Ordinanza nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011. Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro. Considerato che nel dispositivo della sentenza non risulta per errore trascritto il capo di pronuncia relativo alla questione di legittimita' dell'art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); Considerato che, peraltro, nella motivazione della sentenza si da' conto dell'esame e decisione di tale questione nel senso dell'infondatezza, in particolare nei punti 4, 4.1. e 4.2. del "Considerato in diritto"; Ravvisata la necessita' di correggere l'errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate. Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.