Ordinanza 
 
sull'istanza di sospensione proposta nel giudizio  per  conflitto  di
attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Consiglio di
Stato, sezione V, n. 4502 del  27  luglio  2011,  confermativa  della
sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011, promosso dalla Regione Campania
con  ricorso  notificato  il  26  settembre   2011,   depositato   in
cancelleria il 7 ottobre 2011 ed  iscritto  al  n.  11  del  registro
conflitti tra enti 2011. 
    Visti l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' l'atto di intervento di Annarita Petrone; 
    Udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2011  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto e Gaetano  Paolino
per la Regione Campania e l'avvocato dello  Stato  Sergio  Fiorentino
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che  la  Regione  Campania  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato,  sezione  V,  n.
4502 del 27 luglio 2011, chiedendo  che  la  Corte  affermi  che  non
spetta allo Stato - per il tramite di  un  organo  giurisdizionale  -
sindacare la legittimita' di un atto politico regionale,  espressione
di  un'attribuzione  costituzionalmente  riconosciuta  al  Presidente
della Giunta regionale e, di conseguenza,  annulli  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione V, oggetto del conflitto, per  violazione
dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione; 
        che la Regione ricorrente  premette,  in  fatto,  che  l'avv.
Annarita Petrone, a tutela del proprio interesse  personale  a  poter
concorrere alla nomina ad assessore regionale in quota femminile,  ha
impugnato dinnanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania il decreto presidenziale  di  nomina  dei  componenti  della
Giunta regionale campana, d. Pres. Giunta reg. 19 maggio 2010, n. 106
(Nomina  dei  componenti  della  Giunta  regionale),  lamentando   la
violazione del «principio di una equilibrata  presenza  di  donne  ed
uomini» nella formazione degli organi e degli  uffici  regionali  (di
cui agli artt. 22, 35, 46 e 47 dello statuto della Regione  Campania,
adottato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6), in ragione  della
presenza di una  sola  componente  di  sesso  femminile  nell'attuale
organo esecutivo della Regione; 
        che l'atto di nomina, secondo i giudici, risulta un  atto  di
alta  amministrazione  (species  del  piu'  ampio  genus  degli  atti
amministrativi), soggetto al rispetto dei parametri  di  legittimita'
procedimentale e sostanziale che delimitano il potere  presidenziale,
e come tale suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale; 
        che il TAR Campania, sez. I, con sentenza del 7 aprile  2011,
ha accolto il ricorso, annullando, anziche' il decreto  impugnato  di
nomina dell'intera Giunta, il d. Pres. Giunta reg. n.  136  del  2010
(Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli assessori  -
Presa d'atto dimissioni Assessore Ernesto  Sica  -  Nomina  Dr.  Vito
Amendolara), con cui, nelle more della definizione  del  primo  grado
del  giudizio,  il  Presidente  della  Giunta  aveva  sostituito   un
assessore dimissionario,  dott.  Ernesto  Sica,  con  il  dott.  Vito
Amendolara, reiterando senza motivare -  secondo  il  giudice  -  «il
disequilibrio consegnato  dalla  prima  tornata  di  investiture»  in
violazione del dettato dell'art. 46, comma  3,  dello  statuto  della
regione Campania, che in tema di nomina dei componenti  della  Giunta
richiede il  «  pieno  rispetto  del  principio  di  una  equilibrata
presenza di donne e uomini»; 
        che la sentenza del TAR Campania  e'  stata  impugnata  dalla
Regione Campania e il Consiglio di Stato, sezione V, con la  sentenza
n. 4502 del 27 luglio 2011, ha  respinto  l'appello,  confermando  la
decisione del giudice di primo grado; 
        che la Regione conclude che non spetta(va) allo Stato  -  per
il tramite di un organo giurisdizionale - sindacare  la  legittimita'
di  un  atto  politico  regionale,  espressione  di   un'attribuzione
costituzionalmente  riconosciuta  al  livello  di  governo  regionale
dall'art. 122,  quinto  comma,  Cost.  e  chiede  di  conseguenza  di
annullare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502  del
27 luglio 2011, per abuso del potere giurisdizionale; 
        che la Regione ricorrente, tanto premesso, ha depositato  una
istanza  di  sospensione  cautelare  dell'atto  impugnato,  ai  sensi
dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        che la Regione sostiene, riguardo al fumus  boni  iuris,  che
l'atto di nomina dell'assessore, in quanto di  natura  esclusivamente
politica, non  possa  essere  oggetto  del  sindacato  dell'autorita'
giudiziaria; 
        che, quanto al periculum in  mora,  la  Regione  afferma  che
l'esecuzione medio tempore della decisione del  Consiglio  di  Stato,
che porterebbe alla revoca di un componente dell'esecutivo regionale,
concreterebbe  un  gravissimo  vulnus  alla  continuita'  dell'azione
amministrativa e istituzionale della Regione,  esponendola  a  rischi
gravi di interruzioni; 
        che, in data 3 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito
in giudizio chiedendo che  «venga  dichiarata  l'inammissibilita'  o,
comunque, rigettato il  ricorso,  e  frattanto  l'istanza  cautelare»
presentata dalla Regione Campania; 
        che    l'Avvocatura    generale    dello    Stato    sostiene
l'inammissibilita'  del  ricorso  proposto  dalla  Regione   Campania
innanzitutto perche' la Regione  avrebbe  dovuto  far  valere  -  nei
confronti delle decisioni dei giudici amministrativi, ritenute idonee
a menomare i poteri assegnati dalla Costituzione al Presidente  della
Giunta regionale - il rimedio del ricorso per motivi di giurisdizione
che  consente  alle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione  di
sindacare il difetto assoluto di giurisdizione; 
        che, in  secondo  luogo,  il  ricorso  sarebbe  inammissibile
perche' la Regione Campania avrebbe dovuto impugnare  tempestivamente
davanti alla Corte costituzionale la decisione di primo grado del TAR
Campania, sez.  I,  del  7  aprile  2011,  e  non  quella,  meramente
confermativa, del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4502 del  27  luglio
2011, come al contrario ha fatto; 
        che il ricorso risulterebbe inoltre infondato perche'  l'art.
46, comma 3, dello statuto regionale  non  va  considerato  come  una
norma di principio, bensi'  come  attuazione  degli  art.  51,  primo
comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, vincolando le scelte
del Presidente della Giunta regionale al rispetto del principio delle
pari  opportunita'  e  consentendone  di  conseguenza  il   sindacato
giurisdizionale  che  ne   verifichi   l'eventuale   violazione.   Ne
conseguirebbe che il rispetto della norma statutaria  e'  «certamente
sindacabile in giudizio ab externo,  e  cioe'  senza  in  alcun  modo
impingere nella fiduciarieta' che caratterizza la scelta»; 
        che, in merito alle esigenze  cautelari,  l'Avvocatura  dello
Stato sostiene che l'istanza  di  sospensione  non  e'  assistita  da
imperiose esigenze di tale  natura,  dal  momento  che  i  pregiudizi
paventati  dalla  Regione  possono  essere  superati   ricorrendo   a
«meccanismi di sostituzione interinale ovvero attraverso l'esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, che  non  produrrebbe  effetti
definitivi,  tenuto  conto  del  potere  di  revoca   attribuito   al
Presidente della Giunta dall'art. 122 Costituzione»; 
        che la Regione Campania ha depositato, il  4  novembre  2011,
una memoria che ribadisce le  ragioni  gia'  sostenute  nel  ricorso,
chiedendo l'accoglimento  dell'istanza  cautelare  e  la  sospensione
dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato, sezione  V,  n.
4502 del 27 luglio 2011; 
        che l'Avv. Annarita Petrone ha depositato  -  il  7  novembre
2011 - atto di intervento, in qualita' di  diretta  interessata  alla
decisione che ha provocato il conflitto,  al  fine  di  resistere  al
ricorso presentato dalla Regione Campania e di chiederne il rigetto; 
        che nell'atto di intervento si  sostiene  l'infondatezza  del
ricorso della Regione Campania poiche' «l'atto di nomina della giunta
non e' atto politico in senso proprio, perche' non  ne  sussistono  i
relativi indici di qualificazione (ne' sul  piano  oggettivo  ne'  su
quello soggettivo)». Nel caso in esame - sostiene l'Avv. Petrone - la
sussistenza di un preciso  riferimento  costituzionale  e  statutario
escluderebbe l'insindacabilita' dell'atto, pur rimanendo estremamente
ampia la discrezionalita' che connota la nomina  degli  assessori  in
capo al Presidente della Giunta. 
    Considerato che il periculum in mora prospettato dalla ricorrente
non puo' ritenersi concretamente sussistere, visto che resta fermo il
potere  del  Presidente  della  Giunta  di  modificare   le   deleghe
attribuite agli assessori in carica, ai sensi dell'art. 46, comma  5,
dello  statuto  regionale,  anche  trasferendo  ad  altro  componente
dell'esecutivo regionale o assumendo  in  prima  persona  le  deleghe
precedentemente  conferite  all'assessore  la  cui  nomina  e'  stata
annullata, come risulta essere avvenuto nei fatti; 
        che, inoltre, resta impregiudicato il potere  del  Presidente
della Giunta regionale di  nominare  un  nuovo  assessore,  ai  sensi
dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione e degli artt. 46 e 50
dello statuto della Regione Campania; 
        che, di conseguenza, la  misura  disposta  dal  Consiglio  di
Stato, oggetto  del  ricorso  per  conflitto,  non  determina  alcuna
interruzione o paralisi delle attivita' regionali e, dunque,  non  si
ravvisa alcun  concreto  e  attuale  pregiudizio  per  le  competenze
regionali; 
        che fa quindi difetto  il  requisito  delle  «gravi  ragioni»
richiesto dall'art. 40 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  poiche'
l'atto impugnato non  e'  idoneo  a  produrre  irreversibili  effetti
pregiudizievoli nei confronti dell'azione della Giunta; 
        che    pertanto,     fatta     salva     ogni     valutazione
sull'ammissibilita'  e  sul  merito  del  conflitto,   l'istanza   di
sospensione proposta dalla Regione Campania, in assenza  di  uno  dei
suoi presupposti, deve essere respinta.