a
quella contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, dello  stesso  d.lgs.  n.
286 del 1998, e pur «collocandosi in posizione  di  minor  gravita'»,
non contenga un'analoga fattispecie di esclusione della punibilita'; 
        che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un  «dubbio
di legittimita' costituzionale», evocando nel solo dispositivo  delle
proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost. 
    Considerato che le questioni sollevate dal Giudice di pace di  La
Spezia, con le ordinanze indicate in  epigrafe,  presentano  identico
oggetto e, pertanto, possono essere valutate congiuntamente; 
        che le questioni medesime sono manifestamente  inammissibili,
per una pluralita' di ragioni concomitanti; 
        che, infatti, ciascuno dei  provvedimenti  di  rimessione  e'
carente sia nella  descrizione  della  concreta  fattispecie  cui  si
riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, e che  dunque
resta  inibita,  per  questa  Corte,  la  necessaria  verifica  circa
l'influenza della questione di legittimita' sulla decisione richiesta
al rimettente; 
        che analoghe carenze segnano le  ordinanze  di  rimessione  a
proposito delle ragioni di conflitto tra  la  norma  censurata  ed  i
parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.); 
        che il difetto di motivazione in punto  di  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza e' causa, secondo la  costante  giurisprudenza
di  questa  Corte,  di  manifesta  inammissibilita'  della  questione
sollevata (ex multis, tra le piu' recenti, ordinanze nn. 84 e 75  del
2011). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.