Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Campania, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma  2,
lett. i); e 4 della legge regionale Campania n.  2  dell'11  febbraio
2011, recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza  di
genere», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del  14  febbraio  2011,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011. 
    Con la legge regionale n. 2 dell'11  febbraio  2011  indicata  in
epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Campania ha emanato
le disposizioni in tema di misure di prevenzione e di contrasto  alla
violenza di genere. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione  Campania  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania  n.  2/2011  viola
l'art. 118, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 2,  comma  2,  della  Legge  Regione  Campania  n.  2/2011
indicata  in  epigrafe  dispone  che  «Per  la  realizzazione   delle
finalita' previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito  del  sistema
integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.  11/2007,
programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con
gli ambiti territoriali cosi' come definiti dall'art. 19 della  legge
regionale n. 11/2007, le province, le aziende  sanitarie  locali,  le
aziende  ospedaliere,  la  procura   della   Repubblica,   le   forze
dell'ordine,   l'amministrazione   penitenziaria,   le    istituzioni
scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge
regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la  lotta  alla
violenza di  genere  nonche'  le  associazioni  e  gli  organismi  di
parita'». 
    L'art. 2, comma 2, prevedendo che la Regione Campania  «coordina»
gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette
alla violenza di genere «in collaborazione con ... la  Procura  della
Repubblica, le  forze  dell'ordine,  l'amministrazione  penitenziaria
...» contrasta con l'art. 118, comma 3 Cost., che riserva alla  legge
statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e  le
Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
    Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza  costituzionale
(sentenza n. 134/2004), le forme di collaborazione e di coordinamento
coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono
essere  disciplinate   unilateralmente   dall'attivita'   legislativa
regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge
statale ovvero da parte  di  accordi  tra  i  soggetti  istituzionali
coinvolti. 
2) L'art. 3, comma 2, lett.  i),  della  legge  Regione  Campania  n.
2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/11
indicata in epigrafe dispone  che  i  centri  regionali  antiviolenza
istituiti dalla Regione (comma 1 del  medesimo  art.  3)  in  ciascun
ambito territoriale e finalizzati a ricevere  le  donne  e  le  altre
persone maltrattate (comma 2 del medesimo art.  3  citato)  svolgono,
tra le altre, attivita' di «raccolta,  analisi  ed  elaborazione  dei
dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate». 
    L'art. 3, comma 2, lett. i), utilizzando genericamente la  parola
«denunce», ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle  Forze
di polizia. 
    Cosi' disponendo, anche tale disposizione regionale contrasta con
l'art. 118, terzo comma Cost., che  riserva  alla  legge  statale  la
disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni  in
materia di ordine pubblico e sicurezza. 
    La predetta disposizione  regionale  contrasta,  inoltre,  con  i
principi contenuti nella citata sentenza  n.  134/2004,  in  base  ai
quali le forme di  collaborazione  e  di  coordinamento  coinvolgenti
compiti e attribuzioni di  organi  dello  Stato  non  possono  essere
disciplinate unilateralmente  dall'attivita'  legislativa  regionale,
essendo necessaria la loro previsione da parte  della  legge  statale
ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti. 
3) L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art.  118,
comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 4 della legge  Regione  Campania  n.  2/2011  indicata  in
epigrafe, intitolato «Formazione», dispone, al primo comma,  che  «La
Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli
operatori  degli  ambiti  territoriali,   agli   operatori   sociali,
sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare
la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto
con la vittima di violenza, dal primo  contatto,  all'informazione  e
all'assistenza in ogni fase del percorso  di  recupero»;  al  secondo
comma, che «La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli
operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si  trovano
a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce  le  creazione  di
equipe specializzate composte da  personale  interno  alla  struttura
penitenziaria  quali  agenti  di  polizia  penitenziaria,  educatori,
psichiatri  e  personale   esterno»;   e,   al   terzo   comma,   che
«L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti  dai
commi 1 e 2, in attuazione  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
11/2007, sono di competenza delle province». 
    L'art. 4, prevedendo la promozione  da  parte  della  Regione  di
corsi  di  formazione  rivolti  anche  agli  operatori  delle   Forze
dell'ordine, travalica gli ambiti di  competenza  della  legislazione
regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito  di
stabilire i contenuti della  formazione  del  personale  delle  Forze
dell'ordine. 
    Anche con riferimento all'art. 4 della legge Regione Campania  n.
2/2011 si ravvisa, pertanto, un contrasto sia con l'art.  118,  terzo
comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme
di coordinamento fra lo  Stato  e  le  Regioni  riguardanti  l'ordine
pubblico e la sicurezza; sia con  i  principi  espressi  dalla  Corte
costituzionale nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le
forme di collaborazione e di coordinamento  coinvolgenti  compiti  ed
attribuzioni di organi dello Stato non  possono  essere  disciplinate
unilateralmente   dall'attivita'   legislativa   regionale,   essendo
necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero  da
parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.