IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
     Ha pronunciato la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 657 del 2911, proposto da: 
        Anna  Allegro,  Cinzia  Apicella,  Vincenzo  Beatrice,  Maria
Teresa  Belmonte,  Maria  Bottoni,   Raffaela   Caccavale,   Giuseppe
Cacciapuoti, Pierpaolo Calabrese, Paolo Cassano, Natalia  Ceccarelli,
Fabrizio Ciccone,Furio Cioffi, Vito Colucci, Monica D'Agostino,  Rosa
D'Apice; Marianna D'Avino, Francesco De Falco Giannone,  Maria  Elena
Del Forno, Gaetano De Luca;  Sergio  De  Luca,  Vincenzo  Di  Florio;
Giuseppa D'Inverno, Domenico Diograzia, Annachiara Di  Paolo,  Angelo
Di Popolo, Francesco Paolo Feo, Vincenzo  Ferrara,  Giovan  Francesco
Fiore, Antonella Giannelli, Patrizia Grasso, Elena  Guarino,  Gaetano
Gugliermo, Geraldina Gugliermo, Maria .........., Gennaro  Iannarone,
Giovanna Lerose, Luigi Levita,  Andrea  Luce,  Ciro  Luce,  Donatella
Mancini, Catello Matano, Antonio Giovanni Materia,  Sonia  Matarazzo,
Maria  Chiara  Minerva,  Marianna  Molinario,  Marielda   Montefusco,
Giovanna Pacifico, Gabriella Passaro, Roberto Patscot,  Sossio  Lucio
Antonio Pellecchia,  Aquilina  Picciocchi,  Arturo  Pizzella  Michele
Rescigno, Giuseppe Riccardi, Maria Cristina Rizzi, Marcello  Rotondi,
Sofia Rotunno, Giancarlo  Russo,  Maria  Maddalena  Russo,   Vittorio
Santoro, Renata Sessa, Antonio Sicuranza, Licia Tomay, Maria  Troisi,
Michele Videtta, Salvatore Russo, Antonio  Rosario  Luigi  Guerriero;
Paola  Galdo,  tutti  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.  Vittorio
Angiolini, Marco  Cuniberti  e  Luigi  Imperlino,  con  domicilio  in
Salerno, alla via Agostino Nifo, 2 c/o avv. Ferrara; 
    Contro Ministero della  Giustizia  e  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze, rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato di Salerno, domiciliata per legge  in  Salerno  al  corso
Vittorio Emanuele, n. 58; 
    e con  l'intervento  di  Mario  Pagano,  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Salvatore Petillo, con il  quale  e'  ex  lege  domiciliato
presso la Segreteria del Tribunale; 
    Per il riconoscimento  del  diritto  al  trattamento  retributivo
spettante senza tener conto delle decurtazioni di  cui  al  comma  22
dell'art. 9 del D.L. n.78/2010, come convertito con  modifiche  legge
n. 122/2010. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    Visto l'atto di intervento; 
    Relatore della camera di consiglio del giorno 19 maggio  2011  il
dott.  Giovanni  Grasso  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel  verbale; 
    Premesso: a) che - con ricorso notificato in data 5 aprile 2011 e
ritualmente depositato il 22 aprile successivo, i ricorrenti -  nella
dedotta e comune qualita' di magistrati ordinari in  servizio  presso
Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di  competenza  territoriale
dell'adito  giudicante  ed  assoggettati,  in   quanto   tali,   alle
decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo  derivanti  dalla
applicazione delle disposizioni finanziarie contenute  nel  comma  22
dell'art. 9 del d.l. 31  marzo  2010,  n.  78,  come  convertito  con
modificazioni dalla 1. 30  luglio  2010,  n.  122  instavano  per  la
declaratoria   di   illegittimita'   delle   ridette   misure,    con
consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento  retributivo
asseritamente  spettante,  senza   tener   conto   delle   contestate
riduzioni, all'uopo prospettando violazione di  legge  sotto  plurimo
profilo  ed,  altresi',   ventilando   la   sospetta   illegittimita'
costituzionale della evocata normativa primaria; b) che  le  intimate
Amministrazioni si sono costituite in giudizio, a mezzo della  difesa
erariale, diffusamente argomentando l'infondatezza  del  ricorso;  c)
che - con atto depositato in esito alla camera di  consiglio  fissata
per la discussione  della  incidentale  istanza  cautelare  -  veniva
spiegato atto di intervento ad adiuvandum; 
    Considerato che, in forza dell'art 9 comma 22 del d.l. n. 78/2010
cit., quale risultante dalle modifiche introdotte  con  la  legge  di
conversione), con la c.d. manovra economica 2010), veniva, per quanto
di interesse, previsto,  per  il  personale  di  cui  alla  legge  n.
27/1981: 
        a)  che  «non  [fossero]  erogati,  senza   possibilita'   di
recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed  il  conguaglio
del triennio 2010-2012»; 
        b) che «per il  biennio  2013-2015  l'acconto  spettante  per
l'anno 2014 [fosse] pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010  e
il conguaglio per l'anno 2015 [venisse] determinato  con  riferimento
agli anni 2009, 2010 e 2014; 
        c) che «l'indennita' speciale di  cui  all'articolo  3  della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante  negli  anni  2011,  2012  e
2013, fosse ridotta del l5 per cento per  l'anno  2011,  del  25  per
cento per l'anno 2012 e del  32  per  cento  per  l'anno  2013»,  con
riduzione non operante ai fini previdenziali; 
    Ritenuto che - avuto riguardo -  alla  concreta  incidenza  della
richiamata normativa sui trattamenti stipendiali dei ricorrenti -  si
appalesa, in parte qua e per quanto di  ragione,  non  manifestamente
infondato,  sotto  plurimo  e  concorrente  rispetto,  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale della censurata manovra finanziaria; 
    Ritenuto, avuto in primis riguardo  alle  misure  incidenti,  nei
rammentati sensi, sugli automatismi stipendiali che caratterizzano la
progressione economica dei magistrati: 
        a) che le stesse (in ispecie se - come occorso con le recenti
manovre  finanziarie  reiterate  e  non  occasionali)   appaiono   in
contraddizione con il principio (desurnibile dall'art. 104, 1°  comma
Cost.) per cui  il  trattamento  economico  dei  mgistrati  non  puo'
ritenersi nella  libera  disponibilita'  del  potere,  legislativo  o
maiari causa  del  potere  esecutivo,  trattandosi,  appunto,  di  un
aspetto   essenziale   per   attuare   il   precetto   costituzionale
dell'indipendenza; 
        b) che invero, come piu' volte ribadito dal giudice  delle  -
leggi, il meccanismo del c.d. adeguamento automatico  (essenzialmente
fondato sulla garanzia di un aumento delle retribuzioni,  che,  sulla
base   di   indici   appositamente   ed   obiettivamente    elaborati
dall'Istituto, centrale di statistica, viene assicurato «di diritto»,
ogni  triennio,  nella  misura  percentuale  pari  alla  media  degli
incrementi realizzati nel triennio precedente dalle  altre  categorie
del  pubblico  impiego)  rappresenta  un  elemento  intrinseco  della
struttura delle retribuzioni in discorso, inteso alla "attuazione del
precetto costituzionale  dell'indipendenza  dei  magistrati,  che  va
salvaguardato anche sotto  il  profilo  economico"  (Corte  cost.  16
gennaio 1978, n. 1), "evitando fra l'altro che essi siano soggetti  a
periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri (Corte  Cost.
10 febbraio 1993, n. 42), concretizzando "una  guarentigia  idonea  a
tale scopo" (Corte cost. sentenza 8 maggio 1990, n. 238); 
        c) che, del  resto,  la  tradizione  costituzionale  italiana
risulta, sul punto, confermata e rafforzata dalla  c.d.  Magna  carta
dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Consiglio
d'Europa - Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE) (la  quale,
seppur beninteso priva ex se  di  valore  cogente  sotto  il  profilo
giuridico, costituisce una,  decisione  fondamentale  alla  cui  luce
devono essere  interpretate  le  disposizioni  interne,  per  la  sua
autorevole fonte di provenienza, esprimendo il  CCJE  le  «tradizioni
costituzionali» dei quarantasette Stati europei che ne sono  membri):
secondo l'espresso  disposto  degli  artt.  2  e  4  della  Carta  in
particolare,  l'indipendenza  dell'ordine  giudiziario  rispetto   ai
poteri legislativo ed esecutivo va garantita anche sotto  il  profilo
della tutela finanziaria, della retribuzione dei Magistrati, e l'art.
7 prevede espressamente che  «il  giudice  deve  beneficiare  di  una
remunerazione e di un  sistema  previdenziale  adeguati  e  garantiti
dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza»; 
        d) che, in definitiva, alla luce  degli  evocati  principi  e
direttive costituzionali, deve ritenersi  che  trattamento  economico
dei magistrati debba essere (oltreche' «adeguato»  alla  quantita'  e
qualita' del lavoro prestato,  come  imposto,  in  termini  generali,
dall'art. 36 della Costituzione) certo e costante, e in generale  non
soggetto a decurtazioni (tanto  piu'  se  periodiche  o  ricorrenti),
concretanti, come tali, una surrettizia  menomazione  delle  garanzie
della sua indipendenza ed autonomia; 
    Ritenuto, avuto  distinto  riguardo  alla  (diversa  ed  autonoma
misura  della)  contestata  riduzione  percentuale  della  indennita'
integrativa speciale: 
        a) che (trattandosi  obiettivamente,  come  non  e'  dato  di
dubitare anche alla luce del  contesto  normativo  in  cui  e'  stata
codificata,   di   prestazione   patrimoniale   imposta   di   natura
sostanzialmente tributaria, come tale assoggettata ai vincoli di  cui
agli artt. 23 e 53 della Carta  costituzionale),  la  sua  previsione
(esclusivamente rimessa, al di la' del nomen juris  utilizzato,  alla
normativa  primaria,  in  forza   dei   principi   di   legalita'   e
sostanzialita' dei tributi) avrebbe dovuto  gravare,  a  parita',  di
redditi incisi, su «tutti» i cittadini (c.d. principio di generalita'
delle imposte), in ragione della loro capacita' contributiva,  in  un
sistema informato a criteri  di  progressivita'  (c.d.  principio  di
progressivita'); 
        b) che, per tal via - avuto riguardo al  comune  e  condiviso
intendimento del  requisito  della  capacita'  contributiva  scolpito
all'art. 53 Cost. quale "valore" diretto ad orientare, nel quadro  di
una complessiva "razionalita'" impositiva,  la  discrezionalita'  del
legislatore  in  ordine  alla  prefigurazione  e  configurazione  dei
fenomeni tributari - deve ritenersi che  limite  espresso  all'azione
impositiva sia quello per cui  «a  situazioni  uguali,  corrispondano
tributi uguali»: di tal che, anche, alla luce del correlato principio
di' uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio solidaristico
di  cui  all'art.  2,  il  sacrificio  patrimoniale  che  -  per  non
implausibili  e  contingenti  ragioni  di  contenimento  della  spesa
pubblica - incida soltanto sulla condizione e sul patrimonio  di  una
determinata categoria di pubblici  impiegati,  lasciando  indenni,  a
parita'  di  capacita'  reddituale,  altre  categorie  di  lavoratori
(essenzialmente e segnatamente autonomi), risulterebbe arbitrario  ed
irragionevole (arg. ex Corte cost. [ord.] 14 luglio 1999, n.  299;  e
cfr. Id. 18 luglio 1997, n. 245); 
        c) che - allora - riguardando la contestata misura  riduttiva
della indennita' integrativa speciale (che e'  componente  essenziale
del trattamento retributivo del  magistrato:  cfr.  sul  punto  Corte
cost. [ordd.] 23 ottobre 2008, n. 346  e  14  maggio  2008,  n.  137,
nonche', ex permuliis, Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1993,  n.  401)
solo i magistrati e nessuna altra categoria, e' lecito opinare che si
tratti, in sostanza, di selettivo ed odioso tributo speciale  ratione
subiecti (verisimilmente ma abusivamente alternativo ad una omogenea,
proporzionata e generalizzata accentuazione carico  fiscale  «imposta
dalle valorizzate contingenze finanziarie); 
        d) che - sotto distinto e concorrente rispetto  -  si  tratta
altresi' di tributo  sostanzialmente  regressivo,  poiche'  (essendo,
come e' noto, l'indennita' integrativa speciale ex art. 3 legge n. 27
del  1981  corrisposta  in  misura   uguale   ad   ogni   magistrato,
indipendentemente dall'anzianita' di servizio)  finisce  per  colpire
(in violazione del canone di cui al secondo comma dell'53  Cost.)  in
misura minore i magistrati con retribuzione complessiva piu'  elevata
ed in misura  maggiore  i  magistrati  con  retribuzione  complessiva
inferiore; 
        e) che - in disparte le considerazioni che  precedono  -  gli
interventi normativi per cui e' causa  appaiono  anche'essi,  per  le
ragioni  gia'  esposte  (e  che  percio'  non  giova   ripetere)   in
contraddizione con il principio per cui il trattamento economico  dei
magistrati  non  puo'  ritenersi  nella  libera  disponibilita'   del
Legislativo o dell'Esecutivo, trattandosi di aspetto  essenziale  per
attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza (art. 104, primo
comma  Cost.;  e  cfr.,  proprio  in   relazione   alla,   indennita'
integrativa  speciale  in  quanto  assoggettata  al   meccanismo   di
adeguamento automatico, Cost Cost. n 238/1990, cit. supra); 
        f) che, sotto altro aspetto, l'art. 9 comma 22 cit.  si  pone
altresi' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto  la
prefigurata ed incisiva riduzione "proporzione' tra  la  retribuzione
complessiva del magistrato ed il lavoro  giudiziario  svolto,  inteso
complessivamente come  l'insieme  delle  attivita'  materiali,  delle
attivita' giuridiche, delle responsabilita' e degli oneri su di  esso
gravanti e cio' in quanto - riconoscendo la legge come "adeguato"  il
complessivo trattamento economico  solo  in  quanto  integrato  dalla
indennita' integrativa speciale - una decurtazione di quest'ultima, a
parita'  dell'attivita'  svolta  e  degli   oneri   incontrati   (che
l'indennita' in questione  mira,  come  e'  noto',  a  compensare  in
termini  omnicomprensivi),  costituisce  in   sostanza   una   palese
alterazione dei principi di proporzione e adeguatezza degli stipendi; 
        g)  che,  per  giunta,  l'ingiustificata  ed  indifferenziata
riduzione  dell'indennita'  giudiziaria  a  tutti  i  magistrati,   a
prescindere dalla posizione giuridico  economica  e  dal  trattamento
economico complessivo in godimento, costituisce di per se' violazione
del principio di uguaglianza  e  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost.:  e  cio'  in  quanto,  essendo   la   misura   dell'indennita'
giudiziaria, uguale per  tutti  i  magistrati  proprio  perche'  sono
uniformi gli "oneri" che essi incontrano nello svolgimento della loro
attivita',  il  paradossale  risultato   della   omogenea   riduzione
percentuale e' di compensare in modo minore i magistrati  con  minore
anzianita'   di   servizio,   che   sono    notoriamente    impegnati
principalmente in sedi disagiate con evidente esposizione a rischi ed
oneri spesso di fatto maggiori dei magistrati piu' anziani; 
        h) che  -  in  definitiva  -  pare  lecito  assumere  che  la
contestata riduzione del trattamento retributivo  si  appalesi,  alla
luce degli esposti rilievi, irragionevole e  disparitaria,  violativa
del principio di autonomia  ed  indipendenza  anche  economica  della
magistratura, nonche' del canone di proporzionalita'  ed  adeguatezza
della retribuzione, costituendo, altresi', tributo occulto,  speciale
e regressivo, violazione degli articoli 3, 23, 36, 53, 104 Cost; 
    Ritenuto che, alla luce dei riassunti rilievi,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 22  cit.  si  appalesa
prima facie: a) rilevante,  in  quanto  la  disposizione  costituisce
unico  ed  immediato  paradigma  normativo   di   riferimento   delle
contestate misure applicative, i cui ventilati profili  di  postulano
anche in sedi di delibazione della articolata  istanza  cautelare  la
relativa  verifica   di   compatibilita'   costituzionale;   b)   non
manifestamente infondata,  alla  luce  delle  esposte  considerazioni
critiche; 
    Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita';