Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  204-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  introdotto  dall'art.  4,   comma   1-septies,   del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche  ed  integrazioni  al
codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2003, n. 214, promosso  dal  Giudice  di  pace  di  Osimo  nel
procedimento vertente tra D.M.B.G. e il Comune di Osimo con ordinanza
del 5 giugno 2008, iscritta al n. 13 del registro  ordinanze  2011  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima
serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Udito nella camera di consiglio del 5  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2008, il Giudice di pace
di  Osimo  ha  sollevato  questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,
dell'articolo 204-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  introdotto  dall'art.  4,
comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151  (Modifiche
ed  integrazioni   al   codice   della   strada),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
non fa salvo il diritto del  trasgressore,  o  degli  altri  soggetti
indicati nell'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso
al giudice di pace anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria in misura ridotta, laddove questo  sia  stato  necessitato
dalla «scadenza  del  termine  legislativamente  previsto»,  e  dalla
«contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»; 
        che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato in  data
14 settembre 2006, il ricorrente  nel  giudizio  a  quo  ha  proposto
opposizione avverso il verbale  di  contestazione  elevato  nei  suoi
confronti dalla Polizia municipale di Osimo, per la violazione di cui
all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada; 
        che, prosegue il rimettente, dalla  documentazione  trasmessa
dall'autorita' che aveva emesso il provvedimento  impugnato,  risulta
che il predetto verbale era stato notificato al  ricorrente  a  mezzo
del servizio postale in data 3-10 agosto 2006; 
        che, all'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007,  si
era   costituito   in   giudizio    l'opposto    Comune    eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso, dal momento  che  il
ricorrente  aveva  provveduto  a  pagare  l'importo  della   sanzione
pecuniaria mediante versamento su conto corrente postale  in  data  3
ottobre 2006, circostanza confermata  dal  ricorrente  nella  memoria
difensiva; 
        che,  riferisce  poi  il  rimettente,  nella  citata  memoria
difensiva il ricorrente  aveva  evidenziato  di  aver  provveduto  al
pagamento della sanzione  amministrativa  in  data  3  ottobre  2006,
successivamente al deposito del ricorso  in  opposizione  a  sanzione
amministrativa, avvenuto i primi giorni di  settembre  2006,  con  il
quale aveva chiesto, in via  preliminare,  la  sospensione,  inaudita
altera parte, del provvedimento di  sospensione;  provvedimento  che,
emesso in data 21 settembre 2006, era stato notificato al  ricorrente
in data 5 ottobre 2006; 
        che, in punto di non manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva  che  il  comma  1  dell'art.  204-bis  cod.   strada   (come
«inserito», nel d.lgs. n. 285 del 1992, dall'art. 4 del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla  proposizione
del ricorso al Prefetto,  il  trasgressore,  qualora  non  sia  stato
effettuato il pagamento  in  misura  ridotta  (nei  casi  in  cui  e'
consentito), puo' proporre ricorso al giudice di pace competente  per
territorio  nel  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   della
contestazione della violazione o della sua notificazione; 
        che, secondo il Giudice di pace  di  Osimo,  per  consolidato
principio  della  Corte  di  legittimita'  (pur   dopo   l'intervento
legislativo  in   precedenza   riferito),   in   tema   di   sanzioni
amministrative,     il     pagamento     della     somma      portata
dall'ordinanza-ingiunzione non comporta di per se' acquiescenza,  ne'
incide sull'interesse a proporre  od  a  coltivare  l'opposizione  ai
sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale),  potendo  ricollegarsi  alla   volonta'   dell'intimato   di
sottrarsi  all'esecuzione  forzata  esperibile  in   base   a   detto
provvedimento,  qualora  non  ne  venga  sospesa  l'esecutivita'  dal
giudice dell'opposizione; 
        che d'altra  parte,  prosegue  il  rimettente,  il  suesposto
principio,  sempre  in  base  alla  giurisprudenza  della  Corte   di
legittimita', conserva la sua validita'  anche  nell'ipotesi  in  cui
l'opposizione sia stata proposta direttamente avverso il  verbale  di
accertamento, dal momento che tale verbale, in mancanza di  pagamento
del relativo importo o di opposizione al  Prefetto,  costituisce,  ex
art. 203, ultimo comma, cod. strada, titolo esecutivo; 
        che, prosegue il Giudice rimettente, la Corte costituzionale,
con sentenza n. 468 del 2005 (ribadita con ordinanza n. 46 del 2007),
decidendo  in   merito   anche   alla   questione   di   legittimita'
costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 204-bis,  comma
1, del codice della strada,  dopo  aver  premesso  che  il  beneficio
previsto dall'art. 202  del  codice  medesimo  (pagamento  in  misura
ridotta  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria)   ha   funzione
deflattiva dei procedimenti, sia amministrativi che  giurisdizionali,
e che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per
lucrare il beneficio e' diversa  da  quella  di  chi  si  avvale  del
rimedio», ha basato  su  tale  distinzione  la  declaratoria  di  non
fondatezza dalla sollevata  censura,  in  relazione  alla  denunciata
violazione dell'art. 3 Cost.; 
        che, riferisce il rimettente, la Corte ha  escluso  anche  la
violazione dell'art. 24 della Carta costituzionale,  osservando  come
«la scelta tra pagare in misura ridotta [...] ed impugnare invece  il
verbale,  costituisca  il  risultato  di  una  libera  determinazione
dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta»  dal
momento che al giudice di pace, «nella sua discrezionalita' ed ove ne
ricorrano le condizioni», e' concessa «la possibilita' di determinare
l'entita' della sanzione pecuniaria nel minimo previsto»; 
        che,  secondo  il  rimettente,  alla  stregua  della  diversa
situazione di fatto oggetto del presente processo di opposizione,  si
manifesterebbe l'opportunita' di un'ulteriore pronuncia della Corte; 
        che, invero, l'accennata diversita' della situazione di fatto
(rispetto a quella sulla quale  e'  intervenuta  la  decisione  della
Corte in precedenza riferita), secondo il  rimettente,  consisterebbe
nel fatto che il  verbale  della  violazione  redatto  dalla  Polizia
municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 non  venne  immediatamente
contestato all'odierno ricorrente  bensi'  gli  venne  notificato,  a
mezzo del servizio postale, in data 3-10 agosto 2006; 
        che, d'altronde, il  termine  per  il  pagamento,  in  misura
ridotta, ex art. 202, comma 1, cod.  strada,  scadeva  il  9  ottobre
2006, tanto che il ricorrente effettuo' il pagamento  della  sanzione
pecuniaria in data 3 ottobre 2006, mentre  il  termine  per  proporre
opposizione al giudice di pace, avverso il  verbale  di  accertamento
della violazione, ex art. 204-bis cod. strada, scadeva il 23 novembre
2006 (tenuto conto dell'applicabilita' della sospensione dei  termini
nel periodo feriale); 
        che, infine, il ricorso al giudice di pace era stato  spedito
a mezzo servizio postale ed era pervenuto nella cancelleria  in  data
14 settembre 2006,  mentre  il  provvedimento  del  giudice  di  pace
rimettente,  contenente  anche  la  sospensione   del   provvedimento
impugnato, e' stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006; 
        che, pertanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame,  il
pagamento della sanzione venne effettuato  in  data  successiva  alla
proposizione  dell'opposizione  e,  peraltro,  il  termine   per   il
pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta  scadeva  prima
di quello legislativamente previsto per proporre opposizione; 
        che, nel caso sottoposto al suo esame,  l'avvenuto  pagamento
della sanzione pecuniaria, dunque, non sarebbe stato «il risultato di
una  libera  determinazione   dell'interessato»,   bensi'   un   atto
necessariamente  condizionato  dall'aggravamento  dell'entita'  della
predetta sanzione  conseguente  alla  scadenza  del  termine  per  il
pagamento  in  misura  ridotta,  pur  in  pendenza  del  termine  per
esercitare il  diritto  di  azione  concessogli  dalla  pendenza  del
termine di cui al citato art. 204-bis cod. strada; 
        che, pertanto, la norma contrasterebbe con l'art.  24  Cost.,
secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi  legittimi»,  dato  che,  in  casi  come  quello
sottoposto  all'esame  del   rimettente,   l'imposizione   dell'onere
economico di cui all'art. 202  cod.  strada  comporterebbe  l'effetto
preclusivo dello svolgimento  del  giudizio  e,  essendo  necessitato
dalla scadenza  temporale  descritta,  creerebbe  una  disparita'  di
trattamento tra soggetti che possono operare quella libera  scelta  e
soggetti che, per le precedenti  situazioni  temporali,  non  possono
operare alcuna scelta ma sono necessariamente condizionati  a  tenere
un solo comportamento; 
        che e' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  chiedendo  che  la  questione  di   costituzionalita'
sollevata sia dichiarata  manifestamente  infondata,  atteso  che,  a
norma dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada,  l'avvenuto  pagamento
si porrebbe come causa ostativa all'esame del merito del  ricorso  ed
alla sua stessa proponibilita', e atteso che l'art. 204, comma 1-bis,
dello stesso codice (rectius: 204-bis, comma 1) afferma il  principio
dell'alternativita' tra i due rimedi (pagamento in misura  ridotta  e
ricorso al giudice di pace); 
        che, di  fronte  al  chiaro  dettato  normativo,  secondo  il
Presidente  del  Consiglio,  la  liberta'   di   determinazione   del
trasgressore nella scelta tra pagamento in misura ridotta e  ricorso,
anche in  una  fattispecie  come  quella  descritta  dal  rimettente,
rimarrebbe intatta, attesa la congruita' del lasso di tempo concesso. 
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Osimo   dubita,   in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della  legittimita'
costituzionale  dell'articolo   204-bis,   comma   1,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27  giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed  integrazioni  al  codice  della  strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  214,
nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o  degli
altri soggetti indicati nell'art. 196 del d.lgs. n. 285 del  1992,  a
proporre ricorso al giudice di pace anche dopo  l'avvenuto  pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove  lo  stesso  sia
necessitato «per scadenza del termine legislativamente  previsto  per
il pagamento in misura ridotta, e contemporanea presenza del  termine
per proporre opposizione»; 
        che l'invocato intervento, ritagliato  pedissequamente  sulle
peculiarita' della situazione di fatto del giudizio a quo -  peraltro
connesse ad alcuni elementi accidentali del giudizio a quo, quale  la
sospensione feriale dei termini  processuali  -  risulta  scarsamente
intellegibile ed alquanto oscuro e non presenta i necessari requisiti
di tipicita' e chiarezza; 
        che, pertanto, la questione e'  manifestamente  inammissibile
per indeterminatezza ed ambiguita' del petitum, dal  momento  che  il
rimettente, chiedendo a questa Corte  di  dichiarare  illegittima  la
disposizione  censurata  nella  parte  in  cui  si  applica   ad   un
determinato contesto temporale,  invoca  un  intervento  manipolativo
senza individuare con precisione e chiarezza l'esatta  portata  della
richiesta declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale  (v.
ordinanza n. 21 del 2011 e sentenza n. 155 del 2009); 
        che la questione sollevata e', altresi', inammissibile per la
scarsa comprensibilita', l'indeterminatezza e  la  contraddittorieta'
della motivazione sulla non manifesta infondatezza, dal  momento  che
non e' assolutamente chiaro in che modo lo  sfalsamento  dei  termini
possa aver inciso sulla liberta' di determinazione  del  trasgressore
(v. ordinanze n. 217 del 2003 e n. 60 del 2004). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.