Ordinanza 
 
nel giudizio per la correzione di errore  materiale  contenuto  nella
sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Considerato che nel dispositivo della sentenza  non  risulta  per
errore trascritto il capo di pronuncia  relativo  alla  questione  di
legittimita' dell'art.  108,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia  n.  17  del  2010,  sollevata  in  riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione  ed
agli articoli 4, 5 e 6 dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 
    Considerato che, peraltro, nella motivazione  della  sentenza  si
da'  conto  dell'esame  e  decisione  di  tale  questione  nel  senso
dell'infondatezza, in particolare  nei  punti  4,  4.1.  e  4.2.  del
"Considerato in diritto"; 
    Ravvisata  la  necessita'  di   correggere   l'errore   materiale
suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia  di  non  fondatezza,
che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate. 
    Visto l'art. 32 delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.