Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 22  novembre  2010,  n.  13
(Disposizioni in materia di gioco lecito),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  25  gennaio-1°
febbraio 2011, depositato in  cancelleria  il  1°  febbraio  2011  ed
iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del  20  settembre  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi l'avvocato dello Stato Roberta Tortora  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco  Ferrari  e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio  postale  il  25
gennaio 2011 e depositato il successivo 1°  febbraio,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  h),  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale in via principale degli artt. 1 e 2 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 22  novembre  2010,  n.  13
(Disposizioni in materia di gioco lecito). 
    1.1. - Il ricorrente, in premessa, richiama  il  contenuto  delle
disposizioni impugnate. In primo  luogo,  specifica  come  l'art.  1,
comma 1 della citata legge abbia aggiunto alla precedente e risalente
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  13  maggio  1992,  n.  13
(Norme in materia di pubblico spettacolo)  l'art.  5-bis  (quanto  ai
giochi leciti), ai sensi del quale: «1.  Per  ragioni  di  tutela  di
determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del  gioco,
l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per  l'esercizio  di
sale da giochi e di attrazione non puo' essere concessa ove le stesse
siano ubicate in un raggio di 300 metri  da  istituti  scolastici  di
qualsiasi  grado,  centri  giovanili  o  altri  istituti  frequentati
principalmente   dai   giovani    o    strutture    residenziali    o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario  o  socioassistenziale.
L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne puo'  essere  chiesto
il rinnovo dopo la  scadenza.  Per  le  autorizzazioni  esistenti  il
termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 
    2.  Con  delibera  della  Giunta   provinciale   possono   essere
individuati altri luoghi sensibili in cui puo'  non  essere  concessa
l'autorizzazione per l'esercizio  di  sale  da  gioco  e  attrazione,
tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto  urbano  e  sulla
sicurezza urbana nonche' dei problemi  connessi  con  la  viabilita',
l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
    3.  E'  vietata  qualsiasi   attivita'   pubblicitaria   relativa
all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione. 
    4.  L'esercente  deve  prestare  idonee  garanzie  affinche'  sia
impedito l'accesso ai minorenni a  giochi  vietati  ai  minorenni  ai
sensi del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera
della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri». 
    Con il comma 2 del predetto art. 1 e' stato  poi  incluso  l'art.
5-bis tra le disposizioni la cui  violazione  comporta  l'irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12, comma  1,  della
medesima legge provinciale n. 13 del 1992. 
    In secondo luogo, quanto all'art. 2 della legge prov. Bolzano  n.
13 del 2010, il ricorrente specifica, quale oggetto  di  impugnativa,
il comma 2, con cui e' stato inserito nell'art. 11 della legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 14  dicembre  1988,  n.  58  (Norme  in
materia di esercizi pubblici) il comma 1-bis,  ai  sensi  del  quale:
«Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in  un
raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente  da  giovani  o
strutture  residenziali  o  semiresidenziali   operanti   in   ambito
sanitario  o   socioassistenziale.   La   Giunta   provinciale   puo'
individuare altri luoghi sensibili,  in  cui  i  giochi  non  possono
essere messi a disposizione». 
    1.2.  -  Ad  avviso  del  ricorrente,  le  norme  ora   ricordate
eccederebbero la competenza legislativa della Provincia  autonoma  di
Bolzano, invadendo quella statale. 
    Al riguardo, osserva come l'intera disciplina del gioco  e  delle
scommesse trovi il suo caposaldo nella  previsione  dell'art.  1  del
decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496  (Disciplina   delle
attivita' di  giuoco),  in  forza  della  quale  «l'organizzazione  e
l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi  pronostici,  per  i
quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la  cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di  una  posta  in  denaro,
sono riservati allo Stato». Tale disposizione  trarrebbe  il  proprio
fondamento costituzionale dall'art. 43 Cost.,  secondo  il  quale  «a
fini di utilita' generale la  legge  puo'  riservare  originariamente
allo Stato o ad enti pubblici  determinate  imprese  o  categorie  di
imprese  che  si  riferiscano  a  servizi  pubblici  essenziali  o  a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente  interesse
generale». 
    La «ratio storica» della predetta riserva in favore  dello  Stato
risiederebbe nei rilevanti interessi coinvolti nel  gioco,  quali  le
esigenze di contrasto della criminalita'  e,  piu'  in  generale,  di
ordine pubblico e di  fede  pubblica;  nonche'  nella  necessita'  di
tutela dei giocatori e di controllo di un  fenomeno  suscettibile  di
coinvolgere  ingenti  quantita'  di  denaro,  talvolta  di   illecita
provenienza.  Dal  2002  il  soggetto  preposto  all'esercizio  delle
funzioni statali in materia di giochi pubblici  e'  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
    Il ruolo dello  Stato  risulterebbe  confermato  dal  riparto  di
competenze sancito dall'art.  117  Cost.:  la  disciplina  del  gioco
lecito  andrebbe,  infatti,  ricondotta  alla   materia   dell'ordine
pubblico e della sicurezza, riservata allo Stato dal  secondo  comma,
lettera h), del citato articolo, poiche' attraverso il controllo  del
gioco lecito lo Stato eviterebbe il riciclaggio di denaro di illecita
provenienza, il  ricorso  a  forme  di  violenza  nei  confronti  dei
giocatori insolventi e  l'incremento  dei  patrimoni  della  malavita
organizzata. 
    La legislazione di settore si sarebbe, d'altra parte, decisamente
orientata, non tanto verso l'enfatizzazione del disvalore morale  del
gioco d'azzardo, quanto  piuttosto  nella  direzione  della  maggiore
diffusione possibile del gioco lecito controllato dallo Stato,  anche
attraverso «l'ampliamento dell'offerta con nuove tipologie di  giochi
che risultino competitivi rispetto a quelli illegali o irregolari, in
particolare sulla rete Internet». 
    Tale strategia - cui risulta chiaramente ispirata  la  disciplina
dettata tanto dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, quanto dall'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi   urgenti   di   protezione   civile),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77  -  risponderebbe
all'obiettivo di permettere il controllo e la gestione della «domanda
di gioco», cosi' da poter monitorare costantemente i flussi economici
da essa derivanti, evitando che giocatori e capitali  si  indirizzino
verso l'offerta illegale. 
    1.3. - La difesa dello Stato rimarca, per altro  verso,  come  la
riconducibilita' della disciplina del gioco alla materia  dell'ordine
pubblico e della sicurezza sia stata piu'  volte  riconosciuta  anche
dalla Corte costituzionale. 
    Cosi', in particolare, nella sentenza n.  184  [recte:  185]  del
2004, la Corte ha affermato che le fattispecie  penali  di  cui  agli
artt. 718 e seguenti del cod. pen. - che  puniscono  l'esercizio  del
gioco d'azzardo - rispondono  «all'interesse  della  collettivita'  a
veder tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico  in  presenza  di  un
fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad  attivita'  criminali»:
preoccupazione, questa, avvertita anche a livello comunitario, avendo
«la Corte di giustizia, in piu' di una occasione (sentenza 21 ottobre
1999, causa C-67/98 e sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92),  [...]
affermato che spetta agli Stati membri determinare  l'ampiezza  della
tutela dell'impresa con riferimento al gioco d'azzardo» e «fondato la
discrezionalita' di cui devono godere le autorita'  nazionali,  oltre
che sulle sue dannose  conseguenze  individuali  e  sociali,  proprio
sugli elevati rischi di criminalita'  e  di  frode  che  ad  esso  si
accompagnano». 
    Nella successiva sentenza n.  237  del  2006,  la  Corte  ha  poi
chiarito che anche le modalita' di installazione  e  uso  dei  giochi
leciti attengono alla «materia  ordine  pubblico  e  sicurezza»,  non
potendo tale materia ritenersi comprensiva della sola disciplina  dei
giochi d'azzardo. 
    Nel ribadire quest'ultimo enunciato, la sentenza n. 72  del  2010
ha  evidenziato  come  esso  si  giustifichi  alla  luce  tanto   dei
«caratteri comuni dei giochi - aleatorieta' e possibilita' di vincite
in denaro - cui si riconnette un  disvalore  sociale»,  quanto  della
«conseguente  forte  capacita'  di  attrazione  e  concentrazione  di
utenti» e della «probabilita' altrettanto  elevata  di  usi  illegali
degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche  nel
caso dei giochi leciti». La medesima sentenza ha, inoltre,  precisato
che, «rispetto alle finalita' di tutela  dell'interesse  pubblico  ad
una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore  statale,
il luogo o il locale in cui si sono  realizzati  certi  comportamenti
(installazione ed uso di apparecchi da gioco)  e'  solo  un  elemento
fattuale che non puo' spostare l'ordine delle competenze». 
    La riserva statale in materia di  disciplina  del  gioco  lecito,
riconosciuta  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   riguarderebbe,
d'altro canto, tutte le  «offerte  di  gioco»,  tanto  se  effettuate
tramite i tradizionali canali distributivi  presenti  sul  territorio
(ossia mediante le «reti fisiche»), quanto se  operate  con  i  nuovi
canali di diffusione «da remoto», tra i quali la rete Internet. 
    1.4.  -  In  questo   contesto,   le   disposizioni   legislative
provinciali impugnate si porrebbero, quindi, in contrasto con  l'art.
117, secondo comma, lettera h), Cost., sia perche' gli interventi con
esse operati si riferiscono espressamente alla  materia  dei  «giochi
leciti», attratta alla competenza legislativa  statale,  sia  perche'
introdurrebbero limiti ed  ostacoli  alla  diffusione  capillare  del
gioco lecito statale, diffusione conforme  all'esigenza  di  tutelare
l'ordine pubblico e la sicurezza. 
    Ne', d'altra parte, le disposizioni censurate  potrebbero  essere
ricondotte alla materia  degli  esercizi  pubblici,  nella  quale  la
Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa  concorrente,
ai sensi dell'art. 9, numero 7, del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige).  Non  potrebbe
ritenersi, infatti, prevalente la disciplina  contenuta  nell'art.  1
del d.P.R. 1° novembre  1973,  n.  686  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  concernente
esercizi  pubblici  e  spettacoli  pubblici),  secondo  la  quale  la
Provincia  esercita  nella  materia  degli   esercizi   pubblici   le
attribuzioni degli organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  nei
limiti della richiamata disposizione dello statuto. 
    2. - Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. 
    2.1. - La resistente rileva, preliminarmente, come l'art. 86  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza:  d'ora  in  avanti   «TULPS»),
ricompreso  nel  capo  II,  intitolato  «Degli  esercizi   pubblici»,
disciplini, tra l'altro, le «sale pubbliche per bigliardi o per altri
giochi  leciti»,  le  quali  vengono  espressamente  e  coerentemente
qualificate come «esercizi pubblici» dall'art. 174 del regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione
del testo unico 18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza). 
    Lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con
d.P.R. n. 670 del 1972, attribuisce, per altro verso,  alle  Province
potesta' legislativa in materia di «pubblici spettacoli» ed «esercizi
pubblici» (art.  9,  primo  comma,  numeri  6  e  7),  facendo  salvi
esclusivamente «i requisiti soggettivi richiesti  dalle  leggi  dello
Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello  Stato  ai
fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno
di annullare d'ufficio [...] i provvedimenti adottati nella materia».
Lo  statuto  devolve  corrispondentemente  alle  Province  anche   le
relative potesta' amministrative (art. 16). 
    L'art. 11 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 686  del
1973, attribuisce, poi, alla Provincia, nella materia che  interessa,
le  prerogative  ordinariamente  spettanti  agli  organi  centrali  e
periferici dello Stato. 
    In base alla competenza attribuitale dall'art.  9,  primo  comma,
numero 7, dello statuto, la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato
la legge prov. n. 58 del 1988 e la legge prov. n.  13  del  1992,  la
quale ultima, all'art. 1, comma 1, disciplina l'esercizio delle  sale
da ballo, da bigliardo, da giochi ed  attrazione.  Ed  e'  in  questo
contesto che troverebbero collocazione le disposizioni impugnate. 
    2.2. - Cio' premesso, la Provincia di Bolzano rimarca come,  alla
luce della giurisprudenza costituzionale,  la  materia  di  cui  alla
lettera  h)  dell'art.  117,  secondo  comma,  Cost.,  si   riferisca
«all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed  al
mantenimento  dell'ordine  pubblico».  Di   conseguenza,   solo   ove
l'intervento legislativo della Provincia  fosse  indirizzato  a  tale
fine esso potrebbe  ritenersi  lesivo  del  parametro  costituzionale
evocato dal ricorrente, sulla base dell'assunto, posto  a  fondamento
delle relative censure, che anche il  gioco  lecito  puo'  costituire
occasione per la commissione di reati. 
    Contrariamente a quanto assume la difesa dello  Stato,  tuttavia,
lo scopo delle norme impugnate non sarebbe affatto quello di  evitare
che dall'esercizio delle  attivita'  in  questione  possano  derivare
conseguenze penalmente rilevanti. Dette norme sarebbero  finalizzate,
invece, esclusivamente a preservare dalle implicazioni  negative  del
gioco, anche se lecito, determinate  categorie  di  persone,  non  in
grado, per le loro condizioni personali, di gestire in modo  adeguato
l'accesso a tale forma di  intrattenimento,  oltre  che  a  contenere
l'impatto delle attivita' considerate sulla sicurezza  urbana,  sulla
viabilita', sull'inquinamento acustico e sulla  quiete  pubblica.  In
questa  prospettiva  il  legislatore  provinciale   ha   escluso   la
possibilita' di autorizzare e condurre l'esercizio di sale  da  gioco
lecito  in  prossimita'  di  strutture  frequentate  da  giovani   o,
comunque, da soggetti vulnerabili. 
    In definitiva, si tratterebbe di norme volte  a  regolare  -  con
prescrizioni di dettaglio - le  attivita'  delle  sale  da  gioco  in
quanto esercizi  pubblici  e,  come  tali,  rientranti  integralmente
nell'alveo  della  potesta'  legislativa   provinciale   riconosciuta
dall'art. 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. 
    3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato,  con
successiva  memoria,  la  validita'  della  tesi   della   Provincia,
rilevando come la giurisprudenza costituzionale abbia  reiteratamente
precisato (da ultimo,  con  la  sentenza  n.  21  del  2010)  che  la
competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza  non  si
esaurisce, in  realta',  nell'adozione  delle  misure  relative  alla
prevenzione e alla repressione dei  reati,  ma  comprende  la  tutela
dell'interesse generale dell'incolumita' delle persone, e, quindi, la
salvaguardia  di  un  bene  che  necessita  di  una  regolamentazione
uniforme su tutto il territorio nazionale. 
    La giurisprudenza  della  Corte  ha,  inoltre,  puntualizzato  la
distinzione, gia' delineata  dall'art.  159,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  tra  la
«polizia di sicurezza», riservata  alla  potesta'  legislativa  dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., e  la
«polizia  amministrativa  locale»,  devoluta  a   quella   regionale,
concludendo nel senso che quest'ultima e' ravvisabile solo  nei  casi
in cui le funzioni di  polizia  amministrativa  si  riferiscano  alla
tutela di  attribuzioni  specificamente  regionali,  mentre,  laddove
vengano coinvolti «beni giuridici fondamentali ed interessi  pubblici
primari sui quali si  regge  l'ordinata  e  civile  convivenza  nella
comunita' nazionale, la competenza a legiferare non puo'  che  essere
statale. Principi, questi, ribaditi - in particolare, dalla  sentenza
n. 129 del 2009 - anche con specifico riferimento alla  Provincia  di
Bolzano. 
    Nel caso oggi in esame, le finalita' alle quali assolvono  -  per
affermazione della stessa Provincia resistente - le  norme  impugnate
non  atterrebbero  affatto  alla  cura  di  specifiche   attribuzioni
regionali, quanto piuttosto  a  «beni  giuridici  fondamentali»  e  a
«interessi  pubblici  primari»,  la  cui  tutela  dovrebbe  ritenersi
rimessa alla legislazione statale. 
    Sarebbe, infatti, innegabile che la tutela  dei  minori,  cui  le
disposizioni impugnate sono deputate,  costituisca  un  interesse  di
primaria importanza e  «diffuso,  nello  stesso  modo,  su  tutto  il
territorio nazionale», senza che possa ipotizzarsene  una  differente
pregnanza solo in ragione della residenza del minore  nel  territorio
della Provincia di Bolzano. 
    4. - In una propria memoria, la Provincia autonoma di Bolzano ha,
a sua volta, ulteriormente  puntualizzato  le  argomentazioni  svolte
nell'atto di costituzione, ribadendo l'estraneita'  della  disciplina
in esame alla materia «ordine pubblico e sicurezza». 
    Le  disposizioni  impugnate,  infatti,  non  inciderebbero  sulla
distinzione tra giochi leciti ed illeciti,  lasciando  invariata,  al
riguardo, la normativa statale di riferimento. Esse si  limiterebbero
ad imporre restrizioni al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e
per l'esercizio di sale da gioco e di attrazione in  luoghi  ritenuti
sensibili, individuando, in sostanza, l'ubicazione di esse,  peraltro
con una disciplina estremamente dettagliata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita'  costituzionale  in  via  principale  degli
artt. 1 e 2 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  22
novembre 2010, n. 13  (Disposizioni  in  materia  di  gioco  lecito),
deducendo la violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  h),
della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate -  che  disciplinano
il  gioco  lecito,  introducendo  limiti  alla   sua   diffusione   -
esorbiterebbero dalle competenze legislative della Provincia, dovendo
essere ricondotte alla materia «ordine pubblico e  sicurezza»,  nella
quale lo Stato ha competenza legislativa  esclusiva  in  forza  della
disposizione costituzionale evocata. 
    Non diversamente dalla  disciplina  del  gioco  d'azzardo,  anche
quella del  gioco  lecito  risponderebbe,  infatti,  ad  esigenze  di
contrasto  della  criminalita'  e,  piu'  in  generale,   di   tutela
dell'ordine  pubblico,  inteso  -  alla  luce  della   giurisprudenza
costituzionale - quale «complesso dei beni giuridici fondamentali sui
quali  si  regge  l'ordinata  e  civile  convivenza  nella  comunita'
nazionale». Favorendo,  nei  limiti  del  possibile,  una  «capillare
diffusione» del gioco  lecito,  sotto  il  controllo  dello  Stato  -
conformemente alla direttrice che ispira la piu' recente legislazione
in materia - si eviterebbe, in effetti, che la «domanda di gioco»  si
indirizzi verso canali illegali, consentendo un costante monitoraggio
dei rilevanti  flussi  economici  coinvolti  in  tale  attivita'.  Si
contrasterebbero, cosi', fenomeni quali il riciclaggio di  denaro  di
illecita provenienza, il ricorso a forme di  violenza  nei  confronti
dei giocatori insolventi e l'incremento dei patrimoni della  malavita
organizzata. 
    In tale preminente prospettiva, resterebbe quindi escluso che  le
norme censurate possano trovare la loro base di legittimazione  nelle
competenze attribuite  alla  Provincia  dallo  statuto  speciale  del
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), e, in  particolare,
che possano essere ricondotte alla materia «esercizi pubblici», nella
quale la Provincia ha competenza legislativa  concorrente  in  virtu'
dell'art. 9, primo comma, numero 7, di detto statuto. 
    2. - In via preliminare,  va  rilevato  come  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, pur chiedendo genericamente  la  declaratoria
di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge  prov.
Bolzano n. 13 del 2010, mostri, in realta', di voler impugnare  -  in
aggiunta all'art. 1 - il solo comma 2 dell'art. 2. Soltanto  di  tale
comma viene, infatti, riprodotto il testo nel  corpo  del  ricorso  e
unicamente ad esso afferiscono le censure svolte. 
    Peraltro, la modifica operata dal comma 1 del suddetto art. 2  e'
nel  senso  di  ridurre  i  poteri  del   Presidente   della   Giunta
provinciale, in favore di quelli statali: novellando l'art. 11, comma
1, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in  materie
di giochi leciti), esso rinvia, infatti, per  la  determinazione  dei
giochi non vietati, all'art. 110, sesto comma, del  TULPS,  anziche',
come  in  precedenza,  a  un  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale. 
    L'oggetto dello scrutinio  resta,  di  conseguenza,  circoscritto
agli artt. 1 e 2, comma 2, della legge prov. n. 13 del 2010. 
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata. 
    3.1. - Gli artt. 1 e 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n.  13
del 2010 modificano, rispettivamente, la legge provinciale 13  maggio
1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo) - aggiungendovi
l'art. 5-bis e novellandone l'art. 12 - e la gia' citata legge  prov.
Bolzano n. 58 del 1988, inserendo nell'art. 11 il nuovo comma 1-bis. 
    Le nuove disposizioni incidono in senso esclusivamente limitativo
sul risalente e non  discusso  potere  del  Presidente  della  Giunta
provinciale di  autorizzare  l'esercizio  di  sale  da  giochi  e  di
attrazione, gia' previsto dall'art. 1, comma 2, legge  prov.  Bolzano
n.  13  del  1992,  vietando,  in  particolare,  l'offerta  in   zone
cosiddette   «sensibili»   di   giochi   leciti:   giochi   la    cui
individuazione, prima della legge oggi  in  esame,  era  essa  stessa
rimessa,  come  dianzi  accennato,   al   Presidente   della   Giunta
provinciale dal previgente art. 11, comma 1, legge prov.  Bolzano  n.
58 del 1988 (norma, al pari di quella in precedenza citata, non fatta
a suo tempo oggetto di impugnativa da parte del Governo). 
    Piu' nel dettaglio, il neointrodotto art. 5-bis della legge prov.
Bolzano n. 13 del 1992, al dichiarato fine di  tutelare  «determinate
categorie di persone» e di «prevenire il vizio  del  gioco»,  esclude
che l'autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi  o
di attrazione siano ubicate nelle vicinanze («in  un  raggio  di  300
metri») di «istituti scolastici, centri giovanili  o  altri  istituti
frequentati principalmente da giovani,  o  strutture  residenziali  o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o  socioassistenziale»;
consentendo,  altresi',  alla  Giunta  provinciale   di   individuare
ulteriori «luoghi sensibili» nei quali le predette sale  non  possono
essere ubicate, in considerazione dell'«impatto» che  esse  avrebbero
«sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana  nonche'  dei  problemi
connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico  ed  il  disturbo
della quiete pubblica». 
    Il medesimo art. 5-bis - la cui violazione, per effetto del comma
2 dell'art. 1 della legge censurata, viene  punita  con  le  sanzioni
amministrative previste dall'art. 12, comma 1, della legge  prov.  n.
13 del 1992  -  vieta,  inoltre,  qualsiasi  attivita'  pubblicitaria
relativa all'apertura o  all'esercizio  delle  sale  in  questione  e
obbliga l'esercente a prestare idonee garanzie affinche' sia impedito
l'accesso ai minorenni a giochi ad essi inibiti in base al TULPS. 
    A propria volta, il nuovo comma 1-bis dell'art.  11  della  legge
prov. n. 58 del 1988 stabilisce che  anche  i  giochi  leciti  -  ora
individuati tramite rinvio all'art. 110, sesto comma, del TULPS - non
possono essere «messi a disposizione» in un raggio di 300  metri  dai
«luoghi  sensibili»  sopra  elencati  e   di   quelli   ulteriormente
individuati dalla Giunta provinciale. 
    3.2. - Cio' premesso, l'identificazione della materia nella quale
si collocano le norme  impugnate  richiede,  secondo  il  consolidato
orientamento di questa Corte, di fare riferimento all'oggetto e  alla
disciplina stabilita dalle medesime, tenendo conto della loro  ratio,
tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi,  cosi'  da
identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato
(ex plurimis, sentenze n. 430 e n. 165 del 2007). 
    Nella specie, le disposizioni oggetto del giudizio - le quali  si
inseriscono in corpi  normativi  volti  alla  regolamentazione  degli
spettacoli  e  degli  esercizi  commerciali,  dettando  precipuamente
limiti alla collocazione nel territorio delle  sale  da  gioco  e  di
attrazione  e  delle  apparecchiature  per  giochi  leciti   -   sono
dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente
vulnerabili, o per la giovane eta' o perche'  bisognosi  di  cure  di
tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire  forme  di  gioco
cosiddetto compulsivo, nonche' ad evitare effetti pregiudizievoli per
il contesto urbano, la viabilita' e la quiete pubblica. 
    Le caratteristiche ora evidenziate  valgono  a  differenziare  le
disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia  di  gioco,
di cui si e' gia' occupata questa Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n.
237 del  2006),  rendendo  la  normativa  provinciale  in  esame  non
riconducibile alla  competenza  legislativa  statale  in  materia  di
«ordine  pubblico  e  sicurezza»;  materia   che,   per   consolidata
giurisprudenza di questa Corte, attiene alla «prevenzione  dei  reati
ed  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico»,  inteso  questo   quale
«complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui quali si  regge  la  civile  convivenza  nella  comunita'
nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011). 
    Al riguardo, non  puo'  condividersi  l'assunto  del  ricorrente,
secondo il quale, proprio alla luce dei principi  ora  ricordati,  la
tutela dei minori -  cui  le  norme  regionali  censurate  sono  (tra
l'altro) preordinate - non potrebbe che  spettare  alla  legislazione
esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca
in un «interesse pubblico primario». Gli «interessi pubblici primari»
che vengono in rilievo ai fini considerati sono, infatti, per  quanto
detto, unicamente gli interessi essenziali  al  mantenimento  di  una
ordinata convivenza civile: risultando  evidente  come,  diversamente
opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della  nozione  di
sicurezza e ordine  pubblico,  tale  da  porre  in  crisi  la  stessa
ripartizione  costituzionale  delle   competenze   legislative,   con
l'affermazione di una preminente  competenza  statale  potenzialmente
riferibile a ogni tipo di attivita'. La semplice circostanza  che  la
disciplina normativa attenga a un  bene  giuridico  fondamentale  non
vale, dunque,  di  per  se',  a  escludere  la  potesta'  legislativa
regionale o provinciale, radicando quella statale. 
    Nel caso in esame, le disposizioni  censurate  hanno  riguardo  a
situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo  di
commissione di fatti penalmente illeciti o di  turbativa  dell'ordine
pubblico, inteso  nei  termini  dianzi  evidenziati,  preoccupandosi,
piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce
di consumatori psicologicamente piu' deboli, nonche' dell'impatto sul
territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. 
    Le disposizioni impugnate,  infatti,  non  incidono  direttamente
sulla individuazione  ed  installazione  dei  giochi  leciti,  ma  su
fattori (quali la prossimita' a determinati luoghi e la  pubblicita')
che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico  costituito
da soggetti psicologicamente piu' vulnerabili od immaturi e,  quindi,
maggiormente esposti  alla  capacita'  suggestiva  dell'illusione  di
conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;  dall'altro,
influire sulla viabilita' e  sull'inquinamento  acustico  delle  aree
interessate.