Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2  della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  21  gennaio  2011,  n.   5
(Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
- Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia in Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio  dei
ministri  con  ricorso  notificato  il  29  marzo-1°   aprile   2011,
depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n.  31  del
registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la
Regione autonoma Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, con ricorso notificato in data 29  marzo  2011,
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2
della legge della Regione autonoma Sardegna 21  gennaio  2011,  n.  5
(Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
- Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia in Sardegna), nella  parte  in  cui,  avendo  introdotto
nella legge della Regione autonoma Sardegna 29  luglio  1998,  n.  23
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia in Sardegna), l'art. 59-bis, prevede, al comma  3  della
norma novellata, che, ai fini della disciplina del prelievo venatorio
in deroga, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti  -
previa  deliberazione  della  Giunta  e  d'intesa   cogli   assessori
dell'agricoltura  e  riforma  agraria  e  dell'igiene  e  sanita'   e
dell'assistenza  sociale  -  il  provvedimento  in  deroga   «sentito
l'Istituto regionale per la fauna selvatica  (IRFS)  ovvero,  se  non
ancora istituito, un comitato  tecnico-scientifico,  composto  da  un
esperto in materia di ambiente  e  fauna  selvatica,  un  esperto  in
materia di coltivazioni agricole, un esperto  in  materia  di  salute
pubblica», essendo precisato che  detto  comitato  e'  istituito,  su
proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, con deliberazione
della Giunta regionale. 
    1.1. - Secondo l'avviso  del  ricorrente,  siffatta  disposizione
violerebbe l'art. 117, commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 19-bis,  comma
3, della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme  per  la  protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio),  come  introdotto
dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002,  n.  221  (Integrazioni  alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della  fauna
selvatica e di prelievo  venatorio,  in  attuazione  dell'articolo  9
della direttiva 79/409/CEE). 
    Il citato art. 19-bis, prosegue il ricorrente,  nel  recepire  la
normativa  comunitaria,  prevede  che  le  deroghe   alla   direttiva
74/409/CEE  siano  applicate   per   periodi   determinati,   sentiti
esclusivamente l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica  (ora
ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale. 
    Per  il   ricorrente   la   norma   censurata,   non   prevedendo
l'acquisizione del parere di cui al citato art. 19-bis della legge n.
157  del  1992,  oltre  a   confliggere   coi   ricordati   parametri
costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal
rispetto dell'ordinamento comunitario sia  riguardo  alla  competenza
legislativa statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  eccede,
altresi', dalle competenze  statutarie  fissate  dall'art.  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna). 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione  autonoma  Sardegna,
resistendo  alla  avversa  domanda  che  ritiene   inammissibile   e,
comunque, infondata. 
    2.1.   -   Preliminarmente,   la    resistente    eccepisce    la
inammissibilita' del ricorso  per  oscurita'  del  suo  petitum:  non
sarebbe, infatti, chiaro se la Presidenza del Consiglio si duole  del
fatto che «quello del  comitato  tecnico-scientifico  previsto  dalla
legge regionale non sia [...] un parere degli istituti riconosciuti a
livello regionale ovvero [...] che non  sia  prevista  l'acquisizione
del solo parere dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica».
L'alternativita' fra le due prospettive  impugnatorie  renderebbe  il
ricorso inammissibile. 
    2.2. - Ad ogni modo, prosegue la Regione resistente, in ambedue i
casi la questione sarebbe infondata. 
    Infatti, segnala la difesa regionale, la previsione del  rilascio
del parere  da  parte  dell'IRFS  sarebbe  pienamente  conforme  alla
previsione dell'art. 19-bis della legge n. 157  del  1992  il  quale,
appunto, menziona quali  organi  consultivi,  accanto  all'INFS  (ora
ISPRA), gli istituti riconosciuti a livello regionale.  Tale  duplice
indicazione, fa notare la difesa regionale, e' un  unicum  nel  corpo
della legge n. 157 del 1992, in quanto solo nell'art.  19-bis  citato
il  legislatore  ha  fatto  riferimento  al  parere  degli  «istituti
riconosciuti a livello regionale» come fungibile  rispetto  a  quello
dell'INFS. 
    Tale  circostanza,  sottolinea  parte   resistente,   rende   non
pertinenti le precedenti decisioni della Corte che  hanno  riguardato
leggi regionali che tendevano ad escludere  il  parere  dell'INFS  da
determinati procedimenti amministrativi da esse disciplinati,  ovvero
ad eluderne gli effetti: infatti,  in  tutti  questi  casi  la  fonte
legislativa statale prevedeva esclusivamente il parere dell'INFS  non
ammettendo quello reso da altri organi. 
    La Regione osserva che il ricorrente,  richiamando  i  precedenti
della Corte, non si e' reso  conto  del  fatto  che  la  disposizione
interposta ora invocata ha  «lasciato  al  legislatore  regionale  la
scelta  tra  il  parere  dell'INFS  e  il  parere  di  un   organismo
regionale»; legittimamente, pertanto, la Regione avrebbe  optato  per
la seconda soluzione. 
    Anche  la  previsione  della  sostituzione,  nelle   more   della
istituzione dell'organismo regionale, del parere reso  dall'IRFS  con
quello rilasciato da un apposito Comitato  e',  secondo  la  Regione,
legittima espressione del proprio potere di scelta. 
    A tal  proposito  la  Regione  aggiunge  che  irrilevante  e'  la
denominazione di istituto o di Comitato assegnata ai  due  organismi,
in quanto anche nella ipotesi di parere reso da quest'ultimo, data la
qualificazione  tecnico-scientifica   dei   suoi   componenti,   sono
salvaguardate le finalita' proprie dell'art. 19-bis  della  legge  n.
157 del 1992, ossia che le deroghe ai divieti di  prelievo  venatorio
siano assunte con quelle cautele che assicurino l'adeguata protezione
del patrimonio faunistico nazionale. 
    Aggiunge la parte resistente  che,  come  lo  stesso  legislatore
nazionale, al fine di contenere la spesa pubblica, ha soppresso,  con
l'art. 28 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, l'INFS, attribuendone i compiti, unitamente  a
quelli  di  altri  istituti   operanti   nell'ambito   della   tutela
ambientale, all'ISPRA,  cosi'  ha  fatto  il  legislatore  regionale,
prevedendo che i compiti dell'IRFS possano essere svolti,  sino  alla
sua istituzione, da un altro organo piu' agile  e  meno  costoso  del
primo ma egualmente idoneo. D'altra parte, conclude  la  Regione,  il
ricorrente non  censura  la  scelta  di  attribuire  al  Comitato  la
funzione consultiva in questione sotto il  profilo  del  possesso  di
un'adeguata competenza tecnica. 
    Tutto cio'  dimostrerebbe  che  la  questione  sollevata  sarebbe
frutto di un equivoco meramente nominalistico. 
    3. - Nell'imminenza  della  udienza  pubblica  il  ricorrente  ha
depositato una breve memoria illustrativa,  nella  quale,  insistendo
per  la  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della
disposizione impugnata, precisa che  la  Regione  autonoma  Sardegna,
nell'emanare la legge n. 5 del 2011, non  avrebbe  tenuto  conto  dei
principi introdotti nella legge n.  157  del  1992  a  seguito  della
entrata in vigore della legge n. 96 del 2010.  A  tale  proposito  la
difesa pubblica precisa che, in applicazione di tali nuovi  principi,
l'ISPRA ha redatto una "Guida per la stesura dei calendari  venatori"
che ha trasmesso a tutte le Regioni onde sollecitare il rispetto «dei
[...] passaggi fondamentali» della normativa comunitaria. 
    La circostanza che la legislazione sarda non si  sia  adeguata  a
tali innovazioni sarebbe ulteriore indice  della  sua  illegittimita'
costituzionale. 
    3.1. -  Anche  la  difesa  della  Regione  autonoma  Sardegna  ha
depositato  una  memoria  illustrativa  nella  quale,   ribadite   le
precedenti difese, ha dedotto la inammissibilita' della questione  di
legittimita' costituzionale, sia perche' il gravame e' stato  rivolto
nei soli confronti del comma 3 del novellato art. 59-bis della  legge
regionale n. 23 del 1998 e non anche nei  confronti  del  comma  4  -
disposizione  quest'ultima   cosi'   inscindibilmente   legata   alla
precedente da rendere inammissibile,  ad  avviso  della  Regione,  la
impugnazione solo della prima  e  non  anche  della  seconda  -,  sia
perche' il ricorrente non  ha  fatto  menzione  nel  suo  atto  delle
competenze legislative regionali quali fissate, per la Sardegna,  dal
suo statuto speciale di autonomia. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1 .- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2 della  legge
della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n.  5  (Disposizioni
integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 -  Norme  per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in
Sardegna), nella parte in cui, avendo introdotto  nella  legge  della
Regione autonoma Sardegna  29  luglio  1998,  n.  23  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio  della  caccia  in
Sardegna), l'art. 59-bis, prevede, al comma 3 della norma  novellata,
che, ai fini della  disciplina  del  prelievo  venatorio  in  deroga,
l'assessore regionale della  difesa  dell'ambiente  adotti  -  previa
deliberazione   della   Giunta    e    d'intesa    cogli    assessori
dell'agricoltura  e  riforma  agraria  e  dell'igiene  e  sanita'   e
dell'assistenza  sociale  -  il  provvedimento  in  deroga   «sentito
l'Istituto regionale per la fauna selvatica  (IRFS)  ovvero,  se  non
ancora istituito,  un  comitato  tecnico-scientifico»  istituito,  su
proposta del  medesimo  assessore  della  difesa  dell'ambiente,  con
deliberazione della Giunta regionale. 
    1.1. - Secondo  l'avviso  del  ricorrente  siffatta  disposizione
violerebbe l'art. 117, commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 19-bis,  comma
3, della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme  per  la  protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale,  a  sua
volta, nel recepire la normativa comunitaria, prevede che le  deroghe
alla direttiva 79/409/CEE sono  applicate  per  periodi  determinati,
sentiti esclusivamente l'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica
(ora ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale. 
    Per il ricorrente, infine, la  norma  censurata,  non  prevedendo
l'acquisizione del parere di cui al citato art. 19-bis della legge n.
157  del  1992,  oltre  a   confliggere   coi   ricordati   parametri
costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal
rispetto dell'ordinamento comunitario sia  riguardo  alla  competenza
legislativa statale in materia di tutela  dell'ambiente,  eccederebbe
altresi' dalle  competenze  statutarie  fissate  dall'art.  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna). 
    2. - Nel costituirsi,  la  difesa  regionale  eccepisce,  in  via
preliminare, la inammissibilita' del ricorso sia perche'  ne  sarebbe
oscuro il petitum sia perche' il ricorrente avrebbe impugnato il solo
comma 3 del novellato art. 59-bis della legge  regionale  n.  23  del
1998, come introdotto per effetto dell'art. 2 della  legge  regionale
n. 5 del 2011, e non anche il successivo comma 4, disposizione questa
cosi' inscindibilmente legata con la precedente da rendere, ad avviso
della Regione resistente, inammissibile il ricorso se non rivolto nei
confronti di ambedue. 
    Viene, altresi', eccepito che il  ricorrente  avrebbe  omesso  di
considerare le competenze legislative della Regione  quali  derivanti
dallo statuto di autonomia. 
    3. - L'eccezione di inammissibilita' e' destituita di  fondamento
riguardo a tutti i profili sotto i quali e' prospettata. 
    3.1. - Quanto al primo - supposta oscurita' del petitum dovuta al
fatto che non sarebbe dato comprendere se il  ricorrente  censura  la
disposizione  impugnata  poiche'  essa  consente  la   adozione   dei
provvedimenti derogatori al  divieto  di  prelievo  venatorio  previa
acquisizione del parere dell'IRFS in luogo di quello reso  dall'ISPRA
ovvero poiche' essa, sino  alla  istituzione  del  predetto  Istituto
regionale, consente la adozione dei citati  provvedimenti  derogatori
previa  acquisizione  del  parere  reso  da  un  ristretto   Comitato
tecnico-scientifico nominato, su proposta dell'assessore della difesa
dell'ambiente, dalla Giunta regionale  -  osserva  questa  Corte  che
dall'esame  del  ricorso  introduttivo  del   giudizio   emerge   con
sufficiente chiarezza che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
inteso impugnare la disposizione introdotta dall'art. 2  della  legge
regionale n. 5 del 2011 nella parte in cui essa  non  prevede,  quale
momento procedimentale strumentale alla adozione dei provvedimenti di
competenza regionale in materia di deroghe  al  divieto  di  prelievo
venatorio, la acquisizione del parere  reso  dall'ISPRA  -  organismo
questo che, come e' noto, per effetto  dell'art.  28,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
svolge le funzioni in  precedenza  affidate  all'INFS  -  prevedendo,
invece, in via alternativa fra di loro, la acquisizione o del  parere
reso dall'IRFS ovvero, sino alla istituzione  di  questo,  di  quello
reso da un Comitato ad hoc. 
    Nella prospettazione impugnatoria formulata nel  ricorso  le  due
ultime previsioni appaiono accomunate sotto la  medesima  censura  di
incostituzionalita'; non vi e', pertanto, impugnazione  ancipite  ma,
semmai, cumulativa di ambedue le proposizioni normative. 
    3.2. - Riguardo al secondo profilo in base al quale la resistente
Regione eccepisce la inammissibilita'  del  ricorso,  osserva  questa
Corte che, sebbene il comma 4 del novellato art. 59-bis  della  legge
regionale n. 23 del 1998 sia strettamente connesso con il  precedente
comma 3, in particolare proprio con riferimento alla espressione  del
parere finalizzato alla  adozione  dei  provvedimenti  in  deroga  al
divieto del prelievo venatorio, posto che esso indica  quali  debbano
essere i temi trattati nell'atto consultivo e le fonti di  cognizione
da considerare, tuttavia non vi e' motivo, stante anche il  principio
dispositivo che disciplina  il  sistema  della  impugnazione  in  via
principale di fronte alla  Corte  costituzionale  degli  atti  aventi
forza di legge, per ritenere che sia onere necessario del ricorrente,
sotto comminatoria di inammissibilita' del  ricorso,  procedere  alla
impugnazione  non  solo  della  disposizione  normativa  che  ritiene
direttamente violativa degli evocati precetti costituzionali ma anche
di quelle ad essa eventualmente correlate da un, piu' o meno stretto,
vincolo funzionale. 
    Cio' tanto piu' nel presente caso in cui, data la  subordinazione
logica che il comma 4 dell'art. 59-bis della legge  regionale  n.  23
del 1998 ha rispetto alla parte del comma 3 oggetto dell'incidente di
costituzionalita', l'eventuale accoglimento del  ricorso  -  pur  nei
limiti  in  cui  e'  stato  ora  proposto  -   con   la   conseguente
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
nella parte impugnata, privando di  contenuti  sostanziali  anche  il
successivo  comma  4  cosi'   da   renderlo   un   vuoto   simulacro,
determinerebbe, nei fatti, la definitiva inefficacia anche di  questa
altra disposizione legislativa, ancorche' non impugnata. 
    3.3. - Riguardo alla mancata evocazione dei parametri  statutari,
al di la' di una, sia pur non  diffusamente  argomentata,  evocazione
dei limiti competenziali fissati dall'art. 3, comma  1,  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), vi e' da dire che la opponibilita' anche  alle  Regioni  a
statuto speciale dei vincoli stabiliti dall'art. 117, commi  primo  e
secondo,  della  Costituzione  rende  non  necessario  l'esame  della
censura anche in base alle regole di competenza  legislativa  dettate
dagli statuti di autonomia regionale. 
    4. - Quanto al merito, la questione non e' fondata. 
    4.1. - In sostanza il  ricorrente  si  duole  del  fatto  che  il
legislatore regionale sardo, nel disciplinare l'esercizio del  potere
(espressamente attribuito alle Regioni  dall'art.  19-bis,  comma  1,
della legge n. 157 del 1992) di consentire, nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria e da  quella  statale,  deroghe  al  regime  di
divieto  del  prelievo  venatorio  abbia  previsto  che   l'assessore
regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti,
non avendo sentito l'ISPRA, organismo statale  come  detto  succeduto
nei compiti gia' dell'INFS, ma «sentito l'Istituto regionale  per  la
fauna selvatica (IRFS)» ovvero, sino alla istituzione di  questo,  un
Comitato tecnico-scientifico ad hoc. 
    Il ricorrente non tiene, evidentemente, conto  della  circostanza
che proprio l'art. 19-bis della legge n. 157 del  1992,  disposizione
espressiva  dei  principi  comunitari  e  statali  che,  in  ipotesi,
sarebbero stati  violati  dal  legislatore  sardo,  consente  che  le
deroghe al divieto  di  prelievo  venatorio  siano  concesse  sentito
l'INFS  (attualmente   sostituito   dall'ISPRA)   «o   gli   istituti
riconosciuti a livello regionale». 
    E', pertanto, di tutta evidenza, come dimostrato  dall'uso  della
particella disgiuntiva «o», che lo stesso legislatore  statale  abbia
previsto, in occasione della concessione  delle  citate  deroghe,  la
possibilita', per l'organo regionale di  amministrazione  attiva,  di
giovarsi, in alternativa, sia  del  parere  reso  dall'ISPRA  che  di
quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale. 
    5. - La scelta del legislatore sardo di ritenere  sufficiente  il
solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale
deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione,  consentita
da una piana esegesi della norma statale condotta in base  al  tenore
testuale dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. 
    E' appena il caso di ricordare che l'art. 7 del decreto-legge  16
agosto 2006, n. 251 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione tributaria),  aveva  provveduto  a
modificare il comma 3 dell'art. 19-bis della legge n.  157  del  1992
(vale a dire la disposizione legislativa  presa  a  riferimento  come
norma  interposta),  sopprimendo  la  possibilita'   dell'opzione   e
rendendo quindi  obbligatoria  l'assunzione  del  parere  dell'allora
INFS, ma che il suddetto decreto non e' stato convertito in legge nel
termine di sessanta giorni e, pertanto, e' decaduto. 
    A livello statistico, puo' essere di qualche  interesse  rilevare
che un rapido esame della legislazione regionale di settore da'  modo
di censire un significativo numero di leggi regionali che  prevedono,
in alternativa al parere reso dall'ISPRA, il parere di  un  «istituto
riconosciuto a livello regionale» (cosi',  espressamente,  l'art.  2,
comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008,  n.  24,
recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art.  9  della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione  della  legge  3
ottobre 2002, n. 221 "Integrazione alla legge 11  febbraio  1992,  n.
157, in materia di protezione della fauna  selvatica  e  di  prelievo
venatorio in  attuazione  dell'art.  9  della  direttiva  comunitaria
79/409/CEE"», l'art. 3, comma 1, della legge della  Regione  Calabria
27 marzo 2008,  n.  6,  recante  «Disciplina  del  regime  di  deroga
previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio  del  2
aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici,  in
attuazione della legge 3 ottobre  2002,  n.  221  "Integrazioni  alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della  fauna
selvatica e di prelievo venatorio in  attuazione  dell'art.  9  delle
direttiva comunitaria 79/409/CEE"», l'art. 3, comma  1,  della  legge
della Regione Puglia 21 ottobre 2007, n. 30, recante «Disciplina  del
regime di deroga in attuazione della legge 3  ottobre  2002,  n.  221
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157"  e  dell'art.  9
della direttiva 79/409/CEE» e, analogamente, l'art. 7-bis,  comma  1,
lettera g, della legge della Regione  Marche  n.  7  del  1995,  come
introdotto dall'art. 7 della legge della  Regione  Marche  18  luglio
2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio  1995,
n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per  la  tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria"»). 
    5.1. - La legittimita' dell'opzione  esercitata  dal  legislatore
della Sardegna vale anche per quanto riguarda  la  previsione,  nelle
more della istituzione dell'IRFS (dovendosi  per  tale  intendere  la
concreta  istituzione,   dato   che   quella   meramente   normativa,
evidentemente non ancora  attuata,  risale  alla  entrata  in  vigore
dell'art. 9 della legge regionale n. 23 del 1998), della possibilita'
di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc.
Cio' in quanto si deve ritenere che, data la sua previsione a livello
di legislazione primaria, anche questo sia un organismo «riconosciuto
a livello regionale», del quale, giova sottolineare, non  e'  affatto
contestata dal ricorrente ne' la astratta qualificazione tecnica  dei
componenti, ne' le loro modalita'  di  nomina,  ne'  la  indipendente
idoneita' a svolgere funzioni consultive.