Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma 2,
lett. i); e 4 della legge regionale Campania n. 2 dell'11 febbraio
2011, recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di
genere», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 14 febbraio 2011, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011.
Con la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2011 indicata in
epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Campania ha emanato
le disposizioni in tema di misure di prevenzione e di contrasto alla
violenza di genere.
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
M o t i v i
1) L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011 viola
l'art. 118, comma 3, della Costituzione.
L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011
indicata in epigrafe dispone che «Per la realizzazione delle
finalita' previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema
integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007,
programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con
gli ambiti territoriali cosi' come definiti dall'art. 19 della legge
regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze
dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni
scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge
regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla
violenza di genere nonche' le associazioni e gli organismi di
parita'».
L'art. 2, comma 2, prevedendo che la Regione Campania «coordina»
gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette
alla violenza di genere «in collaborazione con ... la Procura della
Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria
...» contrasta con l'art. 118, comma 3 Cost., che riserva alla legge
statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le
Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 134/2004), le forme di collaborazione e di coordinamento
coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono
essere disciplinate unilateralmente dall'attivita' legislativa
regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge
statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali
coinvolti.
2) L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n.
2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.
L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/11
indicata in epigrafe dispone che i centri regionali antiviolenza
istituiti dalla Regione (comma 1 del medesimo art. 3) in ciascun
ambito territoriale e finalizzati a ricevere le donne e le altre
persone maltrattate (comma 2 del medesimo art. 3 citato) svolgono,
tra le altre, attivita' di «raccolta, analisi ed elaborazione dei
dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate».
L'art. 3, comma 2, lett. i), utilizzando genericamente la parola
«denunce», ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle Forze
di polizia.
Cosi' disponendo, anche tale disposizione regionale contrasta con
l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la
disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in
materia di ordine pubblico e sicurezza.
La predetta disposizione regionale contrasta, inoltre, con i
principi contenuti nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai
quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti
compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale,
essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale
ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
3) L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118,
comma 3, della Costituzione.
L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in
epigrafe, intitolato «Formazione», dispone, al primo comma, che «La
Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli
operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali,
sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare
la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto
con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e
all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero»; al secondo
comma, che «La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli
operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano
a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce le creazione di
equipe specializzate composte da personale interno alla struttura
penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori,
psichiatri e personale esterno»; e, al terzo comma, che
«L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai
commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n.
11/2007, sono di competenza delle province».
L'art. 4, prevedendo la promozione da parte della Regione di
corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle Forze
dell'ordine, travalica gli ambiti di competenza della legislazione
regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di
stabilire i contenuti della formazione del personale delle Forze
dell'ordine.
Anche con riferimento all'art. 4 della legge Regione Campania n.
2/2011 si ravvisa, pertanto, un contrasto sia con l'art. 118, terzo
comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme
di coordinamento fra lo Stato e le Regioni riguardanti l'ordine
pubblico e la sicurezza; sia con i principi espressi dalla Corte
costituzionale nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le
forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed
attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate
unilateralmente dall'attivita' legislativa regionale, essendo
necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da
parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.